Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 22080/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22080/2020 promossa da:
(P.IV: , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rapp.te p.t. IG.ra (C.F.: , con sede Parte_2 C.F._1 legale in Napoli alla Via Santa Maria in Portico n.51 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Cilea n. 281 presso lo studio dell'Avv. Francesco Pages (C.F.: ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in calce all'atto di citazione, pec:
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ATTORE
contro
P.IV , in persona del Controparte_1 P.IV_2
Funzionario Procuratore p.t., dott. , elettivamente domiciliato in CP_2
Napoli alla via Cervantes 55/5, presso lo studio dell'avvocato Armando Rossi, che lo rapp.ta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Pec Email_2
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato la conveniva in Parte_1 giudizio la Compagnia con la quale risultava Controparte_1 stipulato contratto di assicurazione “Multirischi”, polizza n.
1/39103/99/153025949, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in occasioni ed a causa di un evento meteorico verificatosi in data 11 settembre 2017 presso la sede operativa del medesimo attore sita in Pozzuoli
(NA) alla via Campana n. 233. Rilevava l'attore che nonostante l'apertura di sinistro n. 1-8101-2017-0746636 del 14.09.2017 la convenuta Compagnia non provvedeva alla liquidazione del danno. Parte attrice, pertanto, provvedeva al ripristino a proprie spese come da fatture allegati agli atti di causa.
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la infondatezza dell'atto di citazione, contestando in fatto ed in diritto la domanda.
Acquisiti i fatti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, acquisite le prove testimoniali, acquisito l'elaborato del CTU del nominato Ing. Per_1
precisate le conclusioni, a scioglimento della riserva del 23.09.2024 la
[...] causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere accolta nei limiti e per i motivi seguenti.
La vicenda che ha originato la presente controversia trae le sue mosse dal verificarsi di un evento meteorico eccezionale, in particolare concretizzatosi in un nubifragio che si abbattè su Napoli con caduta di grandine, folate di vento fortissime e danni ingenti in tutta l'area Flegrea, verificatosi nella notte tra il 10 ed 11 settembre 2017. Tale evento, come risulta provato dalla documentazione allegata agli atti, ed ampiamente confermato dalla relazione tecnica del CTU incaricato Ing. “La documentazione versata Persona_1 in atti e le ricerche esperite sul web mi hanno permesso di accertare che effettivamente nella notte tra 10 e 11 settembre 2017 un nubifragio si abbattè su Napoli con caduta di grandine, folate di vento fortissime e danni ingenti in tutta l'area Flegrea”. Tale evento trova riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa;
infatti il teste “ADR: sono a conoscenza Testimone_1 del nubifragio verificatosi nel settembre 2017, mi pare il 10 o l'11; quando andammo sul capannone in Pozzuoli via Campana, il giorno 11 la mattina dopo, il cancello automatico non funzionava perché la corrente elettrica era andata via, quindi dovemmo scavalcare per entrare nel capannone;
constatammo che vi era tanta acqua al piano terra e vedemmo che al piano superiore era entrata acqua dal tetto;
il tetto si presentava in cattive condizioni, entrava acqua da tutte le parti;
vi erano detriti di rami, foglie, lamiere sul tetto, tutta roba trasportata dal vento e dal maltempo” e dalle dichiarazioni del teste “Sul capo a) della memoria Testimone_2 istruttoria della parte attrice risponde: è vero che tra il 10 e l'11 del settembre 2017 si verificò un nubifragio che danneggiò il capannone in cui vi
è il laboratorio e gli uffici della società attrice;
io sono geometra e quindi mi
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sono recato spesso sul posto e tuttora collaboro con l'azienda, quando hanno necessità di allestire negozi;
mi recai lì un paio di giorni dopo il nubifragio per vedere che danni vi erano stati. Ho constatato che vi erano state diverse infiltrazioni attraverso la copertura e che il tetto presentava diversi segni di cedimento (presentava in alcune parti, buchi e lesioni); la controsoffittatura aveva ceduto, nel senso che in alcune parti si era piegata” Del pari, risulta confermata l'esistenza di un contratto di assicurazione, polizza n. 1/39103/99/153025949, tra le parti, attrice e convenuta, e che tale contratto di assicurazione prevede la copertura per “Fenomeni atmosferici grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopra detti.” Pare opportuno rilevare che la convenuta eccepisca Controparte_1
l'esistenza di altro e diverso contratto di assicurazione facente capo alla
[...]
stipulato dalla Società Sia S.r.l. in relazione all'immobile Parte_3 condotto in sublocazione dalla odierna attrice e che garantirebbe il fabbricato per i rischi connessi agli eventi atmosferici. Afferma infine convenuta che
“laddove fosse accertata l'operatività della polizza e la sussistenza dei presupposti per azionarla, tale importo andrebbe versato o comunque ripartito con la Compagnia assicurativa Reale Mutua Ass.ni con la quale il locatore, Sia Srl, aveva stipulato analoga polizza e alla quale veniva denunciato, altresì, il sinistro con conseguente nomina di un perito”. In riferimento al punto appena evidenziato si rileva che tale circostanza rimane sconosciuta ed estranea al presente giudizio in quanto, né la né Controparte_3 la Reale Mutua Ass.ni in p.l.r.p.t. risultano evocate in tale giudizio, e non è dato sapere se sia certa l'esistenza di tale polizza né, tantomeno, se il danno per il quale è causa sia stato o meno risarcito in virtù della predetta polizza.
Tutto ciò che può rilevarsi è contenuto nella relazione di perizia della CP_1 nella quale si legge alle pag. 5 e 6 che “Il capannone assicurato, di
[...] proprietà della società SIA S.r.l., è risultato essere coperto con altra polizza stipulata con la che garantisce la medesima Parte_4 partita anche i rischi connessi agli eventi atmosferici. Per la Vs. Parte_5
è intervenuto lo studio “ con il quale si è Parte_6 Controparte_4 proceduto all'individuazione di cause ed effetti nonché alla quantificazione dei danni alla struttura. Al termine di tutti gli accertamenti eseguiti, il collega mi invitava ad un incontro informale per mettermi al corrente di CP_4 alcune problematiche emerse nel corso degli accertamenti. In particolare, lo studio era stata incaricato in precedenza al danno in oggetto, per CP_4 altro sinistro “Evento atmosferico”, avvenuto nel settembre dell'anno 2015.
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Dopo un attento confronto dei danni accaduti nei due eventi, il collega ha accertato la rispondenza delle tracce e, quindi, l'assenza di interventi ricostruttivi dopo l'evento del 2015. L'emergere di tale circostanza ha quindi necessariamente richiesto un approfondimento con la proprietà dell'immobile assicurato, alla quale venivano richiesti e più volte sollecitati documenti, sia fiscali che fotografici, che attestassero le avvenute riparazioni dei capannoni successivamente all'evento del 2015. Non solo, venivano altresì richiesti alla
Ditta assicurata ed alla proprietà, documenti fotografici e/o fatture che attestassero i danni o gli avvenuti ripristini della copertura del capannone per l'attuale sinistro, in modo da poter verificare l'eventuale operatività delle garanzie di polizza. L'assenza di riscontro sia da parte della Società assicurata che della proprietà (SIA s.r.l.), di fatto davano conferma sulla preesistenza dei danni rilevati e sulla inoperatività della garanzia “Evento atmosferico” che, in assenza di provata breccia e/o lesione provocata dalla forza degli eventi al tetto, non garantisce indennizzo per i danni da bagnamento all'interno dei locali (art.
3.3 comma 4). Sussistendo dubbi sulla preesistenza dei danni rispetto all'evento denunciato, non si è ritenuto opportuno inviare alcun atto di accertamento conservativo di danno.” In merito a quanto sopra appare evidente anche il riferimento ad un precedente sinistro collegato ad altro e diverso evento atmosferico, il quale però è del tutto sconosciuto a questo Giudicante, non essendo in alcun modo provato dalla convenuta il verificarsi dello stesso, i danni cagionati ed, eventualmente, il risarcimento degli stessi.
Occorre ancora fare riferimento all'elaborato peritale, nel quale si legge che
“Ne consegue che esiste certamente un nesso causale tra i danni documentati dalla parte attrice attraverso le foto allegate alla perizia del geom.
[...] con stillicidi ed infiltrazioni e le violente piogge accompagnate da Per_2 forti raffiche di vento che si sono abbattute sul capannone il giorno 11 settembre 2017” affermando, pertanto, l'esistenza del nesso di causalità tra i danni verificatisi nell'immobile e l'evento atmosferico che ha caratterizzato la notte tra il 10 e l'11 settembre 2017.
Ed ancora, conclude il CTU “Nel rassegnare la presente relazione…….ribadisco ulteriormente le conclusioni alle quali sono giunto:
1) l'immobile condotto in locazione dall'odierna attrice è ubicato in Pozzuoli alla via Campana, 233. Il cespite è costituito da un capannone con struttura perimetrale in cemento armato e copertura in pannelli coibentati e lucernari, mentre il piano ammezzato ha una struttura portante in ferro;
2) i danni subiti
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dall'immobile sono: danni ai controsoffitti presenti al piano primo e terra;
danni alla pavimentazione in laminato effetto legno non per tutta la superficie;
danni a pareti e soffitti di alcune camere e corridoio piano terra e primo;
3) la documentazione versata in atti e le ricerche esperite sul web mi hanno permesso di accertare che effettivamente nella notte tra 10 e 11 settembre 2017 un nubifragio si abbattè su Napoli con caduta di grandine, folate di vento fortissime e danni ingenti in tutta l'area Flegrea. La circostanza è confermata anche dal Centro Funzionale Multirischi della
Regione Campania che pubblica i dati pluviometrici giornalieri. Orbene, il giorno 11 settembre 2017, presso la stazione pluviometrica di Pozzuoli è stata registrata un'altezza di pioggia giornaliera di 60 mm. Ne consegue che esiste certamente un nesso causale tra i danni documentati dalla parte attrice attraverso le foto allegate alla perizia del geom. con Persona_2 stillicidi ed infiltrazioni e le violente piogge accompagnate da forti raffiche di vento che si sono abbattute sul capannone il giorno 11 settembre 2017.
Infatti, in tale giorno si sono verificate infiltrazioni d'acqua meteorica attraverso brecce e lesioni causate dagli eventi meteorici già evidenziati;
4)
l'importo totale dei lavori desunto con analitico computo metrico estimativo e l'ausilio del Prezzario delle OO.PP. della Regione Campania per l'anno
2018 ammonta ad € 37.400 oltre l'Iva come per legge comprese le spese amministrative e tecniche per l'affidamento a un professionista qualificato della direzione lavori e collaudo finale che si stimano, stante la tipologia di lavori e la liberalizzazione delle tariffe professionali in € 1.500 oltre l'Iva come per legge;
5) le fatture allegate alla memoria ex art. 183, sesto comma, secondo termine dell'avv. Francesco Pages si riferiscono a lavori di sostituzione delle controsoffittature, rifacimento intonaci e tinteggiature del capannone, nonchè di rifacimento dell'impianto elettrico e cablaggio uffici.
Per quanto riguarda le prime due voci (controsoffitti, intonaci e tinteggiatura) si tratta certamente di lavori connessi con i danni patiti dal capannone per effetto dell'evento denunciato, come emerge anche dalle prove testimoniali rese, anche se non è possibile valutare con esattezza la congruità della spesa sostenuta perché, a sei anni di distanza dall'evento, dalle fatture non emergono quantità in gioco ed indicazioni precise, con una planimetria allegata, in merito al fatto che la spesa si riferisca all'effettivo ripristino delle sole porzioni immobiliari realmente danneggiate dalle infiltrazioni e non a tutto l'immobile. Stesso discorso per l'impianto elettrico dove è stato previsto il suo rifacimento. Per tale motivo, probabilmente, il mandato del giudice unico ha previsto anche una quantificazione analitica dei costi di ripristino dei luoghi come da quesito n. 3.”
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Per quanto attiene alla eccezione rilevata dalla convenuta in merito alla tipologia di danni ed alla loro collocazione, occorre ancora una volta richiamare l'elaborato peritale allorché lo stesso CTU risponde alle osservazioni del Consulente di parte “Punto I: i fotogrammi affoliati alla perizia del geom. sono in atti ed il tecnico Persona_2 dell'assicurazione avrebbe potuto visionarli atteso che il suo legale ha accesso al fascicolo telematico. Da essi è possibile desumere non solo infiltrazioni lungo le pareti, ma anche stillicidi di acqua piovana sulla pavimentazione al centro delle stanze con controsoffitto divelto. Come queste ultime percolazioni non siano da ricondurre a rotture, brecce e lesioni nella copertura, ma ad ostruzione dei canali di scolo è un mistero forse solo per il
CTP, anche alla luce della documentazione citata dal CTU che attesta, per il giorno 11 settembre 2017, caduta di grandine, folate di vento fortissime e danni ingenti in tutta l'area Flegrea”.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, lo stesso, come evidenziato dal CTU, risulta determinato nella misura di €. 37,400,00 oltre iva.
In merito alla richiesta dei canoni di locazione corrisposti dall'attrice in favore della nonché delle somme a titolo di Controparte_5 danni da interruzione attività, le stesse non possono trovare accoglimento in quanto non sufficientemente e non adeguatamente supportate da elementi probatori.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, così come liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Controparte_1 in p.l.r.p.t., disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, così
[...] provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea;
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2) Condanna la in p.l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di €. 37.400,00, oltre accessori ed interessi legali dal fatto al soddisfo, in favore di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
3) Condanna la in p.l.r.p.t.., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice determinate in €. 7.616,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, oltre €. 518,00 per spese esenti, con attribuzione;
4) Pone definitivamente a carico della Controparte_1 in p.l.r.p.t., le spese di CTU così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Napoli il 16 gennaio 2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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