Art. 7.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329 , concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329 , concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.