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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2618/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 & C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 990/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229002245677 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229002245677 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il R.U. insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria il legale rappresentante della Resistente_1 Sas di Società_1 si era opposto all'avviso di intimazione di pagamento n. 09420229002245677, notificato in data 19 aprile 2022, portante l'omesso pagamento delle cartelle di pagamento n. 09420150007611918 per IVA anni 2009 e 2011 e n.
09420170001980831 per IVA anno 2013, per un importo complessivo di € 15.538,38. Il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dell'aggio, anatocismo, decadenza e prescrizione.
Nella contumacia dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, l'adita Corte, non avendo avuto prova della notifica delle cartelle presupposte e dei successivi atti interruttivi, aveva accolto il ricorso ed aveva condannato la
Riscossione alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva ricorso in appello in relazione alla cartella n. 09420150007611918, per la quale depositava referto di notifica, come effettuata nelle mani del rappresentante legale in data 20 agosto 2015. Chiedeva la riforma parziale della sentenza con declaratoria di legittimità dell'intimazione, riferita alla sopra indicata cartella e col riconoscimento delle competenze e delle spese del presente grado di giudizio.
Parte contribuente controdeduceva e chiedeva il rigetto dell'all'appello di controparte.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza pubblica ed in relazione alla materia devoluta, la Corte ritiene fondato l'appello proposto in relazione all'imposta sottesa. La legittima (ratione temporis) produzione in appello della documentazione, curata da parte appellante, consente di rivedere il decisum dei primi Giudici. La notificazione della previa cartella di pagamento per la quale è stato proposto ricorso in appello, entro il termine ordinario di decadenza, notificazione che non era stata provata nel precedente grado di giudizio, in conseguenza della successiva allegazione effettuata al ricorso in appello, emerge ictu oculi. Essa, così come risulta provato dall'allegato n. 3 all'atto di appello, risulta essere stata effettuata ritualmente nella data del 20 agosto 2015 e si riferisce incontrovertibilmente alla cartella n. 09420150007611918, come si evince dalla stampigliatura riportata sull'avviso di ricevimento. Inoltre, che sia stata ricevuta dal legale rappresentante della società appellata, lo si evince dalla qualità attestata dall'allegato n. 4.
Per contro, la censura di parte appellata, secondo cui è stato prodotto un estratto di ruolo, non coglie nel segno, atteso che è stata prodotta copia dell'avviso di ricevimento.
La notificazione della cartella appare, pertanto, del tutto regolare. In difetto di tempestiva impugnazione della cartella di pagamento in argomento, la stessa è divenuta inoppugnabile.
Non essendosi - parte contribuente - opposta tempestivamente alla cartella notificata in data 20 agosto 2015
e non essendo stata opposta l'intimazione per vizi propri, resta precluso l'esame di qualsivoglia ulteriore eccezione (come quella afferente alla prescrizione), così come anche di ogni deduzione di merito.
Deve essere pertanto accolto il ricorso in appello, in riforma parziale della sentenza impugnata. L'effettuazione della produzione della documentazione indicata soltanto in fase d'appello induce la Corte a compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria - V sezione accoglie l'appello proposto.
Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CHINE' GINEVRA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2618/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 & C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 990/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229002245677 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229002245677 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il R.U. insiste nell'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria il legale rappresentante della Resistente_1 Sas di Società_1 si era opposto all'avviso di intimazione di pagamento n. 09420229002245677, notificato in data 19 aprile 2022, portante l'omesso pagamento delle cartelle di pagamento n. 09420150007611918 per IVA anni 2009 e 2011 e n.
09420170001980831 per IVA anno 2013, per un importo complessivo di € 15.538,38. Il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dell'aggio, anatocismo, decadenza e prescrizione.
Nella contumacia dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, l'adita Corte, non avendo avuto prova della notifica delle cartelle presupposte e dei successivi atti interruttivi, aveva accolto il ricorso ed aveva condannato la
Riscossione alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate - Riscossione proponeva ricorso in appello in relazione alla cartella n. 09420150007611918, per la quale depositava referto di notifica, come effettuata nelle mani del rappresentante legale in data 20 agosto 2015. Chiedeva la riforma parziale della sentenza con declaratoria di legittimità dell'intimazione, riferita alla sopra indicata cartella e col riconoscimento delle competenze e delle spese del presente grado di giudizio.
Parte contribuente controdeduceva e chiedeva il rigetto dell'all'appello di controparte.
All'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito all'udienza pubblica ed in relazione alla materia devoluta, la Corte ritiene fondato l'appello proposto in relazione all'imposta sottesa. La legittima (ratione temporis) produzione in appello della documentazione, curata da parte appellante, consente di rivedere il decisum dei primi Giudici. La notificazione della previa cartella di pagamento per la quale è stato proposto ricorso in appello, entro il termine ordinario di decadenza, notificazione che non era stata provata nel precedente grado di giudizio, in conseguenza della successiva allegazione effettuata al ricorso in appello, emerge ictu oculi. Essa, così come risulta provato dall'allegato n. 3 all'atto di appello, risulta essere stata effettuata ritualmente nella data del 20 agosto 2015 e si riferisce incontrovertibilmente alla cartella n. 09420150007611918, come si evince dalla stampigliatura riportata sull'avviso di ricevimento. Inoltre, che sia stata ricevuta dal legale rappresentante della società appellata, lo si evince dalla qualità attestata dall'allegato n. 4.
Per contro, la censura di parte appellata, secondo cui è stato prodotto un estratto di ruolo, non coglie nel segno, atteso che è stata prodotta copia dell'avviso di ricevimento.
La notificazione della cartella appare, pertanto, del tutto regolare. In difetto di tempestiva impugnazione della cartella di pagamento in argomento, la stessa è divenuta inoppugnabile.
Non essendosi - parte contribuente - opposta tempestivamente alla cartella notificata in data 20 agosto 2015
e non essendo stata opposta l'intimazione per vizi propri, resta precluso l'esame di qualsivoglia ulteriore eccezione (come quella afferente alla prescrizione), così come anche di ogni deduzione di merito.
Deve essere pertanto accolto il ricorso in appello, in riforma parziale della sentenza impugnata. L'effettuazione della produzione della documentazione indicata soltanto in fase d'appello induce la Corte a compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria - V sezione accoglie l'appello proposto.
Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.