Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG VG N 1558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1558/2024 R.G.V.G. matrimonio”. promossa congiuntamente dai coniugi:
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
– nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
Parte rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Galdini e Francesca Galdini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
e
– nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2
Parte rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Bovolenta presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gassino T.se il 16 maggio
2015 con rito concordatario da e Controparte_1 Controparte_2
Disporre la trasmissione della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile presso il comune di
Gassino T.se affinchè provveda alle annotazioni prescritte dal d.p.r. n° 396 / 2000;
a) – la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori ai sensi della L. n° 54 dell'8 febbraio Per_1
2006 ed avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Gassino T.se Corso
Italia n° 98;
b) - entrambi i genitori eserciteranno autonomamente e disgiuntamente la potestà genitoriale quanto alle questioni di natura ordinaria;
c) – il padre, in caso di mancato diverso accordo fra gli ex coniugi, potrà tenere con sè la figlia minore con le seguenti modalità :
° a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita dall'asilo ( e, poi, scuola ) fino alla domenica sera alle ora 21 con accompagnamento della figlia presso la casa della madre;
sarà sua facoltà, con preavviso di giorni due alla madre, di tenere con sè la domenica notte riaccompagnandola all'asilo ( e, Per_1
poi, scuola ) il lunedì mattina, ma, in tal caso, la preleverà a casa della madre il sabato mattina alle ore 9;
° nella settimana comprensiva del weekend, un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, prelevandola all'uscita dell'asilo ( e, poi, scuola ), seguito da pernottamento e con accompagnamento della figlia a scuola il giorno successivo;
° nelle settimane in cui trascorrerà il Weekend con la mamma, due pomeriggi infrasettimanali Per_1
– indicativamente il martedì ed il giovedì – prelevandola all'uscita da scuola, entrambi seguiti da pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
° durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà, ad anni alterni con l'uno o con l'altro Per_1 genitore, i periodi 31.12 / 06.01 e 24.12 / 30.12; i genitori concordano che per l'anno 2024 Per_1
starà con la mamma il periodo dal 31.12 al 06.01 e con il papà il periodo dal 24 al 30.12;
° le vacanze pasquali ad anni alterni;
° il compleanno di ad anni alterni;
Per_1
° ventuno giorni, di cui almeno quattordici consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, periodo da concordarsi anticipatamente entro il 30 maggio di ogni anno;
sarà preciso onere di ciascun genitore comunicare all'altro le località ove trascorrerà le vacanze con;
Per_1
d) – Il signor così come già fatto fino ad oggi, offre ampia disponibilità ad accompagnare e CP_1 riprendere all'asilo ( e poi scuola ) ed a tenerla con sè quando la mamma, per impegni di Per_1
lavoro, lo dovesse richiedere;
e) - frequenterà la scuola dell'obbligo ( scuola primaria e secondaria di primo grado) presso Per_1
l'Istituto Comprensivo di Gassino t.se, paese di residenza della minore. f) – entrambi i genitori ribadiscono che non vi è opposizione a che possa far visita e/o Per_1
trattenersi con i nonni, sia paterni che materni, i quali potranno anche essere delegati a prelevarla e/o accompagnarla all'asilo ( e, poi, a scuola ) in caso di impedimento del genitore al quale competerebbe;
g) – il signor contribuirà al mantenimento della figlia versando alla di lei madre, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, assegno di euro 300,oo ( trecento ), assegno che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, e contribuirà in ragione del 60% alle spese straordinarie così come indicate nel
Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Ivrea siglato in data 24.06.2016 il cui contenuto si richiama integralmente;
i genitori provvederanno in autonomia all'acquisto del vestiario necessario alla minore nei periodi di sua permanenza presso ciascuno di loro;
h) – a titolo di assegno divorzile, il signor corrisponderà alla signora entro il giorno CP_1 CP_2
5 di ogni mese, l'importo di euro 300,oo ( trecento ), rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT;
è confermata la rinuncia del signor alla quota parte di sua spettanza dell'Assegno Unico INPS CP_1
richiesto dalla signora la quale ne beneficerà per intero;
CP_2
i) – a seguito dell'esatto e puntuale adempimento delle condizioni tutte sopra enunciate le parti si danno reciprocamente atto di aver tra loro integralmente definito ogni pregresso rapporto e di nulla più avere l'una dall'altra a pretendere a qualsivoglia diverso titolo;
l) – a titolo di suo concorso alle spese di giudizio, il signor corrisponderà alla signora CP_1 CP_2
l'importo di euro 1.000, intendendosi per la restante parte le spese stesse integralmente compensate fra le parti;
m) – entrambe le parti si impegnano ad onorare le condizioni suindicate a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.
Per il P.M.: Il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi da ultimo il 19.3.2024, nulla ha osservato.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gassino Controparte_1 Controparte_2
T.se, in data 16.5.2015 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n. 2, Parte II, serie A, anno 2015).
Dalla unione è nata prole: (nata a [...] il [...]). Persona_2
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale cartolare in data 9.6.2023, omologato con decreto in data 22.6.2023. Con ricorso iscritto in data 4.7.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n.
55.
All'udienza del giorno 5.2.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice rimetteva la casa in decisione in data 6.2.2025 e trasmetteva gli atti al PM per il suo parere in data 19.3.2025.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione della proposizione del ricorso congiunto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Gassino T.se in data 16.5.2015, i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gassino T.se di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 16.4.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba