Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15270 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 15270/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE parsimonthmcul Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mag Lanni Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 5855/00 Consigliere Dott. Roberto PREDEN 8855/00 Cron. 31029 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. 34035 Consigliere Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud.29/04/03 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA RICCITELLI MARINA, DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio VLE dell'avvocato GIORGIO ROMANO, che la difende, giusta delega in atti;
P ricorrente
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaxco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso la sede dell'Avvocatura Comunale, dall'avvocato NICOLA SABATO, giusta delega indifeso 2003 atti;
controricorrente 991 - -1- nonchè
contro
SINDACO DEL COMUNE DI ROMA IN QUALITA DI TUTORE DI RM LA, LA PA;
intimati e sul 2° ricorso n° 08855/00 proposto da: LA PA, LA RM quest'ultima rappresentata dal Tutore sig. AL RD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI MANCINELLI 106, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO NATICCHIONI, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RICCITELLI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ROMANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 15081/99 del Tribunale di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 06/07/99 e depositata il 05/08/99 (R.G. 38369/98+39276/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giorgio ROMANO;
udito l'Avvocato Franco NATICCHIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Santi CONSOLO rigetto di entrambi i ricorsi. -3- che ha concluso per il SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI MA, assumendosi proprietaria di appartamento in Roma, convenne innanzi al pretore del luogo RD LA, in persona del tutore "pro tempore", e RD AL per ottenerne la condanna al risarcimento del danno dipendente dall'avere la RD, interdetta legale, occupato "sine titulo" l'appartamento. Il pretore ritenne il concorso delle condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 2047 C.C. condannò l'interdetta, in persona dei tutori che si erano Вонший succeduti nella cura dei suoi interessi, RD AL ed il sindaco del comune di Roma, al pagamento dell'equa indennità fissata in lire 23.000.000 per il periodo aprile 1993 febbraio 1995 ed in lire 22.950.000 per il periodo successivo fino al maggio 1997. Le parti proposero separati gravami che vennero riuniti decisie con sentenza resa il 6.7.1999 dal tribunale di Roma, che ridusse 1'indennità а lire 12.750.000 e compensò le spese del doppio grado integralmente tra la RI, il RD ed il comune di Roma e solo per metà tra la RI e la RD, ponendo la rimanente metà a carico di questa ultima. Per quanto ancora interessa quel giudice ha ritenuto che nella liquidazione dell'indennità non şi può prescindere dalla dimostrazione del danno e nella specie la RI non ha neppure chiesto di provare che, pur essendovi l'astratta possibilità di locare l'appartamento 1 a canone libero (stante la legge sui patti in deroga), abbia in concreto ricevuto proposte di locazione a canone diverso da quello equo, per cui l'indennità va determinata con riferimento al detto canone;
che "tenuto conto delle condizioni economiche dell'interdetta tale importo può essere preso а base per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 2047, sec. com.. È tale da incidere proporzionalmente sul reddito complessivo in misura che comunque consente all'interdetta di poter 1 ИЧ usufruire di un residuo reddito congruo per le spese mediche od altro. Esso, d'altra parte, pur tenuto conto significativi da parte della dell'assenza di redditi RI è il massimo che si possa liquidare, non soltanto in ragione delle condizioni economiche dell'interdetta, ma anche per il principio che ]'indennità non può comunque oltrepassare l'effettivo danno subito"; che "per la peculiarità della fattispecie" vanno compensate per intero le spese tra la RI e la RD. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RI sulla base di quattro motivi;
gli intimati hanno resistito con controricorso;
RD AL e RD LA, questa ultima con la rappresentanza del tutore, hanno proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, al quale ha resistito la RI;
la stessa ha depositato memoria. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. e, Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 2043, 2056, 2697 C.C., nonché vizi di motivazione;
si sostiene che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che il danno sia giurisprudenza è, corrispondente al canone equo;
la infatti, nel senso che in caso di occupazione "sine titulo" di appartamento non solo il danno è "in re ipsa", sicché il danneggiato è dispensato dall'onere di provarne sussistenza ed il giudice può fare ricorso ad la argomenti presuntivi, ma deve essere liquidato nel canone Одиний che si sarebbe ottenuto in una libera contrattazione, quando, come nella specie, sia in vigore la c.d. legge sui patti in deroga, che ha liberalizzato i canoni;
non è significato che in corso di causa il del resto senza tutore abbia offerto la somma di lire 1.000.000 mensili e male hanno fatto i giudici di appello a prescinderne. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 24 L. 27.7.1978, n. 392 in relazione all'art. 112 c.p.c.. Omesso esame dei documenti di causa ed omessa motivazione su (art.punto decisivo 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)"; in sostanza si lamenta che, dopo avere assunto come base per la liquidazione dell'indennità il canone equo, i giudici 3 di appello non lo abbiano aggiornato secondo quanto previsto dall'art. 24 L. 392/1978. Con il terzo motivo del ricorso principale, nel denunciare "violazione e falsa applicazione dell'art. 2047, comma 2, C.C. in relazione agli artt. 2056 e 2697 C.C.; insufficiente e contraddittoria motivazione" si sostiene che il tribunale non ha applicato correttamente il disposto dell'art. 2047, comma 2, C.C., secondo cui l'autore del danno può essere condannato al pagamento di indennità in considerazione delle condizioniun' equa economiche delle parti, in quanto la RI, danneggiata, non gode di altro reddito all'infuori della rendita catastale della casa che abita, mentre la RD, danneggiante, dispone di pensione mensile di Вдикий lire 2.500.000 e non sopporta alcuna spesa. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione, non possono essere accolti. Quello che la ricorrente mostra di non considerare che nella specie non si tratta di risarcimento del danno, bensì di indennità ex art. 2047, comma 2, c.c.. Com'è noto, a differenza del risarcimento del danno che mira alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, l'indennità di cui all'art. 2047, comma 2, la funzione di evitare che per unaC.C. ha esigenza di solidarietà sociale siimprescindibile verifichi l' iniqua conseguenza che a causa dell'incapacità dell'autore del danno il suo patrimonio 4 non subisca diminuzione e la vittima incolpevole rimanga priva di qualsiasi riparazione. I l fatto che il giudice può condannare come non condannare l'autore del danno al pagamento dell'indennità indica che il danneggiato non è titolare di un diritto soggettivo alla riparazione, ancorché affievolito sotto e hail profilo del "quantum" a causa dell'incapacità, semplicemente il potere di sollecitare la decisione in ordine all'opportunità di accordare l'indennità. Pur potendo in astratto corrispondere all'integrale riparazione del danno, l'indennità dipende, oltre che nell' "an", anche nel "quantum" da una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, di откий modo che può subire riduzione fino a non essere per della consistenza niente dovuta in considerazione patrimoniale delle parti medesime. Siccome si collega alla lesione della vittima trova limite nel danno, entro il quale deve essere contenuto il giudizio equitativo, essendo estraneo agli scopi della norma che l'indennità superi il risarcimento. In sostanza, l'art. 2047, comma 2, C.C. rimette la determinazione dell'indennità all'arbitrio equitativo del giudice, che è vincolato dall'obbligo di tenere conto delle condizioni economiche delle parti, di tal che l'indennità corrisponde a quanto il giudice ritiene equo rispetto alle menzionate condizioni in una valutazione di reciprocità. 5 L'arbitrio equitativo del giudice sostituisce interamente i normali criteri di determinazione del danno e ne impedisce l'applicazione. il giudice deve determinare Concretamente del pregiudizio subito dal danneggiato 1'ammontare secondo i criteri di normale impiego e, dopo avere deve procedere alla determinato tale ammontare, condizioni economiche del valutazione comparativa delle danneggiato e dell'autore del danno e, nel caso in cui dalla valutazione risulti che quelle del danneggiato sono migliori, ridurre proporzionalmente l'indennità fino a negarla del tutto nel caso estremo in cui il divario Вдиний patrimoniale sia particolarmente pronunciato. Ai principi sopra indicati si sono sostanzialmente attenuti i giudici di appello, i quali hanno ragguagliato l'indennità all'equo canone, ma hanno affermato che l'indennità così determinata riflette le condizioni economiche delle parti, motivando che, mentre consente alla RD di usufruire di una parte del proprio reddito per spese mediche ed altro, garantisce alla RI, che pure non gode di redditi significativi, il massimo che possa esserle liquidato;
motivazione, questa, che si sottrae ad ogni censura per correttezza e completezza. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere giudici di appello compensato sia pure parzialmente le 6 spese dei due gradi, ancorché la RI sia risultata vittoriosa in entrambi. Il motivo è infondato. Premesso che rientra nel potere discrezionale del giudice compensare le spese e che l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità se le ragioni della compensazione non sono enunciate e lo è nel caso opposto, va rilevato che le ragioni esposte nella specie (esito complessivo della lite). sono più che idonee a giustificare la disposta compensazione. Pure con l'unico motivo del ricorso incidentale эдигний viene mossa alla sentenza impugnata censura per avere compensato le spese con la motivazione della "peculiarità della fattispecie". Il motivo è infondato in quanto la peculiarità della fattispecie è valido motivo di compensazione delle spese. Al di là della formula adoperata, è evidente che la RI ha inteso notificare il ricorso al comune a norma dell'art. 332 c.p.c. onde consentire che tutte le impugnazioni contro la medesima sentenza convergessero in un unico procedimento, per cui infondatamente il comune chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile о improponibile per la parte che lo riguarda. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati;
si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
7 la Corte riunisce i ricorsi е spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera sezione civile della Corte di Cas 11 Consigliere estensore Вино дигните 8 li rigetta;
compensa le di consiglio della terza sazione il 29.4.2003. Il Presidente забани Robec n Depositata in Cancelleria oggi,13 07, 2003. IL CANCELLIERE C Dott.ssa Mari þell