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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/12/2024, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.247/2024 del Registro Generale e promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , con gli avv.ti MINGRONE ELEONORA e Parte_4 Parte_5
COSENTINO CARMELO
Ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti LAMMIRATO GIUSEPPE, FERRANTE GIULIA CP_1
e BATTISTA VALERIA
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti ricorrenti (dipendenti dell' con la qualifica di coordinatore CP_1 sanitario/infermiere/O.S.S. e con orario lavorativo distribuito su tre turni) rivendicano nel presente giudizio il diritto alla corresponsione di un buono pasto per ogni turno eccedente le sei ore -diritto che, secondo la loro prospettazione, sarebbe previsto dalla contrattazione collettiva e dall'art.8 del d.lgs.66/2003- . L ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dei ricorsi o, CP_1 in subordine, “ridurre la pretesa al numero di turni di cui il ricorrente ha effettivamente dato prova e contenere inoltre la pretesa parametrandola al valore del buono pasto stabilito dall'art.29 comma 4 CCNLI 2001”. I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere rigettati per le seguenti ragioni.
Occorre innanzitutto delineare il quadro normativo e della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie in esame. A mente dell'art.8 (co.1) del d.lgs.66/2003 (disposizione tuttavia derogabile dalla contrattazione collettiva, ai sensi del successivo art.17 del medesimo decreto legislativo), “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-
1 fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. Ai sensi dell'art.29 (rubricato “mensa”) del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 7/4/1999 (così come modificato dall'art.4 del CCNL del 31/7/2009), “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile […]”. A mente dell'art.27 (co.4) del CCNL relativo al personale del comparto sanità del 21/5/2018, “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art.29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009”. Come statuito da Cass., Sez. Lav., n.21440/2024 (precedente cui questo Giudice aderisce, richiamandolo ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.), ̋6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore […]; proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono […].
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art.29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di 2 servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il
D.P.R. n.270 del 1987, art.33 e D.P.R. n.384 del 1990, art.68, comma 2”.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile”. […] 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. 12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo
20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo 3 di lavoro. 15. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n.66 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n.31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del
Comparto Agenzie fiscali ̏.
Dal suesposto quadro normativo e giurisprudenziale emerge l'infondatezza dei ricorsi, atteso che le parti ricorrenti non hanno individuato alcuna disposizione della contrattazione collettiva che riconoscerebbe il diritto al buono pasto al personale sanitario turnista (onere assertivo che avrebbero invece dovuto assolvere, in quanto - come statuito da Cass., Sez. Lav., n.21440/2024- il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono), risultando anzi dall'art.27 (co.4) del CCNL relativo al personale del comparto sanità del 21/5/2018, come correttamente argomentato dall'amministrazione resistente,
l'esclusione del personale turnista dal diritto alla pausa lavorativa (fruizione dell'intervallo di lavoro che, secondo quanto statuito da Cass. -Sez. Lav.- n.21440/2024, integra gli estremi della “particolare articolazione dell'orario di lavoro” che, ai sensi dell'art.29 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 7/4/1999, costituisce il presupposto per il riconoscimento del diritto alla mensa -anche con modalità sostitutive- ).
Per quanto esposto, i ricorsi riuniti sono infondati e devono essere rigettati.
Sono infine inconferenti rispetto al caso di specie i precedenti della Suprema Corte richiamati dalla parte ricorrente (Cass., n.8470/2023 -tra l'altro, riguardante la sanità privata e non quella pubblica- , n.32113/2022, n.15629/2021, n.5547/2021,
n.22985/2020 -tra l'altro, riguardante una dipendente del Ministero della Giustizia e 4 non di un'azienda sanitaria- ), nessuno dei quali affronta espressamente la tematica dell'esistenza (e, dunque, dell'applicazione) dell'art.27 (co.4) del CCNL relativo al personale del comparto sanità del 21/5/2018 il quale prevede, come già detto sopra,
l'esclusione del personale turnista (che gode di riposi compensativi della mancata fruizione di intervalli di lavoro) dal diritto alla pausa lavorativa (esclusione legittima perché consentita dall'art.17 del d.lgs.66/2003) e, come logico corollario, al buono pasto.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti.
Spese compensate.
Crotone, 02/12/2024.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.247/2024 del Registro Generale e promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , con gli avv.ti MINGRONE ELEONORA e Parte_4 Parte_5
COSENTINO CARMELO
Ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti LAMMIRATO GIUSEPPE, FERRANTE GIULIA CP_1
e BATTISTA VALERIA
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti ricorrenti (dipendenti dell' con la qualifica di coordinatore CP_1 sanitario/infermiere/O.S.S. e con orario lavorativo distribuito su tre turni) rivendicano nel presente giudizio il diritto alla corresponsione di un buono pasto per ogni turno eccedente le sei ore -diritto che, secondo la loro prospettazione, sarebbe previsto dalla contrattazione collettiva e dall'art.8 del d.lgs.66/2003- . L ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dei ricorsi o, CP_1 in subordine, “ridurre la pretesa al numero di turni di cui il ricorrente ha effettivamente dato prova e contenere inoltre la pretesa parametrandola al valore del buono pasto stabilito dall'art.29 comma 4 CCNLI 2001”. I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere rigettati per le seguenti ragioni.
Occorre innanzitutto delineare il quadro normativo e della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie in esame. A mente dell'art.8 (co.1) del d.lgs.66/2003 (disposizione tuttavia derogabile dalla contrattazione collettiva, ai sensi del successivo art.17 del medesimo decreto legislativo), “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-
1 fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. Ai sensi dell'art.29 (rubricato “mensa”) del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 7/4/1999 (così come modificato dall'art.4 del CCNL del 31/7/2009), “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile […]”. A mente dell'art.27 (co.4) del CCNL relativo al personale del comparto sanità del 21/5/2018, “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art.29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009”. Come statuito da Cass., Sez. Lav., n.21440/2024 (precedente cui questo Giudice aderisce, richiamandolo ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.), ̋6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore […]; proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono […].
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art.29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di 2 servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il
D.P.R. n.270 del 1987, art.33 e D.P.R. n.384 del 1990, art.68, comma 2”.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile”. […] 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. 12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo
20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto -ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo 3 di lavoro. 15. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n.66 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n.31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del
Comparto Agenzie fiscali ̏.
Dal suesposto quadro normativo e giurisprudenziale emerge l'infondatezza dei ricorsi, atteso che le parti ricorrenti non hanno individuato alcuna disposizione della contrattazione collettiva che riconoscerebbe il diritto al buono pasto al personale sanitario turnista (onere assertivo che avrebbero invece dovuto assolvere, in quanto - come statuito da Cass., Sez. Lav., n.21440/2024- il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono), risultando anzi dall'art.27 (co.4) del CCNL relativo al personale del comparto sanità del 21/5/2018, come correttamente argomentato dall'amministrazione resistente,
l'esclusione del personale turnista dal diritto alla pausa lavorativa (fruizione dell'intervallo di lavoro che, secondo quanto statuito da Cass. -Sez. Lav.- n.21440/2024, integra gli estremi della “particolare articolazione dell'orario di lavoro” che, ai sensi dell'art.29 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 7/4/1999, costituisce il presupposto per il riconoscimento del diritto alla mensa -anche con modalità sostitutive- ).
Per quanto esposto, i ricorsi riuniti sono infondati e devono essere rigettati.
Sono infine inconferenti rispetto al caso di specie i precedenti della Suprema Corte richiamati dalla parte ricorrente (Cass., n.8470/2023 -tra l'altro, riguardante la sanità privata e non quella pubblica- , n.32113/2022, n.15629/2021, n.5547/2021,
n.22985/2020 -tra l'altro, riguardante una dipendente del Ministero della Giustizia e 4 non di un'azienda sanitaria- ), nessuno dei quali affronta espressamente la tematica dell'esistenza (e, dunque, dell'applicazione) dell'art.27 (co.4) del CCNL relativo al personale del comparto sanità del 21/5/2018 il quale prevede, come già detto sopra,
l'esclusione del personale turnista (che gode di riposi compensativi della mancata fruizione di intervalli di lavoro) dal diritto alla pausa lavorativa (esclusione legittima perché consentita dall'art.17 del d.lgs.66/2003) e, come logico corollario, al buono pasto.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti.
Spese compensate.
Crotone, 02/12/2024.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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