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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2024, n. 6754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6754 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 6754 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'istanza presentata da MA OR, volta ad ottenere, a norma dell'art. 95 delle disposizioni transitorie della legge 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162) la sostituzione della pena detentiva di mesi sei e giorni venti di reclusione, inflittale con sentenza della medesima Corte di appello del 05/11/2021 (passata in giudicato il 23/03/2023) nonché della multa, irrogata quale aumento a titolo di continuazione, in relazione alla sentenza n. 1184 del 2013, con la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis della medesima disposizione normativa. 1.1. La Corte distrettuale, in primo luogo, ha dato atto trattarsi di persona attualmente sottoposta alla detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47- quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354, disposta con provvedimento del 05/11/2019, eseguito il 05/02/2020, nonché ad estensione della misura ad ulteriori condanne, con pena complessivamente espianda fissata ad anni sei e giorni ventisei di reclusione, come da ordinanza del 26/11/2021. 1.2. La Corte ha poi ricordato la emissione - ad opera della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna - di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con contestuale trasmissione degli atti al competente Magistrato di sorveglianza per sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo, laddove la residua pena complessiva viene determinata in anni sette, mesi otto e giorni ventisei di reclusione (con novanta giorni di liberazione anticipata da detrarre) con richiesta di prosecuzione della misura alternativa ex art. 51-bis Ord. pen. 1.3. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla negativa considerazione della elevata capacità delinquenziale manifestata dalla condannata, già destinataria di provvedimento di sorveglianza speciale per anni due, oltre che protagonista di una pluralità di condotte criminose contro il patrimonio, temporalmente anche successive tanto all'applicazione di misure cautelari di natura detentiva, quanto all'inizio della espiazione della pena in regime detentivo domiciliare ex art. 47-ter, comma 1 Ord. pen. La già dimostrata alta propensione alla perpetrazione di condotte delittuose, in uno alla scarsa capacità di autogoverno comportamentale della OR, hanno condotto, dunque, il Tribunale di sorveglianza di Bologna a reputare le succitate forme attenuate di espiazione del tutto inadeguate, rispetto all'obiettivo del raggiungimento della finalità rieducativa;
residuerebbe alla condannata, infatti, una ampia libertà di movimento, dato che la prima misura invocata non postula alcuna modalità di controllo, laddove la seconda prevede controlli di natura assai limitata. 2 1.4. Secondo l'ordinanza impugnata, neanche la detenzione domiciliare sostitutiva potrebbe rivelarsi concretamente idonea allo scopo, proprio in quanto resterebbe carente, comunque, la necessaria possibilità di assicurare un costante controllo dei movimenti della condannata. Tale forma di detenzione domiciliare, infatti, prevede la possibilità di permanenza all'interno dell'abitazione anche solo per dodici ora al giorno e, comunque, la possibilità per la detenuta di uscire dal domicilio per almeno quattro ore al giorno. Secondo tali modalità attuative, la condannata rimarrebbe a lungo sottratta ad ogni sorveglianza;
ciò determinerebbe il serio rischio di nuova ricaduta dinanzi alle spinte delinquenziali e, consequenzialmente, la vanificazione dei risultati rieducativi sino a questo momento raggiunti, attraverso lo strumento della detenzione domiciliare speciale. 2. Ricorre per cassazione MA OR, a mezzo del difensore avv. Bruno Salernitano, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 56, 58 e 63 legge 24 novembre 1981, n. 689 e connessa violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Lamenta la difesa il vizio di motivazione, con specifico riferimento al diniego di concessione della detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 legge n. 689 del 1981. L'art. 58 della legge n. 689 del 1981, infatti, consente l'applicazione delle pene sostitutive, allorquando queste appaiano maggiormente idonee al perseguimento del fine della rieducazione del condannato, nonché laddove esse si rivelino atte, anche attraverso l'applicazione delle opportune prescrizioni, a garantire la prevenzione del pericolo di recidiva. Il tema della rieducazione, allora, risulta strettamente connesso all'aspetto della prevenzione, che può anche essere affrontato tramite una applicazione rafforzata delle pene sostitutive. La detenzione domiciliare in esecuzione e la auspicata pena sostitutiva, quindi, non si pongono in posizioni tra loro subalterne e gradate (l'una essendo connotata da maggiore libertà di movimento e l'altra restandone del tutto priva, come invece sostenuto nel provvedimento avversato). La stessa Corte, del resto, riconosce come la finalità di risocializzazione della condannata si sia già realizzata, attraverso l'imposizione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, alla quale la OR è sottoposta da oltre tre anni, senza che - durante tale periodo di tempo - abbia commesso alcuna violazione. Del resto, la stessa Corte di appello esplicita chiaramente come la condannata sia pienamente in grado di aderire alle prescrizioni che le vengano imposte, senza poi violarle. 3 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Giudice dell'esecuzione, infatti, ha dimostrato di saper fare buon governo delle disposizioni di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981. Il provvedimento rispetta i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen., giungendo a una prognosi negativa, in ordine all'adempimento delle prescrizioni ad opera della condannata;
questa, infatti, ha dato sin qui ampia prova della sua propensione verso uno stile di vita deviante. Esula dai poteri del Giudice di legittimità, peraltro, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, sui quali si basi il provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova ricordare come l'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione risultante dall'intervento dell'art. 71, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riservi al potere discrezionale del giudice - da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. - la scelta inerente sia alla possibilità di procedere alla sostituzione della pena detentiva, sia alla scelta in ordine alla tipologia di misura sostitutiva da applicare, in quanto reputata maggiormente idonea ad ottenere il risultato del reinserimento sociale del condannato (obiettivo che, nell'ottica della più ampia riforma delle disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981, operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stato sostituito dalla rieducazione del condannato e dalla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati). 2.1. La valutazione di tipo prognostico demandata al giudice, dunque, presenta un contenuto complesso ed individualizzato, dal momento che involge una duplicità di profili, inerenti: - alla valutazione in ordine alla funzionalità della misura sostitutiva, rispetto al perseguimento dello scopo di reinserimento sociale del condannato e, consequenzialmente, alla scelta della misura più idonea al conseguimento di tale obiettivo;
- alla valutazione ex ente, attinente alla attitudine della singola misura, rispetto allo scopo di assicurare - anche grazie all'imposizione di idonee prescrizioni - la prevenzione del pericolo di recidiva. 2.2. La sentenza impugnata, adottando una ampia e coerente motivazione, priva di spunti di contraddittorietà e, pertanto destinata a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, ha analizzato la possibilità di procedere alla sostituzione della sanzione inflitta sia con la pena pecuniaria, sia con il lavoro 4 con pubblica utilità, sia con la detenzione domiciliare sostitutiva, giungendo alla formulazione di una prognosi negativa. Tale valutazione è stata fondata non solo sulla sussistenza di un gravoso corredo di pregiudizi penali, attinenti alla commissione di reati contro il patrimonio, ma anche sulla ritenuta impossibilità che tali forme attenuate di espiazione possano espletare una effettiva funzione rieducativa, apparendo esse inconciliabili con la già dimostrata incapacità di autogoverno comportamentale manifestata dalla ricorrente. 2.3. Con motivazione che - anche sul punto specifico - merita di restare al riparo da censure in sede di legittimità, la Corte territoriale ha anche chiarito le ragioni della ritenuta inapplicabilità della detenzione domiciliare ex art. 56 legge n. 689 del 1981; tale misura, a differenza della detenzione domiciliare speciale, attualmente in esecuzione nei confronti della OR, le consentirebbe infatti prolungati periodi di assenza dal domicilio, così divenendo viepiù indispensabile l'affidamento alla (insufficiente) capacità di autocontrollo. 2.4. In definitiva, la Corte di appello di Bologna ha dato adeguatamente conto degli elementi considerati, nonché della loro negativa incidenza sul futuro rispetto delle prescrizioni, che sono proprie delle invocate pene sostitutive. Il giudizio prognostico negativo non si è limitato all'indicazione dello specifico fattore, al quale è stata ritenuta ricollegabile una valenza ''ostativa", ma si è strettamente correlato al contenuto della auspicata pena sostitutiva, fornendo una adeguata motivazione in ordine al tema del futuro rispetto delle prescrizioni che saranno imposte. 2.5. Si deve rammentare, infine, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, come noto, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; si vedano anche Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito 5 da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione . 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 6754 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 19/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'istanza presentata da MA OR, volta ad ottenere, a norma dell'art. 95 delle disposizioni transitorie della legge 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162) la sostituzione della pena detentiva di mesi sei e giorni venti di reclusione, inflittale con sentenza della medesima Corte di appello del 05/11/2021 (passata in giudicato il 23/03/2023) nonché della multa, irrogata quale aumento a titolo di continuazione, in relazione alla sentenza n. 1184 del 2013, con la pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis della medesima disposizione normativa. 1.1. La Corte distrettuale, in primo luogo, ha dato atto trattarsi di persona attualmente sottoposta alla detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47- quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354, disposta con provvedimento del 05/11/2019, eseguito il 05/02/2020, nonché ad estensione della misura ad ulteriori condanne, con pena complessivamente espianda fissata ad anni sei e giorni ventisei di reclusione, come da ordinanza del 26/11/2021. 1.2. La Corte ha poi ricordato la emissione - ad opera della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna - di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con contestuale trasmissione degli atti al competente Magistrato di sorveglianza per sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo, laddove la residua pena complessiva viene determinata in anni sette, mesi otto e giorni ventisei di reclusione (con novanta giorni di liberazione anticipata da detrarre) con richiesta di prosecuzione della misura alternativa ex art. 51-bis Ord. pen. 1.3. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla negativa considerazione della elevata capacità delinquenziale manifestata dalla condannata, già destinataria di provvedimento di sorveglianza speciale per anni due, oltre che protagonista di una pluralità di condotte criminose contro il patrimonio, temporalmente anche successive tanto all'applicazione di misure cautelari di natura detentiva, quanto all'inizio della espiazione della pena in regime detentivo domiciliare ex art. 47-ter, comma 1 Ord. pen. La già dimostrata alta propensione alla perpetrazione di condotte delittuose, in uno alla scarsa capacità di autogoverno comportamentale della OR, hanno condotto, dunque, il Tribunale di sorveglianza di Bologna a reputare le succitate forme attenuate di espiazione del tutto inadeguate, rispetto all'obiettivo del raggiungimento della finalità rieducativa;
residuerebbe alla condannata, infatti, una ampia libertà di movimento, dato che la prima misura invocata non postula alcuna modalità di controllo, laddove la seconda prevede controlli di natura assai limitata. 2 1.4. Secondo l'ordinanza impugnata, neanche la detenzione domiciliare sostitutiva potrebbe rivelarsi concretamente idonea allo scopo, proprio in quanto resterebbe carente, comunque, la necessaria possibilità di assicurare un costante controllo dei movimenti della condannata. Tale forma di detenzione domiciliare, infatti, prevede la possibilità di permanenza all'interno dell'abitazione anche solo per dodici ora al giorno e, comunque, la possibilità per la detenuta di uscire dal domicilio per almeno quattro ore al giorno. Secondo tali modalità attuative, la condannata rimarrebbe a lungo sottratta ad ogni sorveglianza;
ciò determinerebbe il serio rischio di nuova ricaduta dinanzi alle spinte delinquenziali e, consequenzialmente, la vanificazione dei risultati rieducativi sino a questo momento raggiunti, attraverso lo strumento della detenzione domiciliare speciale. 2. Ricorre per cassazione MA OR, a mezzo del difensore avv. Bruno Salernitano, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 56, 58 e 63 legge 24 novembre 1981, n. 689 e connessa violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Lamenta la difesa il vizio di motivazione, con specifico riferimento al diniego di concessione della detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 legge n. 689 del 1981. L'art. 58 della legge n. 689 del 1981, infatti, consente l'applicazione delle pene sostitutive, allorquando queste appaiano maggiormente idonee al perseguimento del fine della rieducazione del condannato, nonché laddove esse si rivelino atte, anche attraverso l'applicazione delle opportune prescrizioni, a garantire la prevenzione del pericolo di recidiva. Il tema della rieducazione, allora, risulta strettamente connesso all'aspetto della prevenzione, che può anche essere affrontato tramite una applicazione rafforzata delle pene sostitutive. La detenzione domiciliare in esecuzione e la auspicata pena sostitutiva, quindi, non si pongono in posizioni tra loro subalterne e gradate (l'una essendo connotata da maggiore libertà di movimento e l'altra restandone del tutto priva, come invece sostenuto nel provvedimento avversato). La stessa Corte, del resto, riconosce come la finalità di risocializzazione della condannata si sia già realizzata, attraverso l'imposizione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, alla quale la OR è sottoposta da oltre tre anni, senza che - durante tale periodo di tempo - abbia commesso alcuna violazione. Del resto, la stessa Corte di appello esplicita chiaramente come la condannata sia pienamente in grado di aderire alle prescrizioni che le vengano imposte, senza poi violarle. 3 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Giudice dell'esecuzione, infatti, ha dimostrato di saper fare buon governo delle disposizioni di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981. Il provvedimento rispetta i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen., giungendo a una prognosi negativa, in ordine all'adempimento delle prescrizioni ad opera della condannata;
questa, infatti, ha dato sin qui ampia prova della sua propensione verso uno stile di vita deviante. Esula dai poteri del Giudice di legittimità, peraltro, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, sui quali si basi il provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova ricordare come l'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione risultante dall'intervento dell'art. 71, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riservi al potere discrezionale del giudice - da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. - la scelta inerente sia alla possibilità di procedere alla sostituzione della pena detentiva, sia alla scelta in ordine alla tipologia di misura sostitutiva da applicare, in quanto reputata maggiormente idonea ad ottenere il risultato del reinserimento sociale del condannato (obiettivo che, nell'ottica della più ampia riforma delle disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981, operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stato sostituito dalla rieducazione del condannato e dalla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati). 2.1. La valutazione di tipo prognostico demandata al giudice, dunque, presenta un contenuto complesso ed individualizzato, dal momento che involge una duplicità di profili, inerenti: - alla valutazione in ordine alla funzionalità della misura sostitutiva, rispetto al perseguimento dello scopo di reinserimento sociale del condannato e, consequenzialmente, alla scelta della misura più idonea al conseguimento di tale obiettivo;
- alla valutazione ex ente, attinente alla attitudine della singola misura, rispetto allo scopo di assicurare - anche grazie all'imposizione di idonee prescrizioni - la prevenzione del pericolo di recidiva. 2.2. La sentenza impugnata, adottando una ampia e coerente motivazione, priva di spunti di contraddittorietà e, pertanto destinata a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, ha analizzato la possibilità di procedere alla sostituzione della sanzione inflitta sia con la pena pecuniaria, sia con il lavoro 4 con pubblica utilità, sia con la detenzione domiciliare sostitutiva, giungendo alla formulazione di una prognosi negativa. Tale valutazione è stata fondata non solo sulla sussistenza di un gravoso corredo di pregiudizi penali, attinenti alla commissione di reati contro il patrimonio, ma anche sulla ritenuta impossibilità che tali forme attenuate di espiazione possano espletare una effettiva funzione rieducativa, apparendo esse inconciliabili con la già dimostrata incapacità di autogoverno comportamentale manifestata dalla ricorrente. 2.3. Con motivazione che - anche sul punto specifico - merita di restare al riparo da censure in sede di legittimità, la Corte territoriale ha anche chiarito le ragioni della ritenuta inapplicabilità della detenzione domiciliare ex art. 56 legge n. 689 del 1981; tale misura, a differenza della detenzione domiciliare speciale, attualmente in esecuzione nei confronti della OR, le consentirebbe infatti prolungati periodi di assenza dal domicilio, così divenendo viepiù indispensabile l'affidamento alla (insufficiente) capacità di autocontrollo. 2.4. In definitiva, la Corte di appello di Bologna ha dato adeguatamente conto degli elementi considerati, nonché della loro negativa incidenza sul futuro rispetto delle prescrizioni, che sono proprie delle invocate pene sostitutive. Il giudizio prognostico negativo non si è limitato all'indicazione dello specifico fattore, al quale è stata ritenuta ricollegabile una valenza ''ostativa", ma si è strettamente correlato al contenuto della auspicata pena sostitutiva, fornendo una adeguata motivazione in ordine al tema del futuro rispetto delle prescrizioni che saranno imposte. 2.5. Si deve rammentare, infine, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, come noto, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; si vedano anche Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito 5 da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione . 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.