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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 225/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE CAPOA Parte_1 P.IVA_1
NI (C.F. ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Bologna, Via Petrarca n. 2, presso lo studio predetto difensore APPELLANTE CONTRO
(P.IVA , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CARUSO IRENE ADELAIDE (C.F.
) e dell'avv. BANCHI GLORIA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Milano, Via Tito Vignoli C.F._3
n. 42, presso il difensore avv. CARUSO IRENE ADELAIDE APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 8 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, In via preliminare
- Sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. – in via immediata o, in subordine, a seguito di fissazione di udienza di comparizione delle parti – l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della Sentenza n. 9940/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18.11.2024 e notificata in data 18.12.2024; In via preliminare subordinata
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della prima domanda, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 9940/2024, limitatamente agli interessi moratori ed alle spese di giudizio ed ai danni, per i motivi esposti in narrativa. In via principale e nel merito
- confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 10327/2022 del Tribunale di Milano ed in ogni caso - revocare e riformare – per i motivi esposti in narrativa – la Sentenza n. 9940/2024 del Tribunale di Milano, resa all'esito del procedimento R.G. n. 32268/2022 e per l'effetto, rigettare integralmente le pretese e domande della così come accolte Parte_2 con i capi e punti della Sentenza oggetto di gravame ed in ogni caso, In via subordinata e nel merito
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, riconoscere gli interessi moratori a decorrere dal momento dell'effettivo accertamento del credito che coinciderà con il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge o, in subordine, disporre una diversa distribuzione a carico di , in CP_1 considerazione del riconoscimento dell'inesigibilità del credito iniziale. Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da e, Pt_3 conseguentemente, confermare la sentenza n. 9940/2024, Repertorio n. 9161/2024, emessa dal Tribunale di Milano il 18.11.2024 e pubblicata in pari data. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La materia del contendere concerne il pagamento della somma di € 460.000,00 pretesa da a titolo di corrispettivo per l'esecuzione Parte_4 di prestazioni di logistica e magazzinaggio eseguite in subappalto, nel mese di febbraio 2022, in favore di (ora . La creditrice agì in sede Pt_3 Pt_1 monitoria e il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano fu opposto da che eccepì l'infondatezza e inesigibilità del credito, in ragione della Pt_3 mancata trasmissione della documentazione attestante il pagamento dei contributi e delle mensilità di febbraio 22 ai lavoratori impiegati nel subappalto, nonché l'inadempimento dell'opposta a cui dovevano imputarsi gli ammanchi e i danni contestati dalla committente per l'importo di € Controparte_2
94.175,47. L'opponente chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine la riduzione del corrispettivo, tenuto conto degli eccepiti inadempimenti. Si costituì l'opposta che – depositata la documentazione attestante il regolare pagamento delle spettanze ai lavoratori – chiese il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 9940/24 pubblicata il 18.11.2024 il Tribunale di Milano così statuì
<<1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 10327/2022 del Tribunale di Milano;
2) CO l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
, della somma di euro 460.000,00, oltre gli interessi ex d.lgs n. 231/02 Parte_4 decorrenti dal 30.01.2023 al saldo;
3) CO parte opponente al pagamento dei due terzi delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta, liquidando le stesse, già operata la compensazione, in euro 16.700,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge>>. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza e ha formulato in Pt_1 via cautelare un'istanza ex art. 351 cpc accolta inaudita altera parte. Costituitosi il contraddittorio con la controparte, il provvedimento di sospensione è stato revocato ed è stata fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis cpc al 10.07.2025. La controversia è stata poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.07.25.
*
pagina 3 di 8 I. L'appellante si duole dell'omesso rilievo da parte del tribunale della tardività della produzione documentale effettuata dalla controparte così come delle difese di merito, qualificate nei termini di eccezioni in senso stretto, svolte nonostante le preclusioni maturate, stante la tardiva costituzione dell'opposta. II. Si lamenta l'erronea valutazione dell'esito della prova testimoniale e delle prove documentali fornite in merito all'inadempimento di
. CP_1
III. Viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce la decorrenza degli interessi dal 30.01.2023, data di deposito della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, pur avendo riconosciuto che il credito era originariamente inesigibile. L'accertamento sull'esigibilità del credito, secondo l'appellante, era avvenuto solo con la pronuncia della sentenza e, conseguentemente, gli interessi dovevano essere riconosciuti solo dalla data della pubblicazione della sentenza. IV. Viene impugnato il capo relativo alla disciplina delle spese di lite che, secondo la tesi dell'appellante, dovevano essere poste interamente a carico di e non solo parzialmente compensate. CP_1
*
La decisione La censura sub I è manifestamente infondata. Occorre premettere che, se la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione poiché la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, spetta al creditore opposto fornirne dimostrazione tramite gli ordinari mezzi di prova (ex multis Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19944). La prova documentale in base alla quale è stato emesso il titolo monitorio può dunque essere integrata in sede di cognizione ordinaria tramite prove precostituite ovvero anche costituende secondo le generali regole in materia di onere della prova. costituendosi nel giudizio di opposizione ha Parte_4 prodotto la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni e dei contributi per i lavoratori impiegati nel subappalto di . Il fatto che non si Pt_3 sia costituita tempestivamente è del tutto irrilevante. La costituzione in giudizio del convenuto senza il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di pagina 4 di 8 comparizione come indicato nell' art. 166 cpc, nella versione ante rito Cartabia, comporta esclusivamente la decadenza del convenuto dalla proposizione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, secondo la previsione contenuta nell'art. 167, co. 2 cpc, ma non preclude certo al creditore – attore in senso sostanziale- di fornire la prova documentale del proprio credito, per la quale le preclusioni maturano con la scadenza del termine ex art. 183, co. 6 n. 2 cpc. Di conseguenza del tutto correttamente il tribunale ha valutato, a prova della sopravvenuta esigibilità del credito, documenti prodotti dall'appellata con la costituzione in giudizio. Risulta poi di difficile intellegibilità l'ulteriore questione sollevata da in Pt_3 merito alla tardività delle difese svolte dalla controparte circa l'imputabilità del mancato rilascio del DURC alla sospensione dei pagamenti attuata da , Pt_3 trattandosi di una mera generica difesa che non è stata tradotta in un'eccezione o in una domanda riconvenzionale e che non dispiega alcun rilievo sulle questioni di causa né sulle domande articolate dalle parti. È parimenti infondata la censura sub II. Il tribunale ha rilevato che << l'opponente – onerata sul punto a fronte delle specifiche contestazioni di controparte
– non ha fornito adeguata prova dell'esistenza di tali danni e della loro riconducibilità all'attività svolta dai dipendenti di . CP_1
Invero, ha prodotto soltanto le fatture di recanti gli importi addebitati e Pt_3 CP_2
l'unico teste escusso – sig. dipendente dell'opponente sentito Testimone_1 all'udienza del 14.07.2023 – ha confermato che tali fatture riguardavano lavori di ripristino effettuati in seguito ai danneggiamenti alle strutture dei magazzini di Stradella utilizzate dalla . Parte_4
Tuttavia, in assenza di allegazione precisa sui danni in questione e di eventuale documentazione fotografica, occorre rilevare che il teste nulla ha riferito in modo specifico su che genere e tipologia di danni si trattasse ad eccezione di un danno alla vetrata, in ordine al quale nulla ha riferito circa la relativa causalità. Peraltro, lo stesso teste ha confermato che all'interno dello stabilimento di Stradella lavoravano, oltre ai dipendenti di , anche i dipendenti di e nessuna prova è stata fornita in ordine a CP_1 CP_2 chi abbia effettivamente causato i danneggiamenti e ammanchi contestati. In ogni caso, anche a volere ritenere responsabile dei danni e ammanchi CP_1 contestati, deve osservarsi che non è stato documentato dall'opponente il pagamento da
pagina 5 di 8 parte di delle allegate fatture emesse da , condizione necessaria perché Pt_3 CP_2
l'opponente possa rivalersi nei confronti dell'opposta>>. Si tratta di argomentazioni interamente condivise dalla Corte. L'appellante eccepisce l'inadempimento della controparte agli obblighi accessori di custodia e deposito senza tuttavia circostanziare adeguatamente la propria eccezione. Si limita infatti a produrre delle fatture, invero estremamente generiche, di nei suoi confronti per “riaddebito danneggiamento CP_2 attrezzature/spedizioni”, una pec di (doc. 26) e la successiva denuncia CP_2 trasmessa a (doc. 27). Non pone tuttavia il subappaltatore nelle CP_1 condizioni di potere apprestare una puntuale difesa su tali addebiti. Le dichiarazioni del teste, come sottolinea il primo giudicante, non consentono di dettagliare sufficientemente l'eccezione di inadempimento. In sostanza la contestazione di ammanchi e danneggiamenti si basa sulle fatture emesse dalla committente e sull'assunto che nei magazzini di Stradella e Arese i carrelli elevatori venivano utilizzati solo da circostanze Parte_4 confermate dal teste , il quale tuttavia ha riferito anche che “..solitamente Tes_1 si condivideva il danno con foto e, a volte, anche il perito..” . A ciò si aggiunga che è lo stesso teste di parte opponente a confermare la presenza anche di dipendenti nei magazzini in questione. Nella fattispecie in esame non sono state CP_2 prodotte fotografie, né verbali di sopralluogo, per cui pacificamente non sono state osservate, per l'imputazione degli addebiti, le modalità di contestazione accennate dal testimone, peraltro coerenti con la prassi contrattuale invalsa nel settore della logistica. L'assenza di un riscontro oggettivo sullo stato dei luoghi e di una correlata specifica individuazione dei vari addebiti nel contraddittorio delle parti si riverbera sulla genericità della contestazione. L'opponente odierna appellante si è limitata a “ribaltare” le fatture di addebito ricevute dalla committente;
non è in grado di circostanziare l'inadempimento della Pt_3 controparte, in quanto non sa e non conosce dell'inadempimento che contesta, se non tramite le indicazioni contenute nei suddetti documenti fiscali. È poi dirimente, come viene correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il fatto che non vi sia alcuna prova che abbia risarcito tali asseriti danni alla Pt_3 committente, con la conseguenza che l'appellante non può dolersi del mancato riconoscimento da parte del tribunale “..di un controcredito da parte della da Pt_3 porre in compensazione, sia pure parziale..” . Non vi è infatti prova di una posta attiva certa e liquida in capo all'appellante, con la conseguenza che l'esito dell'accertamento del dare e avere da compiersi nel caso di compensazione pagina 6 di 8 atecnica è nel senso della conferma del solo credito da corrispettivo in capo al subappaltatore. Non ha migliore destino il motivo sub III. Il tribunale correttamente ha ricollegato l'esigibilità del credito alla produzione in giudizio della correlata documentazione avvenuta unitamente al deposito della comparsa di costituzione del 31.01.23. La pronuncia giudiziale si è limitata ad accertare la sopravvenuta esigibilità e dunque alcun effetto di tipo costitutivo può ricollegarsi alla sentenza. Riguardo alla doglianza sub IV, considerato che anche dopo la produzione in giudizio da parte di della documentazione attestante la regolarità CP_1 retributiva e previdenziale dei propri dipendenti, si è rifiutata di Pt_3 provvedere al pagamento dei compensi e ha insistito nelle proprie difese, come del resto conferma il contenuto delle doglianze in questa sede esaminate, la pretesa imposizione delle spese integralmente a carico di , risultata CP_1 prevalentemente vittoriosa nel giudizio di primo grado, è giuridicamente infondata (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005). Si osservi, inoltre, che è la stessa Suprema Corte ad affermare che “non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n.18125/2017). La regolamentazione delle spese di lite del I grado è dunque pienamente coerente con la prevalente soccombenza dell' appellante. Va peraltro rammentato che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, per cui la relativa decisione è sottratta all'obbligo di specifica motivazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005.
* L'appello va dunque respinto. Le spese si liquidano come da dispositivo in coerenza con il principio di soccombenza, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.10.2012 n.228 pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 9940/2024 del Tribunale di Milano,
[...] pubblicata in data 11.11.2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza n. 9940/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 11.11.2024;
2. condanna a rifondere a le spese di lite Pt_3 Parte_4 quantificate, in € 17.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.10.2012 n.228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 16 luglio 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 225/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE CAPOA Parte_1 P.IVA_1
NI (C.F. ), elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Bologna, Via Petrarca n. 2, presso lo studio predetto difensore APPELLANTE CONTRO
(P.IVA , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CARUSO IRENE ADELAIDE (C.F.
) e dell'avv. BANCHI GLORIA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata in Milano, Via Tito Vignoli C.F._3
n. 42, presso il difensore avv. CARUSO IRENE ADELAIDE APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 8 Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, In via preliminare
- Sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. – in via immediata o, in subordine, a seguito di fissazione di udienza di comparizione delle parti – l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della Sentenza n. 9940/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18.11.2024 e notificata in data 18.12.2024; In via preliminare subordinata
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della prima domanda, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 9940/2024, limitatamente agli interessi moratori ed alle spese di giudizio ed ai danni, per i motivi esposti in narrativa. In via principale e nel merito
- confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 10327/2022 del Tribunale di Milano ed in ogni caso - revocare e riformare – per i motivi esposti in narrativa – la Sentenza n. 9940/2024 del Tribunale di Milano, resa all'esito del procedimento R.G. n. 32268/2022 e per l'effetto, rigettare integralmente le pretese e domande della così come accolte Parte_2 con i capi e punti della Sentenza oggetto di gravame ed in ogni caso, In via subordinata e nel merito
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, riconoscere gli interessi moratori a decorrere dal momento dell'effettivo accertamento del credito che coinciderà con il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge o, in subordine, disporre una diversa distribuzione a carico di , in CP_1 considerazione del riconoscimento dell'inesigibilità del credito iniziale. Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da e, Pt_3 conseguentemente, confermare la sentenza n. 9940/2024, Repertorio n. 9161/2024, emessa dal Tribunale di Milano il 18.11.2024 e pubblicata in pari data. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La materia del contendere concerne il pagamento della somma di € 460.000,00 pretesa da a titolo di corrispettivo per l'esecuzione Parte_4 di prestazioni di logistica e magazzinaggio eseguite in subappalto, nel mese di febbraio 2022, in favore di (ora . La creditrice agì in sede Pt_3 Pt_1 monitoria e il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano fu opposto da che eccepì l'infondatezza e inesigibilità del credito, in ragione della Pt_3 mancata trasmissione della documentazione attestante il pagamento dei contributi e delle mensilità di febbraio 22 ai lavoratori impiegati nel subappalto, nonché l'inadempimento dell'opposta a cui dovevano imputarsi gli ammanchi e i danni contestati dalla committente per l'importo di € Controparte_2
94.175,47. L'opponente chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine la riduzione del corrispettivo, tenuto conto degli eccepiti inadempimenti. Si costituì l'opposta che – depositata la documentazione attestante il regolare pagamento delle spettanze ai lavoratori – chiese il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 9940/24 pubblicata il 18.11.2024 il Tribunale di Milano così statuì
<<1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 10327/2022 del Tribunale di Milano;
2) CO l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
, della somma di euro 460.000,00, oltre gli interessi ex d.lgs n. 231/02 Parte_4 decorrenti dal 30.01.2023 al saldo;
3) CO parte opponente al pagamento dei due terzi delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta, liquidando le stesse, già operata la compensazione, in euro 16.700,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge>>. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza e ha formulato in Pt_1 via cautelare un'istanza ex art. 351 cpc accolta inaudita altera parte. Costituitosi il contraddittorio con la controparte, il provvedimento di sospensione è stato revocato ed è stata fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis cpc al 10.07.2025. La controversia è stata poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.07.25.
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pagina 3 di 8 I. L'appellante si duole dell'omesso rilievo da parte del tribunale della tardività della produzione documentale effettuata dalla controparte così come delle difese di merito, qualificate nei termini di eccezioni in senso stretto, svolte nonostante le preclusioni maturate, stante la tardiva costituzione dell'opposta. II. Si lamenta l'erronea valutazione dell'esito della prova testimoniale e delle prove documentali fornite in merito all'inadempimento di
. CP_1
III. Viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce la decorrenza degli interessi dal 30.01.2023, data di deposito della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, pur avendo riconosciuto che il credito era originariamente inesigibile. L'accertamento sull'esigibilità del credito, secondo l'appellante, era avvenuto solo con la pronuncia della sentenza e, conseguentemente, gli interessi dovevano essere riconosciuti solo dalla data della pubblicazione della sentenza. IV. Viene impugnato il capo relativo alla disciplina delle spese di lite che, secondo la tesi dell'appellante, dovevano essere poste interamente a carico di e non solo parzialmente compensate. CP_1
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La decisione La censura sub I è manifestamente infondata. Occorre premettere che, se la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione poiché la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, spetta al creditore opposto fornirne dimostrazione tramite gli ordinari mezzi di prova (ex multis Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19944). La prova documentale in base alla quale è stato emesso il titolo monitorio può dunque essere integrata in sede di cognizione ordinaria tramite prove precostituite ovvero anche costituende secondo le generali regole in materia di onere della prova. costituendosi nel giudizio di opposizione ha Parte_4 prodotto la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni e dei contributi per i lavoratori impiegati nel subappalto di . Il fatto che non si Pt_3 sia costituita tempestivamente è del tutto irrilevante. La costituzione in giudizio del convenuto senza il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di pagina 4 di 8 comparizione come indicato nell' art. 166 cpc, nella versione ante rito Cartabia, comporta esclusivamente la decadenza del convenuto dalla proposizione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, secondo la previsione contenuta nell'art. 167, co. 2 cpc, ma non preclude certo al creditore – attore in senso sostanziale- di fornire la prova documentale del proprio credito, per la quale le preclusioni maturano con la scadenza del termine ex art. 183, co. 6 n. 2 cpc. Di conseguenza del tutto correttamente il tribunale ha valutato, a prova della sopravvenuta esigibilità del credito, documenti prodotti dall'appellata con la costituzione in giudizio. Risulta poi di difficile intellegibilità l'ulteriore questione sollevata da in Pt_3 merito alla tardività delle difese svolte dalla controparte circa l'imputabilità del mancato rilascio del DURC alla sospensione dei pagamenti attuata da , Pt_3 trattandosi di una mera generica difesa che non è stata tradotta in un'eccezione o in una domanda riconvenzionale e che non dispiega alcun rilievo sulle questioni di causa né sulle domande articolate dalle parti. È parimenti infondata la censura sub II. Il tribunale ha rilevato che << l'opponente – onerata sul punto a fronte delle specifiche contestazioni di controparte
– non ha fornito adeguata prova dell'esistenza di tali danni e della loro riconducibilità all'attività svolta dai dipendenti di . CP_1
Invero, ha prodotto soltanto le fatture di recanti gli importi addebitati e Pt_3 CP_2
l'unico teste escusso – sig. dipendente dell'opponente sentito Testimone_1 all'udienza del 14.07.2023 – ha confermato che tali fatture riguardavano lavori di ripristino effettuati in seguito ai danneggiamenti alle strutture dei magazzini di Stradella utilizzate dalla . Parte_4
Tuttavia, in assenza di allegazione precisa sui danni in questione e di eventuale documentazione fotografica, occorre rilevare che il teste nulla ha riferito in modo specifico su che genere e tipologia di danni si trattasse ad eccezione di un danno alla vetrata, in ordine al quale nulla ha riferito circa la relativa causalità. Peraltro, lo stesso teste ha confermato che all'interno dello stabilimento di Stradella lavoravano, oltre ai dipendenti di , anche i dipendenti di e nessuna prova è stata fornita in ordine a CP_1 CP_2 chi abbia effettivamente causato i danneggiamenti e ammanchi contestati. In ogni caso, anche a volere ritenere responsabile dei danni e ammanchi CP_1 contestati, deve osservarsi che non è stato documentato dall'opponente il pagamento da
pagina 5 di 8 parte di delle allegate fatture emesse da , condizione necessaria perché Pt_3 CP_2
l'opponente possa rivalersi nei confronti dell'opposta>>. Si tratta di argomentazioni interamente condivise dalla Corte. L'appellante eccepisce l'inadempimento della controparte agli obblighi accessori di custodia e deposito senza tuttavia circostanziare adeguatamente la propria eccezione. Si limita infatti a produrre delle fatture, invero estremamente generiche, di nei suoi confronti per “riaddebito danneggiamento CP_2 attrezzature/spedizioni”, una pec di (doc. 26) e la successiva denuncia CP_2 trasmessa a (doc. 27). Non pone tuttavia il subappaltatore nelle CP_1 condizioni di potere apprestare una puntuale difesa su tali addebiti. Le dichiarazioni del teste, come sottolinea il primo giudicante, non consentono di dettagliare sufficientemente l'eccezione di inadempimento. In sostanza la contestazione di ammanchi e danneggiamenti si basa sulle fatture emesse dalla committente e sull'assunto che nei magazzini di Stradella e Arese i carrelli elevatori venivano utilizzati solo da circostanze Parte_4 confermate dal teste , il quale tuttavia ha riferito anche che “..solitamente Tes_1 si condivideva il danno con foto e, a volte, anche il perito..” . A ciò si aggiunga che è lo stesso teste di parte opponente a confermare la presenza anche di dipendenti nei magazzini in questione. Nella fattispecie in esame non sono state CP_2 prodotte fotografie, né verbali di sopralluogo, per cui pacificamente non sono state osservate, per l'imputazione degli addebiti, le modalità di contestazione accennate dal testimone, peraltro coerenti con la prassi contrattuale invalsa nel settore della logistica. L'assenza di un riscontro oggettivo sullo stato dei luoghi e di una correlata specifica individuazione dei vari addebiti nel contraddittorio delle parti si riverbera sulla genericità della contestazione. L'opponente odierna appellante si è limitata a “ribaltare” le fatture di addebito ricevute dalla committente;
non è in grado di circostanziare l'inadempimento della Pt_3 controparte, in quanto non sa e non conosce dell'inadempimento che contesta, se non tramite le indicazioni contenute nei suddetti documenti fiscali. È poi dirimente, come viene correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il fatto che non vi sia alcuna prova che abbia risarcito tali asseriti danni alla Pt_3 committente, con la conseguenza che l'appellante non può dolersi del mancato riconoscimento da parte del tribunale “..di un controcredito da parte della da Pt_3 porre in compensazione, sia pure parziale..” . Non vi è infatti prova di una posta attiva certa e liquida in capo all'appellante, con la conseguenza che l'esito dell'accertamento del dare e avere da compiersi nel caso di compensazione pagina 6 di 8 atecnica è nel senso della conferma del solo credito da corrispettivo in capo al subappaltatore. Non ha migliore destino il motivo sub III. Il tribunale correttamente ha ricollegato l'esigibilità del credito alla produzione in giudizio della correlata documentazione avvenuta unitamente al deposito della comparsa di costituzione del 31.01.23. La pronuncia giudiziale si è limitata ad accertare la sopravvenuta esigibilità e dunque alcun effetto di tipo costitutivo può ricollegarsi alla sentenza. Riguardo alla doglianza sub IV, considerato che anche dopo la produzione in giudizio da parte di della documentazione attestante la regolarità CP_1 retributiva e previdenziale dei propri dipendenti, si è rifiutata di Pt_3 provvedere al pagamento dei compensi e ha insistito nelle proprie difese, come del resto conferma il contenuto delle doglianze in questa sede esaminate, la pretesa imposizione delle spese integralmente a carico di , risultata CP_1 prevalentemente vittoriosa nel giudizio di primo grado, è giuridicamente infondata (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005). Si osservi, inoltre, che è la stessa Suprema Corte ad affermare che “non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. n.18125/2017). La regolamentazione delle spese di lite del I grado è dunque pienamente coerente con la prevalente soccombenza dell' appellante. Va peraltro rammentato che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, per cui la relativa decisione è sottratta all'obbligo di specifica motivazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005.
* L'appello va dunque respinto. Le spese si liquidano come da dispositivo in coerenza con il principio di soccombenza, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.10.2012 n.228 pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 9940/2024 del Tribunale di Milano,
[...] pubblicata in data 11.11.2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza n. 9940/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 11.11.2024;
2. condanna a rifondere a le spese di lite Pt_3 Parte_4 quantificate, in € 17.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.10.2012 n.228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 16 luglio 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
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