Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 28/08/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
KM LT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione GU, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
UX TA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A1 - per quanto riguarda il ricorso principale introduttivo:
degli atti della procedura aperta per la fornitura di attrezzature e materiale per laboratorio analisi - area microbiologia e diagnostica delle infezioni occorrenti alle Asl, enti ospedalieri e I.R.C.C.S. della Regione GU e, segnatamente, del decreto n. 33 del 7.1.2025, nella parte in cui dispone l’aggiudicazione del lotto n. 4 a UX TA s.p.a., dei verbali della commissione giudicatrice, dei verbali del seggio di gara, dei relativi allegati e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e connesso;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, con affidamento della fornitura alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia della convenzione e dei successivi contratti attuativi eventualmente stipulati e subentro, o, in subordine, al ristoro per equivalente;
e, in via subordinata, per l’annullamento del bando e del disciplinare di gara;
A2 - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
della relazione di riesame del 28.4.2025, in cui la commissione ha ricalcolato i punteggi assegnati ed ha confermato la vittoria di UX TA s.p.a.;
B - per quanto riguarda il ricorso incidentale:
del decreto n. 33 del 7.1.2025 e dei verbali di gara, nella parte in cui KM LT s.r.l. non è stata esclusa dal lotto n. 4, nonché del capitolato tecnico e di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ove interpretato nel senso di rendere ammissibile l’offerta di KM LT s.r.l.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione GU e di UX TA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo notificato il 24 febbraio 2025 e depositato il 4 marzo 2025 KM LT s.r.l. (d’ora innanzi, KM) ha impugnato gli atti della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di attrezzature e materiale per laboratorio analisi indetta dalla Regione GU e, segnatamente, il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 4 a UX TA s.p.a. (d’ora innanzi, UX), nonché i verbali delle sedute della commissione giudicatrice e del seggio di gara. In particolare, premesso di essersi classificata seconda in graduatoria, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna dell’Amministrazione a disporre l’aggiudicazione in suo favore, con declaratoria di inefficacia della convenzione e dei contratti attuativi eventualmente stipulati e subentro, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.
Ha articolato i seguenti motivi:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara nella parte in cui prescrive le condizioni di ammissibilità dell’offerta tecnica, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e violazione della par condicio dei concorrenti . L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza dei requisiti minimi della fornitura, avendo offerto materiali di consumo in quantitativi insufficienti all’esecuzione dei test costituenti il fabbisogno dei laboratori degli enti sanitari, con riferimento alle pipette per l’Asl 1, l’Asl 2, l’Asl 5 e l’ente ospedaliero Galliera; alle piastrine “ EK-DS ” per l’ospedale Galliera; alla matrice “ EK-CHCA ” ed alla soluzione “ EK-FA ” per tutti i gabinetti di analisi.
B) Violazione del principio dell’affidamento riposto sulla validità delle disposizioni del disciplinare di gara e del capitolato tecnico. Illogicità manifesta, irrazionalità manifesta, disparità di trattamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico con riferimento alla valutazione delle caratteristiche dei sistemi diagnostici oggetto del lotto n. 4 ed all’attribuzione dei relativi punteggi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. La commissione sarebbe incorsa in errori evidenti nell’assegnazione dei punteggi con riferimento alle seguenti caratteristiche tecniche:
- caratteristica 2.a: KM avrebbe diritto ad ottenere più dei 2,40 punti ricevuti, perché, diversamente da quanto indicato nelle note della tabella allegata al verbale del 22 ottobre 2024, il sistema proposto sarebbe integrabile con le fonti analitiche di cinque aziende terze e non solamente di due;
- caratteristica 4.a: a UX spetterebbero 2,51 punti invece di 3, in quanto le specie di germi gram positivi e gram negativi identificabili con il pannello biochimico non sarebbero n. 443, risultando erroneamente conteggiati organismi contenuti in card non contemplate nell’offerta; peraltro, KM avrebbe dovuto conseguire 0,59 punti in luogo di 0,72, avendo dichiarato n. 271 tipologie di microrganismi;
- caratteristica 5.a: la deducente dovrebbe totalizzare 1,33 punti e non 1,22, perché la commissione avrebbe calcolato l’ingombro dei suoi materiali di stoccaggio comprendendo il packaging , mentre per la controinteressata avrebbe considerato il solo spazio netto occupato;
- caratteristica 9.a: KM avrebbe diritto a 3 punti in luogo di 0, poiché i componenti della fornitura non necessiterebbero di conservazione a temperatura refrigerata;
- caratteristica 1.b: UX dovrebbe ricevere 0,36 punti e non 0,96, perché dal sito internet dell’azienda emergerebbe un rendimento dello spettrometro di massa “ EK RI ” di circa 20 minuti a piastrina, con conseguente capacità di analisi di n. 144 campioni all’ora;
- caratteristica 3.b: alla controinteressata avrebbero dovuto essere attribuiti 0,65 punti anziché 5,44, considerato che le specie di interesse clinico univocamente identificabili con il software marcato CE-IVD del “ EK RI ” sarebbero 1.402 e non 1.585, né potrebbero aggiungersi le varietà rilevabili grazie al modulo “ SA TM ” con destinazione RUO, perché coinciderebbero in buona parte con i microrganismi già riconosciuti dal primo applicativo; inoltre, le specie individuabili dagli strumenti di KM e della terza classificata EC KI s.p.a. ammonterebbero a n. 4.598;
- caratteristica 7.b: il punteggio dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere pari a 0 anziché a 3, perché il sistema offerto per la tecnica maldi-TOF non consentirebbe la realizzazione di librerie home-made , ma solo l’implementazione del database con aggiornamenti annuali della stessa UX;
- caratteristica 9.b: alla controinteressata non spetterebbero 2 punti bensì 0, poiché il reagente per il controllo delle piastrine, ossia “ Escherichia coli ATCC 8739 ”, dovrebbe essere subcolturato giornalmente e, quindi, non potrebbe considerarsi pronto all’uso, necessitando di specifica preparazione.
Sia la Regione GU sia UX si sono costituite in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti gravati ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con successivo atto, notificato e depositato il 19 marzo 2025, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale avverso gli atti di gara, mirando a paralizzare il gravame principale con l’estromissione di KM dalla selezione. A tal fine ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara nella parte in cui prescrive le condizioni di ammissibilità dell’offerta tecnica, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e violazione della par condicio dei concorrenti . La ricorrente principale avrebbe offerto per il sistema maldi-TOF un numero di piastrine insufficiente a coprire il fabbisogno degli enti sanitari: segnatamente, posto che il capitolato richiede che i campioni siano preparabili da almeno due postazioni diverse collegate con lo strumento analizzatore, KM avrebbe previsto per ciascun laboratorio, oltre alla piastra portacampione in acciaio riutilizzabile, una sola confezione da 20 pezzi di piastrine monouso, idonea all’esecuzione di appena 1.920 test.
II) Violazione dell’art. 1, lett. a) e lett. b), del capitolato, nella parte in cui richiede la marcatura CE-IVD. Violazione degli artt. 5 e ss. del regolamento 2017/746/UE . La piastra in acciaio fornita da KM non sarebbe munita di certificazione CE-IVD, che risulterebbe obbligatoria alla stregua del capitolato e del regolamento UE n. 746/2017, trattandosi di un dispositivo medico-diagnostico in vitro o, perlomeno, di un accessorio a tale dispositivo.
III) Violazione dell’art. 1, lett. a) e lett. b), del capitolato, nella parte in cui richiede la marcatura CE-IVD di ogni singolo reagente. Violazione degli artt. 5 e ss. del regolamento 2017/746/UE. Violazione di legge per incertezza assoluta dell’offerta, in relazione al prodotto indicato in offerta con codice C63873 . Il reagente denominato “ Bruker standard LV ”, indispensabile per il funzionamento del sistema maldi-TOF, risulterebbe privo di marcatura CE-IVD, in violazione delle prescrizioni capitolari. Inoltre, si riscontrerebbe una discrepanza tra il codice prodotto dichiarato in offerta e quello della scheda tecnica, con conseguente incertezza circa l’agente chimico effettivamente oggetto della proposta di fornitura.
Con ordinanza cautelare n. 105 del 7 maggio 2025 il Tribunale ha fissato l’udienza di discussione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., chiedendo all’Amministrazione resistente ed alla controinteressata documentati chiarimenti in merito alle caratteristiche 2.a, 3.b e 7.b.
Con ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 28 maggio 2025 e depositato il 29 maggio 2025, KM ha impugnato la relazione di riesame del 28 aprile 2025, nella quale la commissione, sulla scorta di una nuova istruttoria condotta a seguito delle contestazioni attoree, ha ricalcolato i punteggi assegnati ed ha confermato la vittoria di UX. La ricorrente principale ha dedotto i seguenti mezzi aggiunti:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara nella parte in cui prescrive le condizioni di ammissibilità dell’offerta tecnica, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e violazione della par condicio dei concorrenti . Le osservazioni dell’organo tecnico collegiale non scalfirebbero la censura di insufficienza dei materiali dell’offerta aggiudicataria, giacché:
- risulterebbe irrilevante che i quantitativi complessivi indicati da UX soddisfino il fabbisogno totale della fornitura, in quanto, ai sensi dell’art. 7 del capitolato, si dovrebbe tenere conto del numero di test occorrenti a ciascun laboratorio arrotondato per eccesso;
- la commissione non avrebbe considerato l’elevato rischio di spreco degli “spot” delle piastrine della controinteressata, per via dell’impossibilità di utilizzo degli “spot” residui del gruppo di acquisizione dopo l’analisi di uno o più campioni biologici, nonché di eventuali errori nel processo di calibrazione, i quali comportano la necessità di ripetere il test impiegando un nuovo gruppo di acquisizione;
- non risulterebbe praticabile l’aliquotazione della provetta “madre” della matrice “ EK-CHCA ” in cinque provette “figlie”, perché tale procedura non sarebbe menzionata nelle “IFU” (istruzioni per l’uso), sicché la sostanza si deteriorerebbe in sette giorni anche richiudendo il contenitore originario immediatamente dopo la prima apertura; inoltre, la matrice servirebbe per la calibrazione non solo dello strumento “ EK RI ”, ma anche di tre “spot” per ciascuna piastrina. Di conseguenza, in tutti i laboratori mancherebbero tre confezioni del prodotto in parola;
- l’offerta di KM sarebbe completa e rispondente alle esigenze della committenza, perché: la piastra portacampioni in acciaio potrebbe essere riutilizzata sine die , senza necessità di pulizia due volte al giorno, e, in ogni caso, non costituirebbe materiale di consumo, bensì accessorio della strumentazione; il prodotto “ LV ” non presenterebbe un termine di scadenza, consentirebbe l’esecuzione di 100.000 determinazioni e non necessiterebbe di certificazione CE-IVD.
II) Violazione del principio dell’affidamento riposto sulla validità delle disposizioni del disciplinare di gara e del capitolato tecnico, illogicità manifesta, irrazionalità manifesta, disparità di trattamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, violazione della par condicio dei concorrenti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico con riferimento alla valutazione delle caratteristiche dei sistemi diagnostici oggetto del lotto n. 4 ed attribuzione dei relativi punteggi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Le valutazioni della commissione continuerebbero ad essere illogiche e tecnicamente erronee, giacché:
- l’inclusione della piattaforma “ AD ” nelle fonti analitiche interfacciabili con il sistema di KM avrebbe dovuto comportare l’attribuzione in suo favore di almeno 3 punti;
- le informazioni tratte dal sito di UX circa il tempo occorrente per la lettura della piastrina nel sistema maldi-TOF sconfesserebbero quanto dichiarato dall’impresa nella relazione tecnica;
- il numero di specie di microrganismi identificabili con lo spettrometro di massa della controinteressata non potrebbe essere incrementato con le n. 2284 varietà rilevabili grazie al modulo “ SA TM ”, in quanto quest’ultimo non risulta dotato di marcatura CE-IVD, essendo destinato esclusivamente ad attività di ricerca, onde all’aggiudicataria spetterebbero soltanto 0,65 punti;
- UX non potrebbe ricevere alcun punteggio per la creazione di librerie home-made , poiché tale operazione necessiterebbe dell’impiego dell’applicativo “ SA TM ”, che risulterebbe inutilizzabile per la ragione testé esposta;
- l’organo esaminatore avrebbe erroneamente negato che “ Escherichia coli ATCC 8739 ” operi come un reagente, in quanto, pur essendo un batterio, esso interagirebbe con la matrice per validare i risultati del test: sicché, non risultando pronto all’uso, alla controinteressata non spetterebbero punti.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 18 luglio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. La ricorrente KM ha impugnato gli atti della procedura esperita dalla Regione GU per la fornitura agli enti sanitari di sistemi analitici per laboratori di microbiologia clinica: segnatamente, il lotto n. 4 in contestazione ha ad oggetto strumenti sia per l’identificazione di microrganismi con il metodo c.d. biochimico (che sfrutta la capacità dei batteri di metabolizzare specifici substrati) e per l’effettuazione dell’antibiogramma ( id est la determinazione dell’antibiotico idoneo a combattere l’infezione veicolata dall’agente patogeno); sia per l’identificazione con spettrometro di massa a tempo di volo (c.d. tecnica maldi-TOF, acronimo di matrix-assisted laser desorption ionization - time of flight , consistente nella generazione di uno spettro di massa mediante la ionizzazione del campione biologico con raggi laser e la successiva accelerazione delle molecole ionizzate in un campo elettromagnetico).
2. Con il mezzo A) del ricorso introduttivo e con il primo motivo aggiunto KM lamenta l’insufficienza dei materiali di consumo offerti da UX per i test di analisi.
La censura non merita condivisione.
2.1. Sia per il pipettatore diluitore, accessorio che consente di prelevare e diluire il campione liquido nel sistema diagnostico con metodo biochimico, sia per le piastre “ target ” monouso (“ EK-DS ”) su cui vengono depositati i campioni da analizzare con la tecnica maldi-TOF, è accaduto che, nel compilare le schede indicanti le confezioni destinate a ciascun ente sanitario, UX ne ha arrotondato il numero per difetto. Tuttavia, come obiettato dalla controinteressata, le (minime) mancanze riguardano soltanto alcuni laboratori singolarmente considerati, perché l’aggiudicataria ha comunque offerto un numero totale di prodotti adeguato all’esecuzione dei 314.750 test annui “obbligatori” costituenti il fabbisogno complessivo a livello regionale (v. documento fabbisogni lotto 4, sub doc. 17 ricorrente; nonché pagg. 2-3 della relazione di riesame della commissione del 28.4.2025, sub doc. 1 delle produzioni della resistente in data 28.4.2025).
Orbene, alla luce della lex specialis di gara, si tratta di mera irregolarità che non determina una carenza sostanziale dell’offerta.
In proposito, l’art. 1 del capitolato tecnico, dedicato ai “ requisiti minimi di fornitura ”, stabilisce alla lett. b) che “ La fornitura di reagenti, calibratori e controlli strumentali deve essere sufficiente a coprire il consumo indicato tenuto conto del numero di test richiesti, numero di strumenti forniti, numero di calibrazioni necessarie, scadenza dei reattivi a bordo macchina ” (doc. 3 ricorrente). L’art. 2 specifica che i quantitativi totali dei lotti – e, dunque, a fortiori quelli dei singoli laboratori – devono ritenersi “ indicativi ” e “ presunti ”, onde “ La fornitura dovrà essere quindi regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori di quelli indicati ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni originali per quantitativi rientranti nella percentuale in più o in meno del 20% ”. L’art. 7 del capitolato precisa, infine, che “ Il numero di confezioni annue, proposte per ciascun reagente, dovrà tener conto del numero di test eseguiti da ciascun laboratorio (arrotondato per eccesso per ogni singolo laboratorio, nonché dei tempi di scadenza del prodotto e del consumo relativo delle calibrazioni e dei controlli) ”.
Dunque, l’art. 1 del capitolato prescrive quale requisito di minima che l’offerta soddisfi il fabbisogno regionale complessivo, senza fare riferimento alle quantità da impiegare nei singoli gabinetti di analisi. Invece, la specificazione dei quantitativi destinati a ciascun presidio, con eventuale arrotondamento per eccesso, è prevista dall’art. 7 per mera comodità delle amministrazioni beneficiarie, giacché, ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica, rilevano i prezzi unitari a confezione ed il prezzo totale calcolato sulla base delle quantità complessive, le quali, come si è detto, sono state conteggiate correttamente da UX (v. offerta economica UX, sub doc. 21 ricorrente) (per un caso analogo, in cui proprio l’odierna ricorrente KM non aveva compiuto l’arrotondamento per eccesso dei kit diagnostici, v. Cons. St., sez. III, 10 maggio 2017, n. 2168, la quale ha statuito che l’operatore concorrente dimenticava “ la realtà effettuale sottesa a tale arrotondamento, l’essere, cioè, finalizzato a consentire l’effettivo svolgimento della fornitura e il soddisfacimento dell’esigenza dell’Amministrazione, consistente nell’esecuzione di un numero di test almeno pari a quelli complessivamente richiesti ”, rilevando, altresì, come “ l’indicazione del fabbisogno fosse meramente presunta, al punto tale che l’Amministrazione si era riservata la facoltà di aumentare del 20% l’importo presunto per sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, con ciò confermando che le indicazioni dei kit erano comunque tendenziali, risultando invece determinante che fossero offerti, ed eseguiti, i test complessivamente richiesti dalla stazione appaltante ”).
Non sussiste nemmeno il rischio, paventato dalla ricorrente, che il singolo presidio ospedaliero possa trovarsi sprovvisto di materiale, poiché, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare, ogni ente sanitario aderente alla convenzione acquista i prodotti occorrenti in base alle sue reali necessità, moltiplicando il prezzo unitario a confezione offerto in gara dall’impresa vincitrice per i quantitativi oggetto dell’ordinativo di fornitura (doc. 1 ricorrente). Dunque, qualora si inverasse l’ipotesi, prospettata dall’esponente, di esatta coincidenza tra il fabbisogno presunto e quello effettivo, le Asl 1, 2 e 5 e l’ospedale Galliera acquisterebbero una confezione di pipette, al prezzo di € 10,00 oltre Iva, ulteriore rispetto a quella indicata da UX nelle schede dell’offerta economica; il suddetto ente ospedaliero comprerebbe altresì, una confezione in più di piastrine monouso portacampioni per maldi-TOF al prezzo di € 80,00 oltre Iva.
Infine, con riguardo a quest’ultimo materiale consumabile, si rivela fuori fuoco l’argomentazione attorea circa la possibile compressione di produttività derivante da un utilizzo parziale dei sedici “spot” di ciascuno dei tre gruppi di acquisizione della piastra, o da errori di caricamento del calibratore. Invero, l’organizzazione della routine di lavoro in modo da ottimizzare le prestazioni spetta ai laboratori e non certo al fornitore, al quale non viene richiesta una pianificazione di dettaglio comprensiva dell’eventualità di sprechi di materiale e/o accadimenti imprevisti.
2.2. Le confezioni contenenti la c.d. matrice, ossia la sostanza che assorbe energia dal laser dello spettrometro di massa e la trasferisce ai microrganismi per consentire la ionizzazione (“ EK-CHCA ”), appaiono già di per sé sufficienti all’esecuzione dei test preventivati, oltre che alla calibrazione dello strumento e delle piastrine (operazioni, queste ultime, per le quali occorre una minima quantità di matrice). Infatti, anche se la stabilità del prodotto è di sette giorni dall’apertura della fiala, nulla esclude che il laboratorio ne utilizzi l’intero contenuto nell’arco di una settimana.
In ogni caso, la resistente ha rappresentato che, per prassi, i laboratori ricavano dalla “provetta madre” da 500 μL cinque “provette figlie” da 100 μL cadauna, evitando in tal modo l’alterazione della composizione della matrice e, quindi, prolungandone la durata (v. pagg. 4-5-6 della relazione di riesame della commissione del 28.4.2025). Al riguardo, la contestazione mossa dalla deducente circa la pretesa scorrettezza di tale modus operandi risulta assolutamente generica, limitandosi a richiamare i tempi di stabilità della sostanza post-apertura indicati nelle istruzioni, le quali, però, non contengono alcun riferimento in merito alle pratiche conservative adottate dai gabinetti di analisi (v. doc. 26 ricorrente).
2.3. Contrariamente a quanto adombrato dalla ricorrente, il capitolato non richiede un numero minimo di test per le identificazioni dei lieviti mediante spettrografia di massa, né appare incongrua l’offerta da parte di UX, per ciascun laboratorio, di una confezione contenente il reagente per il pre-trattamento (“ EK-FA ”). Di conseguenza, nemmeno sotto tale profilo AM può fondatamente predicare la manchevolezza della proposta di fornitura dell’aggiudicataria.
2.4. Infine, sono inconferenti le argomentazioni del primo motivo aggiunto con cui l’esponente rivendica l’adeguatezza dei propri prodotti. Invero, nella relazione di riesame la commissione ha messo in luce alcune criticità che, a suo avviso, affliggerebbero la strumentazione della seconda classificata (tra cui la necessità di lavare più volte al giorno la piastra “ target ” riutilizzabile e l’ingestibilità di campioni urgenti a causa della possibilità di caricare soltanto una piastrina alla volta: v. pag. 14 della relazione di riesame della commissione del 28.4.2025): tuttavia, quand’anche tali problematiche non sussistessero, l’offerta di UX rimarrebbe quella economicamente più vantaggiosa.
3. Con il motivo B) del gravame introduttivo e con il secondo mezzo aggiunto la ricorrente contesta i giudizi espressi dall’organo valutatore in relazione ad alcune caratteristiche tecniche dei sistemi offerti dagli operatori economici concorrenti.
Le doglianze sono inaccoglibili.
Occorre premettere che, nella relazione di riesame, per le caratteristiche 4.a e 5.a i commissari hanno recepito le censure di KM e ricalcolato i punteggi, peraltro in senso ancor più favorevole alla deducente di quanto chiesto con il ricorso introduttivo:
- caratteristica 4.a: il punteggio della ricorrente è stato aumentato a 1,80 e quello della controinteressata è stato ridotto a 2,47, avendo la commissione appurato che il sistema biochimico di UX offerto in gara identifica un numero di specie che, pur superiore alle n. 271 di KM, ammonta a n. 291 e non a n. 443, come inizialmente ritenuto (v. pag. 10 della relazione di riesame della commissione del 28.4.2025);
- caratteristica 5.a: il collegio tecnico ha considerato per tutti i competitors i volumi delle confezioni ed ha, conseguentemente, assegnato a KM 1,35 punti (v. pagg. 10-11 della relazione di riesame della commissione del 28.4.2025).
A seguito di tale rivalutazione la ricorrente ha raggiunto il punteggio di 47,95 e la controinteressata è scesa a 51,43 punti, rimanendo comunque prima in graduatoria (v. pag. 13 della relazione di riesame della commissione del 28.4.2025 e scheda di ricalcolo del punteggio, sub doc. 9 delle produzioni della resistente in data 28.4.2025).
3.1. Ciò posto, in relazione al sistema per identificazione biochimica e antibiogramma, il capitolato stabilisce quale caratteristica 2.a la “ capacità di integrare e gestire dati provenienti da altre fonti analitiche ”, da valutare in base al criterio “ Q1 ”. Ai sensi dell’art. 16 del disciplinare, tale parametro ha natura discrezionale e consiste in un criterio “ di natura qualitativa con caratteristiche intangibili ” (doc. 1 ricorrente).
Orbene, secondo quanto emerge dalla relazione di riesame della commissione e dai successivi chiarimenti, i punteggi conferiti a KM e a UX, pari, rispettivamente, a 2,40 ed a 6, non appaiono inficiati da irragionevolezza o inattendibilità tecnica.
Infatti, la vincitrice ha offerto quattro sistemi integrativi molto performanti, che migliorano notevolmente il processo e la qualità di risultati inerenti alle identificazioni ed agli antibiogrammi: si tratta delle fonti analitiche “ SI ”, “ AD ”, “ IT RE ” e “ GI SC IO ”. Segnatamente, “ SI ” misura, tra l’altro, il valore esatto della “MIC”, ossia la minima concentrazione inibente dell’antibiotico, importante per l’impostazione della terapia specialmente nei pazienti critici; “ AD ” consente la lettura automatica degli antibiogrammi eseguiti con metodica “ IR ” e con “ E-test ”; “ IT RE ” fornisce risultati di antibiotico-sensibilità più rapidi, fattore che può rivelarsi decisivo nel trattamento della sepsi; infine, “ GI SC IO ” è particolarmente pregevole in quanto in grado di riconoscere e segnalare fenotipi di resistenza, contribuendo in modo significativo al rilevamento di microrganismi multiresistenti (v. pagg. 1-2 dei chiarimenti della commissione, sub doc. 1 delle produzioni della resistente in data 19.6.2025).
KM ha, invece, proposto solo due fonti integrative, vale a dire “ AD ”, offerto anche dalla controinteressata, e “ GE ”, che consente l’identificazione rapida dei patogeni, ma restituisce informazioni solo su alcuni meccanismi di resistenza e non rileva la “MIC” (v. pag. 3 dei chiarimenti della commissione).
Correttamente, poi, i commissari hanno tenuto in non cale gli altri sistemi indicati dalla deducente a pag. 26 della relazione tecnica (doc. 28 ricorrente) e nel modulo “ M.5 bis ” (doc. 29 ricorrente): infatti, il “ SC WA ” e l’ “ -4 ” erano già inclusi nell’offerta, mentre il “ OL CK ” e il “ AC ” non sono pertinenti all’item in questione, riguardando il sistema maldi-TOF (v. pag. 10 della relazione di riesame della commissione del 28.4.2025).
Infine, non persuade la tesi secondo cui KM avrebbe diritto ad almeno 3 punti per aver offerto la metà dei sistemi integrativi di UX, la quale ha conseguito 6 punti: invero, avendo il parametro di giudizio carattere discrezionale, la commissione ha legittimamente apprezzato anche la rilevanza clinica dei dati forniti dalle fonti interfacciabili.
3.2. Per la caratteristica 9.a, relativa allo “ Stoccaggio dei materiali a temperatura ambiente ”, il capitolato pone il criterio valutativo “ Q5 ”, ossia, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare, la “ presenza / assenza di una determinata caratteristica ”.
Dunque, essendo previsto un parametro di tipo on/off , l’organo esaminatore ha correttamente denegato l’assegnazione di punti a KM, poiché il suo prodotto “ PNL AP YEAST ID 2 ” va conservato ad una temperatura refrigerata compresa tra 2 e 8 °C (v. doc. 33 ricorrente).
3.3. Con riguardo al sistema maldi-TOF, la caratteristica 1.b ha ad oggetto il “ Numero di campioni analizzabili in un’ora tenendo conto del tempo impiegato dal caricamento della piastrina alla presentazione dei risultati a video (maggior numero di campioni maggior punteggio) ”.
Dalla relazione tecnica e dal progetto della vincitrice risulta che lo spettrometro di massa “ EK RI ” consente il caricamento automatico ed in continuo fino a sedici piastre da 48 “spot” ciascuna, con una capacità totale di n. 768 campioni/macchina ed un’operatività di n. 292 campioni all’ora (v. pag. 31 della relazione tecnica di UX, sub doc. 13 controinteressata; nonché pagg. 5-6 del progetto tecnico “ EK RI & SA TM ”, sub doc. 22 ricorrente).
Per contro, la contestazione di KM si rivela fuori fuoco, sia perché si fonda sull’errato presupposto che il sistema possa processare solamente una piastrina per volta, sia in quanto dalla scheda pubblicata sul sito internet di UX si evince che, per ciascun vetrino, il tempo è inferiore (e non pari) a 20 minuti (doc. 34 ricorrente).
3.4. La caratteristica di valutazione 7.b riguarda la “ Modalità di implementazione del database degli isolati di interesse clinico ed epidemiologico anche con librerie home-made ”, ossia la possibilità per i laboratori di arricchire la banca dati con ceppi di microrganismi non presenti nel database commerciale.
Dalla documentazione versata in atti emerge che, come dichiarato nella relazione tecnica dell’aggiudicataria, l’applicativo “ SA TM ” consente di ampliare il database non solo con un aggiornamento periodico a cura di UX, ma anche con lo sviluppo di librerie personalizzate, registrando spettri di riferimento relativi ad organismi analizzati in laboratorio (v. pag. 36 della relazione tecnica di UX, ove si dà atto che “ Per quanto riguarda l’implementazione delle librerie homemade è disponibile la funzione che consente il passaggio all’applicativo aggiuntivo MI TM»…L’applicativo MI TM»…permette l’implementazione di spettri e profili di specie che il laboratorio ritiene utili provenienti dalla routine o da isolati di epidemiologia locale. Ciò permette quindi di avere in linea un database personalizzato del laboratorio ”). Segnatamente:
- il § 2.3 del manuale d’uso dell’applicativo “ SA TM ”, rubricato “ Loading Spectra Into the Database ” (ossia caricamento degli spettri nella banca dati), illustra la procedura da seguire per inserire nella libreria le informazioni sugli spettri ricavati con la tecnica maldi-TOF (doc. 22 controinteressata);
- nel § 2.3 della pubblicazione SCa “ An exploratory MALDI-TOF MS library based on SARAMIS superspectra for rapid identification of US IO RI ”, dedicato a “ Construction of a superspectral library ” (vale a dire costruzione di una libreria di superspettri), gli autori spiegano che, per studiare il fungo “ US RI ”, hanno acquisito nella libreria spettri di massa generati in laboratorio con il sistema composto dallo strumento analizzatore di UX e dal software “ SA TM ” (doc. 23 controinteressata).
Contrariamente alla tesi dell’esponente, poi, è irrilevante che l’applicativo “ SA TM ”, essendo un prodotto c.d. RUO (ossia “ Research Use Only ”) privo di certificazione CE-IVD (dispositivo medico-diagnostico in vitro), sia utilizzabile solamente a scopi di ricerca e non anche per fini diagnostici. Invero, il capitolato non esige che la creazione di librerie personalizzate del laboratorio debba essere necessariamente volta a diagnosticare patologie: al contrario, anzi, la caratteristica in esame appare finalizzata a supportare l’attività di studio degli enti fruitori della fornitura, tra cui vi sono istituti che svolgono ricerca SCa ad altissimo livello (vale a dire l’I.R.C.C.S. San Martino e l’I.R.C.C.S. Gaslini).
Oltretutto, nelle osservazioni tecniche depositate il 27 giugno 2025, la Regione ha segnalato che anche il software offerto da KM per la realizzazione di librerie home-made è destinato esclusivamente ad attività di ricerca, non essendone consentito l’uso nelle procedure diagnostiche (v. doc. 10 delle produzioni della resistente in data 27.6.2025). Ne consegue che la censura attorea incorre nella violazione del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e del principio di buona fede: infatti, si pone in contrasto con il comportamento tenuto dalla concorrente in gara, onde determinerebbe in primo luogo l’illegittimità della posizione vantata in giudizio dalla ricorrente (cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10878; Cons. St., sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628; T.A.R. GU, sez. I, 4 gennaio 2025, n. 4; T.A.R. GU, sez. I, 23 gennaio 2023, n. 116; T.A.R. GU, sez. I, 5 marzo 2021, n. 181).
3.5. Infine, per saggiare l’attendibilità tecnica dei giudizi formulati dalla commissione per le caratteristiche 3.b e 9.b, occorrerebbe un approfondimento istruttorio mediante verificazione. Tuttavia, nella specie l’incombente si rivela superfluo, in quanto, anche accogliendo le tesi ricorsuali, KM non riuscirebbe a sopravanzare UX.
Infatti, secondo le deduzioni attoree, per la caratteristica 3.b (per la quale il collegio tecnico ha, comunque, riconosciuto che il numero di microrganismi individuabili dai sistemi maldi-TOF di KM e di EC KI TA s.p.a. è pari a n. 4.598: v. pag. 12 della relazione di riesame della commissione del 28.4.2025), i punti spettanti alla controinteressata scenderebbero da 4 a 0,65; per la caratteristica 9.b i 2 punti attribuiti fin dall’inizio alla vincitrice verrebbero azzerati.
Dunque, il punteggio tecnico di UX passerebbe da 51,43 a 46,08, per cui, considerando i 47,95 punti di KM (rideterminati dai commissari) ed in base alla formula di riparametrazione di cui all’art. 16.2 del disciplinare (Pi x 70 / Pmig), la ricorrente otterrebbe 70 punti e la controinteressata 67,27 (46,08 x 70 / 47,95). Sennonché il rilevante distacco fra le due concorrenti in relazione all’offerta economica, per la quale UX ha conquistato 30 punti e KM ne ha riportati 23,25, determinerebbe in ogni caso la conferma della controinteressata in prima posizione con 97,27 punti, contro i 93,25 della deducente.
4. In relazione a quanto precede, l’impugnativa principale si appalesa infondata e va, quindi, rigettata. Di conseguenza, il ricorso incidentale dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. In considerazione della particolarità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, mentre, per il residuo, vanno poste a carico della ricorrente principale soccombente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sull’impugnativa principale e su quella incidentale, come in epigrafe proposte, così dispone:
- rigetta il ricorso principale introduttivo ed i motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Compensa parzialmente le spese di lite fra le parti e condanna KM LT s.r.l. al pagamento del residuo in favore della Regione GU e di UX TA s.p.a., che liquida forfettariamente nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle predette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO