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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 815/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 815/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 18.06.1953, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO RASOIRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente e
, codice fiscale , LM NT (AT) il Controparte_1 C.F._2 14.05.1953, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO RASOIRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente oggetto: separazione consensuale dei coniugi. Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025 da e Parte_1 CP_1
, al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito
[...] concordatario in LM NT (AT) il 26.04.1983, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato
Civile Matrimonio del Comune di San RG SC (AT) al n. 1, parte II, serie B, anno 1983, alle condizioni che seguono
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di San RG SC (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5° comma C.p.C., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare interamente compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) nonostante i coniugi si dichiarino entrambi economicamente autosufficienti, pattuiscono l'attribuzione in favore della Sig.ra ed a carico del Sig. di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento pari ad € 100,00 (cento/00) mensili rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento;
2) Il c/c n.00020991 c/o Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. recante alla data del 31.12.24 un saldo di € 381,59 cointestato tra i coniugi, verrà estinto con assegnazione del residuo saldo, al netto delle spese di chiusura, ad entrambi nella misura del 50% ciascuno. vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in LM NT (AT) il 10/04/1983;
- dall'unione è nata il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e non Per_1 vi sono altri figli legittimati o adottati;
pagina 1 di 2 - le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], e , codice fiscale Controparte_1
, LM NT (AT) il 14.05.1953, unitisi in matrimonio con rito C.F._2 concordatario in LM NT (AT) il 26.04.1983, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato
Civile Matrimonio del Comune di San RG SC (AT) al n. 1, parte II, serie B, anno 1983; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San RG SC (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte II, serie B, anno 1983); autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1 omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone
1) l'attribuzione in favore della Sig.ra ed a carico del Sig. di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento pari ad € 100,00 (cento/00) mensili rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento;
prende atto degli ulteriori accordi
2) Il c/c n.00020991 c/o Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. recante alla data del 31.12.24 un saldo di € 381,59 cointestato tra i coniugi, verrà estinto con assegnazione del residuo saldo, al netto delle spese di chiusura, ad entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Spese legali compensate stante il deposito congiunto del ricorso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 18 luglio 2025
Il Giudice relatore Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 815/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 18.06.1953, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO RASOIRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente e
, codice fiscale , LM NT (AT) il Controparte_1 C.F._2 14.05.1953, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO RASOIRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente oggetto: separazione consensuale dei coniugi. Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025 da e Parte_1 CP_1
, al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito
[...] concordatario in LM NT (AT) il 26.04.1983, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato
Civile Matrimonio del Comune di San RG SC (AT) al n. 1, parte II, serie B, anno 1983, alle condizioni che seguono
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di San RG SC (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5° comma C.p.C., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare interamente compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) nonostante i coniugi si dichiarino entrambi economicamente autosufficienti, pattuiscono l'attribuzione in favore della Sig.ra ed a carico del Sig. di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento pari ad € 100,00 (cento/00) mensili rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento;
2) Il c/c n.00020991 c/o Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. recante alla data del 31.12.24 un saldo di € 381,59 cointestato tra i coniugi, verrà estinto con assegnazione del residuo saldo, al netto delle spese di chiusura, ad entrambi nella misura del 50% ciascuno. vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in LM NT (AT) il 10/04/1983;
- dall'unione è nata il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e non Per_1 vi sono altri figli legittimati o adottati;
pagina 1 di 2 - le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], e , codice fiscale Controparte_1
, LM NT (AT) il 14.05.1953, unitisi in matrimonio con rito C.F._2 concordatario in LM NT (AT) il 26.04.1983, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello Stato
Civile Matrimonio del Comune di San RG SC (AT) al n. 1, parte II, serie B, anno 1983; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San RG SC (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte II, serie B, anno 1983); autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1 omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone
1) l'attribuzione in favore della Sig.ra ed a carico del Sig. di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento pari ad € 100,00 (cento/00) mensili rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento;
prende atto degli ulteriori accordi
2) Il c/c n.00020991 c/o Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. recante alla data del 31.12.24 un saldo di € 381,59 cointestato tra i coniugi, verrà estinto con assegnazione del residuo saldo, al netto delle spese di chiusura, ad entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Spese legali compensate stante il deposito congiunto del ricorso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 18 luglio 2025
Il Giudice relatore Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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