TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3884/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3884/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CANAFOGLIA CARLO;
e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
LL RI.
CONCLUSIONI: “- In via principale.
A- dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Parte_2 condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza.
2. La casa coniugale, sita in Trecastelli, via Comm. Francesco IA 4, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla signora che vi continuerà ad abitare insieme ai figli. Parte_2
3. La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Trecastelli, via Comm.
Francesco IA 4.
I figli e , oggi maggiorenni, non economicamente indipendenti ed autosufficienti, Per_2 Per_3 continueranno a risiedere con la madre.
- 1 -
4. Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore n week-end ogni Parte_1 Per_1 due, dal venerdì sera alla domenica sera. Per il periodo delle vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con la madre la settimana di Natale (dal 23.12 al 30.12) e con il padre il seguente periodo festivo (dal 31.12 al 6.1). Quanto alle vacanze Pasquali la figlia trascorrerà, ad anni alterni la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare con anticipo tra i genitori anche in base agli impegni lavorativi di entrambi. Dette condizioni di visita potranno variare, previo accordo tra i coniugi, in considerazione dell'età, necessità, desideri ed esigenze di crescita della minore, per favorire la sua partecipazione ad attività di aggregazione, ludiche e/o parascolastiche.
5. Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 minorenne, e dei figli maggiorenni e , non economicamente autosufficienti, l'assegno Per_2 Per_3 mensile di €. 250 per ciascun figlio, per complessivi € 750. I coniugi provvederanno inoltre alle spese straordinarie necessarie per i figli previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona nella misura del
50% ciascuno. L'Assegno Unico erogato dall'INPS, sostitutivo degli assegni familiari e delle detrazioni per i figli a carico, sarà percepito interamente dalla signora Parte_2
6. La signora si obbliga ad estinguere il mutuo ipotecario contratto da entrambi i Parte_2 coniugi con l'istituto bancario BCC di TR RE per l'acquisto della casa coniugale sita in
Trecastelli via Comm. Francesco IA 4, il cui debito residuo ammonta ad €. 10.726,30 (mutuo
n. 001/089319).
Il signor si obbliga a restituire alla signora la sua quota parte del Parte_1 Parte_2 debito residuo, pari ad € 5.363,15 in rate mensili di € 150, sino alla sua integrale concorrenza.
7. I coniugi dichiarano, con l'adempimento di quanto previsto al precedente paragrafo, di aver definito ogni ulteriore questione economico-patrimoniale derivante dalla loro separazione.
8. Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, o altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
TR RE (AN) il 22/03/2003, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 30/06/2003), (in data 28/09/2006) e in Per_2 Per_3 Per_1 data 03/08/2009) e che col tempo, la comunione spirituale e materiale, che caratterizza l'unione matrimoniale, è venuta meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
- 2 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli e maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3 indipendenti ed autosufficienti, e della figlia minore Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio (“B - previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, espletata ogni formalità di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 Parte_2
nel Comune di TR RE, in data 22.3.2003 e trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di TR RE, nell'Anno 2003, Numero 1, parte I, Ufficio 1”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a TR RE (AN) il 22/03/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di TR RE al n. 1, parte I, serie //, ufficio 1, dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR RE di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3884/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CANAFOGLIA CARLO;
e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
LL RI.
CONCLUSIONI: “- In via principale.
A- dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Parte_2 condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza.
2. La casa coniugale, sita in Trecastelli, via Comm. Francesco IA 4, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla signora che vi continuerà ad abitare insieme ai figli. Parte_2
3. La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Trecastelli, via Comm.
Francesco IA 4.
I figli e , oggi maggiorenni, non economicamente indipendenti ed autosufficienti, Per_2 Per_3 continueranno a risiedere con la madre.
- 1 -
4. Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore n week-end ogni Parte_1 Per_1 due, dal venerdì sera alla domenica sera. Per il periodo delle vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con la madre la settimana di Natale (dal 23.12 al 30.12) e con il padre il seguente periodo festivo (dal 31.12 al 6.1). Quanto alle vacanze Pasquali la figlia trascorrerà, ad anni alterni la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare con anticipo tra i genitori anche in base agli impegni lavorativi di entrambi. Dette condizioni di visita potranno variare, previo accordo tra i coniugi, in considerazione dell'età, necessità, desideri ed esigenze di crescita della minore, per favorire la sua partecipazione ad attività di aggregazione, ludiche e/o parascolastiche.
5. Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 minorenne, e dei figli maggiorenni e , non economicamente autosufficienti, l'assegno Per_2 Per_3 mensile di €. 250 per ciascun figlio, per complessivi € 750. I coniugi provvederanno inoltre alle spese straordinarie necessarie per i figli previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona nella misura del
50% ciascuno. L'Assegno Unico erogato dall'INPS, sostitutivo degli assegni familiari e delle detrazioni per i figli a carico, sarà percepito interamente dalla signora Parte_2
6. La signora si obbliga ad estinguere il mutuo ipotecario contratto da entrambi i Parte_2 coniugi con l'istituto bancario BCC di TR RE per l'acquisto della casa coniugale sita in
Trecastelli via Comm. Francesco IA 4, il cui debito residuo ammonta ad €. 10.726,30 (mutuo
n. 001/089319).
Il signor si obbliga a restituire alla signora la sua quota parte del Parte_1 Parte_2 debito residuo, pari ad € 5.363,15 in rate mensili di € 150, sino alla sua integrale concorrenza.
7. I coniugi dichiarano, con l'adempimento di quanto previsto al precedente paragrafo, di aver definito ogni ulteriore questione economico-patrimoniale derivante dalla loro separazione.
8. Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, o altro documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
TR RE (AN) il 22/03/2003, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 30/06/2003), (in data 28/09/2006) e in Per_2 Per_3 Per_1 data 03/08/2009) e che col tempo, la comunione spirituale e materiale, che caratterizza l'unione matrimoniale, è venuta meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
- 2 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli e maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3 indipendenti ed autosufficienti, e della figlia minore Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'Ordine pubblico.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio (“B - previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, espletata ogni formalità di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 Parte_2
nel Comune di TR RE, in data 22.3.2003 e trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune di TR RE, nell'Anno 2003, Numero 1, parte I, Ufficio 1”).
Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio a TR RE (AN) il 22/03/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di TR RE al n. 1, parte I, serie //, ufficio 1, dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TR RE di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -