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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. FORLEO MARIA POMPEA
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata, ovvero indennità di accompagnamento di cui alla Legge n° 18/1980.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_3
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta assumendo la genericità della contestazione delle conclusioni peritali. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
CP_ In via preliminare va disattesa, dacché infondata, la censura di sui limiti al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio disposta da Giudice nell'alveo del potere discrezionale allo stesso, ex lege, riconosciuto. Ed invero a norma di quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c.: “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche
l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
La Suprema Corte (Ordinanza n. 18265 del 2020), sul punto, ha precisato che “la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass.n.30860/2019)” e che “risulta in sostanza sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria e ciò anche all'interno del procedimento dell'ATP che, pur articolato e strutturato in due fasi eventuali e successive, è comunque finalizzato ad accertare lo stato invalidante sino al momento della pronuncia giudiziale”.
E quindi, ove sussista un aggravamento della condizione sanitaria della parte adeguatamente documentato, il giudice potrà valutare la possibilità di ordinare un nuovo accertamento peritale ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di contestazione della CTU illustrati in ricorso.
CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta per le ragioni di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott.
alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo Persona_1
della perizianda, ha riconosciuto il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale. Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano, per la ricorrente, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua tali da giustificare il riconoscimento del requisito sanitario utile alla concessione della prestazione anelata (indennità di accompagnamento) a decorrere dal 1° maggio 2024.
Ed invero lo stesso consulente, nella relazione resa alla quale si rimanda integralmente, poiché alquanto articolata e complessa, ha così in parte argomentato: “Il nostro compito, allo stato attuale, per rispondere al quesito postoci dal sig. Giudice, è quello di stabilire se dal
30.09.2022 (epoca della domanda amministrativa) o successivamente, la perizianda fosse nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua. Ci sembra il caso di evidenziare che il quadro clinico-funzionale che abbiamo potuto far risaltare col nostro accertamento sia attualmente di gravità tale da poter giustificare la necessità di accompagnamento. La signora è risultata affetta da limitazioni funzionali molto Pt_1
impegnative e tali da richiedere necessariamente il supporto continuativo di terzi. L'esame della documentazione clinica disponibile non ci consente di dubitare della adeguatezza del giudizio medico-legale espresso dalla Commissione Invalidi Civili di Brindisi che nella seduta del 13.12.2022 giudicò solo soggetto ultrasessantacinquenne invalido con difficoltà persistenti
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100%, per un quadro clinico-funzionale che in quel momento non era particolarmente impegnativo.
Tale giudizio va pertanto riconfermato.
Occorre adesso definire l'epoca di insorgenza della condizione, attualmente riscontrata, di grave disautonomia e di incapacità di deambulazione autonoma.
Si ritiene che si debba, allo scopo, far riferimento alla nostra visita del 31.05.2024 ed alla consulenza fisiatrica effettuata su nostra richiesta il 13.06.2024 , da cui emerge una condizione clinico-funzionale di perdita delle autonomie fondamentali della vita quotidiana.
Può pertanto ragionevolmente ritenersi (con un criterio di grande probabilità) che la condizione di incapacità deambulatoria autonoma e di marcata perdita delle autonomie personali si fosse già instaurata ad inizio maggio 2024, dal 1° dello stesso mese.”
Infine, lo stesso consulente ha così concluso: “ di anni 78, è affetta da Parte_1
“deficit motorio globale in soggetto con poliartrosi diffusa e limitante , scompenso cardiaco cronico su base ischemica e valvolare con disfunzione ventricolare, diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia diabetica, insufficienza renale cronica, incontinenza urinaria grave e stabilizzata, involuzione senile moderata”. Per quanto speriamo di aver illustrato nel presente elaborato peritale possiamo concludere che, a causa del complesso morboso di cui è portatrice, l'istante si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua. Questo stato (come dimostrato nella discussione) è insorto il 1 maggio 2024 e risulta attualmente invariato. In precedenza la ricorrente è da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
100 % grave.”
Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti in data 21.09.2024, non constano in atti osservazioni e/o note critiche delle stesse.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di maggio 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (16.10.2023), vista, altresì, la reciproca parziale soccombenza devono esser compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida al 100% e che lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di maggio
2024;
b)- compensa le spese di lite;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 04/02/2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)