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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4973/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Martina Ferro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Olla e Laura CP_1 P.IVA_1
Furcas;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 19 aprile 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n OI-000843127 notificata il 21 marzo 2023, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 maggio 2025 l' ha chiesto che venga CP_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver annullato la sanzione in autotutela per la fondatezza dell'opposizione (cfr. memoria).
1 All'udienza del 6 giugno 2025 parte ricorrente, preso atto dell'annullamento della sanzione in autotutela, ha chiesto che venga dichiara la cessazione della materia del contendere, con condanna, però, della controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata per l'annullamento in autotutela della sanzione.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l' va condannato al CP_1
pagamento di quelle avversarie in base alla regola della cd. soccombenza virtuale, ma la pregevole condotta processuale dell'ente previdenziale (il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la fondatezza dell'opposizione) induce questo giudice a liquidarle come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi.
Dette spese vanno liquidate in favore della procuratrice del giusta dichiarazione Pt_1
ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Martina Ferro, nella qualità di CP_1
procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di Parte_1
quest'ultimo, che liquida complessivamente in € 1.243,00, di cui € 43,00 per esborsi ed €
1.200,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4973/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Martina Ferro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Olla e Laura CP_1 P.IVA_1
Furcas;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (opposizione a sanzione amministrativa).
Conclusioni: come da verbale del 06/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 19 aprile 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n OI-000843127 notificata il 21 marzo 2023, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 maggio 2025 l' ha chiesto che venga CP_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver annullato la sanzione in autotutela per la fondatezza dell'opposizione (cfr. memoria).
1 All'udienza del 6 giugno 2025 parte ricorrente, preso atto dell'annullamento della sanzione in autotutela, ha chiesto che venga dichiara la cessazione della materia del contendere, con condanna, però, della controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata per l'annullamento in autotutela della sanzione.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l' va condannato al CP_1
pagamento di quelle avversarie in base alla regola della cd. soccombenza virtuale, ma la pregevole condotta processuale dell'ente previdenziale (il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la fondatezza dell'opposizione) induce questo giudice a liquidarle come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi.
Dette spese vanno liquidate in favore della procuratrice del giusta dichiarazione Pt_1
ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Martina Ferro, nella qualità di CP_1
procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di delle spese giudiziali di Parte_1
quest'ultimo, che liquida complessivamente in € 1.243,00, di cui € 43,00 per esborsi ed €
1.200,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 06/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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