Articolo 42 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 41Articolo 43
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20 febbraio 1963
Art. 42. Reiscrizione

Il giornalista cancellato dall'albo puo', a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione puo' essere proposta quando si e' ottenuta la riabilitazione.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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