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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9603/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9603/2022 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Altamura;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
attori contro
(già ), Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nella persona dell'avvocato dello Stato Alessandra Invitto;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
e , con atto di citazione datato 06.12.2022, convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio il (già ), Controparte_1 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.- Accertare e dichiarare la insussistenza in capo al convenuto del diritto ad acquisire (e del diritto di CP_1
disporre de) i residui attivi del patrimonio della ex- cooperativa a r.l. Santa Barbara, sciolta con decreto dirigenziale n. 12/2011 CC del 27.06.2011 del;
2.- Controparte_2
Accertare e dichiarare che le somme, così come residuate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare della società Coop. Santa Barbara a r.l. (CF ), dichiarata fallita con sentenza del P.IVA_1
Tribunale di Taranto n. 101/1992 (fallimento n. 4424/1992), a seguito di provvedimento di chiusura della procedura concorsuale emesso in data 09.06.2008 per integrale ripartizione dell'attivo, sono di proprietà degli odierni attori nella qualità in atti specificata di ex-soci della società Coop. Santa
Barbara a r.l., ovvero in favore degli stessi vanno riversate;
3.- Per l'effetto, autorizzare la competente cancelleria fallimentare del Tribunale di Taranto allo svincolo ed al pagamento in favore degli odierni attori, nella citata qualità, delle somme innanzi citate maggiorate degli interessi medio tempore maturati;
4.- Con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”.
A fondamento delle suddette domande, gli attori deducevano:
- di essere ex-socio (il ed eredi dell'ex-socio GE SI (il e la della Pt_1 Pt_2 Pt_3 [...]
r.l., costituita in Taranto in data 07.04.1982; Controparte_3
- che, con sentenza n. 101 del 04.11.1992, il Tribunale di Taranto dichiarava il fallimento della Coop.
Santa Barbara, nominando curatore la dr.ssa ; Controparte_4
- che, con provvedimento del 09.06.2008, il Tribunale di Taranto dichiarava chiuso per intervenuta ripartizione finale dell'attivo il fallimento della Coop Santa Barbara a r.l., e autorizzava il Curatore al versamento di ogni residuo attivo (€. 68.861,57 oltre interessi maturati) al legale rappresentante della cooperativa, ovvero all'apertura, a nome della stessa cooperativa, di un libretto da depositarsi in cancelleria, a disposizione del legale rappresentante;
- che l'improvviso decesso in data 01/07/2008 del sig. legale rappresentante della Santa Persona_1
Barbara, impediva la finalizzazione del riparto fallimentare, ossia il concreto trasferimento del residuo attivo (€. 68.861,57) disposto dal Tribunale in favore della società medesima;
- che, in data 17.02.2010, veniva dal Curatore depositato presso la cancelleria fallimentare del
Tribunale di Taranto libretto di deposito n. 401300502, aperto presso la “Unicredit Banca di Roma”, intestato a nome della società ritornata in bonis, con saldo a credito di € 71.230,83;
- che, con decreto dirigenziale n. 12/2011/CC del 27.06.2011, il Controparte_2 decretava lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. al codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, per non aver l'ente depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;
e che, come conseguenza di ciò, la società veniva cancellata dal registro delle imprese in data 11.12.2012;
- che la questione relativa alla sorte dei residui attivi avanzati dalla procedura fallimentare rimaneva senza soluzione;
pertanto, decorsi cinque anni dal deposito delle somme presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Taranto, senza che pervenissero richieste da parte di altri enti creditori, gli ex-soci della cooperativa, per mezzo del Curatore del fallimento, richiedevano lo svincolo delle stesse in loro favore, quali naturali “successori” della società; - che il Tribunale rigettava tutte le istanze presentate dal curatore e demandava alla Cancelleria fallimentare, previa interrogazione degli organi amministrativi competenti, ogni attività utile per l'attribuzione delle somme in discorso;
- che la legittimazione del Fondo spese di Giustizia veniva esclusa dallo stesso CP_1 [...]
, con nota n. 016.001.013-5 del 19.10.2015; che, diversamente, il CP_5 Controparte_2
con nota prot.
0.0167874 del 05.05.2017, concludeva per la devoluzione del residuo
[...]
attivo - al netto del rimborso ai soci delle quote versate - ai fondi mutualistici per la produzione e lo
, come previsto dalla legge n. 59/92 e s.m.i. o, come nel caso di specie, Parte_4 all'Erario giusta disposto della legge citata;
- che, per l'annullamento della determinazione del 05.05.2017 e di ogni atto ad essa presupposto e conseguenziale, gli odierni attori proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l'accertamento della insussistenza in capo al del Controparte_2
diritto di acquisire e del diritto di disporre dei residui attivi della;
Parte_5
- che, all'esito dell'istruzione del procedimento, il Consiglio di Stato emetteva parere di inammissibilità del ricorso, evidenziando che <la pretesa creditoria vantata dai ricorrenti, che conserva quindi la natura di diritto soggettivo (non degradato a interesse legittimo), come tale è riservata alla cognizione del giudice ordinario>>.
Di conseguenza, gli attori instauravano il presente giudizio e concludevano come sopra.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23.02.2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via Controparte_1 pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per essere la stessa rientrante nella cognizione specifica e funzionale del Tribunale di Taranto, sezione fallimentare;
- nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito di cui sopra, in via preliminare, dichiarare estinto il processo per mancata riassunzione della causa nei termini previsti dalla legge;
- in subordine, in via preliminare di merito, rigettare la domanda perché prescritto ogni diritto;
- in via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché inammissibile, nonché dichiarare che le somme oggetto del giudizio sono ex lege destinate al patrimonio acquisito dallo Stato;
- con condanna di parte attrice al pagamento della somma ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.; spese vinte.”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 05.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ***
L'azione proposta dagli attori è in parte fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate da parte convenuta.
L'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda in ragione della competenza funzionale del Tribunale fallimentare di Taranto, ex art. 24 R.D. 267/1942, è infondata e non merita di trovare accoglimento, dovendosi ritenere corretto il foro di competenza individuato dagli attori ai sensi dell'art 25 cpc.
A parere di questo Giudice, infatti, non rileva la circostanza che le somme oggetto di causa abbiano avuto origine in sede di liquidazione fallimentare, dovendosi, al contrario, dare rilievo alla circostanza che, all'esito della ripartizione finale, una volta dichiarata la chiusura del fallimento, tali somme siano state svincolate dalla procedura fallimentare e poste nella disponibilità del legale rappresentante della società fallita tornata in bonis (veds. provvedimento del 09.06.2008).
Ne consegue che in relazione all'azione proposta dagli odierni attori non opera la vis attractiva del tribunale fallimentare ex art 24 l. fall., trattandosi di un ordinario giudizio di accertamento concernente la spettanza di somme “rimaste in sospeso”, ormai del tutto svincolate dalla procedura fallimentare in seno alla quale hanno avuto origine.
Parimenti destituita di fondamento si rivela l'eccezione di estinzione del processo, sul presupposto della mancata riassunzione della causa nel termine di tre mesi dal parere di inammissibilità emesso dal Consiglio di Stato, con cui è stato affermato il difetto di giurisdizione amministrativa in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dagli odierni attori in data 31.08.2017.
Ebbene, in proposito, va evidenziato che non opera, nel caso di specie, quanto disposto dall'art 50 cpc, dal momento che il presente giudizio non può considerarsi riassunzione di quello instaurato dagli odierni attori con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo la causa che ci occupa tendente all'accertamento relativo alla spettanza delle somme residuate alla chiusura del fallimento, mentre il ricorso straordinario volto all'annullamento della nota emessa dal MISE in data 05.05.2017
e di ogni atto ad essa collegato.
Da disattendere si appalesa altresì l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata da parte attrice, dal momento che, in ogni caso, il termine decennale di prescrizione non può dirsi maturato, risultando dagli atti che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale valido atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data 07.09.2017, e che, invece, il provvedimento di chiusura del fallimento è stato depositato in Cancelleria in data 09.06.2008.
Passando al merito della controversia, a parere di questo Giudice, deve darsi rilievo alla circostanza che il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 09.06.2008, ha autorizzato il Curatore, alternativamente, a versare la somma oggetto di causa (all'epoca, € 68.861,57 oltre interessi maturati) al legale rappresentante della cooperativa ovvero a mettere detta somma a disposizione dello stesso, depositandola su un libretto aperto a nome della società.
Ebbene, va rilevato che la controversia che ci occupa è stata determinata dal fatto che la somma è stata depositata su un libretto intestato alla società e non versata direttamente al legale rappresentante.
Infatti, se la somma anzidetta fosse stata versata direttamente in favore di vale a dire Persona_1
del legale rappresentante della società (come si evince da visura in atti), le somme oggetto di contesa non sarebbero “rimaste in sospeso”, con la precisazione che nulla di quanto accaduto, ovviamente, può essere addebitato all'operato della Curatrice, la quale si è limitata a dare esecuzione al provvedimento del 09.06.2008 secondo l'alternativa ritenuta, all'epoca, più opportuna.
Ne consegue che la domanda degli attori va accolta solo in parte.
Infatti, conformemente a quanto disposto in sede di chiusura del , la somma depositata sul Parte_6 libretto n. 106640015 (che, in data 20.01.2023, era pari a € 71.230,83 - veds. all. 18 alla memoria ex art. 183 co 6 n. 1 cpc depositata dagli attori) deve essere messa a disposizione dei soli eredi di Per_1
vale a dire e , e non anche dell'ex socio non avendo
[...] Parte_2 Persona_2 Parte_1
il Tribunale di Taranto disposto alcunché in relazione allo stesso.
Di conseguenza, il dovrà pretendere le eventuali somme che ritiene di sua spettanza direttamente Pt_1
dagli eredi del legale rappresentante, così come avrebbe fatto se le somme fossero state direttamente versate in favore di non avendo gli attori chiesto a questo Giudice di definire i loro Persona_1
reciproci rapporti, né evincendosi dagli atti in che misura le somme dovrebbero eventualmente essere divise tra gli eredi del legale rappresentante e l'ex socio Parte_1
Prima di concludere, come può desumersi dalle considerazioni che precedono, va rilevato che le difese spiegate dal sono destituite di fondamento, dal Controparte_1 CP_1 momento che non risulta dagli atti che l'Amministrazione oggi convenuta abbia opposto il decreto di chiusura del Fallimento emesso dal Tribunale di Taranto in data 09.06.2008, lamentando, come ha fatto in questa sede, la <finalizzazione>> delle somme oggetto di causa alla procedura fallimentare, ovvero la violazione dell'obbligo di devoluzione di dette somme ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Pertanto, quanto disposto dal Tribunale di Taranto con il provvedimento di chiusura del , Parte_6
in relazione al versamento dei residui attivi in favore del rappresentante legale deve Persona_1
ritenersi non più sindacabile.
Per tutto quanto innanzi, la domanda degli attori merita di trovare accoglimento nei limiti indicati.
Va dato atto che non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ex art 96 cpc. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra e , da una parte, Parte_2 Persona_2
e il , dall'altra, e possono, invece, compensarsi, attesa la particolarità della Controparte_1 posizione processuale del tra quest'ultimo e il convenuto. Pt_1 CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e , accertando che le somme oggetto Parte_2 Persona_2
di causa debbano essere messe a disposizione degli stessi, e, per l'effetto, autorizza il e la Pt_2
a prelevare le somme depositate sul libretto n. 106640015 (compresi gli interessi maturati), Per_2
aperto presso la e intestato alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Controparte_6
Taranto;
- rigetta la domanda formulata da Parte_1
- condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_2
, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 8.000,00, oltre spese generali, cpa ed Persona_2
iva;
- compensa le spese di lite tra e il . Parte_1 Controparte_1
Lecce, 27.05.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9603/2022 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Altamura;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
attori contro
(già ), Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nella persona dell'avvocato dello Stato Alessandra Invitto;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
e , con atto di citazione datato 06.12.2022, convenivano in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio il (già ), Controparte_1 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.- Accertare e dichiarare la insussistenza in capo al convenuto del diritto ad acquisire (e del diritto di CP_1
disporre de) i residui attivi del patrimonio della ex- cooperativa a r.l. Santa Barbara, sciolta con decreto dirigenziale n. 12/2011 CC del 27.06.2011 del;
2.- Controparte_2
Accertare e dichiarare che le somme, così come residuate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare della società Coop. Santa Barbara a r.l. (CF ), dichiarata fallita con sentenza del P.IVA_1
Tribunale di Taranto n. 101/1992 (fallimento n. 4424/1992), a seguito di provvedimento di chiusura della procedura concorsuale emesso in data 09.06.2008 per integrale ripartizione dell'attivo, sono di proprietà degli odierni attori nella qualità in atti specificata di ex-soci della società Coop. Santa
Barbara a r.l., ovvero in favore degli stessi vanno riversate;
3.- Per l'effetto, autorizzare la competente cancelleria fallimentare del Tribunale di Taranto allo svincolo ed al pagamento in favore degli odierni attori, nella citata qualità, delle somme innanzi citate maggiorate degli interessi medio tempore maturati;
4.- Con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”.
A fondamento delle suddette domande, gli attori deducevano:
- di essere ex-socio (il ed eredi dell'ex-socio GE SI (il e la della Pt_1 Pt_2 Pt_3 [...]
r.l., costituita in Taranto in data 07.04.1982; Controparte_3
- che, con sentenza n. 101 del 04.11.1992, il Tribunale di Taranto dichiarava il fallimento della Coop.
Santa Barbara, nominando curatore la dr.ssa ; Controparte_4
- che, con provvedimento del 09.06.2008, il Tribunale di Taranto dichiarava chiuso per intervenuta ripartizione finale dell'attivo il fallimento della Coop Santa Barbara a r.l., e autorizzava il Curatore al versamento di ogni residuo attivo (€. 68.861,57 oltre interessi maturati) al legale rappresentante della cooperativa, ovvero all'apertura, a nome della stessa cooperativa, di un libretto da depositarsi in cancelleria, a disposizione del legale rappresentante;
- che l'improvviso decesso in data 01/07/2008 del sig. legale rappresentante della Santa Persona_1
Barbara, impediva la finalizzazione del riparto fallimentare, ossia il concreto trasferimento del residuo attivo (€. 68.861,57) disposto dal Tribunale in favore della società medesima;
- che, in data 17.02.2010, veniva dal Curatore depositato presso la cancelleria fallimentare del
Tribunale di Taranto libretto di deposito n. 401300502, aperto presso la “Unicredit Banca di Roma”, intestato a nome della società ritornata in bonis, con saldo a credito di € 71.230,83;
- che, con decreto dirigenziale n. 12/2011/CC del 27.06.2011, il Controparte_2 decretava lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. al codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, per non aver l'ente depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;
e che, come conseguenza di ciò, la società veniva cancellata dal registro delle imprese in data 11.12.2012;
- che la questione relativa alla sorte dei residui attivi avanzati dalla procedura fallimentare rimaneva senza soluzione;
pertanto, decorsi cinque anni dal deposito delle somme presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Taranto, senza che pervenissero richieste da parte di altri enti creditori, gli ex-soci della cooperativa, per mezzo del Curatore del fallimento, richiedevano lo svincolo delle stesse in loro favore, quali naturali “successori” della società; - che il Tribunale rigettava tutte le istanze presentate dal curatore e demandava alla Cancelleria fallimentare, previa interrogazione degli organi amministrativi competenti, ogni attività utile per l'attribuzione delle somme in discorso;
- che la legittimazione del Fondo spese di Giustizia veniva esclusa dallo stesso CP_1 [...]
, con nota n. 016.001.013-5 del 19.10.2015; che, diversamente, il CP_5 Controparte_2
con nota prot.
0.0167874 del 05.05.2017, concludeva per la devoluzione del residuo
[...]
attivo - al netto del rimborso ai soci delle quote versate - ai fondi mutualistici per la produzione e lo
, come previsto dalla legge n. 59/92 e s.m.i. o, come nel caso di specie, Parte_4 all'Erario giusta disposto della legge citata;
- che, per l'annullamento della determinazione del 05.05.2017 e di ogni atto ad essa presupposto e conseguenziale, gli odierni attori proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l'accertamento della insussistenza in capo al del Controparte_2
diritto di acquisire e del diritto di disporre dei residui attivi della;
Parte_5
- che, all'esito dell'istruzione del procedimento, il Consiglio di Stato emetteva parere di inammissibilità del ricorso, evidenziando che <la pretesa creditoria vantata dai ricorrenti, che conserva quindi la natura di diritto soggettivo (non degradato a interesse legittimo), come tale è riservata alla cognizione del giudice ordinario>>.
Di conseguenza, gli attori instauravano il presente giudizio e concludevano come sopra.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23.02.2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via Controparte_1 pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per essere la stessa rientrante nella cognizione specifica e funzionale del Tribunale di Taranto, sezione fallimentare;
- nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito di cui sopra, in via preliminare, dichiarare estinto il processo per mancata riassunzione della causa nei termini previsti dalla legge;
- in subordine, in via preliminare di merito, rigettare la domanda perché prescritto ogni diritto;
- in via principale, nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché inammissibile, nonché dichiarare che le somme oggetto del giudizio sono ex lege destinate al patrimonio acquisito dallo Stato;
- con condanna di parte attrice al pagamento della somma ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.; spese vinte.”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 05.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ***
L'azione proposta dagli attori è in parte fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni sollevate da parte convenuta.
L'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda in ragione della competenza funzionale del Tribunale fallimentare di Taranto, ex art. 24 R.D. 267/1942, è infondata e non merita di trovare accoglimento, dovendosi ritenere corretto il foro di competenza individuato dagli attori ai sensi dell'art 25 cpc.
A parere di questo Giudice, infatti, non rileva la circostanza che le somme oggetto di causa abbiano avuto origine in sede di liquidazione fallimentare, dovendosi, al contrario, dare rilievo alla circostanza che, all'esito della ripartizione finale, una volta dichiarata la chiusura del fallimento, tali somme siano state svincolate dalla procedura fallimentare e poste nella disponibilità del legale rappresentante della società fallita tornata in bonis (veds. provvedimento del 09.06.2008).
Ne consegue che in relazione all'azione proposta dagli odierni attori non opera la vis attractiva del tribunale fallimentare ex art 24 l. fall., trattandosi di un ordinario giudizio di accertamento concernente la spettanza di somme “rimaste in sospeso”, ormai del tutto svincolate dalla procedura fallimentare in seno alla quale hanno avuto origine.
Parimenti destituita di fondamento si rivela l'eccezione di estinzione del processo, sul presupposto della mancata riassunzione della causa nel termine di tre mesi dal parere di inammissibilità emesso dal Consiglio di Stato, con cui è stato affermato il difetto di giurisdizione amministrativa in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dagli odierni attori in data 31.08.2017.
Ebbene, in proposito, va evidenziato che non opera, nel caso di specie, quanto disposto dall'art 50 cpc, dal momento che il presente giudizio non può considerarsi riassunzione di quello instaurato dagli odierni attori con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo la causa che ci occupa tendente all'accertamento relativo alla spettanza delle somme residuate alla chiusura del fallimento, mentre il ricorso straordinario volto all'annullamento della nota emessa dal MISE in data 05.05.2017
e di ogni atto ad essa collegato.
Da disattendere si appalesa altresì l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria vantata da parte attrice, dal momento che, in ogni caso, il termine decennale di prescrizione non può dirsi maturato, risultando dagli atti che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale valido atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data 07.09.2017, e che, invece, il provvedimento di chiusura del fallimento è stato depositato in Cancelleria in data 09.06.2008.
Passando al merito della controversia, a parere di questo Giudice, deve darsi rilievo alla circostanza che il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 09.06.2008, ha autorizzato il Curatore, alternativamente, a versare la somma oggetto di causa (all'epoca, € 68.861,57 oltre interessi maturati) al legale rappresentante della cooperativa ovvero a mettere detta somma a disposizione dello stesso, depositandola su un libretto aperto a nome della società.
Ebbene, va rilevato che la controversia che ci occupa è stata determinata dal fatto che la somma è stata depositata su un libretto intestato alla società e non versata direttamente al legale rappresentante.
Infatti, se la somma anzidetta fosse stata versata direttamente in favore di vale a dire Persona_1
del legale rappresentante della società (come si evince da visura in atti), le somme oggetto di contesa non sarebbero “rimaste in sospeso”, con la precisazione che nulla di quanto accaduto, ovviamente, può essere addebitato all'operato della Curatrice, la quale si è limitata a dare esecuzione al provvedimento del 09.06.2008 secondo l'alternativa ritenuta, all'epoca, più opportuna.
Ne consegue che la domanda degli attori va accolta solo in parte.
Infatti, conformemente a quanto disposto in sede di chiusura del , la somma depositata sul Parte_6 libretto n. 106640015 (che, in data 20.01.2023, era pari a € 71.230,83 - veds. all. 18 alla memoria ex art. 183 co 6 n. 1 cpc depositata dagli attori) deve essere messa a disposizione dei soli eredi di Per_1
vale a dire e , e non anche dell'ex socio non avendo
[...] Parte_2 Persona_2 Parte_1
il Tribunale di Taranto disposto alcunché in relazione allo stesso.
Di conseguenza, il dovrà pretendere le eventuali somme che ritiene di sua spettanza direttamente Pt_1
dagli eredi del legale rappresentante, così come avrebbe fatto se le somme fossero state direttamente versate in favore di non avendo gli attori chiesto a questo Giudice di definire i loro Persona_1
reciproci rapporti, né evincendosi dagli atti in che misura le somme dovrebbero eventualmente essere divise tra gli eredi del legale rappresentante e l'ex socio Parte_1
Prima di concludere, come può desumersi dalle considerazioni che precedono, va rilevato che le difese spiegate dal sono destituite di fondamento, dal Controparte_1 CP_1 momento che non risulta dagli atti che l'Amministrazione oggi convenuta abbia opposto il decreto di chiusura del Fallimento emesso dal Tribunale di Taranto in data 09.06.2008, lamentando, come ha fatto in questa sede, la <finalizzazione>> delle somme oggetto di causa alla procedura fallimentare, ovvero la violazione dell'obbligo di devoluzione di dette somme ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Pertanto, quanto disposto dal Tribunale di Taranto con il provvedimento di chiusura del , Parte_6
in relazione al versamento dei residui attivi in favore del rappresentante legale deve Persona_1
ritenersi non più sindacabile.
Per tutto quanto innanzi, la domanda degli attori merita di trovare accoglimento nei limiti indicati.
Va dato atto che non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ex art 96 cpc. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra e , da una parte, Parte_2 Persona_2
e il , dall'altra, e possono, invece, compensarsi, attesa la particolarità della Controparte_1 posizione processuale del tra quest'ultimo e il convenuto. Pt_1 CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e , accertando che le somme oggetto Parte_2 Persona_2
di causa debbano essere messe a disposizione degli stessi, e, per l'effetto, autorizza il e la Pt_2
a prelevare le somme depositate sul libretto n. 106640015 (compresi gli interessi maturati), Per_2
aperto presso la e intestato alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Controparte_6
Taranto;
- rigetta la domanda formulata da Parte_1
- condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_2
, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 8.000,00, oltre spese generali, cpa ed Persona_2
iva;
- compensa le spese di lite tra e il . Parte_1 Controparte_1
Lecce, 27.05.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone