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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 26/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12124/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Guidotto Carmelo;
-ricorrente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002472903 e OI-002528275 deducendo l'illegittimità degli atti opposti e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, con decreto inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
1 - in via principale e nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria”.
Con memoria del 29.4.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1
in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 14.5.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti. CP_1
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione CP_1
del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12124 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 26/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 26/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12124/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Guidotto Carmelo;
-ricorrente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002472903 e OI-002528275 deducendo l'illegittimità degli atti opposti e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, con decreto inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
1 - in via principale e nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria”.
Con memoria del 29.4.2025 si è costituito in giudizio l' , deducendo di aver annullato CP_1
in autotutela delle ordinanze opposte e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note scritte del 14.5.2025 parte ricorrente ha preso atto dell'annullamento e insisto nella richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L'udienza del 26.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento degli atti opposti da parte dell' , come documentato in atti. CP_1
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Sul punto, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte induce a valutare positivamente la fondatezza delle ragioni sottese al ricorso;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento dell'Ente previdenziale di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio mediante l'atto di annullamento in autotutela. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione CP_1
del principio della soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto quindi conto del valore delle sanzioni, secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fino a € 5.200,00). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12124 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della restante metà delle CP_1 spese di lite liquidate, per la parte già dimidiata, nella somma complessiva di € 443,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 26/05/2025
La giudice del lavoro
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