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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata,
- viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc,
- vista l'ordinanza di separazione della causa pronunciata in data odierna ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA PARZIALE (art.2792 n°4 cpc) nella causa al n°460/25 promossa tra:
Parte_1 rappresentata dagli avv.ti M. C. Trentalancia e A. S. Palumbo
e
Parte_2 rappresentato dagli avv.ti C. Marangoni e C. Scarpetta
PAROLE CHIAVE = licenziamento disciplinare, ritorsivo, lavoro subordinato tra coniugi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nella lettera di contestazione datata 10/9/24 che ha preceduto il «licenziamento per giusta causa» intimatole con lettera 1/10/24 (doc.4 e 6 allegati al ricorso), viene imputato alla ricorrente (formalmente assunta in data 14\1\19, con inquadramento «nella categoria impiegato pt, con qualifica di assistente alla poltrona dal convenuto «esercente l'attività di Studio Odontoiatrico»: doc.2 allegato al ricorso) «di essersi arbitrariamente impossessata della rubrica dei numeri telefonici di cellulare dei clienti del nostro Studio» e di averne fatto «un uso non autorizzato e del tutto personale in violazione degli obblighi di fedeltà di cui all'art.2105 e delle disposizioni contrattuali» consistente nell'aver «inviato dalla sua utenza personale» e senza mai avere avuto richiesta, «in data 5 agosto 2024 e poi reiterato il giorno seguente, un messaggio Whatsapp con il seguente testo “gentile Signore, ho necessità del suo codice fiscale. Mi può mandare a questo Nr.3276664919 Studio Dentistico Assist Diana Ercolani”».
2. Con il ricorso la lavoratrice deduce (tra l'altro) di aver abitualmente usato per motivi lavorativi il proprio telefono personale, il quale aveva pertanto già in memoria il numero dei clienti, e «che il dato relativo al codice fiscale era quotidianamente trattato dalla lavoratrice anche per la trasmissione delle fatture e delle ricette mediche», trattandosi, «infatti, di un dato essenziale allo svolgimento del rapporto di lavoro anche per la trasmissione delle fatture e delle ricette mediche». pagina 1 di 5 Produce a sua volta schermate «whatsapp» da cui si evince chiaramente che già da anni comunicava in tal modo con i pazienti dello Studio, fissando appuntamenti, indicando l'ammontare dei pagamenti e l'IBAN su cui fare il versamento, inviando ricette e ricevute con il codice fiscale del cliente scritto a mano, e ricevendo (a tal fine) tale dato dai clienti stessi (v doc 14, in particolare il messaggio di del 27/3/24, pag 27). CP_1
3. A fronte di ciò (e degli oneri di cui agli art.5 L.604/66 e 416 cpc) parte convenuta nel costituirsi in giudizio, si limita:
3.1. ad affermare che «il limitato numero … di messaggi WhatsApp prodott[i] da controparte risulta frammentario, privo di contestualizzazione»;
3.2. a produrre a sua volta (doc.3) schermate Whattsapp da cui si desume che la ricorrente ha chiesto con il proprio cellulare in data imprecisata il codice fiscale ai clienti e Parte_3 (e in cui trova peraltro conferma che con lo stesso apparecchio ella comunicava a Per_1 tali clienti appuntamenti, importi e modalità dei pagamenti, etc);
3.3. a dedurre che «Contestualmente, la Ricorrente ha sottratto pagine della rubrica dello studio e cartelle cliniche riferibili a taluni pazienti»: circostanza estranea alla contestazione disciplinare e di cui non offre la prova;
3.4. ad affermare che la richiesta dei codici fiscali per mezzo del telefono personale della lavoratrice non era stata autorizzata;
sul punto non si vede per quale motivo il non aver ricevuto formale ed esplicita autorizzazione dal proprio datore di lavoro, con il quale era sposata dal 2013, avrebbe imposto o suggerito alla ricorrente di astenersi (da subito o da un certo momento, dopo averlo fatto per anni) dall'usare il proprio cellulare per comunicazioni ai clienti relative alle proprie (abituali) mansioni;
3.5. a dedurre che « Le finalità di tali iniziative sono apparse sin da subito riconducibili a un intento strumentale, volto a raccogliere materiale utile per l'avvio di un percorso giudiziario, sia in sede giuslavoristica che nell'ambito della procedura di separazione personale, in considerazione del progressivo ed ormai irreversibile deterioramento del rapporto coniugale»; sul punto si rileva da un lato che tale finalità da un lato non appare affatto provata né evidente, laddove la citazione di un teste non richiede (ex art.244 cpc) l'indicazione del suo codice fiscale;
dall'altro che il diritto di difesa in giudizio prevarrebbe in casi analoghi sull'obbligo del rispetto della riservatezza altrui (cfr Cass. 3038/11, 3034\11);
3.6. a produrre (doc.12) copia di 5 «schede clienti» complete e del relativo codice fiscale: il che nulla prova se non la conferma che si tratta di dato utile per lo Studio Professionale;
3.7. a chiedere di provare (cap.29 e 30) che la cliente non aveva mai «prima del Parte_3
6.8.2024, …. ricevuto la richiesta di invio dei propri dati personali presso un recapito telefonico diverso da quello dello studio»: circostanza irrilevante (anche perché il codice fiscale non cambia nel tempo e quindi basta comunicarlo una volta sola).
4. Si deve pertanto ritenere che il licenziamento non sia sostenuto da una giusta causa debitamente contestata e dimostrabile in base alle allegazioni del datore di lavoro.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando in breve che:
5.1. non appare configurabile, in base alle allegazioni attoree, un motivo «ritorsivo», ovvero illecito e determinante ai sensi dell'art.1345 cc;
5.2. nello stesso ricorso, infatti, si ricorda che «per costante e consolidata giurisprudenza di pagina 2 di 5 legittimità, il licenziamento cd. ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro – di natura eminentemente vendicativa – a fronte di un comportamento legittimo del lavoratore inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi»;
5.3. in altre parole la illiceità del licenziamento “ritorsivo”, ovvero una illegittimità che trascende gli interessi personali delle parti elevandosi a violazione suscettibile di ledere valori rilevanti anche sul piano sociale e collettivo, consiste nella sua idoneità a comprimere la libertà del dipendente (e di altri colleghi che assistano a tale condotta del datore di lavoro) di far valere, all'interno del rapporto, i propri diritti: libertà garantita dall'art.24 della Costituzione;
5.4. non si profila pertanto un licenziamento “ritorsivo” allorchè tale motivazione non risulti determinante, rispetto a motivazioni (pur arbitrarie) di altra natura ed in particolare di ambito strettamente personale, come nel caso di specie in cui la stessa lavoratrice afferma che « il motivo illecito determinante origina .. da una condotta extra-lavorativa, di natura esclusivamente personale, della ricorrente, consistente nella richiesta di separazione giudiziale con addebito che l'avrebbe resa sgradita al coniuge datore»;
5.5. non appare infatti significativo, si osserva, l'accostamento dell'ulteriore motivo asseritamente consistente nella reazione alla «legittima richiesta di retribuzioni non versate e di riammissione in servizio», il quale non si manifesta come determinante (rispetto al precedente): considerando, da un lato, la oggettiva problematicità in sé di una eventuale collaborazione strettamente personale in costanza di una separazione coniugale che si preannunciava contenziosa (doc.19 allegato al ricorso), e dall'altro e comunque che, per quanto eccepito dal convenuto e risultante dagli atti, si tratta di condotte successive (v doc.20 allegato al ricorso: richiesta di pagamento delle retribuzioni ricevuta dal datore di lavoro in data 13/9/24) sia alla contestazione disciplinare (spedita in data 11/9/24, doc.4 di parte convenuta) che all'allontanamento di fatto dal posto di lavoro (si legge nel ricorso che già «nel mese di agosto, a seguito dell'irrimediabile deterioramento del rapporto coniugale, la ricorrente veniva privata del suo ruolo di assistente alla poltrona nello studio odontoiatrico, con la forzata collocazione in ferie e l'inibizione all'accesso allo studio odontoiatrico»); si osserva sul punto che la prova della natura ritorsiva del licenziamento incombe sul lavoratore e che nessun testimone è stato indicato a conferma del capitolo 55 formulato in ricorso, peraltro di tenore essenzialmente generico.
5.6. Le conseguenze sono pertanto quelle di cui agli art.31 e 9 del D. L.vo 23/15.
5.7. Quanto al numero di mensilità si deve far riferimento alla decorrenza formale del rapporto di lavoro, considerando che - come già osservato nella odierna ordinanza - un eventuale rapporto instauratosi prima del matrimonio si deve ritenere in ogni caso (sulla base della ricostruzione fornita dalla stessa lavoratrice) esaurito nel 2013, e quindi autonomo e distinto;
e che in costanza di matrimonio non può riconoscersi, nella fattispecie, essere sorto alcun rapporto di lavoro prima della sua formalizzazione;
5.8. giova ribadire in questa sede, sul punto, che mentre negli atti della presente causa la difesa attorea si limita a dedurre e a ribadire (genericamente, e senza comunque senza offrire la prova) che «le parti del rapporto contrattuale concordavano le seguenti assenze: luglio, agosto, settembre e ottobre 2013 (periodo in cui la ricorrente era tornata in Lituania per assistere la madre malata»), così alludendo ad una sospensione consensuale del rapporto di lavoro asseritamente in essere, (impoutat[a] a «ferie e\o permessi retribuiti maturati»), nell'atto introduttivo della causa di separazione (come eccepito e documentato dalla controparte nel costituirsi in giudizio, doc.1) la ricorrente dichiara invece che ella «a seguito di .. evento traumatico» (aborto volontario in quanto il convenuto «non aveva intenzione di avere un pagina 3 di 5 figlio») «nel mese di giugno sempre dell'anno 2013 decideva di tornare nel suo Paese di origine, la Lituania, interrompendo ogni rapporto con il dott. ed aprì una propria Pt_1 attività lavorativa come estetista» e che solo dopo che quest'ultimo «nel successivo mese di luglio … si recò in Lituania per cercare … disperatamente di riconquistarla chiedendole di sposarlo» i due «si sposarono nell'ottobre dell'anno 2013 a Klaipeda in Lituania», e quindi prima di tornare in Italia e iniziare di nuovo la collaborazione professionale, ora in qualità di coniugi in «comunione dei beni»;
5.9. si deve quindi ritenere quindi che la prestazione lavorativa resa nei due periodi di riferimento - interrotti da un comportamento concludente della lavoratrice idoneo a manifestare univocamente volontà di recesso definitivo, e privi (pertanto) di continuità temporale oltre che di identità di contesto - non sia in alcun modo unificabile in un unico rapporto;
5.10. ciò posto si osserva che la collaborazione all'attività economica del coniuge convivente, in costanza di matrimonio, si può considerare onerosa solo nel caso in cui produca all'impresa un reddito non confluente nel bilancio coniugale, e cioè non destinato al sostentamento e al tenore di vita della coppia e per tale via della stessa lavoratrice;
in caso di destinazione parziale soccorre l'istituto di cui all'art.230 bis cc, idoneo a fornire una soluzione proporzionalmente adeguata;
5.11. nel caso di specie la configurabilità di una impresa familiare come definita dal citato art.230 bis, e dei conseguenti diritti acquisiti dalla lavoratrice, non è stata dedotta, né comunque ne sono stati allegati presupposti;
l'alternativa è dunque quella tra una sostanziale comunione di vita anche sotto l'aspetto economico (tipica del matrimonio e pertanto da presumersi fino a prova contraria, e ostativa alla configurabilità di una retribuzione erogabile da un coniuge all'altro), e all'opposto quella una separazione di redditi, in virtù della quale la ricorrente avrebbe sostanzialmente fruito solo di quanto di fatto percepito, in modalità in qualche modo periodica e continuativa, e corrispettiva (in misura più o meno sufficiente) rispetto all'attività lavorativa personalmente svolta: in tal caso potenzialmente idonea a configurare l'esistenza di un vero rapporto di lavoro subordinato di fatto;
5.12. a tale criterio si deve attribuire, in casi analoghi, rilevanza senz'altro dirimente o quanto meno del tutto preponderante, laddove la presenza dei comuni elementi sussidiari, ed in primo luogo quello dell'assoggettamento al potere conformativo e disciplinare tipico della subordinazione, già spesso di non facile individuazione in generale, diviene (intuitivamente) impalpabile e\o inestricabile allorchè al rapporto lavorativo si sovrapponga quello coniugale (identificando con il coniuge il diretto e unico superiore gerarchico del dipendente);
5.13. nella fattispecie le allegazioni della stessa lavoratrice conducono univocamente alla prima ipotesi, laddove ella da un lato (e a fronte della contestazione avversaria) non offre la prova di aver mai ricevuto (fino alla formalizzazione del rapporto) alcuna somma imputabile (per misura e modalità di erogazione) a retribuzione o «remunerazione», e dall'altro (v. ricorso per separazione coniugale, doc.1 di parte convenuta) afferma che tra i coniugi vigeva «il regime di comunione dei beni» e che «Il tenore dei coniugi è sempre stato molto elevato. Gli stessi hanno sempre fatto almeno 3 vacanze all'anno: nei mesi invernali prevalentemente in montagna e nei mesi estivi in località di mare e sempre in alberghi di lusso e per lunghi periodi. Frequenti erano anche i pranzi o le cene in ristoranti stellati»; inoltre vivevano in una «casa coniugale di rilevanti dimensioni (3 piani) con piscina esterna»;
5.14. si ribadisce quindi che nella fattispecie si configura una situazione in cui la ricorrente prestava la sua opera sostanzialmente al fine di realizzare un reddito coniugale comune (in conformità con le quanto previsto dall'art.143 cc); situazione che si deve ritenere senz'altro alternativa (laddove non sussistano gli elementi di una azione ai sensi dell'art.230 bis cc, il pagina 4 di 5 quale consente una soluzione in qualche modo intermedia e proporzionata ) a quella invocata in ricorso (che deve escludersi per quanto sopra esposto), secondo cui il tenore di vita della lavoratrice sarebbe stato determinato (in pacifica assenza di altre fonti di reddito personale) da quanto di fatto corrispostole in termini di una qualche corrispettività rispetto alla prestazione lavorativa resa: solo in tal caso potenzialmente riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato.
6. La liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza, considerata la qualità delle parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, e, nei limiti dell'oggetto della presente decisione, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, DICHIARA estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento delle le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 25/9/25
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata,
- viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc,
- vista l'ordinanza di separazione della causa pronunciata in data odierna ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA PARZIALE (art.2792 n°4 cpc) nella causa al n°460/25 promossa tra:
Parte_1 rappresentata dagli avv.ti M. C. Trentalancia e A. S. Palumbo
e
Parte_2 rappresentato dagli avv.ti C. Marangoni e C. Scarpetta
PAROLE CHIAVE = licenziamento disciplinare, ritorsivo, lavoro subordinato tra coniugi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nella lettera di contestazione datata 10/9/24 che ha preceduto il «licenziamento per giusta causa» intimatole con lettera 1/10/24 (doc.4 e 6 allegati al ricorso), viene imputato alla ricorrente (formalmente assunta in data 14\1\19, con inquadramento «nella categoria impiegato pt, con qualifica di assistente alla poltrona dal convenuto «esercente l'attività di Studio Odontoiatrico»: doc.2 allegato al ricorso) «di essersi arbitrariamente impossessata della rubrica dei numeri telefonici di cellulare dei clienti del nostro Studio» e di averne fatto «un uso non autorizzato e del tutto personale in violazione degli obblighi di fedeltà di cui all'art.2105 e delle disposizioni contrattuali» consistente nell'aver «inviato dalla sua utenza personale» e senza mai avere avuto richiesta, «in data 5 agosto 2024 e poi reiterato il giorno seguente, un messaggio Whatsapp con il seguente testo “gentile Signore, ho necessità del suo codice fiscale. Mi può mandare a questo Nr.3276664919 Studio Dentistico Assist Diana Ercolani”».
2. Con il ricorso la lavoratrice deduce (tra l'altro) di aver abitualmente usato per motivi lavorativi il proprio telefono personale, il quale aveva pertanto già in memoria il numero dei clienti, e «che il dato relativo al codice fiscale era quotidianamente trattato dalla lavoratrice anche per la trasmissione delle fatture e delle ricette mediche», trattandosi, «infatti, di un dato essenziale allo svolgimento del rapporto di lavoro anche per la trasmissione delle fatture e delle ricette mediche». pagina 1 di 5 Produce a sua volta schermate «whatsapp» da cui si evince chiaramente che già da anni comunicava in tal modo con i pazienti dello Studio, fissando appuntamenti, indicando l'ammontare dei pagamenti e l'IBAN su cui fare il versamento, inviando ricette e ricevute con il codice fiscale del cliente scritto a mano, e ricevendo (a tal fine) tale dato dai clienti stessi (v doc 14, in particolare il messaggio di del 27/3/24, pag 27). CP_1
3. A fronte di ciò (e degli oneri di cui agli art.5 L.604/66 e 416 cpc) parte convenuta nel costituirsi in giudizio, si limita:
3.1. ad affermare che «il limitato numero … di messaggi WhatsApp prodott[i] da controparte risulta frammentario, privo di contestualizzazione»;
3.2. a produrre a sua volta (doc.3) schermate Whattsapp da cui si desume che la ricorrente ha chiesto con il proprio cellulare in data imprecisata il codice fiscale ai clienti e Parte_3 (e in cui trova peraltro conferma che con lo stesso apparecchio ella comunicava a Per_1 tali clienti appuntamenti, importi e modalità dei pagamenti, etc);
3.3. a dedurre che «Contestualmente, la Ricorrente ha sottratto pagine della rubrica dello studio e cartelle cliniche riferibili a taluni pazienti»: circostanza estranea alla contestazione disciplinare e di cui non offre la prova;
3.4. ad affermare che la richiesta dei codici fiscali per mezzo del telefono personale della lavoratrice non era stata autorizzata;
sul punto non si vede per quale motivo il non aver ricevuto formale ed esplicita autorizzazione dal proprio datore di lavoro, con il quale era sposata dal 2013, avrebbe imposto o suggerito alla ricorrente di astenersi (da subito o da un certo momento, dopo averlo fatto per anni) dall'usare il proprio cellulare per comunicazioni ai clienti relative alle proprie (abituali) mansioni;
3.5. a dedurre che « Le finalità di tali iniziative sono apparse sin da subito riconducibili a un intento strumentale, volto a raccogliere materiale utile per l'avvio di un percorso giudiziario, sia in sede giuslavoristica che nell'ambito della procedura di separazione personale, in considerazione del progressivo ed ormai irreversibile deterioramento del rapporto coniugale»; sul punto si rileva da un lato che tale finalità da un lato non appare affatto provata né evidente, laddove la citazione di un teste non richiede (ex art.244 cpc) l'indicazione del suo codice fiscale;
dall'altro che il diritto di difesa in giudizio prevarrebbe in casi analoghi sull'obbligo del rispetto della riservatezza altrui (cfr Cass. 3038/11, 3034\11);
3.6. a produrre (doc.12) copia di 5 «schede clienti» complete e del relativo codice fiscale: il che nulla prova se non la conferma che si tratta di dato utile per lo Studio Professionale;
3.7. a chiedere di provare (cap.29 e 30) che la cliente non aveva mai «prima del Parte_3
6.8.2024, …. ricevuto la richiesta di invio dei propri dati personali presso un recapito telefonico diverso da quello dello studio»: circostanza irrilevante (anche perché il codice fiscale non cambia nel tempo e quindi basta comunicarlo una volta sola).
4. Si deve pertanto ritenere che il licenziamento non sia sostenuto da una giusta causa debitamente contestata e dimostrabile in base alle allegazioni del datore di lavoro.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando in breve che:
5.1. non appare configurabile, in base alle allegazioni attoree, un motivo «ritorsivo», ovvero illecito e determinante ai sensi dell'art.1345 cc;
5.2. nello stesso ricorso, infatti, si ricorda che «per costante e consolidata giurisprudenza di pagina 2 di 5 legittimità, il licenziamento cd. ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro – di natura eminentemente vendicativa – a fronte di un comportamento legittimo del lavoratore inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi»;
5.3. in altre parole la illiceità del licenziamento “ritorsivo”, ovvero una illegittimità che trascende gli interessi personali delle parti elevandosi a violazione suscettibile di ledere valori rilevanti anche sul piano sociale e collettivo, consiste nella sua idoneità a comprimere la libertà del dipendente (e di altri colleghi che assistano a tale condotta del datore di lavoro) di far valere, all'interno del rapporto, i propri diritti: libertà garantita dall'art.24 della Costituzione;
5.4. non si profila pertanto un licenziamento “ritorsivo” allorchè tale motivazione non risulti determinante, rispetto a motivazioni (pur arbitrarie) di altra natura ed in particolare di ambito strettamente personale, come nel caso di specie in cui la stessa lavoratrice afferma che « il motivo illecito determinante origina .. da una condotta extra-lavorativa, di natura esclusivamente personale, della ricorrente, consistente nella richiesta di separazione giudiziale con addebito che l'avrebbe resa sgradita al coniuge datore»;
5.5. non appare infatti significativo, si osserva, l'accostamento dell'ulteriore motivo asseritamente consistente nella reazione alla «legittima richiesta di retribuzioni non versate e di riammissione in servizio», il quale non si manifesta come determinante (rispetto al precedente): considerando, da un lato, la oggettiva problematicità in sé di una eventuale collaborazione strettamente personale in costanza di una separazione coniugale che si preannunciava contenziosa (doc.19 allegato al ricorso), e dall'altro e comunque che, per quanto eccepito dal convenuto e risultante dagli atti, si tratta di condotte successive (v doc.20 allegato al ricorso: richiesta di pagamento delle retribuzioni ricevuta dal datore di lavoro in data 13/9/24) sia alla contestazione disciplinare (spedita in data 11/9/24, doc.4 di parte convenuta) che all'allontanamento di fatto dal posto di lavoro (si legge nel ricorso che già «nel mese di agosto, a seguito dell'irrimediabile deterioramento del rapporto coniugale, la ricorrente veniva privata del suo ruolo di assistente alla poltrona nello studio odontoiatrico, con la forzata collocazione in ferie e l'inibizione all'accesso allo studio odontoiatrico»); si osserva sul punto che la prova della natura ritorsiva del licenziamento incombe sul lavoratore e che nessun testimone è stato indicato a conferma del capitolo 55 formulato in ricorso, peraltro di tenore essenzialmente generico.
5.6. Le conseguenze sono pertanto quelle di cui agli art.31 e 9 del D. L.vo 23/15.
5.7. Quanto al numero di mensilità si deve far riferimento alla decorrenza formale del rapporto di lavoro, considerando che - come già osservato nella odierna ordinanza - un eventuale rapporto instauratosi prima del matrimonio si deve ritenere in ogni caso (sulla base della ricostruzione fornita dalla stessa lavoratrice) esaurito nel 2013, e quindi autonomo e distinto;
e che in costanza di matrimonio non può riconoscersi, nella fattispecie, essere sorto alcun rapporto di lavoro prima della sua formalizzazione;
5.8. giova ribadire in questa sede, sul punto, che mentre negli atti della presente causa la difesa attorea si limita a dedurre e a ribadire (genericamente, e senza comunque senza offrire la prova) che «le parti del rapporto contrattuale concordavano le seguenti assenze: luglio, agosto, settembre e ottobre 2013 (periodo in cui la ricorrente era tornata in Lituania per assistere la madre malata»), così alludendo ad una sospensione consensuale del rapporto di lavoro asseritamente in essere, (impoutat[a] a «ferie e\o permessi retribuiti maturati»), nell'atto introduttivo della causa di separazione (come eccepito e documentato dalla controparte nel costituirsi in giudizio, doc.1) la ricorrente dichiara invece che ella «a seguito di .. evento traumatico» (aborto volontario in quanto il convenuto «non aveva intenzione di avere un pagina 3 di 5 figlio») «nel mese di giugno sempre dell'anno 2013 decideva di tornare nel suo Paese di origine, la Lituania, interrompendo ogni rapporto con il dott. ed aprì una propria Pt_1 attività lavorativa come estetista» e che solo dopo che quest'ultimo «nel successivo mese di luglio … si recò in Lituania per cercare … disperatamente di riconquistarla chiedendole di sposarlo» i due «si sposarono nell'ottobre dell'anno 2013 a Klaipeda in Lituania», e quindi prima di tornare in Italia e iniziare di nuovo la collaborazione professionale, ora in qualità di coniugi in «comunione dei beni»;
5.9. si deve quindi ritenere quindi che la prestazione lavorativa resa nei due periodi di riferimento - interrotti da un comportamento concludente della lavoratrice idoneo a manifestare univocamente volontà di recesso definitivo, e privi (pertanto) di continuità temporale oltre che di identità di contesto - non sia in alcun modo unificabile in un unico rapporto;
5.10. ciò posto si osserva che la collaborazione all'attività economica del coniuge convivente, in costanza di matrimonio, si può considerare onerosa solo nel caso in cui produca all'impresa un reddito non confluente nel bilancio coniugale, e cioè non destinato al sostentamento e al tenore di vita della coppia e per tale via della stessa lavoratrice;
in caso di destinazione parziale soccorre l'istituto di cui all'art.230 bis cc, idoneo a fornire una soluzione proporzionalmente adeguata;
5.11. nel caso di specie la configurabilità di una impresa familiare come definita dal citato art.230 bis, e dei conseguenti diritti acquisiti dalla lavoratrice, non è stata dedotta, né comunque ne sono stati allegati presupposti;
l'alternativa è dunque quella tra una sostanziale comunione di vita anche sotto l'aspetto economico (tipica del matrimonio e pertanto da presumersi fino a prova contraria, e ostativa alla configurabilità di una retribuzione erogabile da un coniuge all'altro), e all'opposto quella una separazione di redditi, in virtù della quale la ricorrente avrebbe sostanzialmente fruito solo di quanto di fatto percepito, in modalità in qualche modo periodica e continuativa, e corrispettiva (in misura più o meno sufficiente) rispetto all'attività lavorativa personalmente svolta: in tal caso potenzialmente idonea a configurare l'esistenza di un vero rapporto di lavoro subordinato di fatto;
5.12. a tale criterio si deve attribuire, in casi analoghi, rilevanza senz'altro dirimente o quanto meno del tutto preponderante, laddove la presenza dei comuni elementi sussidiari, ed in primo luogo quello dell'assoggettamento al potere conformativo e disciplinare tipico della subordinazione, già spesso di non facile individuazione in generale, diviene (intuitivamente) impalpabile e\o inestricabile allorchè al rapporto lavorativo si sovrapponga quello coniugale (identificando con il coniuge il diretto e unico superiore gerarchico del dipendente);
5.13. nella fattispecie le allegazioni della stessa lavoratrice conducono univocamente alla prima ipotesi, laddove ella da un lato (e a fronte della contestazione avversaria) non offre la prova di aver mai ricevuto (fino alla formalizzazione del rapporto) alcuna somma imputabile (per misura e modalità di erogazione) a retribuzione o «remunerazione», e dall'altro (v. ricorso per separazione coniugale, doc.1 di parte convenuta) afferma che tra i coniugi vigeva «il regime di comunione dei beni» e che «Il tenore dei coniugi è sempre stato molto elevato. Gli stessi hanno sempre fatto almeno 3 vacanze all'anno: nei mesi invernali prevalentemente in montagna e nei mesi estivi in località di mare e sempre in alberghi di lusso e per lunghi periodi. Frequenti erano anche i pranzi o le cene in ristoranti stellati»; inoltre vivevano in una «casa coniugale di rilevanti dimensioni (3 piani) con piscina esterna»;
5.14. si ribadisce quindi che nella fattispecie si configura una situazione in cui la ricorrente prestava la sua opera sostanzialmente al fine di realizzare un reddito coniugale comune (in conformità con le quanto previsto dall'art.143 cc); situazione che si deve ritenere senz'altro alternativa (laddove non sussistano gli elementi di una azione ai sensi dell'art.230 bis cc, il pagina 4 di 5 quale consente una soluzione in qualche modo intermedia e proporzionata ) a quella invocata in ricorso (che deve escludersi per quanto sopra esposto), secondo cui il tenore di vita della lavoratrice sarebbe stato determinato (in pacifica assenza di altre fonti di reddito personale) da quanto di fatto corrispostole in termini di una qualche corrispettività rispetto alla prestazione lavorativa resa: solo in tal caso potenzialmente riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato.
6. La liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza, considerata la qualità delle parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, e, nei limiti dell'oggetto della presente decisione, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, DICHIARA estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché al pagamento delle le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 25/9/25
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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