Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Sentenza 23 aprile 2024
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 10140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10140 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10140/2025REG.PROV.COLL.
N. 05885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5885 del 2024, proposto da
In.Hr Agenzia per il Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaia Bitetti, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Regione SI, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Aglio, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
IL SI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
GE ES, nella sua qualità di titolare dell’impresa Dal Grano di ES GE, IL AM, quale titolare dell’impresa Novam Aesthetic di IL AM e Pa.Mo. Project s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché IR HI e OD US, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la SI (Sezione Prima) n. 206/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. LE OT e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della SI, In.Hr. s.p.a. chiedeva l’annullamento del provvedimento di IL SI s.p.a., n. 246 del 12 luglio 2023, nella parte in cui, pur ammettendola alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico regionale “ Sostegno al rilancio, allo sviluppo e all’innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Potenza ”, di cui alla d.G.R. n. 167 del 2022, riteneva non ammissibili alcune delle spese preventivate dalla detta società nell’ambito del progetto presentato per il finanziamento.
In particolare, in data 27 maggio 2022, la società In.Hr. s.p.a. candidava un progetto (per un investimento totale di euro 248.700,00, con richiesta di contribuzione pari alla metà di tale importo) funzionale alla realizzazione di spese necessarie per l’acquisto di attrezzature, hardware , arredi e servizi di consulenza, strettamente connessi all’apertura di una nuova sede d’impresa ed al rafforzamento della capacità di promozione e comunicazione della stessa, all’uopo allegando i relativi preventivi di costo.
Il successivo 11 aprile 2023, IL SI (delegata allo svolgimento delle attività connesse e funzionali alla gestione dell’Avviso) comunicava alla società deducente gli esiti dell’istruttoria della domanda, evidenziando la non ammissibilità di talune delle spese programmate (in ispecie, per la realizzazione di un sistema vetrato per divisori uffici, di ante a battente; per la realizzazione di ante scorrevoli, porte a bilico e a filo muro, tutte le opere di falegnameria per chiusura armadi, nonché una parete d’arredo in legno e la fornitura di corpi illuminanti per la nuova sede), poiché non ritenute riconducibili alla Tipologia B.2 (“ Macchinari, attrezzature, hardware ed arredi, strettamente connessi alla erogazione dei servizi/produzione di beni ”), come indicato nel progetto di investimenti, bensì alla Tipologia B.1 (“ Opere edili ed impiantistiche – D.M. 37/2008 finalizzate alla ristrutturazione e ampliamento ”).
Il 12 luglio 2023, esperito il contraddittorio endoprocedimentale con l’esame delle osservazioni prodotte dalla società in data 20 aprile 2023, IL SI ribadiva le proprie conclusioni, ed ammetteva a finanziamento il progetto candidato per un complessivo importo di euro 63.128,00 (inferiore a quello richiesto, pari alla metà del programmato investimento di euro 248.700,00); in particolare, il giudizio di non ammissibilità delle spese veniva così motivato: “ […] Preventivo del fornitore Edil Center S. s.r.l.: con la installazione del sistema vetrato per divisori uffici, si procede alla partizione degli ambienti destinati agli uffici, alle sale, ecc. delimitando spazi o comunque sostituendo agli stessi spazi gli elementi in laterizio e relative finiture con quelli in vetro o in legno, ovvero sostituendo una parete in laterizio con una in vetro o in legno, nel secondo caso;
Preventivo del fornitore C. L. Selection di C.A.: i corpi illuminanti, come genericamente descritti, attengono ad apparecchiature elettriche ed elettroniche (binari, moduli led, alimentatori, profili, strisce led ed accessori vari) che vanno tra loro assemblate ed integrate all'impianto elettrico dell'immobile, richiedendo la modifica o il rifacimento dello stesso impianto e dovendo perciò necessariamente ritenere "impianto" tutto quanto predisposto per l'uso in sicurezza dell'energia
elettrica dal punto di fornitura fino al dispositivo utilizzatore finale: corpo illuminante comandato dall'interruttore dello stesso impianto o presa che sia, dunque un intervento impiantistico, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) del D.M. 37/2008;
Preventivo del fornitore Falegnameria C. di S.D.: dalla descrizione dei beni si evince che la fornitura e posa in opera attiene a porte a bilico, parete con struttura in legno oltre ad ante per chiusura vani (in genere) e chiusura antibagno ovvero alla realizzazione di quegli interventi edili che completano le finiture dell'immobile e ne dividono ambienti proprio mediante la formazione di pareti in legno o con la separazione dei servizi igienici da altri ambienti […] ”.
Con un primo motivo di ricorso veniva contestata la legittimità delle ragioni a supporto della ri-qualificazione delle richiamate spese nella Tipologia B.1, non venendo in rilievo la realizzazione di “opere edili ed impiantistiche”, come erroneamente opinato dall’amministrazione, bensì semplici “arredi”, come indicato dalla società.
Con un secondo motivo, ci si duoleva del fatto che l’amministrazione non avrebbe confutato in alcun modo le osservazioni esposte dalla società in sede procedimentale, a riscontro della comunicazione degli esiti istruttori dell’11 aprile 2023.
Con un terzo motivo veniva infine lamentata la presunta disparità di trattamento rispetto ad altri provvedimenti concessori, adottati dall’amministrazione nell’ambito del medesimo Avviso, che avrebbero invece ritenuto ammissibili nella Tipologia B.2 degli interventi analoghi a quelli proposti dalla società ricorrente.
La Regione SI si costituiva in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame, siccome infondato.
Con sentenza 23 aprile 2024, n. 206, il giudice adito respingeva il gravame.
Avverso tale decisione la società In.Hr. s.p.a. interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. 380/2001 (artt. 3 e 6), del d.m. 37/2008 (artt. 2 e 7) e del d.lgs. 222/2016 (Tabella A). Violazione e/o falsa applicazione della norma UNI 10700 del 1999 e della d.G.R. SI n. 21/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione contraddittoria e insufficiente. Illogicità manifesta. Travisamento dei fatti. Error in iudicando .
2) Violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui sub-I. Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità manifesta e difetto di istruttoria. Error in iudicando .
Costituitasi in giudizio, la Regione SI concludeva per l’infondatezza dell’appello, chiedendo che fosse respinto.
Con ordinanza istruttoria n. 4179 del 5 giugno 2025, stante il concreto e specifico oggetto del contendere (eminentemente tecnico), il Collegio disponeva procedersi a verificazione, al fine “ di chiarire se, alla luce delle regole tecniche applicabili in subiecta materia, previa effettiva verifica della concreta natura dell’intervento, le spese per le quali era stato negato il finanziamento afferissero alla Tipologia B.1 o alla B.2 di cui all’Avviso pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Potenza”, affidandone l’espletamento al affidandone l’espletamento al Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università Statale “La Sapienza” di Roma ”.
L’incombente istruttorio veniva infine assolto con relazione depositata il 6 ottobre 2025.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 20 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del contendere è, sostanzialmente, la riferibilità ad “ opere edili ed impiantistiche ” piuttosto che ad “ arredi ” di alcune spese delle quali l’appellante ha chiesto l’ammissione a finanziamento, negato dall’amministrazione competente (e dal primo giudice) sul presupposto della riconducibilità dei relativi interventi alla prima. Tale accertamento, di carattere prettamente tecnico-giuridico, ha costituito oggetto della verificazione.
Con il primo motivo di appello la società In.Hr. s.p.a. si duole del fatto che il primo giudice avrebbe effettuato il riscontro di cui si è detto solamente sulla scorta di una propria personale impressione, non corroborata da dati obiettivi né suffragata dalla normativa (tecnica) di settore (non a caso, si fa rilevare, le motivazioni della sentenza non sarebbero supportate da richiami legislativi), per di più senza neppur aver valutato gli elementi di fatto posti a base dei motivi di ricorso.
Il primo giudice, addirittura, avrebbe sostenuto che, essendo la scelta dell’amministrazione di sussumere gli interventi nella categoria, non finanziabile, delle “ opere edili ed impiantistiche ” anziché in quella degli “ arredi ” costituirebbe un “ apprezzamento tecnico discrezionale ”, a fronte del quale sarebbe “ superfluo qualsivoglia approfondimento di natura istruttoria ”.
In realtà, obietta l’appellante, “ stabilire se un’anta in legno a chiusura di un armadio a muro costituisce un elemento d’arredo ovvero un’opera edile, valutare se un lampadario va annoverato tra gli arredi o tra gli impianti […] è operazione che non può prescindere da un’istruttoria, che prenda le mosse dall’effettiva verifica della concreta natura dell’intervento di cui si discute e, dipanandosi attraverso lo studio del contesto tecnico-normativo, giunga alla puntuale qualificazione di quell’intervento ”.
Secondo In.Hr. s.p.a., la classificazione – ad opera di IL SI – degli elementi di cui alle spese preventivate e non ammesse sarebbe frutto di un’erronea interpretazione ed applicazione di normative settoriali soggette, nello specifico, al d.P.R. 380 del 2001 (cd. “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ”) per quanto riguarda le “opere edili”, ed al d.m. n. 37 del 2008 (“ Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ”), relativamente alle apparecchiature luminose/corpi illuminanti.
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini che di seguito si precisano.
Va preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, dato in primis dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui primo comma qualifica “ a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ”, dove per “ finiture degli edifici ” vanno considerati, tra gli altri, le superfici parietali, gli elementi decorativi, i pavimenti e gli infissi, etc., mentre negli “ impianti tecnologici esistenti ” vanno sicuramente ricompresi quello idraulico, quello igienico sanitario, quello elettrico, quello fognario, quello termico e quello di ventilazione).
Quanto poi ai “ Titoli abilitativi ”, il medesimo d.P.R. prevede, all’art. 6, che “ Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ”.
Quanto sopra trova riscontro anche nella Tabella A) del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, che individua le attività soggette a permesso di costruire, quelle subordinate a SCIA e CILA e le attività libere che non necessitano di titoli abilitativi.
Alla luce del quadro normativo appena tracciato è possibile concludere che almeno parte dei costi di cui ai preventivi di spesa esclusi dal finanziamento – in quanto ritenuti afferire ad “opere edili ed impiantistiche” – in realtà si riferiscono ad interventi non riconducibili a tale ambito, bensì ad arredi e simili.
Ritiene il Collegio, data la natura tecnica della censura mossa dall’appellante, di dover far proprie le conclusioni del verificatore, raggiunte all’esito di una accurata analisi che tiene conto anche delle controdeduzioni delle parti. È noto, infatti, che “ il giudice che abbia disposto consulenza tecnica (ovvero verificazione), qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico (o del verificatore) che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2021, n. 2551) ” ( ex multis , Cons. Stato, IV, 1° marzo 2022, n. 1446).
Nel caso di specie, l’attività di verificazione ha avuto come oggetto, attraverso il riscontro concreto della natura dell’intervento ed alla luce delle regole tecniche applicabili in materia, le spese escluse dal finanziamento, individuabili nei preventivi:
i) Preventivo Edil Center Sabia s.r.l. n. 8131 del 30 maggio 2022;
ii) Preventivo Light Selection di LO NN n. 36024 del 25 maggio 2022;
iii) Preventivo Falegnameria Creation di LO TO del 25 maggio 2022.
Come anticipato, occorre stabilire se tali forniture debbano essere considerate, in riferimento all’Avviso pubblico d.G.R. SI n. 167 del 25 marzo 2022, come “ macchinari, attrezzature, hardware e arredi, strettamente connessi alla erogazione del servizio/produzione di beni ” (Tipologia B.2 dell’Avviso) oppure come opere edili ed impiantistiche (d.m. n. 37 del 2008) finalizzate alla ristrutturazione e/o ampliamento, cosi come definiti nell’Allegato A (Tipologia B.1), la cui ammissibilità a finanziamento era soggetta al limite massimo del 30% dell’investimento ammissibile ad agevolazione.
Risulta dagli atti che la verificazione si è svolta sia mediante analisi documentale (atti di causa, relazioni tecniche di parte, analisi della normativa tecnica, pratica edilizia, preventivi di spesa relativi ai prodotti forniti dalle ditte), sia a mezzo di un sopralluogo presso la sede operativa della società appellante.
Quanto alla voce “ Pareti - Sistema vetrato per divisori per uffici ”, il verificatore ha evidenziato che le partizioni ed i serramenti interni in vetro/alluminio, indicate dall’appellante quali ‘ Pareti mobili ’ rientrano, come partizioni interne, tra le opere edilizie di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma primo, lett. a) e b), d.P.R. n. 380 del 2001: ai sensi della normativa UNI 8290 deve infatti concludersi che tali interventi rientrano nella classe di unità tecnologiche “ Partizione interna ”, ivi definita come “ Insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso ”.
In particolare, rientrano nelle classi di elementi tecnici “ pareti interne verticali ” ed “ infissi interni verticali ”, il cui ruolo consiste nel suddividere in modo funzionale le unità immobiliari.
Tale suddivisione si configura – come detto in precedenza – quale opera (edilizia) per la quale è necessario formare un apposito titolo edilizio, dal momento che la sua conformazione influisce sulla configurazione fisica dell’immobile, sui requisiti imposti dal regolamento edilizio (superfici minime ambienti, rapporti aeroilluminanti etc.), sulla sua legittimità edilizia e, infine, sul suo classamento ai fini fiscali.
Irrilevante è poi la circostanza che i detti divisori fossero tecnicamente “mobili”, in quanto realizzati con sistemi a secco secondo la classificazione UNI, dal momento che la loro reale funzione era solamente quella di ridefinire la distribuzione degli spazi interni: correttamente quindi il verificatore ha ricondotto tali sistemi divisori alla categoria (finanziabile) delle opere edili (Tipologia B.1) ed escluso la loro assimilabilità a “ macchinari, attrezzature, hardware e arredi, strettamente connessi alla erogazione del servizio/produzione di beni” (Tipologia B.2).
Quanto ai corpi illuminanti, sempre il verificatore evidenzia che gli stessi, “ come genericamente descritti, attengono ad apparecchiature elettriche ed elettroniche (binari, moduli led, alimentatori, profili, strisce led ed accessori vari) che vanno tra loro assemblate ed integrate all’impianto elettrico dell’immobile, richiedendo la modifica o il rifacimento dello stesso impianto e dovendo perciò necessariamente ritenere “impianto” tutto quanto predisposto per l’uso in sicurezza dell’energia elettrica dal punto di fornitura fino al dispositivo utilizzatore finale: corpo illuminante comandato dall’interruttore dello stesso impianto o presa che sia, dunque un intervento impiantistico, ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. 3 del D.M. 37/2008 ”.
Condivisibilmente viene evidenziato che gli apparecchi di illuminazione sono apparecchi elettrici utilizzatori: al riguardo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del d.m. n. 37 del 2008, l’impianto elettrico comprende i “circuiti di alimentazione” fino ai morsetti di collegamento, ma non include gli apparecchi utilizzatori stessi. Peraltro, l’art. 2, lett. e) del medesimo decreto (“ Definizioni relative agli impianti ”) contribuisce ad interpretare la qualificazione degli apparecchi di illuminazione, nei termini per cui: “ e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere […] ”.
Nel caso di specie, risulta che gli apparecchi illuminanti installati, forniti da LO Light Selection di LO NN sono tutti dotati di lampade LED, i cui alimentatori non costituiscono parte integrante dell’impianto elettrico, essendo piuttosto un elemento funzionale dell’apparecchio utilizzatore: ne consegue che la fornitura e l’installazione di corpi illuminanti dotati di alimentatore integrato o separato non comportano interventi impiantistici riconducibili al d.m. n. 37 del 2008, (non prevedendosi, nel caso di specie, la modifica dei circuiti di alimentazione o del quadro elettrico preesistente), di talché vanno ricondotte ad attività di semplice collegamento o manutenzione dell’apparecchiatura luminosa.
I detti corpi illuminanti possono quindi essere ricondotti alla tipologia “ macchinari, attrezzature hardware e arredi, strettamente connesse alla erogazione del servizio/produzione di beni ” (Tipologia B.2).
Quanto infine alle opere contenute nel preventivo della Falegnameria Creation di LO TO del 25 maggio 2022, l’esclusione dal finanziamento era stata a suo tempo così motivata: “ dalla descrizione dei beni si evince che la fornitura e posa in opera attiene a porte a bilico, parte con struttura in legno oltre ad ante per chiusura cani (in genere) e chiusura antibagno ovvero alla realizzazione di quegli interventi edili che completano le finiture dell’immobile e ne dividono ambienti proprio mediante la formazione di pareti in legno o con la separazione dei servizi igienici da altri ambienti ”.
Al riguardo, il Collegio ritiene di dover far proprie anche le considerazioni sul punto del verificatore – in quanto adeguatamente motivate e coerenti con le risultanze in atti – che distingue tra forniture riconducibili alla Tipologia B.1 (la fornitura “d” - Porta a bilico compreso di spallette laterali con applicazione di listelli sia fronte che retro laccata opaco […] per euro 5,150,00 escl. IVA e le forniture “f” ed “e” Porta a bilico liscia laccata opaco dimensioni 140x270 per euro 4.100,00 escl. IVA) e forniture riconducibili alla Tipologia B.2 (finanziabili), in quanto complementi per contenitori di arredo o arredi affiancati su parete (“a” - chiusura vano a due ante a battente tutt’altezza […] per euro 1,350,00 escl. IVA; “b” - chiusura vano a due ante a battente tutt’altezza con apertura premi e apri […] per euro 1,250,00 escl. Iva; “c” chiusura vano anti bagno a due ante scorrevoli a libro […] per euro 1.550,00 escl. IVA; “f” parete realizzata con struttura in legno nobilitato, top quarzo bianco […] per euro 15.700,00 escl. IVA; “g” anta filomuro per chiusura armadietto RAC per euro 3.150,00 escl. IVA).
Vanno conclusivamente accolte, anche per le spese di cui ai punti che precedono, le conclusioni riportate nella relazione di verificazione, nei termini che seguono: “ I sistemi vetrati per divisori uffici, oggetto del preventivo Edil Center Sabia S.r.l. n. 8131/2022 si qualificano come opere edilizie di partizione interna, riclassificabili alla Tipologia B.1 dell’Avviso (“Opere edili ed impiantistiche”). Tali elementi, sebbene composti da moduli prefabbricati e realizzati con tecnologie “a secco”, svolgono una funzione stabile di suddivisione e conformazione degli spazi, incidendo sulla configurazione distributiva e funzionale dell’immobile, e rientrano nelle opere di attività edilizia definite “manutenzione straordinaria (leggera)” (cfr. Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, “Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi” d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222), come attestato anche dal titolo edilizio (Cila) presentato per la legittimazione delle opere. (preventivo Allegato A importo complessivo 68.280,00).
I corpi illuminanti oggetto del preventivo LO Light Selection di LO NN n. 36014/2022 sono da considerarsi apparecchi elettrici utilizzatori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del D.M. 37/2008, e pertanto beni/attrezzature riconducibili alla Tipologia B.2 dell’Avviso (“Macchinari, attrezzature, hardware e arredi strettamente connessi alla erogazione dei servizi/produzione di beni”). Sono parte del sistema degli apparecchi anche i driver esterni costituiti dagli alimentatori. Essi risultano quindi ammissibili al contributo di cui alla Tipologia B.2 (preventivo Allegato B per importo complessivo euro 25.157,24) ”.
L’accoglimento – nei termini e limiti di cui si è detto – del primo motivo di appello è assorbente delle ulteriori censure dedotte da In.Hr. s.p.a. con il secondo motivo di gravame, con il quale viene denunziata la presunta disparità di trattamento in favore di altri soggetti beneficiari di finanziamenti regionali, a suo tempo esclusa dal TAR che aveva ritenuto invece non provata la coincidenza delle situazioni di fatto tra le spese ammesse a finanziamento in favore di altre imprese candidate e quelle non ammesse alla ricorrente.
Conclusivamente, l’appello va ritenuto parzialmente fondato, nei termini di cui si è in precedenza detto.
La particolarità delle questioni esaminata giustifica in ogni caso l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Il compenso da corrispondere al verificatore – da liquidare in separato decreto, va invece definitivamente posto a carico della Regione SI, fermo il diritto dell’appellante di ripetere dall’amministrazione l’importo eventualmente già versato a titolo di acconto, in ragione di quanto previsto dall’ordinanza n. 4879 del 5 giugno 2025 della Sezione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, parzialmente lo accoglie, per l’effetto accogliendo, nei termini di cui in motivazione, il ricorso originariamente proposto da In.Hr. s.p.a.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
LE OT, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE OT | ES AR |
IL SEGRETARIO