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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13138 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.n. 14562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: nato nel distretto di Manhattan, New York (Stati Uniti d'America) il Parte_1
04.11.1960, (C.F. ); nato nel C.F._1 Parte_2 distretto di Manhattan, New York (Stati Uniti d'America) il 12.06.1994, (C.F.
); nato nel distretto di C.F._2 Parte_3
Manhattan, New York (Stati Uniti d'America) il 12.06.1994, (C.F. ); C.F._3 tutti; rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea Permunian e Marco Permunian;
-ricorrenti- nei confronti del
, in persona del p.t., non costituito;
Controparte_1 CP_2
-resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (altrimenti conosciuta come Persona_1 [...]
, cittadina italiana nata a [...] il Persona_2
23.01.1900, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduta. La medesima veniva naturalizza cittadina straniera, solo per effetto del matrimonio contratto con un cittadino statunitense ma senza alcuna manifestazione di volontà e, quindi, senza perdere la cittadinanza italiana che trasmetteva ai discendenti.
Il , ritualmente citato, si è costituito precisando di non intendere contestare nel merito CP_1 la domanda giudiziale e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Al riguardo occorre precisare che la cittadinanza persa senza il concorso della volontà della parte ai sensi degli art. 8 l. 55/1912 e art. 17 l. 91/1992, per effetto di una naturalizzazione automatica, non preclude la possibilità di conservazione della cittadinanza stessa . L'art. 11 della l. 91/92 espressamente dispone che il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza.
Nella fattispecie in oggetto non risulta un atto di rinuncia dell'ava la quale Persona_1 era cittadina italiana ius sanguinis né una domanda di acquisto della cittadinanza straniera per naturalizzazione (cfr. certificazione NARA in atti in cui si precisa che la medesima non risultava nell'elenco dei cittadini naturalizzati).
Ne discende che, posto che il nostro ordinamento consente la doppia cittadinanza, l'acquisto eventuale della cittadinanza straniera, non esclude la conservazione della cittadinanza italiana e, conseguentemente, la trasmissione ai discendenti.
Quanto alla trasmissione della cittadinanza, la legge all'epoca vigente prevedeva l' interruzione a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 25/09/2025.
La Giudice
d.ssa Maria Carmela Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: nato nel distretto di Manhattan, New York (Stati Uniti d'America) il Parte_1
04.11.1960, (C.F. ); nato nel C.F._1 Parte_2 distretto di Manhattan, New York (Stati Uniti d'America) il 12.06.1994, (C.F.
); nato nel distretto di C.F._2 Parte_3
Manhattan, New York (Stati Uniti d'America) il 12.06.1994, (C.F. ); C.F._3 tutti; rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Andrea Permunian e Marco Permunian;
-ricorrenti- nei confronti del
, in persona del p.t., non costituito;
Controparte_1 CP_2
-resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (altrimenti conosciuta come Persona_1 [...]
, cittadina italiana nata a [...] il Persona_2
23.01.1900, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America ed ivi deceduta. La medesima veniva naturalizza cittadina straniera, solo per effetto del matrimonio contratto con un cittadino statunitense ma senza alcuna manifestazione di volontà e, quindi, senza perdere la cittadinanza italiana che trasmetteva ai discendenti.
Il , ritualmente citato, si è costituito precisando di non intendere contestare nel merito CP_1 la domanda giudiziale e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
La linea di discendenza che conduce dall'ava italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Al riguardo occorre precisare che la cittadinanza persa senza il concorso della volontà della parte ai sensi degli art. 8 l. 55/1912 e art. 17 l. 91/1992, per effetto di una naturalizzazione automatica, non preclude la possibilità di conservazione della cittadinanza stessa . L'art. 11 della l. 91/92 espressamente dispone che il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza.
Nella fattispecie in oggetto non risulta un atto di rinuncia dell'ava la quale Persona_1 era cittadina italiana ius sanguinis né una domanda di acquisto della cittadinanza straniera per naturalizzazione (cfr. certificazione NARA in atti in cui si precisa che la medesima non risultava nell'elenco dei cittadini naturalizzati).
Ne discende che, posto che il nostro ordinamento consente la doppia cittadinanza, l'acquisto eventuale della cittadinanza straniera, non esclude la conservazione della cittadinanza italiana e, conseguentemente, la trasmissione ai discendenti.
Quanto alla trasmissione della cittadinanza, la legge all'epoca vigente prevedeva l' interruzione a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 25/09/2025.
La Giudice
d.ssa Maria Carmela Magarò