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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/05/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 725/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 725/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – somministrazione/restituzione somme
TRA
, in PA
persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Renato Buonajuto e Paola Buonajuto ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_1
Raffaele Annunziata ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la
, proponeva PA
appello avverso la Sentenza n. 1318/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, in data 4 novembre 2019 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 14 luglio 2020.
A sostegno del gravame l'appellante, premessa l'appellabilità della sentenza di primo grado in quanto la controversia è relativa ad un contratto di fornitura di acqua potabile rientrante nei cosiddetti “contratti di massa” e, pertanto, è sottratta al giudizio secondo equità pur se inferiore a “€ 1.032,91”, lamentava,
sulla base delle argomentazioni in atti: 1) l'errata motivazione della sentenza nella parte in cui richiama la consulenza tecnica d'ufficio svolta in un altro giudizio;
2) l'omessa e/o carente e/o errata motivazione sulla valutazione delle prove in merito all'esistenza del depuratore per cui è causa, 3) l'errata motivazione in ordine all'onere della prova per quanto riguarda la domanda di restituzione, 4) l'errata e/o carente e/o omessa motivazione in ordine all'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto il quantum PA
della pretesa restitutoria, nonché la mancata prova in ordine alla somma pagata e/o ai criteri di quantificazione utilizzati;
5) l'omessa e/o carente motivazione circa la legittimazione passiva della 6) l'omessa motivazione PA
in merito alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla
PA
Pertanto, l'appellante domandava al Tribunale adito l'accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da in quanto inammissibile, CP_1
infondata e non provata e/o comunque parzialmente prescritta, il tutto con
2 vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato il quale, resistendo con le CP_1
argomentazioni in atti, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma, pertanto,
della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'ultima udienza, dell'11.02.2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.
dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 14.07.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 02.02.2021.
Inoltre, va precisato che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza gravata, si è formato il giudicato, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ora, non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione (nemmeno incidentale) in merito all'eccezione di incompetenza per valore e/o per materia sollevata in primo grado dall'originaria convenuta, nonché sul governo delle spese di lite.
Pertanto, sulle summenzionate parti della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo
3 equità, ai sensi del dell'art. 113, II comma, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione, da parte dell'utente, di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Ciò posto, l'appello va integralmente rigettato perché è del tutto infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure all'esito di un iter
argomentativo parzialmente diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza
d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la
decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale
statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di
primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra
il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se
confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il
giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione
sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da
quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto”
4 (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “il giudice di
appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il
principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che
ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze
acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali
risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate
del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del 10.10.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel
caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi”.
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito nella legge 27.02.2009 n. 13, espressamente ha previsto che “in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno
5 dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché
determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: “la connessione di tali componenti è evidenziata, in
particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve
un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della
risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto
componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete
necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è
inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del 1994, n. 13), è
irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota
riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione,
non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole
componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche
solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo
contrattuale ma di tributo (Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3920)” (Cass. Civ.,
Sez. VI, n. 25112/2015).
Pertanto, “va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità
6 materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento
dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della
controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di
depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il
sinallagma previsto dalla legge” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7947/2020).
Tanto considerato, va ritenuta provata la legittimazione ad agire di CP_1
.
[...]
Inoltre, sempre in via preliminare, conformemente ad un condivisibile orientamento di questo Tribunale - cui questo Giudice ha già in passato aderito
- non può accogliersi la censura mossa alla sentenza appellata relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante (di cui al quinto motivo di appello), considerato che il summenzionato art. 8 sexies co. 2 l. n. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono” […] “alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
Tale disposizione, dunque, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non alla come, invece, sostenuto dall'appellante, non Controparte_2
rilevando in senso contrario, quindi, che “qualora fosse accertata la
responsabilità in merito all'azione intrapresa, questa non potrà che essere in capo alla , quale proprietaria e gestrice dell'impianto di Controparte_2
depurazione e, quindi, unica destinataria dell'arricchimento. Quale gestore del
S.I.I. per il la è tenuta solo alla Controparte_3 PA
fornitura del servizio idrico ed alla gestione del servizio di fognatura. Il suo
compito, essendo né proprietaria né titolare della gestione dell'impianto di
depurazione è solo quello d'assicurare che le acque reflue provenienti dagli
7 immobili degli abitanti del Comune raggiungano i vari collettori, lasciando poi
alla e per essa al , quale Gestore del Controparte_2 Controparte_4
servizio di depurazione, l'ulteriore prosieguo dei reflui urbani verso il depuratore consortile dove vengono depurati.” (così come dedotto nell'atto di appello a pag. 16).
Altresì, congruamente motivata e pienamente condivisibile risulta la sentenza appellata sotto il distinto profilo dell'applicazione delle regole in tema di riparto dell'onere della prova.
Ed invero, va innanzi tutto rilevato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, già accolto da questo Tribunale, “nel
giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008
della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale
parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato),
l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli
oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento
del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul
convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente
prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della
pretesa restitutoria” (Cass. Civ., Sez. III, n. 11270/2020, in tal senso anche
Cass. Civ., Senteza n. 14042/2013).
Nel caso di specie, aveva lamentato dinanzi al Giudice di CP_1
prime cure di non aver mai fruito del servizio di depurazione delle acque e, per l'effetto, aveva richiesto la restituzione della quota della relativa tariffa versata a seguito di emissioni delle fatture emesse nel periodo ricompreso tra il mese di agosto 2012 ed il mese di febbraio 2019.
8 A fondamento di quanto domandato produceva i relativi bollettini di pagamento attestanti l'avvenuto esborso nonché una fattura dalla quale si rileva l'applicazione in addebito dell'onere di depurazione per cui è causa.
Ora, a fronte di tali allegazioni difensive, sarebbe stato onere della parte allora convenuta dimostrare l'esistenza nonché il funzionamento dell'impianto di depurazione nel periodo oggetto di fatturazione.
Di contro, parte appellante, convenuta in primo grado, non forniva la necessaria prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria,
ossia di un corretto funzionamento del depuratore, limitandosi ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione nella zona di “Napoli Est”, rinviando,
poi, a fini probatori, alla dichiarazione della del Controparte_2
02.02.2017, di corretto funzionamento dell'impianto di depurazione “Napoli
Est”, nonché ad una relazione tecnica descrittiva.
In particolare, non costituisce prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione la nota della prot. n. 2017. 0074710 del Controparte_2
02/02/2017, avente ad oggetto “Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori” in cui “si attesta il regolare e corretto funzionamento dell'impianto
di Napoli Est e si comunica che detto impianto risulta essere entrato in
esercizio dal 1° ottobre 1998”.
Il documento, infatti, non fornisce alcuna prova in ordine al regolare esercizio dell'impianto nell'intero arco temporale indicato nella domanda attorea,
considerato che il contenuto dello stesso appare eccessivamente generico e privo di rilevanza probatoria in ordine al suo effettivo funzionamento nel periodo di fatturazione oggetto del presente giudizio.
Né, in tal senso, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica
9 descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa Pt_1 Persona_1
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione
“Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290).
Orbene, la Suprema Corte ha, altresì, statuito che “alla mancanza ed alla
temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto
dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di
detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39
del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del
quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da
ritenere, in ogni caso, indebito (Cass. Civ., Sez. III, n. 3314/2020).
Mancando, dunque, la prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla le PA
doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
Altresì, è infondato il primo motivo di appello in merito all'errata motivazione della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure posto a fondamento della propria decisione anche una relazione tecnica d'ufficio relativa ad un diverso giudizio.
Ebbene, si rileva, come, peraltro, dedotto dalla stessa società appellante, che i
10 verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnico-peritale, hanno valore di mero indizio o anche vera e propria rilevanza sul piano probatorio,
prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal Giudice, purché siano introdotte nel giudizio secondo le rigide regole delle preclusioni (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 14.05.2014, nella sua motivazione).
Dunque, nel caso di specie, la consulenza del diverso giudizio a firma dell'Ing.
risulta prodotta nel giudizio di appello, indicata al punto 5) del Persona_2
foliario della produzione di primo grado di , ma non rinvenibile CP_1
nella produzione cartacea in atti.
Orbene, parte appellante soltanto nel presente grado di giudizio ha lamentato,
peraltro, genericamente, che il sopra menzionato documento è un “documento non entrato a far parte degli atti del giudizio” (si veda pagina 6 dell'appello).
Ed invero, in primo grado, l'allora convenuta non eccepiva il mancato deposito della relazione peritale suindicata, nonostante l'allora parte attrice, all'udienza del 16.10.2019, per le proprie deduzioni rinviasse espressamente alla suindicata consulenza d'ufficio disposta ed acquisita in un diverso giudizio.
Nel menzionato verbale si legge, infatti: “ … in particolare dalla CTU
espletata in un altro giudizio identico a quello per cui è causa … come risulta dall'elaborato peritale, il depuratore di Napoli Est non adempie alla funzione
cui è preposto, risultando essere non conforme alla normativa europea in
materia di depurazione delle acque reflue”.
Dunque, a fronte di tali allegazioni, delle mancate espresse contestazioni da parte della sul punto e del fatto che nella sentenza di primo PA
11 grado si fa puntuale riferimento alla relazione tecnica de qua – cosa che il
Giudice di prime cure non avrebbe potuto fare se tale documento non fosse stato depositato – è presumile che la relazione peritale di cui sopra, benché
oggi non rinvenibile nella produzione cartacea, sia stata comunque depositata da in sede di costituzione nel primo grado di giudizio. CP_1
Ebbene, da tale perizia emerge che “dal 2004, l'impianto di depurazione di
Napoli Est è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034, per
il mancato recepimento della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE del 21
maggio n. 1991” […] “concernente il trattamento delle acque reflue urbane”
(cfr. pag. 11 della relazione peritale in esame).
Nella stessa perizia si osserva che “nel procedimento “C565-10”, tra
Commissione Europea e Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima
il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli
articoli 3,4, paragrafi 1 e 3 e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal
regolamento n° 1137/2008”.
In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt. 4-7
dir. 91/271/CEE nelle forme previste.
A tacer comunque di ogni altra questione, risulta nel fascicolo cartaceo di primo grado la copia della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19
luglio 2012, emessa, appunto, nella causa C565-10, cui la menzionata perizia si riferisce, nella quale viene rilevata la detta violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva 91/271/CEE riguardante proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue
12 provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene pacificamente anche il comune di CP_3
Quindi, fermo il carattere assorbente e dirimente della presumibilità del tempestivo deposito della perizia ora in esame nel giudizio di primo grado, in ogni caso, la decisione del Giudice di primo grado è basata sulla suindicata pronuncia della Corte di Giustizia Europea, pacificamente regolarmente in atti.
Mancando, dunque, la prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla le PA
doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
In ordine, poi, alla quantificazione della pretesa, osserva il Tribunale che parte attrice in primo grado aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le ricevute di pagamento e deducendo di aver pagato complessivamente la somma di € 729,42 per il servizio di depurazione.
A fronte di tali dettagliate deduzioni e di tali produzioni, incombeva ancora sulla l'onere di contestare specificatamente gli importi indicati, PA
nella sua prima difesa utile, attraverso l'indicazione degli importi risultanti dalla documentazione in suo possesso. Senonché, in merito, parte appellante non ha fornito alcuna prova.
La invece, in virtù del principio generale di non contestazione PA
di cui all'art. 115, I co. c.p.c., avrebbe dovuto specificatamente contestare la quantificazione operata dall'odierna appellata della somma di cui quest'ultima domandava la restituzione.
Né può ritenersi bastevole ai fini della configurabilità di una specifica contestazione la circostanza della mancata determinazione da parte
13 dell'Autorità a ciò normativamente preposta dei parametri in base ai quali determinare la somma da restituire, poiché, come affermato da costante giurisprudenza, ciò non osta al riconoscimento del diritto in capo all'utente, che non può essere pregiudicato dall'inerzia delle Autorità competenti.
Pertanto, risulta corretta la determinazione del quantum debeatur operata dal
Giudice di prime cure.
È infondato, poi, il motivo di appello relativo all'omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure circa l'eccezione di prescrizione.
Orbene, il Giudice di primo grado correttamente ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora convenuta, anche se sulla base di ragioni diverse da quelle di seguito esplicitate.
Ed invero, il Giudice di prime cure nel rigettare l'eccezione di prescrizione ha ritenuto, erroneamente, che il termine di prescrizione del diritto vantato dall'attrice fosse quinquennale e che, nel caso di specie, lo stesso termine non si fosse maturato in considerazione di asseriti atti interruttivi.
Di contro, il Tribunale ritiene che la summenzionata eccezione di prescrizione sia infondata, venendo in rilievo, nel caso di specie, in tema di indebito oggettivo, il termine prescrizionale decennale (con la precisazione che l'individuazione del termine prescrizionale da applicare, costituendo una
quaestio iuris, rientra nel potere officioso del giudice: cfr. Cass. Civ., Sez. U,
Sentenza n. 10955 del 25.07.2002) e non quinquennale, come, viceversa,
sostenuto dalla stessa appellante ed erroneamente statuito dal Giudice di prime cure.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione
14 dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della
mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta
alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le
prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo,
applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di
"condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio
risulta dovuto in un'unica soluzione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20361
del 14.07.2023).
Pertanto, nel caso di specie, poiché la domanda attorea ha ad oggetto la restituzione della somma dei canoni di depurazione riscossi dall'agosto 2012 al mese di febbraio 2019 e l'atto introduttivo del primo grado di giudizio è stato notificato in data 24.03.2019, non è decorso il termine prescrizionale di dieci anni, con il conseguente rigetto dell'eccezione di maturata prescrizione.
Tutto quanto finora esposto è sufficiente ad indurre questo Tribunale a concludere che l'appello, come sopra anticipato, va integralmente rigettato perché è del tutto infondato.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere confermata integralmente
(sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso, come sopra evidenziato), anche relativamente al capo sul governo delle spese, non essendo stato quest'ultimo oggetto di uno specifico motivo di gravame, secondo quanto costantemente ed opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003).
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase
15 dell'istruttoria/trattazione, non espletata nel caso di specie, con attribuzione al procuratore antistatario.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed applicabile in qualsiasi grado di giudizio (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n.
9936 del 08.05.2014, Rv. 630490, che ha applicato il suddetto principio in un giudizio pendente dinnanzi alla medesima Corte di Cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla PA
, in persona del suo procuratore speciale e, per l'effetto,
[...]
conferma integralmente, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso, l'appellata Sentenza n. 1318/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 04.11.2019 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 14 luglio 2020, anche con riferimento alle statuizioni in essa contenute sulle spese del giudizio di primo grado;
2) condanna la PA
, in persona del suo procuratore speciale, al rimborso, in favore di
[...]
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro CP_1
462,00 per soli compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, lì 17.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 725/2021 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – somministrazione/restituzione somme
TRA
, in PA
persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Renato Buonajuto e Paola Buonajuto ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_1
Raffaele Annunziata ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la
, proponeva PA
appello avverso la Sentenza n. 1318/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, in data 4 novembre 2019 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 14 luglio 2020.
A sostegno del gravame l'appellante, premessa l'appellabilità della sentenza di primo grado in quanto la controversia è relativa ad un contratto di fornitura di acqua potabile rientrante nei cosiddetti “contratti di massa” e, pertanto, è sottratta al giudizio secondo equità pur se inferiore a “€ 1.032,91”, lamentava,
sulla base delle argomentazioni in atti: 1) l'errata motivazione della sentenza nella parte in cui richiama la consulenza tecnica d'ufficio svolta in un altro giudizio;
2) l'omessa e/o carente e/o errata motivazione sulla valutazione delle prove in merito all'esistenza del depuratore per cui è causa, 3) l'errata motivazione in ordine all'onere della prova per quanto riguarda la domanda di restituzione, 4) l'errata e/o carente e/o omessa motivazione in ordine all'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto il quantum PA
della pretesa restitutoria, nonché la mancata prova in ordine alla somma pagata e/o ai criteri di quantificazione utilizzati;
5) l'omessa e/o carente motivazione circa la legittimazione passiva della 6) l'omessa motivazione PA
in merito alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla
PA
Pertanto, l'appellante domandava al Tribunale adito l'accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da in quanto inammissibile, CP_1
infondata e non provata e/o comunque parzialmente prescritta, il tutto con
2 vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato il quale, resistendo con le CP_1
argomentazioni in atti, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma, pertanto,
della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'ultima udienza, dell'11.02.2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c.
dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 14.07.2020, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 02.02.2021.
Inoltre, va precisato che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza gravata, si è formato il giudicato, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Ora, non sono stati proposti specifici motivi di impugnazione (nemmeno incidentale) in merito all'eccezione di incompetenza per valore e/o per materia sollevata in primo grado dall'originaria convenuta, nonché sul governo delle spese di lite.
Pertanto, sulle summenzionate parti della sentenza impugnata si è formato il giudicato.
Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il Giudice di Pace decide secondo
3 equità, ai sensi del dell'art. 113, II comma, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all'art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione, da parte dell'utente, di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Ciò posto, l'appello va integralmente rigettato perché è del tutto infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure all'esito di un iter
argomentativo parzialmente diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza
d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la
decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale
statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di
primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra
il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La sentenza di appello, anche se
confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il
giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione
sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da
quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto”
4 (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “il giudice di
appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il
principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che
ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze
acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali
risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate
del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del 10.10.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel
caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi”.
Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito nella legge 27.02.2009 n. 13, espressamente ha previsto che “in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno
5 dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché
determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: “la connessione di tali componenti è evidenziata, in
particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve
un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della
risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E
poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto
componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete
necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è
inserito automaticamente nel contratto (l. n. 36 del 1994, n. 13), è
irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota
riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione,
non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole
componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche
solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo
contrattuale ma di tributo (Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3920)” (Cass. Civ.,
Sez. VI, n. 25112/2015).
Pertanto, “va esclusa la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità
6 materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento
dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della
controprestazione, cui non può non assimilarsi il caso di un impianto di
depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il
sinallagma previsto dalla legge” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7947/2020).
Tanto considerato, va ritenuta provata la legittimazione ad agire di CP_1
.
[...]
Inoltre, sempre in via preliminare, conformemente ad un condivisibile orientamento di questo Tribunale - cui questo Giudice ha già in passato aderito
- non può accogliersi la censura mossa alla sentenza appellata relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante (di cui al quinto motivo di appello), considerato che il summenzionato art. 8 sexies co. 2 l. n. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono” […] “alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
Tale disposizione, dunque, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non alla come, invece, sostenuto dall'appellante, non Controparte_2
rilevando in senso contrario, quindi, che “qualora fosse accertata la
responsabilità in merito all'azione intrapresa, questa non potrà che essere in capo alla , quale proprietaria e gestrice dell'impianto di Controparte_2
depurazione e, quindi, unica destinataria dell'arricchimento. Quale gestore del
S.I.I. per il la è tenuta solo alla Controparte_3 PA
fornitura del servizio idrico ed alla gestione del servizio di fognatura. Il suo
compito, essendo né proprietaria né titolare della gestione dell'impianto di
depurazione è solo quello d'assicurare che le acque reflue provenienti dagli
7 immobili degli abitanti del Comune raggiungano i vari collettori, lasciando poi
alla e per essa al , quale Gestore del Controparte_2 Controparte_4
servizio di depurazione, l'ulteriore prosieguo dei reflui urbani verso il depuratore consortile dove vengono depurati.” (così come dedotto nell'atto di appello a pag. 16).
Altresì, congruamente motivata e pienamente condivisibile risulta la sentenza appellata sotto il distinto profilo dell'applicazione delle regole in tema di riparto dell'onere della prova.
Ed invero, va innanzi tutto rilevato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, già accolto da questo Tribunale, “nel
giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n. 208 del 2008
della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale
parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato),
l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli
oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento
del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul
convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente
prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della
pretesa restitutoria” (Cass. Civ., Sez. III, n. 11270/2020, in tal senso anche
Cass. Civ., Senteza n. 14042/2013).
Nel caso di specie, aveva lamentato dinanzi al Giudice di CP_1
prime cure di non aver mai fruito del servizio di depurazione delle acque e, per l'effetto, aveva richiesto la restituzione della quota della relativa tariffa versata a seguito di emissioni delle fatture emesse nel periodo ricompreso tra il mese di agosto 2012 ed il mese di febbraio 2019.
8 A fondamento di quanto domandato produceva i relativi bollettini di pagamento attestanti l'avvenuto esborso nonché una fattura dalla quale si rileva l'applicazione in addebito dell'onere di depurazione per cui è causa.
Ora, a fronte di tali allegazioni difensive, sarebbe stato onere della parte allora convenuta dimostrare l'esistenza nonché il funzionamento dell'impianto di depurazione nel periodo oggetto di fatturazione.
Di contro, parte appellante, convenuta in primo grado, non forniva la necessaria prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria,
ossia di un corretto funzionamento del depuratore, limitandosi ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione nella zona di “Napoli Est”, rinviando,
poi, a fini probatori, alla dichiarazione della del Controparte_2
02.02.2017, di corretto funzionamento dell'impianto di depurazione “Napoli
Est”, nonché ad una relazione tecnica descrittiva.
In particolare, non costituisce prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione la nota della prot. n. 2017. 0074710 del Controparte_2
02/02/2017, avente ad oggetto “Impianto di depurazione di Napoli Est e rete di collettori” in cui “si attesta il regolare e corretto funzionamento dell'impianto
di Napoli Est e si comunica che detto impianto risulta essere entrato in
esercizio dal 1° ottobre 1998”.
Il documento, infatti, non fornisce alcuna prova in ordine al regolare esercizio dell'impianto nell'intero arco temporale indicato nella domanda attorea,
considerato che il contenuto dello stesso appare eccessivamente generico e privo di rilevanza probatoria in ordine al suo effettivo funzionamento nel periodo di fatturazione oggetto del presente giudizio.
Né, in tal senso, può considerarsi rilevante ai fini probatori la relazione tecnica
9 descrittiva depositata dall'originaria convenuta ed effettuata dal tecnico della stessa Pt_1 Persona_1
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione
“Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione. Difatti, come autorevolmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290).
Orbene, la Suprema Corte ha, altresì, statuito che “alla mancanza ed alla
temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto
dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di
detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39
del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del
quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da
ritenere, in ogni caso, indebito (Cass. Civ., Sez. III, n. 3314/2020).
Mancando, dunque, la prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla le PA
doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
Altresì, è infondato il primo motivo di appello in merito all'errata motivazione della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure posto a fondamento della propria decisione anche una relazione tecnica d'ufficio relativa ad un diverso giudizio.
Ebbene, si rileva, come, peraltro, dedotto dalla stessa società appellante, che i
10 verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnico-peritale, hanno valore di mero indizio o anche vera e propria rilevanza sul piano probatorio,
prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal Giudice, purché siano introdotte nel giudizio secondo le rigide regole delle preclusioni (cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 14.05.2014, nella sua motivazione).
Dunque, nel caso di specie, la consulenza del diverso giudizio a firma dell'Ing.
risulta prodotta nel giudizio di appello, indicata al punto 5) del Persona_2
foliario della produzione di primo grado di , ma non rinvenibile CP_1
nella produzione cartacea in atti.
Orbene, parte appellante soltanto nel presente grado di giudizio ha lamentato,
peraltro, genericamente, che il sopra menzionato documento è un “documento non entrato a far parte degli atti del giudizio” (si veda pagina 6 dell'appello).
Ed invero, in primo grado, l'allora convenuta non eccepiva il mancato deposito della relazione peritale suindicata, nonostante l'allora parte attrice, all'udienza del 16.10.2019, per le proprie deduzioni rinviasse espressamente alla suindicata consulenza d'ufficio disposta ed acquisita in un diverso giudizio.
Nel menzionato verbale si legge, infatti: “ … in particolare dalla CTU
espletata in un altro giudizio identico a quello per cui è causa … come risulta dall'elaborato peritale, il depuratore di Napoli Est non adempie alla funzione
cui è preposto, risultando essere non conforme alla normativa europea in
materia di depurazione delle acque reflue”.
Dunque, a fronte di tali allegazioni, delle mancate espresse contestazioni da parte della sul punto e del fatto che nella sentenza di primo PA
11 grado si fa puntuale riferimento alla relazione tecnica de qua – cosa che il
Giudice di prime cure non avrebbe potuto fare se tale documento non fosse stato depositato – è presumile che la relazione peritale di cui sopra, benché
oggi non rinvenibile nella produzione cartacea, sia stata comunque depositata da in sede di costituzione nel primo grado di giudizio. CP_1
Ebbene, da tale perizia emerge che “dal 2004, l'impianto di depurazione di
Napoli Est è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034, per
il mancato recepimento della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE del 21
maggio n. 1991” […] “concernente il trattamento delle acque reflue urbane”
(cfr. pag. 11 della relazione peritale in esame).
Nella stessa perizia si osserva che “nel procedimento “C565-10”, tra
Commissione Europea e Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima
il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli
articoli 3,4, paragrafi 1 e 3 e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal
regolamento n° 1137/2008”.
In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt. 4-7
dir. 91/271/CEE nelle forme previste.
A tacer comunque di ogni altra questione, risulta nel fascicolo cartaceo di primo grado la copia della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19
luglio 2012, emessa, appunto, nella causa C565-10, cui la menzionata perizia si riferisce, nella quale viene rilevata la detta violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva 91/271/CEE riguardante proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue
12 provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene pacificamente anche il comune di CP_3
Quindi, fermo il carattere assorbente e dirimente della presumibilità del tempestivo deposito della perizia ora in esame nel giudizio di primo grado, in ogni caso, la decisione del Giudice di primo grado è basata sulla suindicata pronuncia della Corte di Giustizia Europea, pacificamente regolarmente in atti.
Mancando, dunque, la prova del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla le PA
doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
In ordine, poi, alla quantificazione della pretesa, osserva il Tribunale che parte attrice in primo grado aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
dei versamenti effettuati in favore della convenuta, producendo in giudizio le ricevute di pagamento e deducendo di aver pagato complessivamente la somma di € 729,42 per il servizio di depurazione.
A fronte di tali dettagliate deduzioni e di tali produzioni, incombeva ancora sulla l'onere di contestare specificatamente gli importi indicati, PA
nella sua prima difesa utile, attraverso l'indicazione degli importi risultanti dalla documentazione in suo possesso. Senonché, in merito, parte appellante non ha fornito alcuna prova.
La invece, in virtù del principio generale di non contestazione PA
di cui all'art. 115, I co. c.p.c., avrebbe dovuto specificatamente contestare la quantificazione operata dall'odierna appellata della somma di cui quest'ultima domandava la restituzione.
Né può ritenersi bastevole ai fini della configurabilità di una specifica contestazione la circostanza della mancata determinazione da parte
13 dell'Autorità a ciò normativamente preposta dei parametri in base ai quali determinare la somma da restituire, poiché, come affermato da costante giurisprudenza, ciò non osta al riconoscimento del diritto in capo all'utente, che non può essere pregiudicato dall'inerzia delle Autorità competenti.
Pertanto, risulta corretta la determinazione del quantum debeatur operata dal
Giudice di prime cure.
È infondato, poi, il motivo di appello relativo all'omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure circa l'eccezione di prescrizione.
Orbene, il Giudice di primo grado correttamente ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora convenuta, anche se sulla base di ragioni diverse da quelle di seguito esplicitate.
Ed invero, il Giudice di prime cure nel rigettare l'eccezione di prescrizione ha ritenuto, erroneamente, che il termine di prescrizione del diritto vantato dall'attrice fosse quinquennale e che, nel caso di specie, lo stesso termine non si fosse maturato in considerazione di asseriti atti interruttivi.
Di contro, il Tribunale ritiene che la summenzionata eccezione di prescrizione sia infondata, venendo in rilievo, nel caso di specie, in tema di indebito oggettivo, il termine prescrizionale decennale (con la precisazione che l'individuazione del termine prescrizionale da applicare, costituendo una
quaestio iuris, rientra nel potere officioso del giudice: cfr. Cass. Civ., Sez. U,
Sentenza n. 10955 del 25.07.2002) e non quinquennale, come, viceversa,
sostenuto dalla stessa appellante ed erroneamente statuito dal Giudice di prime cure.
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione
14 dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della
mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta
alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le
prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo,
applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di
"condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio
risulta dovuto in un'unica soluzione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 20361
del 14.07.2023).
Pertanto, nel caso di specie, poiché la domanda attorea ha ad oggetto la restituzione della somma dei canoni di depurazione riscossi dall'agosto 2012 al mese di febbraio 2019 e l'atto introduttivo del primo grado di giudizio è stato notificato in data 24.03.2019, non è decorso il termine prescrizionale di dieci anni, con il conseguente rigetto dell'eccezione di maturata prescrizione.
Tutto quanto finora esposto è sufficiente ad indurre questo Tribunale a concludere che l'appello, come sopra anticipato, va integralmente rigettato perché è del tutto infondato.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere confermata integralmente
(sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso, come sopra evidenziato), anche relativamente al capo sul governo delle spese, non essendo stato quest'ultimo oggetto di uno specifico motivo di gravame, secondo quanto costantemente ed opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003).
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase
15 dell'istruttoria/trattazione, non espletata nel caso di specie, con attribuzione al procuratore antistatario.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed applicabile in qualsiasi grado di giudizio (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n.
9936 del 08.05.2014, Rv. 630490, che ha applicato il suddetto principio in un giudizio pendente dinnanzi alla medesima Corte di Cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla PA
, in persona del suo procuratore speciale e, per l'effetto,
[...]
conferma integralmente, sia pure all'esito di un iter argomentativo in parte diverso, l'appellata Sentenza n. 1318/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 04.11.2019 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 14 luglio 2020, anche con riferimento alle statuizioni in essa contenute sulle spese del giudizio di primo grado;
2) condanna la PA
, in persona del suo procuratore speciale, al rimborso, in favore di
[...]
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro CP_1
462,00 per soli compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, lì 17.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
16