Trib. Crotone, sentenza 02/12/2024, n. 841
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Sentenza 2 dicembre 2024

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Crotone, dal giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò, riguarda una controversia tra dipendenti del settore sanitario e l'amministrazione datrice di lavoro. Le parti ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento del diritto a ricevere un buono pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, sostenendo che tale diritto fosse previsto dalla contrattazione collettiva e dal d.lgs. 66/2003. Dall'altra parte, l'amministrazione ha contestato tali pretese, chiedendo il rigetto dei ricorsi o, in subordine, una riduzione della richiesta in base ai turni effettivamente documentati e al valore del buono pasto stabilito dal contratto collettivo.

Il giudice ha rigettato i ricorsi, argomentando che il diritto al buono pasto non ha natura retributiva, ma assistenziale, e che è strettamente legato alle disposizioni della contrattazione collettiva. Ha evidenziato che le norme contrattuali applicabili non riconoscono il diritto al buono pasto per il personale turnista, in quanto l'art. 27 del CCNL del comparto sanità esclude esplicitamente tale personale dal diritto alla pausa lavorativa, necessaria per la fruizione del buono pasto. Inoltre, il giudice ha ritenuto inconferenti i precedenti giurisprudenziali citati dai ricorrenti, confermando la legittimità dell'esclusione del personale turnista dal diritto al buono pasto. Le spese di lite sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Crotone, sentenza 02/12/2024, n. 841
    Giurisdizione : Trib. Crotone
    Numero : 841
    Data del deposito : 2 dicembre 2024

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