Art. 42. Reiscrizione
Il giornalista cancellato dall'albo puo', a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione puo' essere proposta quando si e' ottenuta la riabilitazione.
Il giornalista cancellato dall'albo puo', a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
Se la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione puo' essere proposta quando si e' ottenuta la riabilitazione.