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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5976 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 10209/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10/12/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. BARBARA ZUCCARO per delega dell'avv.
AN CH, la quale insiste nella richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione della CGUE sulla questione rimessa dal Giudice di Pace di Palermo, rilevante ai fini della presente decisione;
Per la parte appellata è comparso l'avv. GAETANO GIULIANO BERTONE, il quale si oppone alla richiesta di sospensione e insiste nella comparsa di costituzione in appello;
Il Giudice rilevato che, in materia di sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla CGUE di una questione analoga a quella da decidere, la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato il seguente principio di diritto: allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria; rilevato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha pure affermato come La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione
pagina 1 di 15 del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass.
n. 1139/2025); ritenuto che la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”; ritenuto che, nel caso di specie, sebbene la questione rimessa alla CGUE possa risultare astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non risulta ravvisabile il contrasto individuato dal Giudice rimettente;
P.T.M. rigetta la richiesta di sospensione e, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'avv. Bertone insiste affinché venga applicato il criterio di calcolo pro rata temporis;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
ZO, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 10209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AN CH per procura in atti appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. GAETANO GIULIANO BERTONE per procura in atti appellato
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 26.7.2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 321/2022, emessa dal Giudice di Pace di Catania il 14.2.2022, con la quale, in parziale accoglimento della domanda formulata da , era Controparte_1 stata condannata alla restituzione, in favore di quest'ultimo, della somma di € 1.155,88 oltre pagina 3 di 15 interessi, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 4421 del
9.6.2016, e al pagamento delle spese del giudizio. articolava i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della decisione circa Parte_1
l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB, inapplicabilità della sentenza della CGUE resa nel caso Lexitor;
2) travisamento e/o erronea interpretazione del contratto di finanziamento e della modulistica prodotta in giudizio, in merito alla erronea qualificazione dei costi accessori come “recurring”.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza indicata, con la condanna dell'appellato alla restituzione degli importi corrisposti, anche a titolo di spese legali.
Si costituiva in giudizio , contestando l'appello. Controparte_1
La prima udienza subiva taluni rinvii per l'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 2.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15.10.2025, poi differita all'udienza del 10.12.2025, alla quale viene decisa.
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, come esposto in premessa, ha estinto anticipatamente, il 31.8.2020, Controparte_1 il contratto di prestito personale (“cessione del quinto”) n. 4421 del 9.6.2016.
In primo grado ha chiesto la declaratoria di nullità dell'art. 8 del contratto n. 4421, perché vessatorio, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo VI, nonché l'accertamento della natura recurring delle “commissioni e/o oneri accessori”, e la condanna della controparte al pagamento della complessiva somma di € 1.155,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 321/2022 del 14.2.2022, ha accolto parzialmente le domande, condannando, per quel che interessa in questa sede, la società convenuta a corrispondere la somma di € 1.155,88 in favore di oltre interessi legali Controparte_1
pagina 4 di 15 dall'estinzione del contratto al soddisfo, mentre ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. ha chiesto la riforma della predetta sentenza. Parte_1
Per stabilire se e in quali limiti l'appello risulti fondato, occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB
(d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE e, successivamente, sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, applicabile, ai sensi dell'art. 11-octies, comma 2, ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Dunque il testo della disposizione rilevante ai fini della presente controversia è quello introdotto dal d.lgs. 141/2010.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta nell'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
pagina 5 di 15 Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico, occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nell'art. 125sexies TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto,
c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione
pagina 6 di 15 e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_2
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
pagina 7 di 15 In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa
pagina 8 di 15 nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La posizione espressa nella pronuncia da ultimo riportata può apparire in contrasto con la sentenza Lexitor, ma il contrasto è appunto solo apparente, essendo stata resa in materia di credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso
Lexitor e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva
2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
Nel 2022 è intervenuta la Corte Costituzionale - con sentenza n. 263 del 22.12.2022 – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
pagina 9 di 15 La Consulta ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione, in quanto la limitazione ivi inserita risultava in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
In ragione di ciò il legislatore nazionale ha emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le
pagina 10 di 15 disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)” (cfr. C. Cass., n. 14528/2025).
Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha il diritto di ottenere dall'istituto il rimborso sia delle spese di istruzione, delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e notifica e delle commissione rete esterne, queste ultime versate a copertura del pagina 11 di 15 compenso riconosciuto all'intermediario, non rilevando la circostanza che l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare tali somme, in quanto trattasi di remunerazione dell'attività svolta da soggetti terzi.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies, c. 3, T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione
(o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, l'avvenuto trasferimento della somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) ad altro soggetto non può eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto, diversamente, il consumatore risulterebbe privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, sarebbe costretto a proporre una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una pagina 12 di 15 relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Del resto, il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta contestualmente al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, unitamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi a versare all'intermediario o all'assicuratore quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli,
Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273).
Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, la clausola prevista dall'art. 8
(estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 4421 del
9.6.2016, in quanto idonea a determinare un notevole squilibrio contrattuale a danno del consumatore (cfr. sul punto C. Cass., n. 14528/2025).
L'art. 8, c. 1 del predetto contratto, infatti, prevede che “il mutuatario ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nel rispetto dei criteri e nella misura indicati al punto 4 del , il quale, per il rimborso anticipato, stabilisce il Pt_2 diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, con la specificazione che “rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): a) le commissioni di attivazione;
b) le provvigioni all'intermediario del credito;
c) l'imposta di bollo”.
Alla luce di quanto evidenziato, va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi
“up front “o “recurring”, confermando sul punto la sentenza di primo grado e respingendo il relativo motivo di appello.
pagina 13 di 15 Risulta corretta l'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, che consente di individuare, in via equitativa, l'importo da rimborsare, suddividendo l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del
19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Occorre evidenziare come né il legislatore europeo e italiano, né la sentenza Lexitor, nè la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale criterio applicare.
Nella fattispecie in esame, l'art. 4 del prevede espressamente il criterio del pro rata Pt_2 temporis.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'appello.
Il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo l'introduzione del presente giudizio consente di compensare per metà le spese di lite, dunque l'appellante va condannata al pagamento della residua metà di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: € 300,00 per le prime due fasi, €
500,00 per le residue due fasi, con un compenso di € 1.600,00, su cui applicare la disposta compensazione, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012, ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. C.
Cass., n. 22726/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n. 10209/2022 R.G, vertente tra in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (appellante) e (appellato), disattesa Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 14 di 15 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 321/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Catania;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, della residua metà, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Giuliano Bertone;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Catania il 10/12/2025.
Il Giudice
Milena ZO
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10/12/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. BARBARA ZUCCARO per delega dell'avv.
AN CH, la quale insiste nella richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione della CGUE sulla questione rimessa dal Giudice di Pace di Palermo, rilevante ai fini della presente decisione;
Per la parte appellata è comparso l'avv. GAETANO GIULIANO BERTONE, il quale si oppone alla richiesta di sospensione e insiste nella comparsa di costituzione in appello;
Il Giudice rilevato che, in materia di sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla CGUE di una questione analoga a quella da decidere, la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato il seguente principio di diritto: allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria; rilevato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha pure affermato come La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione
pagina 1 di 15 del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass.
n. 1139/2025); ritenuto che la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”; ritenuto che, nel caso di specie, sebbene la questione rimessa alla CGUE possa risultare astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non risulta ravvisabile il contrasto individuato dal Giudice rimettente;
P.T.M. rigetta la richiesta di sospensione e, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'avv. Bertone insiste affinché venga applicato il criterio di calcolo pro rata temporis;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
ZO, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 10209 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AN CH per procura in atti appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. GAETANO GIULIANO BERTONE per procura in atti appellato
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 26.7.2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 321/2022, emessa dal Giudice di Pace di Catania il 14.2.2022, con la quale, in parziale accoglimento della domanda formulata da , era Controparte_1 stata condannata alla restituzione, in favore di quest'ultimo, della somma di € 1.155,88 oltre pagina 3 di 15 interessi, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 4421 del
9.6.2016, e al pagamento delle spese del giudizio. articolava i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della decisione circa Parte_1
l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB, inapplicabilità della sentenza della CGUE resa nel caso Lexitor;
2) travisamento e/o erronea interpretazione del contratto di finanziamento e della modulistica prodotta in giudizio, in merito alla erronea qualificazione dei costi accessori come “recurring”.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza indicata, con la condanna dell'appellato alla restituzione degli importi corrisposti, anche a titolo di spese legali.
Si costituiva in giudizio , contestando l'appello. Controparte_1
La prima udienza subiva taluni rinvii per l'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 2.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 15.10.2025, poi differita all'udienza del 10.12.2025, alla quale viene decisa.
******
, come esposto in premessa, ha estinto anticipatamente, il 31.8.2020, Controparte_1 il contratto di prestito personale (“cessione del quinto”) n. 4421 del 9.6.2016.
In primo grado ha chiesto la declaratoria di nullità dell'art. 8 del contratto n. 4421, perché vessatorio, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo VI, nonché l'accertamento della natura recurring delle “commissioni e/o oneri accessori”, e la condanna della controparte al pagamento della complessiva somma di € 1.155,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 321/2022 del 14.2.2022, ha accolto parzialmente le domande, condannando, per quel che interessa in questa sede, la società convenuta a corrispondere la somma di € 1.155,88 in favore di oltre interessi legali Controparte_1
pagina 4 di 15 dall'estinzione del contratto al soddisfo, mentre ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. ha chiesto la riforma della predetta sentenza. Parte_1
Per stabilire se e in quali limiti l'appello risulti fondato, occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta nell'art. 125 sexies TUB
(d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE e, successivamente, sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, applicabile, ai sensi dell'art. 11-octies, comma 2, ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Dunque il testo della disposizione rilevante ai fini della presente controversia è quello introdotto dal d.lgs. 141/2010.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta nell'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
pagina 5 di 15 Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico, occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nell'art. 125sexies TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto,
c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione
pagina 6 di 15 e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_2
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
pagina 7 di 15 In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa
pagina 8 di 15 nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La posizione espressa nella pronuncia da ultimo riportata può apparire in contrasto con la sentenza Lexitor, ma il contrasto è appunto solo apparente, essendo stata resa in materia di credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso
Lexitor e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva
2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto. A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
Nel 2022 è intervenuta la Corte Costituzionale - con sentenza n. 263 del 22.12.2022 – chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
pagina 9 di 15 La Consulta ha dichiarato incostituzionale la predetta disposizione, in quanto la limitazione ivi inserita risultava in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
In ragione di ciò il legislatore nazionale ha emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le
pagina 10 di 15 disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
Anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, ha affermato - senza operare un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate - il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)” (cfr. C. Cass., n. 14528/2025).
Per tali motivi, tenuto conto del venir meno della distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha il diritto di ottenere dall'istituto il rimborso sia delle spese di istruzione, delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e notifica e delle commissione rete esterne, queste ultime versate a copertura del pagina 11 di 15 compenso riconosciuto all'intermediario, non rilevando la circostanza che l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare tali somme, in quanto trattasi di remunerazione dell'attività svolta da soggetti terzi.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies, c. 3, T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione
(o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, l'avvenuto trasferimento della somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) ad altro soggetto non può eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto, diversamente, il consumatore risulterebbe privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, sarebbe costretto a proporre una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una pagina 12 di 15 relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Del resto, il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta contestualmente al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, unitamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi a versare all'intermediario o all'assicuratore quanto dovuto (sul tema si vedano anche Tribunale Napoli,
Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273).
Passando, ora, all'esame della fattispecie oggetto di causa, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, la clausola prevista dall'art. 8
(estinzione anticipata) delle condizioni generali del contratto di finanziamento n. 4421 del
9.6.2016, in quanto idonea a determinare un notevole squilibrio contrattuale a danno del consumatore (cfr. sul punto C. Cass., n. 14528/2025).
L'art. 8, c. 1 del predetto contratto, infatti, prevede che “il mutuatario ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, nel rispetto dei criteri e nella misura indicati al punto 4 del , il quale, per il rimborso anticipato, stabilisce il Pt_2 diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, con la specificazione che “rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): a) le commissioni di attivazione;
b) le provvigioni all'intermediario del credito;
c) l'imposta di bollo”.
Alla luce di quanto evidenziato, va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi
“up front “o “recurring”, confermando sul punto la sentenza di primo grado e respingendo il relativo motivo di appello.
pagina 13 di 15 Risulta corretta l'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, che consente di individuare, in via equitativa, l'importo da rimborsare, suddividendo l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del
19 aprile 2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
Occorre evidenziare come né il legislatore europeo e italiano, né la sentenza Lexitor, nè la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 hanno chiarito quale criterio applicare.
Nella fattispecie in esame, l'art. 4 del prevede espressamente il criterio del pro rata Pt_2 temporis.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'appello.
Il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo l'introduzione del presente giudizio consente di compensare per metà le spese di lite, dunque l'appellante va condannata al pagamento della residua metà di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: € 300,00 per le prime due fasi, €
500,00 per le residue due fasi, con un compenso di € 1.600,00, su cui applicare la disposta compensazione, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012, ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. C.
Cass., n. 22726/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n. 10209/2022 R.G, vertente tra in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (appellante) e (appellato), disattesa Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 14 di 15 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 321/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Catania;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, della residua metà, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Giuliano Bertone;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Catania il 10/12/2025.
Il Giudice
Milena ZO
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