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Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08109/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00136 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08109/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8109 del 2023, proposto dalle sig.re CL
SE, LA BA e TO LI, rappresentate e difese dagli avvocati
RU NT e RT AN, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
contro
il Comune di Lanuvio, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 2351/2023, pubblicata in data 10 febbraio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 08109/2023 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il Cons. RU RU e udito per la parte appellante l'avvocato RU NT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le appellanti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR del
Lazio ha respinto il ricorso da esse proposto avverso l'ordinanza n. 15 del 27 gennaio
2010, di demolizione delle opere edilizie in loro proprietà, realizzate nel Comune di
Lanuvio e sostanziatesi nell'edificazione di un villino trifamiliare in difformità dal permesso di costruire n. 20/07 del 30 maggio 2007 rilasciato alla società costruttrice.
2. Il Tribunale amministrativo ha, in sintesi, respinto tutte le censure dedotte, rilevando, in primo luogo, l'insuscettibilità di riconnettere una qualche valenza esimente alle asserite attività di controllo espletate dal Comune di Lanuvio in relazione all'edificazione delle opere, genericamente indicate dalle deducenti e comunque ininfluenti al fine di escludere le difformità sanzionate. Il primo giudice ha ulteriormente evidenziato che il collaudo non rientra tra le attribuzioni spettanti agli uffici comunali e che l'amministrazione non ha mai attestato la regolarità dell'intervento, essendo, invece, intervenuta per contestarne l'abusività.
In tale quadro, il primo giudice ha accertato la legittimità dell'operato dell'ente territoriale, escludendo che la mera astratta possibilità di richiedere una sanatoria delle opere sia suscettibile di precludere l'adozione del provvedimento demolitorio, presupponendo, comunque, la sussistenza del requisito della c.d. doppia conformità.
Il primo giudice, inoltre, ha ritenuto irrilevante che le opere fossero ormai completate al momento dell'adozione dell'ordinanza, poiché la misura ripristinatoria può essere legittimamente disposta anche con riferimento a manufatti ultimati. Ha altresì richiamato la natura reale della sanzione prevista dall'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 N. 08109/2023 REG.RIC.
del 2001, evidenziando che l'ingiunzione demolitoria è correttamente indirizzata tanto al responsabile dell'abuso quanto al proprietario dell'immobile, indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità soggettiva in capo a quest'ultimo. Ciò in quanto la repressione dell'illecito mira al ripristino dell'ordine giuridico violato e si applica, pertanto, anche nei confronti di chi, pur non avendo realizzato direttamente l'intervento, si trovi in un rapporto qualificato con il bene tale da poter assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Le appellanti criticano la sentenza impugnata, articolando censure a sostegno della riforma della decisione, con riproposizione delle deduzioni disattese dal primo giudice e formulazione di ulteriori contestazioni.
4. Il Comune di Lanuvio, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
5. All'udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
7. Le deduzioni dirette a contestare la sottoscrizione dell'atto impugnato con il ricorso originario sono inammissibili per violazione del divieto di nova in appello, sancito dall'art. 104 c.p.a., non essendo tale censura stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado, con l'ulteriore rilievo che anche l'azione di nullità è soggetta al termine di decadenza, specificamente indicato nell'art. 31, comma 4 c.p.a. e nel caso in esame pacificamente decorso.
7.1. Si rileva, inoltre, che, come chiarito dall'univoca giurisprudenza: «ai sensi dell'art. 101 c.p.a. il ricorrente ha l'onere di specificare i motivi di appello, non potendo limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata. Il fatto che l'appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo, non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica N. 08109/2023 REG.RIC.
riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.» (ex multis, Consiglio di Stato,
Sez. II, 20 febbraio 2020, n.1308).
8. Neppure le ulteriori censure sono suscettibili di accoglimento.
9. Le appellanti continuano, infatti, a fondare le loro doglianze su elementi del tutto estranei al presupposto indefettibile dell'adozione della misura repressiva, vale a dire l'accertata realizzazione di opere in essenziale difformità dal titolo abilitativo. In tal senso, nessuna contraddittorietà può ravvisarsi nell'operato dell'amministrazione, la quale – una volta riscontrata la difformità delle opere rispetto al permesso di costruire rilasciato – ha legittimamente esercitato il potere repressivo, in doverosa conformità alle previsioni dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
9.1. Le deduzioni svolte con riferimento alle asserite attività di controllo compiute dal
Comune, comprese le argomentazioni incentrate sull'esistenza di collaudi o verifiche tecniche che gli uffici avrebbero effettuato o dovuto svolgere, sono del tutto inconferenti.
9.2. Dalla sentenza impugnata emerge – con chiarezza e coerenza motivazionale – che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare che l'amministrazione comunale avesse mai attestato la conformità urbanistico-edilizia del manufatto anteriormente all'accertamento dell'abusività delle opere sanzionate.
Né dalla comunicazione di fine lavori, né dalla presentazione di una dichiarazione di agibilità – peraltro non prodotta in giudizio – può desumersi un giudizio di conformità edilizia, trattandosi, come correttamente rilevato dal primo giudice, di adempimenti che non presuppongono un vaglio in ordine alla legittimità delle opere ai fini che vengono in rilievo.
9.3. Come chiarito dal primo giudice con pertinenti argomentazioni condivise dal
Collegio, il collaudo statico delle opere non rientra tra le attribuzioni degli uffici comunali ed è attività rimessa a un tecnico abilitato; né può attribuirsi rilevanza ai profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alla società costruttrice o ai N. 08109/2023 REG.RIC.
professionisti incaricati, in quanto tali profili, ove sussistenti, attengono unicamente ai rapporti privatistici tra le parti e restano estranei al presente giudizio.
10. Va poi ribadito che l'onere di dimostrare l'insussistenza delle difformità riscontrate dall'amministrazione gravava sulle appellanti, le quali, tuttavia, non hanno allegato alcuna evidenza obiettiva idonea a contestare l'accertamento comunale, restando, dunque, insuperate le valutazioni espresse nella sentenza impugnata.
11. Quanto, poi, alle tempistiche di adozione del provvedimento impugnato con il ricorso originario, si osserva che l'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2017 ha rilevato che l'ordine di demolizione di una costruzione abusiva deve comunque essere emanato senza alcuna rilevanza del decorso del tempo dall'esecuzione degli interventi, proprio perché la presenza degli abusi comporta una lesione permanente ai valori tutelati dalla Costituzione che devono essere ripristinati a prescindere dal momento in cui l'attività di accertamento venga svolta.
È stato più volte ribadito che “l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che
l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi” (v. ancora Cons. Stato, Sez. II, 7 marzo 2024, n. 2220). L'affidamento legittimo tutelato
è, infatti, quello ingenerato nel privato da provvedimenti amministrativi, ed è correlato all'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall'atto amministrativo, nonché più in generale alla stabilità dei provvedimenti amministrativi, ipotesi, questa, che – all'evidenza - non ricorre nella fattispecie in esame, in cui non sussiste alcun provvedimento favorevole sulla cui base siano state realizzate le opere in questione. N. 08109/2023 REG.RIC.
11.1. Inoltre, la medesima sentenza dell'Adunanza Plenaria ha rimarcato come la sanzione amministrativa consistente nell'ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinda dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, dovendo esso essere emanato anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento della sua emanazione in un rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell'ordine giuridico violato.
12. In definitiva, la sanzione demolitoria è stata legittimamente irrogata dall'amministrazione, non emergendo alcuna carenza dell'operato dell'ente, né sul piano istruttorio né per quanto attiene alla motivazione del provvedimento impugnato con il ricorso originario.
13. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto in quanto infondato.
14. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio in quanto l'amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 8109 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO SS, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere N. 08109/2023 REG.RIC.
Sergio Zeuli, Consigliere
RU RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RU RU
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
IO SS
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00136 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08109/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8109 del 2023, proposto dalle sig.re CL
SE, LA BA e TO LI, rappresentate e difese dagli avvocati
RU NT e RT AN, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
contro
il Comune di Lanuvio, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 2351/2023, pubblicata in data 10 febbraio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 08109/2023 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il Cons. RU RU e udito per la parte appellante l'avvocato RU NT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le appellanti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR del
Lazio ha respinto il ricorso da esse proposto avverso l'ordinanza n. 15 del 27 gennaio
2010, di demolizione delle opere edilizie in loro proprietà, realizzate nel Comune di
Lanuvio e sostanziatesi nell'edificazione di un villino trifamiliare in difformità dal permesso di costruire n. 20/07 del 30 maggio 2007 rilasciato alla società costruttrice.
2. Il Tribunale amministrativo ha, in sintesi, respinto tutte le censure dedotte, rilevando, in primo luogo, l'insuscettibilità di riconnettere una qualche valenza esimente alle asserite attività di controllo espletate dal Comune di Lanuvio in relazione all'edificazione delle opere, genericamente indicate dalle deducenti e comunque ininfluenti al fine di escludere le difformità sanzionate. Il primo giudice ha ulteriormente evidenziato che il collaudo non rientra tra le attribuzioni spettanti agli uffici comunali e che l'amministrazione non ha mai attestato la regolarità dell'intervento, essendo, invece, intervenuta per contestarne l'abusività.
In tale quadro, il primo giudice ha accertato la legittimità dell'operato dell'ente territoriale, escludendo che la mera astratta possibilità di richiedere una sanatoria delle opere sia suscettibile di precludere l'adozione del provvedimento demolitorio, presupponendo, comunque, la sussistenza del requisito della c.d. doppia conformità.
Il primo giudice, inoltre, ha ritenuto irrilevante che le opere fossero ormai completate al momento dell'adozione dell'ordinanza, poiché la misura ripristinatoria può essere legittimamente disposta anche con riferimento a manufatti ultimati. Ha altresì richiamato la natura reale della sanzione prevista dall'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 N. 08109/2023 REG.RIC.
del 2001, evidenziando che l'ingiunzione demolitoria è correttamente indirizzata tanto al responsabile dell'abuso quanto al proprietario dell'immobile, indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità soggettiva in capo a quest'ultimo. Ciò in quanto la repressione dell'illecito mira al ripristino dell'ordine giuridico violato e si applica, pertanto, anche nei confronti di chi, pur non avendo realizzato direttamente l'intervento, si trovi in un rapporto qualificato con il bene tale da poter assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Le appellanti criticano la sentenza impugnata, articolando censure a sostegno della riforma della decisione, con riproposizione delle deduzioni disattese dal primo giudice e formulazione di ulteriori contestazioni.
4. Il Comune di Lanuvio, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
5. All'udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
7. Le deduzioni dirette a contestare la sottoscrizione dell'atto impugnato con il ricorso originario sono inammissibili per violazione del divieto di nova in appello, sancito dall'art. 104 c.p.a., non essendo tale censura stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado, con l'ulteriore rilievo che anche l'azione di nullità è soggetta al termine di decadenza, specificamente indicato nell'art. 31, comma 4 c.p.a. e nel caso in esame pacificamente decorso.
7.1. Si rileva, inoltre, che, come chiarito dall'univoca giurisprudenza: «ai sensi dell'art. 101 c.p.a. il ricorrente ha l'onere di specificare i motivi di appello, non potendo limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata. Il fatto che l'appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo, non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica N. 08109/2023 REG.RIC.
riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado.» (ex multis, Consiglio di Stato,
Sez. II, 20 febbraio 2020, n.1308).
8. Neppure le ulteriori censure sono suscettibili di accoglimento.
9. Le appellanti continuano, infatti, a fondare le loro doglianze su elementi del tutto estranei al presupposto indefettibile dell'adozione della misura repressiva, vale a dire l'accertata realizzazione di opere in essenziale difformità dal titolo abilitativo. In tal senso, nessuna contraddittorietà può ravvisarsi nell'operato dell'amministrazione, la quale – una volta riscontrata la difformità delle opere rispetto al permesso di costruire rilasciato – ha legittimamente esercitato il potere repressivo, in doverosa conformità alle previsioni dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
9.1. Le deduzioni svolte con riferimento alle asserite attività di controllo compiute dal
Comune, comprese le argomentazioni incentrate sull'esistenza di collaudi o verifiche tecniche che gli uffici avrebbero effettuato o dovuto svolgere, sono del tutto inconferenti.
9.2. Dalla sentenza impugnata emerge – con chiarezza e coerenza motivazionale – che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare che l'amministrazione comunale avesse mai attestato la conformità urbanistico-edilizia del manufatto anteriormente all'accertamento dell'abusività delle opere sanzionate.
Né dalla comunicazione di fine lavori, né dalla presentazione di una dichiarazione di agibilità – peraltro non prodotta in giudizio – può desumersi un giudizio di conformità edilizia, trattandosi, come correttamente rilevato dal primo giudice, di adempimenti che non presuppongono un vaglio in ordine alla legittimità delle opere ai fini che vengono in rilievo.
9.3. Come chiarito dal primo giudice con pertinenti argomentazioni condivise dal
Collegio, il collaudo statico delle opere non rientra tra le attribuzioni degli uffici comunali ed è attività rimessa a un tecnico abilitato; né può attribuirsi rilevanza ai profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alla società costruttrice o ai N. 08109/2023 REG.RIC.
professionisti incaricati, in quanto tali profili, ove sussistenti, attengono unicamente ai rapporti privatistici tra le parti e restano estranei al presente giudizio.
10. Va poi ribadito che l'onere di dimostrare l'insussistenza delle difformità riscontrate dall'amministrazione gravava sulle appellanti, le quali, tuttavia, non hanno allegato alcuna evidenza obiettiva idonea a contestare l'accertamento comunale, restando, dunque, insuperate le valutazioni espresse nella sentenza impugnata.
11. Quanto, poi, alle tempistiche di adozione del provvedimento impugnato con il ricorso originario, si osserva che l'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2017 ha rilevato che l'ordine di demolizione di una costruzione abusiva deve comunque essere emanato senza alcuna rilevanza del decorso del tempo dall'esecuzione degli interventi, proprio perché la presenza degli abusi comporta una lesione permanente ai valori tutelati dalla Costituzione che devono essere ripristinati a prescindere dal momento in cui l'attività di accertamento venga svolta.
È stato più volte ribadito che “l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che
l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi” (v. ancora Cons. Stato, Sez. II, 7 marzo 2024, n. 2220). L'affidamento legittimo tutelato
è, infatti, quello ingenerato nel privato da provvedimenti amministrativi, ed è correlato all'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall'atto amministrativo, nonché più in generale alla stabilità dei provvedimenti amministrativi, ipotesi, questa, che – all'evidenza - non ricorre nella fattispecie in esame, in cui non sussiste alcun provvedimento favorevole sulla cui base siano state realizzate le opere in questione. N. 08109/2023 REG.RIC.
11.1. Inoltre, la medesima sentenza dell'Adunanza Plenaria ha rimarcato come la sanzione amministrativa consistente nell'ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinda dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, dovendo esso essere emanato anche nei confronti di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento della sua emanazione in un rapporto con la res tale da consentire la restaurazione dell'ordine giuridico violato.
12. In definitiva, la sanzione demolitoria è stata legittimamente irrogata dall'amministrazione, non emergendo alcuna carenza dell'operato dell'ente, né sul piano istruttorio né per quanto attiene alla motivazione del provvedimento impugnato con il ricorso originario.
13. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto in quanto infondato.
14. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio in quanto l'amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 8109 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO SS, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere N. 08109/2023 REG.RIC.
Sergio Zeuli, Consigliere
RU RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RU RU
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
IO SS