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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA A VERBALE
n.° / 2025
Cron. ______
R.G. n. 1397.2024
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile promossa da
Parte_1
difeso dall'avv. CHIARA RABELLINO ATTORE OPPONENTE=
contro
quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
difesa dall'avv. MARCO RADICE CONVENUTA OPPOSTA=
All'udienza del 8.1.2025 sono comparsi l'avv. RABELLINO e l'avv. BELTRAMETTI per avv.
RADICE che procedono alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni;
l'avv. RABELLINO indica che nelle more è stato radicato procedimento di mediazione dalla controparte con rinvio fissato al 16.1.2025 e l'avv. BELTRAMETTI indica che in ogni caso non vi sono possibilità conciliativa e che detta procedura neppure era necessaria poiché alla prima udienza la questione non è stata sollevata dall'opponente, né rilevato di ufficio dal Giudice e chiede quindi decidersi la vertenza.
Il Giudice invita le parti a procedere alla discussione ed esse richiamando le proprie difese e conclusioni;
i legali indicano che non saranno presente alla lettura della sentenza per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 14.10 da lettura della sentenza
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1397.2024 R.C. CIV. decisa all'udienza del 8.1.2025 ex art. 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
, residente in [...]Parte_1
difeso dall'avv. Chiara Rabellino;
ATTORE OPPONENTE=
contro
con sede in Napoli, e Controparte_3
per essa quale mandataria in persona del Controparte_1
Procuratore speciale , con sede in Roma;
Controparte_4
difesa dall'avv. Marco Radice;
CONVENUTA OPPOSTA=
***** rilevato in fatto: con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 25.6.2024,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria Controparte_3 [...]
chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 277.2024 CP_1 emesso dal Tribunale di Savona in data 15.4.2024, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere a l'importo di € 61.604,24=, Controparte_1
oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, indicando quanto segue;
aveva posto a fondamento della sua pretesa il Controparte_1
la fideiussione da lui stipulata a garanzia del contratto di mutuo fondiario del 29.5.2009 intervenuto tra la mutuante Cassa di Risparmio di Savona
Spa ed il mutuatario fino alla concorrenza di € Persona_1
300.000,00=; il rapporto di fideiussione aveva previsto, all'art. 6, clausola derogatoria della decadenza prevista dall'art. 1957 C.C: detta clausola risultava vessatoria in presenza di garante che rientrava nella categoria dei consumatori e, pertanto, avrebbe dovuta essere concordata nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Consumo;
nel merito la creditrice non aveva azionato tempestivamente le sue pretese nei confronti del debitore principale;
inoltre nel contratto di mutuo fondiario era intervenuto anche , nella sua qualità di Controparte_5
amministratore unico della Nol Edil Group Srl, quale datrice di ipoteca, mentre lui era stato solo fideiussore;
l'originaria fideiussione era stata poi modificata (con riduzione dell'importo garantito da € 300.000,00= a €
210.000,00=) con rogito del 26.11.20210 e non aveva ricevuto alcuna comunicazione di tale atto aggiuntivo, in violazione dell'art. 4 del contratto di fideiussione;
era inoltre ormai decorso la prescrizione poiché l'unica intimazione di pagamento era stata da lui ricevuta in data 29.11.2013 e ad essa altre non ne erano seguite: in tal senso l'ulteriore comunicazione del
13.11.2023 era stata indirizzata al solo e a lui inoltrata solo per Per_1
conoscenza e, comunque neppure conteneva indicazione dei criteri per la determinazione del dovuto ivi indicato in € 98.758,15=; concludeva, pertanto, chiedendo annullarsi il decreto ingiuntivo opposto;
si costituiva in giudizio e per essa Controparte_3
quale mandataria eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della citazione in opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 641 C.P.C, con conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
inoltre eccepiva la sussistenza nell'opposizione della presenza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n. 2 C.P.C; nel merito contestava che l' fosse consumatore trattandosi di imprenditore Pt_1
edile operante nella Provincia di Savona e parte attiva in varie operazioni commerciali (era amministratore unico della Borgio Costruzioni Srl ed era stato amministratore unico della;
negava di essere Controparte_6
mai avvalsa della deroga all'art. 1957 C.C. di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione avendo preventivamente richiesto al debitore principale il pagamento del dovuto in data 29.11.2013, così interrompendo la prescrizione poi nuovamente interrotta con la comunicazione del
13.11.2023;
chiedeva, pertanto, previa eventuale concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, dichiararsi la tardività dell'opposizione e/o nel merito respingersi la stessa;
all'udienza del 8.11.2024, il Giudicante rinviava per la discussione orale sulla questione preliminare della tempestività o meno dell'opposizione;
all'udienza del 8.1.2025, i legali procedevano alla discussione e la causa veniva decisa con immediata lettura della motivazione ex art. 281 sexies
C.P.C;
*****
rilevato in diritto: premesso che la questione sollevata dall'opponente solo all'odierna Pt_1
udienza di discussione (relativa alla mancata radicazione della preventiva procedura di mediazione obbligatoria) è tardiva poiché rappresentava suo onere fare valere l'eccezione già con il ricorso introduttivo e/o avrebbe dovuto semmai essere il Giudice a rilevare di ufficio il fatto in occasione della prima udienza (fatto non avvenuto), l'opposizione va dichiarata inammissibile poiché tardivamente proposta;
risulta per tabulas che il provvedimento monitorio oggetto di opposizione
(decreto ingiuntivo n. 277.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data
15.4.2024) sia stato oggetto da parte della creditrice di notifica con raccomandata datata 19.4.2024, che detta raccomandata, stante l'assenza dell' sia stata depositata presso l'Ufficio Postale di Carcare in data Pt_1
24.4.2024 con spedizione della comunicazione di avvenuto deposito ex art. 660 C.P.C e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in data
6.5.2024 (atto non ritirato e rispedito al mittente);
l' ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo solo con atto Pt_1
notificato a mezzo pec in data 25.6.2024, oltre il termine previsto dall'art. 641 C.P.C, di 40 giorni decorrente dalla data della notifica del 6.5.2024;
alla luce di quanto sopra esposto, stante la tardività dell'opposizione, va, pertanto, dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 277.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 15.4.2024, con il quale gli è stato ordinato di corrispondere a
[...]
l'importo di € 61.604,24=, oltre agli interessi come da CP_1
domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. e per l'effetto detto decreto deve essere integralmente confermato;
da ultimo va osservato che l'ulteriore questione sollevata dall' solo Pt_1
all'udienza del 8.11.2024 di richiesta di remissione in termini per la proposizione di un'opposizione tardiva per violazione della normativa in materia di consumatore non è parimenti fondata;
nel provvedimento monitorio impugnato il Giudice di quella fase ha specificato che non risultavano in atti elementi in merito alla sussistenza di eventuali clausole abusive a danno del consumatore e ha inserito gli avvisi di legge sulla necessità di fare valere già con l'opposizione eventuali eccezioni riferite a tale aspetto: pertanto l' avrebbe dovuto già con Pt_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo fare valere l'eventuale violazione di norme relative alla sua qualità di consumatore (ciò a prescindere dalla effettività della stessa) non avendo in questo caso alcuna valenza la sentenza n. 9479.2023 della Cassazione a Sezioni Unite che consente l'eventuale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
le spese di lite della presente fase processuale, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di e liquidate come in Parte_1
dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore da €
52.000,00= a € 260.000,00=, valori medi di tabella per la fase di studio e di introduzione del giudizio e minimi per la fase istruttoria (nessuna specifica attività istruttoria espletata) e di decisone (causa decisa a seguito di discussione orale);
sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo;
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 277.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data
15.4.2024, con il quale gli è stato ordinato di corrispondere a
[...]
l'importo di € 61.604,24=, oltre agli interessi come da CP_1
domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A.
e C.P.A. e per l'effetto,
CONFERMA
integralmente detto decreto ingiuntivo;
CONDANNA
al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_3
e per essa quale mandataria delle
[...] Controparte_1
spese di lite della presente fase processuale, spese che liquida in €
9.142,00= per compensi oltre spese generali 15%, sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 8.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
n.° / 2025
Cron. ______
R.G. n. 1397.2024
TRIBUNALE DI SAVONA
VERBALE DI UDIENZA
nella causa civile promossa da
Parte_1
difeso dall'avv. CHIARA RABELLINO ATTORE OPPONENTE=
contro
quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
difesa dall'avv. MARCO RADICE CONVENUTA OPPOSTA=
All'udienza del 8.1.2025 sono comparsi l'avv. RABELLINO e l'avv. BELTRAMETTI per avv.
RADICE che procedono alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni;
l'avv. RABELLINO indica che nelle more è stato radicato procedimento di mediazione dalla controparte con rinvio fissato al 16.1.2025 e l'avv. BELTRAMETTI indica che in ogni caso non vi sono possibilità conciliativa e che detta procedura neppure era necessaria poiché alla prima udienza la questione non è stata sollevata dall'opponente, né rilevato di ufficio dal Giudice e chiede quindi decidersi la vertenza.
Il Giudice invita le parti a procedere alla discussione ed esse richiamando le proprie difese e conclusioni;
i legali indicano che non saranno presente alla lettura della sentenza per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 14.10 da lettura della sentenza
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1397.2024 R.C. CIV. decisa all'udienza del 8.1.2025 ex art. 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra
, residente in [...]Parte_1
difeso dall'avv. Chiara Rabellino;
ATTORE OPPONENTE=
contro
con sede in Napoli, e Controparte_3
per essa quale mandataria in persona del Controparte_1
Procuratore speciale , con sede in Roma;
Controparte_4
difesa dall'avv. Marco Radice;
CONVENUTA OPPOSTA=
***** rilevato in fatto: con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 25.6.2024,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria Controparte_3 [...]
chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 277.2024 CP_1 emesso dal Tribunale di Savona in data 15.4.2024, con il quale gli era stato ordinato di corrispondere a l'importo di € 61.604,24=, Controparte_1
oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, indicando quanto segue;
aveva posto a fondamento della sua pretesa il Controparte_1
la fideiussione da lui stipulata a garanzia del contratto di mutuo fondiario del 29.5.2009 intervenuto tra la mutuante Cassa di Risparmio di Savona
Spa ed il mutuatario fino alla concorrenza di € Persona_1
300.000,00=; il rapporto di fideiussione aveva previsto, all'art. 6, clausola derogatoria della decadenza prevista dall'art. 1957 C.C: detta clausola risultava vessatoria in presenza di garante che rientrava nella categoria dei consumatori e, pertanto, avrebbe dovuta essere concordata nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Consumo;
nel merito la creditrice non aveva azionato tempestivamente le sue pretese nei confronti del debitore principale;
inoltre nel contratto di mutuo fondiario era intervenuto anche , nella sua qualità di Controparte_5
amministratore unico della Nol Edil Group Srl, quale datrice di ipoteca, mentre lui era stato solo fideiussore;
l'originaria fideiussione era stata poi modificata (con riduzione dell'importo garantito da € 300.000,00= a €
210.000,00=) con rogito del 26.11.20210 e non aveva ricevuto alcuna comunicazione di tale atto aggiuntivo, in violazione dell'art. 4 del contratto di fideiussione;
era inoltre ormai decorso la prescrizione poiché l'unica intimazione di pagamento era stata da lui ricevuta in data 29.11.2013 e ad essa altre non ne erano seguite: in tal senso l'ulteriore comunicazione del
13.11.2023 era stata indirizzata al solo e a lui inoltrata solo per Per_1
conoscenza e, comunque neppure conteneva indicazione dei criteri per la determinazione del dovuto ivi indicato in € 98.758,15=; concludeva, pertanto, chiedendo annullarsi il decreto ingiuntivo opposto;
si costituiva in giudizio e per essa Controparte_3
quale mandataria eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della citazione in opposizione per decorrenza del termine di cui all'art. 641 C.P.C, con conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
inoltre eccepiva la sussistenza nell'opposizione della presenza dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 n. 2 C.P.C; nel merito contestava che l' fosse consumatore trattandosi di imprenditore Pt_1
edile operante nella Provincia di Savona e parte attiva in varie operazioni commerciali (era amministratore unico della Borgio Costruzioni Srl ed era stato amministratore unico della;
negava di essere Controparte_6
mai avvalsa della deroga all'art. 1957 C.C. di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione avendo preventivamente richiesto al debitore principale il pagamento del dovuto in data 29.11.2013, così interrompendo la prescrizione poi nuovamente interrotta con la comunicazione del
13.11.2023;
chiedeva, pertanto, previa eventuale concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, dichiararsi la tardività dell'opposizione e/o nel merito respingersi la stessa;
all'udienza del 8.11.2024, il Giudicante rinviava per la discussione orale sulla questione preliminare della tempestività o meno dell'opposizione;
all'udienza del 8.1.2025, i legali procedevano alla discussione e la causa veniva decisa con immediata lettura della motivazione ex art. 281 sexies
C.P.C;
*****
rilevato in diritto: premesso che la questione sollevata dall'opponente solo all'odierna Pt_1
udienza di discussione (relativa alla mancata radicazione della preventiva procedura di mediazione obbligatoria) è tardiva poiché rappresentava suo onere fare valere l'eccezione già con il ricorso introduttivo e/o avrebbe dovuto semmai essere il Giudice a rilevare di ufficio il fatto in occasione della prima udienza (fatto non avvenuto), l'opposizione va dichiarata inammissibile poiché tardivamente proposta;
risulta per tabulas che il provvedimento monitorio oggetto di opposizione
(decreto ingiuntivo n. 277.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data
15.4.2024) sia stato oggetto da parte della creditrice di notifica con raccomandata datata 19.4.2024, che detta raccomandata, stante l'assenza dell' sia stata depositata presso l'Ufficio Postale di Carcare in data Pt_1
24.4.2024 con spedizione della comunicazione di avvenuto deposito ex art. 660 C.P.C e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in data
6.5.2024 (atto non ritirato e rispedito al mittente);
l' ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo solo con atto Pt_1
notificato a mezzo pec in data 25.6.2024, oltre il termine previsto dall'art. 641 C.P.C, di 40 giorni decorrente dalla data della notifica del 6.5.2024;
alla luce di quanto sopra esposto, stante la tardività dell'opposizione, va, pertanto, dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 277.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data 15.4.2024, con il quale gli è stato ordinato di corrispondere a
[...]
l'importo di € 61.604,24=, oltre agli interessi come da CP_1
domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. e per l'effetto detto decreto deve essere integralmente confermato;
da ultimo va osservato che l'ulteriore questione sollevata dall' solo Pt_1
all'udienza del 8.11.2024 di richiesta di remissione in termini per la proposizione di un'opposizione tardiva per violazione della normativa in materia di consumatore non è parimenti fondata;
nel provvedimento monitorio impugnato il Giudice di quella fase ha specificato che non risultavano in atti elementi in merito alla sussistenza di eventuali clausole abusive a danno del consumatore e ha inserito gli avvisi di legge sulla necessità di fare valere già con l'opposizione eventuali eccezioni riferite a tale aspetto: pertanto l' avrebbe dovuto già con Pt_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo fare valere l'eventuale violazione di norme relative alla sua qualità di consumatore (ciò a prescindere dalla effettività della stessa) non avendo in questo caso alcuna valenza la sentenza n. 9479.2023 della Cassazione a Sezioni Unite che consente l'eventuale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
le spese di lite della presente fase processuale, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di e liquidate come in Parte_1
dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore da €
52.000,00= a € 260.000,00=, valori medi di tabella per la fase di studio e di introduzione del giudizio e minimi per la fase istruttoria (nessuna specifica attività istruttoria espletata) e di decisone (causa decisa a seguito di discussione orale);
sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo;
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 277.2024 emesso dal Tribunale di Savona in data
15.4.2024, con il quale gli è stato ordinato di corrispondere a
[...]
l'importo di € 61.604,24=, oltre agli interessi come da CP_1
domanda, oltre alle spese della procedura liquidate in € 406,50= per esborsi e € 2.242,00= per compensi oltre spese generali 15%, I.V.A.
e C.P.A. e per l'effetto,
CONFERMA
integralmente detto decreto ingiuntivo;
CONDANNA
al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_3
e per essa quale mandataria delle
[...] Controparte_1
spese di lite della presente fase processuale, spese che liquida in €
9.142,00= per compensi oltre spese generali 15%, sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 8.1.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE