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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott.ssa RI Vittoria LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4610/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario CP_1 P.IVA_1
Gregio del Foro di Padova (pec: , presso il cui studio – sito in Padova, via Email_1
E. degli Scrovegni, n. 1 – è elettivamente domiciliata;
-attore- contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), rappresentato Controparte_2 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Luigi RB del Foro di Treviso (pec: e Email_2
RI CE RB del Foro di Treviso (pec: , presso Email_3 il cui studio – sito in Treviso, via Giuseppe Verdi, 21 – è elettivamente domiciliato;
-convenuto-
In punto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza cartolare del 14.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio davanti CP_1
a questo Tribunale l'Avv. per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_2 professionale per inadempimento e/o negligenza dello stesso nel procedimento d'ingiunzione R.G. n.
6079/2013 incardinato dinanzi al Tribunale di Venezia e nel giudizio civile davanti al Tribunale di
1 Padova recante R.G. n. 8217/2013, chiedendo conseguentemente nel presente giudizio la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa patiti per l'importo complessivo di € 27.727,35 o per la maggior o minor somma da accertarsi in corso di causa.
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice ha esposto:
- che la società vantando un credito professionale nei confronti di pari CP_1 Controparte_3 ad euro 119.081,16, aveva convenuto con la debitrice, nell'ambito della presentazione di un piano di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) l. fall., lo stralcio di una parte del debito e il pagamento del solo
60% dello stesso per un importo pari a euro 71.448,70; somma questa che era stata, poi, interamente oggetto di cessione a titolo oneroso a Immobiliare Vittoria S.a.s. tramite il pagamento in plurime tranches;
- che, nonostante gli accordi intervenuti tra le due società, l'Avv. promuoveva, Controparte_2 per conto di un procedimento monitorio per il recupero del credito residuo, chiedendo CP_1 al Tribunale di Venezia l'emanazione di un decreto ingiuntivo per una somma pari a € 52.263,46
(corrispondente all'importo del credito complessivo al netto dei pagamenti già ricevuti); azione che, tuttavia, era stata il frutto di un'autonoma ed esclusiva determinazione del convenuto, tanto più perché lo stesso era a conoscenza degli accordi intervenuti tra le parti, avendone curato anche la revisione;
- che nell'ambito di tale giudizio (recante R.G. n. 6079/2013) – avendo notificato Controparte_3 atto di citazione in opposizione fondato sulla transazione intervenuta tra le parti con richiesta di sospensiva ed avendo il Tribunale di Venezia accolto tale richiesta – l'Avv. suggerendo alla CP_2 società attrice di coltivare il giudizio di opposizione invece di optare per una soluzione transattiva per limitare le conseguenze dannose del proprio errore professionale, si costituiva con il deposito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. così incorrendo nelle decadenze processuali previste dal sistema delle preclusioni non più emendabili;
peraltro, nella difesa della società attrice, l'Avv. aveva CP_2 colpevolmente omesso di allegare precisa documentazione comprovante l'eccezione di risoluzione o di invalidità dell'accordo fatto valere da né aveva presentato opportune istanze Controparte_3 istruttorie volte a supportare la difesa di CP_1
- che il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 3832/2015 accoglieva l'opposizione formulata da revocando il decreto ingiuntivo opposto, sicchè in tale giudizio, Controparte_3 CP_1 risultando interamente soccombente, veniva condannata al pagamento in favore di della CP_3 somma di € 2.000 per lite temeraria oltre alla somma di € 4.605,00 per la rifusione delle spese processuali oltre ad € 338,00 per spese esenti;
- che, successivamente, veniva evocata in giudizio in altro contenzioso civile promosso CP_1 sempre dalla società (avente ad oggetto gravi inadempienze dell'attrice CP_3 CP_3
2 nell'esecuzione delle prestazioni riguardanti la fornitura di servizi di logistica e trasporto commissionati a favore di , giudizio in cui l'Avv. la doveva rappresentare e assistere in veste Parte_1 CP_2 di convenuta;
- che l'Avv. – nonostante l'attrice gli avesse appunto conferito mandato professionale per la CP_2 difesa nel suddetto giudizio – aveva omesso di attivarsi tempestivamente, non depositando alcuna memoria di costituzione;
lo stesso, inoltre, non aveva coltivato alcuna attività difensiva, per cui l'attrice
– rimasta contumace per l'intero procedimento – non aveva pertanto avuto la possibilità alcuna di contestare la pretesa di controparte ed era stata, di conseguenza, condannata dal Tribunale di Padova,
a definizione del procedimento citato, alla restituzione in favore di della somma di Controparte_3
€ 8.443,00 oltre alla rifusione delle spese processuali pari a € 7.000,00;
- che l'attrice, a fronte di tale inadempimento professionale, aveva provato a contattare più volte l'Avv. per chiedere chiarimenti ma senza alcun riscontro, per cui, stante la negligente gestione della CP_2 vicenda da parte del difensore che aveva provocato all'esponente un danno patrimoniale, CP_1 conveniva in giudizio l'Avv. . Controparte_2
Si costituiva in giudizio l'Avv. , contestando le asserite negligenze e chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande avanzate dall'attrice in quanto infondate nell'an e nel quantum.
In particolare, con riferimento al proc. n. 6079/2013 incardinato dinanzi al Tribunale di Venezia, rilevava come il procedimento monitorio, contrariamente a quanto sostenuto da fosse CP_1 stato attivato “in considerazione delle esigenze prospettate dalla medesima la quale come ribadito dal Signor CP_1 nei vari contatti con la controparte, aveva ab initio subordinato il perfezionamento dell'accordo de quo al CP_4 pagamento immediato del 60% del credito in discussione”. Dichiarava, pertanto, di aver correttamente azionato il procedimento in questione, rilevando, in quella sede, “l'insussistenza dell'affermata transazione, peraltro priva di data” – alla luce del fatto che “come noto, in materia di accordi finalizzati a permettere il risanamento della situazione debitoria di una delle parti (id est: gravi problemi finanziari manifestatisi nel corso dell'esercizio 2012 per , l'accordo transattivo si perfeziona, oltre che con la firma dello stesso, con il pagamento del corrispettivo CP_3 pattuito, che rende l'operazione definitiva per entrambe le parti” – per cui “a fronte del rilevato, omesso immediato pagamento del debito, nell'indicata minor percentuale, spettava pertanto al debitore dimostrare in giudizio CP_3 il contrario, ovvero l'avvenuto, immediato saldo dell'importo dovuto, in quanto circostanza essenziale al fine di ritenere perfezionato l'accordo che prevedeva la rinunzia di a pretendere il saldo dell'intero credito vantato nei confronti CP_5 di . Controparte_3
Contestava, inoltre, il fatto che avesse rinunciato ad ogni ulteriore pretesa nei confronti CP_1 di a fronte della cessione del credito a Immobiliare Vittoria S.a.s., considerato che Controparte_3
“come coerentemente rilevato nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1396/13, l'intervenuta
3 cessione del credito ad Immobiliare Vittoria S.a.s., per la quota del 60%, ovvero per la porzione di credito che con
l'accordo si intendeva stralciare, non riveste alcun rilievo rispetto alla situazione di mancato, immediato pagamento del residuo importo dovuto dalla debitrice”. Evidenziava, in proposito, come con l'accordo esecutivo ex art. 67 co. III lett. d) l.f. “le parti sono interessate ad escludere la revocabilità non solo della stipulazione del patto di risanamento in sé, ma anche - e soprattutto - del compimento dei relativi atti esecutivi (a cominciare dai pagamenti), il che presuppone che l'intero set di documenti composto dall'accordo, dal piano e dall'attestazione trovi una collocazione temporale incontrovertibile, onde dimostrarne l'anteriorità rispetto ai successivi adempimenti. Di qui la necessità di munire i suddetti atti di data certa, affinché, nell'eventualità del successivo fallimento, sia possibile fornire agevolmente la prova della consequenzialità logica e - prim'ancora - cronologica tra, da un lato, il piano, l'attestazione, l'accordo e, dall'altro, l'esecuzione delle singole obbligazioni dagli stessi previste” per cui era chiaro che, a fronte di una semplice lettura dell'accordo, “la diversa scelta di una “dilazione del pagamento in tre anni” avrebbe invece comportato il pagamento dell'intero credito vantato non conservando, in tal caso, il creditore interesse alcuno ad accordare uno stralcio parziale”. Dunque, a fronte di ciò, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, “la questione della nullità dell'accordo asseritamente intervenuto tra le parti avrebbe dovuto essere decisa sulla scorta della documentazione disponibile agli atti e, in particolare, a fronte della mancanza di prova di corretto adempimento delle obbligazioni assunte da già , a prescindere, dunque, dalla tardività della Parte_1 CP_3 costituzione ovvero dall'espletamento di qualsiasi attività istruttoria nel giudizio in questione e che, in ogni caso, alcuna responsabilità poteva essere attribuita a suo carico per non aver promosso il giudizio d'appello dinanzi al Tribunale di Venezia.
Con riferimento invece alla contestazione di non essersi costituito nel giudizio n. 8217/2013 R.G. dinanzi al Tribunale di Padova provocando così la soccombenza della società attrice, parte convenuta sosteneva di non essere mai stata investita di un formale mandato alle liti per la difesa in giudizio di negando dunque la sussistenza di alcun mandato di patrocinio peraltro neppure allegato CP_6 dall'attrice. Evidenziava, peraltro, come non avesse assolto l'onere di provare la CP_1 sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta del convenuto e il danno evento patito
(ovvero la soccombenza in giudizio). Conseguentemente contestava integralmente il danno e la sua quantificazione.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Compagnia Assicurativa
“Lloyd' per esserne integralmente manlevato in caso di condanna. Controparte_7
All'esito della prima udienza di comparizione del 10.11.2022, rilevata la tardività della costituzione del convenuto da cui derivava l'inammissibilità dell'istanza volta ad ottenere la chiamata in causa del terzo, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Con successiva ordinanza del 20.12.2023 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 12.12.2024,
4 successivamente differita – a fronte del mutamento della persona fisica del Giudice – all'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 18.03.2025, trattenendo la causa in decisione e concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda dell'attrice è solo in parte fondata e va accolta per quanto di ragione, andando per il resto rigettata.
Va premesso che, come noto, la prestazione di un avvocato si configura, di regola, come un'obbligazione di mezzi e non di risultato, secondo una classica distinzione, ancora attuale, in materia di prestazione d'opera professionale. Nella prestazione d'opera intellettuale, il professionista-debitore si impegna a svolgere l'attività necessaria e utile al raggiungimento del risultato auspicato dal cliente- creditore ma non si obbliga a conseguirlo (cfr. tra le molte, Cass. civ. n. 25778/2019). Nelle controversie in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza precisa, infatti, come il cliente non possa limitarsi ad affermare il non corretto adempimento dell'attività professionale da parte dell'avvocato ma sia tenuto a provare, altresì, il pregiudizio effettivamente subito ed, infine, tramite criteri probabilistici, che avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. civ. n. 2836/2002, Cass. civ. 15032/2021 e Cass. civ. n. 33442/2022). Il grado di diligenza richiesto al professionista è, quindi, quello medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (Cass. civ. n. 8470/1995).
Ciò premesso, occorre sottolineare che la valutazione circa la diligenza della condotta del professionista è condotta mediante criteri necessariamente probabilistici, che hanno come indici di riferimento sia la condotta processuale del procuratore, sia il rapporto avvocato - cliente. Infatti, nell'esecuzione del contratto d'opera professionale, l'avvocato è tenuto a doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, rappresentando al proprio assistito “tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi”
e sconsigliandolo “dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (cfr. Cass. civ.
n. 14597/2004). Dunque, il legale deve mettere il cliente nella condizione di decidere consapevolmente se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi ragionevolmente prevedibili.
5 Tale dovere non implica che l'avvocato debba fornire una - inesigibile - prognosi certa sull'esito del giudizio, ma solo evitare di promuovere cause chiaramente avventate o in cui esistano elementi ostativi all'accoglimento della domanda, quali la decadenza o la prescrizione del diritto (Cass. civ. n.
30169/2018).
Poste tali premesse è possibile passare ad analizzare separatamente i profili di colpa contestati alla convenuta dalla società attrice.
Con riferimento al primo giudizio (proc. R.G. n. 6079/2013 dinanzi al Tribunale di Venezia), l'odierna attrice ha contestato l'inadempimento dell'Avv. per aver attivato – in assenza di qualsiasi CP_2 presupposto – il giudizio monitorio nei confronti di in spregio agli accordi Parte_1 intervenuti tra le due società e senza peraltro adempiere al suo dovere di informazione sull'intera vicenda, dovendo il professionista “farsi parte proattiva per scongiurare tout court una simile iniziativa”, tanto più perché “al momento del deposito del ricorso, risultava che il credito oggetto di accordo ex art. 67 L.F. fosse già stato integralmente saldato”, e per aver colpevolmente omesso di depositare, nel conseguente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli atti processuali iniziali e quelli successivi, avendo presentato esclusivamente la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., così determinando la sua soccombenza in giudizio.
Ebbene, nel caso in esame la censura è fondata.
Posto che parte convenuta non ha negato in alcun modo la sua conoscenza dell'accordo esecutivo di risanamento intercorso tra le due società, in merito alla sussistenza e alla validità di tale accordo questo
Giudice ritiene come non possano trovare ingresso – nel presente giudizio – motivi diversi da quelli dedotti nella sentenza del Tribunale di Venezia n. 3832/2015 del 24.11.2015. Ed infatti, dalla pronuncia emessa a conclusione del giudizio n. 6079/2013 R.G. si evince che il Giudice – ritenendo totalmente prive di fondamento le motivazioni addotte dal procuratore di – aveva CP_1 ritenuto la piena validità ed efficacia dell'accordo opposto dalla società ingiunta Parte_1 inquadrandolo come “il frutto della volontà negoziale delle parti, in quanto dalle stesse sottoscritto” obbligandole
“all'adempimento delle obbligazioni ivi previste, a prescindere dal suo inquadramento in una fattispecie tipica, ovvero nel contratto di transazione. peraltro, non ha mai negato che abbia pagato la somma prevista CP_1 Parte_1 in tale accordo, né ha mai eccepito la tardività dei pagamenti prima della costituzione in giudizio”. Dunque, il professionista convenuto, nonostante fosse perfettamente a conoscenza delle intese raggiunte con la società ingiunta (e a cui la stessa aveva dato esecuzione con la cessione del credito in CP_6 oggetto), invocando una non inquadrabilità di tale accordo quale transazione o comunque eccependol'invalidità o la risoluzione dello stesso per inadempimento (senza peraltro allegare qualsiasi atto di messa in mora dell'attrice nei confronti di ha agito con negligenza, Parte_1
6 incardinando un giudizio monitorio per il recupero di un credito – già soddisfatto – nei confronti di
Parte_1
Va, infatti, osservato che la clausola dell'accordo esecutivo di risanamento che prevedeva le modalità di pagamento del credito oggetto del procedimento monitorio, indicava il “pagamento immediato del 60% del credito vantato dai fornitori” quale alternativa al “pagamento dilazionato in tre anni”; ciò sconfessa, dunque, la tesi di parte convenuta per cui “l'intervenuta cessione del credito ad Immobiliare Vittoria S.a.s., per la quota del 60%, ovvero per la porzione di credito che con l'accordo si intendeva stralciare, non riveste alcun rilievo rispetto alla situazione di mancato, immediato pagamento del residuo importo dovuto dalla debitrice che, ben diversamente da quanto quest'ultima ha sostenuto nell'opporre il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, non aveva affatto rinunziato sic et simpliciter ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della società opponente ben prima di cedere il credito”. Inoltre, neppure l'assenza di data certa nell'accordo di risanamento corrobora la tesi dell'Avv. per CP_2 giustificare il giudizio intrapreso per conto di considerato che correttamente il Tribunale CP_1 di Venezia ha ritenuto che, nonostante l'accordo risultasse privo di data certa, questo fosse comunque collocabile temporalmente in quanto “il primo bonifico in esecuzione dello stesso è stato effettuato il 20.09.2012, come risulta dalla contabile della banca prodotta sub. Doc. 4 e come mai contestato dall'opposta”.
Dunque, già l'esito infausto del sub-procedimento di inibitoria ex art. 649 c.p.c. avrebbe dovuto condurre il difensore a sconsigliare alla società cliente la coltivazione del giudizio di opposizione a favore di una composizione bonaria della lite, se non altro al fine di limitare i danni determinati dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata ex art. 96
c.p.c.
Peraltro, l'ulteriore profilo legato alla corretta informazione fornita all'attrice da parte del legale circa l'esito non scontato del giudizio non emerge da alcun documento allegato.
Di conseguenza, valutati congiuntamente tali elementi, nessun dubbio può sussiste in ordine alla CP_ riconducibilità causale della condanna di al pagamento delle spese processuali e al CP_1 risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. (liquidate in € 4.605 per compenso di avvocato e in € 338 per spese esenti, oltre spese generali, iva e c.p.a.; in € 2.000 per responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c.) alla condotta negligente del professionista convenuto.
Con riguardo, invece, al secondo giudizio (proc. R.G. n. 8217/2013 dinanzi al Tribunale di Padova),
l'inadempimento imputato all'Avv. attiene alla mancata costituzione di nel citato CP_2 CP_1 procedimento, cui era conseguita la soccombenza della stessa.
Ebbene – premesso che con il conferimento del mandato, l'avvocato assume nei confronti del cliente un'obbligazione di tipo contrattuale, nell'alveo della quale il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall'art. 1218 c.c., sicché spetta al cliente dimostrare il conferimento dell'incarico, mentre
7 incombe sul professionista l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione, ovvero l'impossibilità per causa non imputabile (Cass. civ., n. 7410/2017) – nel caso di specie, tale circostanza di fatto non appare in alcun modo provata.
Ed invero, la documentazione allegata da parte attrice risulta priva di alcun riferimento concreto al giudizio incardinato da dinanzi al Tribunale di Padova, escludendo così profili di Controparte_3 responsabilità in capo al difensore convenuto. Infatti, non può assumere nessun rilievo decisivo né
l'email del 30.01.2015 con cui chiedeva genericamente informazioni all'Avv. in CP_1 CP_2 merito allo stato della “pratica (cfr. doc. 36), potendo questa riguardare anche altri giudizi CP_3 pendenti tra le due società, visto che il legale aveva patrocinato anche altre cause per né CP_1
l'invio delle email del 11.10.2013 e del 19.12.2013 (riguardanti delle fatture emesse da nei CP_1 confronti di consente di provare che il convenuto fosse stato incaricato di assistere Parte_1
l'attrice nel giudizio in questione, in assenza di qualsiasi indicazione circa la riferibilità alla pendenza del giudizio in oggetto. Infine, neppure la trasmissione all'Avv. della sentenza emessa a CP_2 conclusione del suddetto procedimento ovvero la corrispondenza intercorsa tra quest'ultimo e l'Avv.
(difensore di sono circostanze significative a dimostrare il conferimento CP_8 Parte_1 di un formale incarico professionale al convenuto in relazione all'azione giudiziale incardinata da
Parte_1
Ne deriva, pertanto, che alcuna responsabilità può ravvisarsi a carico dell'Avv. con Controparte_2 riferimento al giudizio n. 8217/2013 R.G. dinanzi al Tribunale di Padova, con conseguente rigetto della domanda attorea. In conclusione, non essendo provato, con riferimento a tale giudizio,
l'inadempimento di parte convenuta, rimane assorbita ogni ulteriore questione in merito alla prova della causalità giuridica.
Il professionista convenuto dev'essere, dunque, esclusivamente dichiarato tenuto e condannato al risarcimento a favore della società attrice del danno patrimoniale ammontante ad € 8.719,25, oltre rivalutazione ed interessi legali calcolati conformemente a Cassazione sez. un. n. 1712/1995 dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale di Venezia n. 3832/2015 al saldo.
Le spese di lite del grado, in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
8 -Dichiara tenuto e condanna il convenuto a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 8.719,25 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale di Venezia n. 3832/2015 al saldo;
- Rigetta nel resto le altre domande svolte dall'attrice;
- Compensa integralmente le spese giudiziali.
Così deciso in Venezia, il 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI Vittoria LE
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