Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2312 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.2.2025
da
1) Parte_1
Nata il 24/06/1984 a Milano cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Felice Pellegrino, presso il quale ha eletto domicilio telematico
) Email_1
e
2) CP_1
Nato il 31.1.1981 a Istanbul
Cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Ada Odino e Amedeo Giulio Giannotti, presso i quali ha eletto domicilio telematico
; ; Email_2 Email_3
nato a [...] il [...] (C.F. ), e , nata a [...]_4 C.F._4 Parte_5
il 29 novembre 2018 (C.F. ), tutti cittadini italiani. C.F._5
* * *
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali.
2. I figli minori e rimarranno affidati a entrambi i genitori, i quali Pt_3 Pt_4 Parte_5
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla loro vita, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, le loro inclinazioni naturali e le loro aspirazioni. I genitori si impegnano altresì, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei figli minori,
a dialogare tra loro, a scambiarsi, con regolarità, notizie su e e su quanto Pt_3 Pt_4 Parte_5
riguardi la loro vita.
3. La casa coniugale, sita in Milano, Via Viminale n.4, in comproprietà tra i coniugi (nella misura dell'80% alla moglie e 20% al marito) viene assegnata alla sig.ra la quale acquisterà la Pt_1 quota del marito mediante il versamento dell'importo di € 330.000,00=; importo che in parte è già stato corrisposto in data 24.1.2025 al signor mediante assegno n. 3401378314-09 di € CP_1
135.000,00 tratto su Banca Intesa SanPaolo, emesso in data 24.1.2025 e che, in parte, quanto alla residua somma di € 195.000,00, verrà corrisposto contestualmente alla compravendita dinanzi al
Notaio scelto dall'acquirente, che si farà carico di tutti costi dipendenti e connessi al trasferimento
(notaio, tasse, imposte, etc.). Il relativo atto notarile verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso per separazione consensuale.
4. Il signor rilascerà l'immobile di cui al punto che precede entro il 30 giugno 2025 per CP_1
trasferirsi in altra abitazione che provvederà ad acquistare, sita in Milano Valvassori Peroni n. 47, per la quale in data 31.1.2025 il predetto ha stipulato contratto preliminare di compravendita.
Prima del predetto trasferimento il signor potrà prelevare i suoi beni ed effetti personali. CP_1
5. A far data dall'effettivo trasferimento del padre, i minori si alterneranno ogni settimana, di lunedì in lunedì, tra le abitazioni dei due genitori che accompagneranno o preleveranno da scuola i figli il lunedì di settimana in settimana;
il genitore nella settimana di pertinenza dell'altro potrà tenere i figli nel pomeriggio dopo l'uscita da scuola (o dalle 15,00 in caso di sospensione delle lezioni) e a cena un giorno a settimana (individuato indicativamente nel mercoledì salvo diversi accordi) riportandoli presso l'abitazione dell'altro genitore.
5bis. Gli altri periodi durante l'anno verranno suddivisi come segue:
– vacanze estive: i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane consecutive, invertendo le settimane di competenza (ad esempio, anziché stare con i bambini la prima e la terza settimana di agosto, l'uno potrà stare con gli stessi la prima e la seconda, l'altro la terza e la quarta). I genitori concordano nel mantenere la consuetudine da sempre utilizzata per cui i minori si trasferivano dai nonni materni presso la casa a Cavi di Lavagna, laddove potranno recarsi a far loro visita e/o tenerli con sé nei rispettivi periodi di pertinenza;
– vacanze natalizie, pasquali e ponti: nelle vacanze natalizie i minori staranno con la madre nella settimana dal 24 al 30 dicembre e con il padre la settimana dal 31 al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali i genitori concordano che i minori trascorreranno sempre con la mamma la giornata di
Pasqua e il lunedì di pasquetta con il padre, salvo migliori accordi. I Ponti e le feste infrannuali verranno alternate;
- compleanni: nel giorno del compleanno del padre o della madre, a prescindere dalla settimana di competenza, i figli staranno, salvo migliori accordi quanto meno per la cena, con il genitore che compie gli anni. Nel giorno dei compleanni dei bambini entrambi i genitori, a prescindere dalla settimana di competenza, potranno vedere i figli e consegnar loro eventuali regali.
6. I coniugi concordano in ogni caso che: i) ciascun genitore si impegni al rispetto della figura genitoriale paterna e materna in generale e soprattutto in presenza di figli;
ii) in caso di impedimenti o impegni lavorativi che comportino trasferte o viaggi, entrambi i genitori collaborino in buona fede tenendo con sé i figli in caso di impossibilità dell'altro ad occuparsene;
iii) in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti delle località in cui si recheranno con i minori e ad assicurare la reperibilità telefonica;
iv) entrambi non presenteranno ai figli nuovi partner fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio, si impegnano ad introdurre la nuova figura con gradualità e soltanto ove abbia assunto il carattere di stabilità.
7. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei rispettivi periodi di pertinenza.
Nell'ipotesi in cui al momento del trasferimento del padre nella nuova abitazione la signora Pt_1
risultasse ancora priva di occupazione, il signor corrisponderà alla madre la somma di € CP_1 600,00 mensili (200,00 € per ciascuno) sino a quando la stessa non troverà una nuova occupazione e comunque, non oltre 6 mesi decorrenti dalla mensilità di rilascio dell'immobile.
8. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese extra dei figli secondo le Linee
Guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente riportate. I coniugi concordano e precisano che con particolare riguardo all'abbigliamento e al materiale scolastico, al fine di evitare l'acquisto di beni 'doppi' o 'voluttuari' (quali ad esempio capo di vestiario firmato di prezzo eccessivo), i genitori dovranno sempre confrontarsi per le esigenze dei figli, concordando sull'acquisto di beni di prezzo superiore ad € 100,00=.
9. Tutte le spese del cane Ates, di proprietà di saranno interamente a carico del signor CP_1
a prescindere dai tempi di permanenza dello stesso presso la casa del marito o della moglie. CP_1
10. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente e di avere definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione e causa e in ragione dell'intercorso matrimonio, ad eccezione degli obblighi e oneri previsti e concordati nel presente atto.
11. I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli.
12. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
* * *
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 26 maggio 2011.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese pese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 19.3.2025 Il Presidente rel.
Dott.sa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG