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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2024, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 12/06/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3929/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, cui sono riunite le cause n. 3934/2019, n.
3944/2019 e n. 3949/2019, vertente
T R A
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco di Feo e Lidia Lionetti come da procure
[...] speciali alle liti in atti,
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 12.04.2019, Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo il riconoscimento del rapporto
[...] Parte_4
CP_ di lavoro subordinato intercorso con la Pegasus s.r.l., disconosciuto dall' con conseguente rettifica della posizione assicurativa e contributiva e, in particolare:
CP_
1. ha dedotto che, in data 10.07.2018, la Direzione provinciale dell di Parte_1
Foggia emetteva provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la pagina 1 di 9 Pegasus s.r.l. dal 17.03.2016 al 30.07.2016 “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali CP_ prescritti dall'art. 2094 del c.c.”; che, avverso tale provvedimento, proponeva all' ricorso amministrativo in data 14.09.2018; di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17.03.2016 al
30.07.2016, con orario pieno, qualifica professionale di “cameriere d'albergo” e livello di inquadramento 6° del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere;
di aver eseguito la prestazione lavorativa su due turni giornalieri a giorni alterni dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, 3 domeniche al mese dalle 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica di riposo al mese;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa prevalentemente in Mattinata – contrada Funni, presso l'albergo ristorante – residenza turistica “Gli Oleandri” della Pegasus s.r.l., ove vi erano bungalow, stanze, sala reception, sala prima colazione, sala pranzo e pertinenze esterne della struttura immersa in un ampio giardino, con vasta zona parcheggio;
di aver prestato la propria attività lavorativa svolgendo prevalentemente le mansioni di cameriera addetta al servizio colazione in camera e pulizia dei bungalow e delle stanze;
di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di aver percepito regolare retribuzione.
2. ha dedotto che, effettuando casualmente un estratto della posizione contributiva ed Parte_2
CP_ assicurativa, scopriva che l' ingiustificatamente ed immotivatamente non le aveva accreditato le giornate lavorative prestate alle dipendenze della ditta Pegasus s.r.l.; che, avverso tale provvedimento CP_ inoltrava ricorso amministrativo all' in data 14.09.2018; di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato dal 6.10.2014 al 31.10.2014, con orario pieno, qualifica professionale di “cameriere d'albergo”, e livello di inquadramento 6° del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere;
di aver eseguito la prestazione lavorativa su due turni giornalieri a giorni alterni dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, 3 domeniche al mese dalle 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica al mese di riposo;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa prevalentemente in
Mattinata – contrada Funni, presso l'albergo ristorante – residenza turistica “Gli Oleandri” della Pegasus
s.r.l., ove vi erano bungalow, stanze, sala reception, sala prima colazione, sala pranzo e pertinenze esterne della struttura immersa in un ampio giardino, con vasta zona parcheggio;
di aver prestato la propria attività lavorativa svolgendo prevalentemente le mansioni di cameriera;
di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di aver percepito regolare retribuzione. CP_
3. ha dedotto che, in data 10.07.2018, la Direzione provinciale dell' di Foggia, Parte_3 emetteva provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Pegasus
s.r.l. dal 17.03.2016 al 30.6.2016 “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. CP_ 2094 del c.c.”; che, avverso tale provvedimento, proponeva ricorso amministrativo all in data
14.09.2018; di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17.03.2016 al
30.06.2016, con orario pieno, qualifica professionale di “cameriere d'albergo”, e livello di inquadramento 6° pagina 2 di 9 del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere;
di aver eseguito la prestazione lavorativa su due turni giornalieri a giorni alterni dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, 3 domeniche al mese dalle 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica al mese di riposo;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa prevalentemente in Mattinata – contrada Funni, presso l'albergo ristorante – residenza turistica “Gli Oleandri” della Pegasus s.r.l., ove vi erano bungalow, stanze, sala reception, sala prima colazione, sala pranzo e pertinenze esterne della struttura immersa in un ampio giardino, con vasta zona parcheggio;
di aver prestato la propria attività lavorativa svolgendo prevalentemente le mansioni di cameriere addetto al giardinaggio, al trasporto dei bagagli e all'accoglienza degli ospiti;
di essere stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di aver percepito regolare retribuzione. CP_
4. ha dedotto che, in data 5.07.2018, la Direzione provinciale dell di Foggia, Parte_4 emetteva provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Pegasus
s.r.l. dall'1.02.2015 al 15.03.2015 “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. CP_ 2094 del c.c.”; che, avverso tale provvedimento, proponeva ricorso amministrativo all in data
14.09.2018; di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, dall'1.02.2015 al
15.03.2015, con orario pieno, qualifica professionale di “cameriere d'albergo”, e livello di inquadramento 6° del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere;
di aver eseguito la prestazione lavorativa su due turni giornalieri a giorni alterni dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, 3 domeniche al mese dalle 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica al mese di riposo;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa prevalentemente in Mattinata – contrada Funni, presso l'albergo ristorante – residenza turistica “Gli Oleandri” della Pegasus s.r.l., ove vi erano bungalow, stanze, sala reception, sala prima colazione, sala pranzo e pertinenze esterne della struttura immersa in un ampio giardino, con vasta zona parcheggio;
di aver prestato la propria attività lavorativa svolgendo prevalentemente le mansioni di cameriera e addetta alla pulizia delle camere;
di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di aver percepito regolare retribuzione. CP_ L' ritualmente costituitosi in tutti i giudizi, ha richiamato le risultanze del verbale ispettivo n.
2016011535/DDL del 30.05.2018, evidenziando che: con nota prot. n. 3618 del 17.04.2015, la Pegasus s.r.l. ha comunicato la cessazione definitiva dell'attività di residenza turistica, dando atto che quest'ultima non era mai iniziata;
non è stato possibile acquisire documentazione contabile;
gli ispettori hanno rilevato le incongruenze relative alla assoluta esorbitanza della forza lavoro (sino a n. 37 lavoratori contemporaneamente) a fronte della ridotta capacità ricettiva della struttura (n. 10 unità abitative); v'era discrepanza tra il dato denunciato dalla Pegasus s.r.l. e le dichiarazioni rese dai presunti lavoratori;
non v'era disponibilità delle comunicazioni di legge che l'albergatore deve di volta in volta inoltrare all'Autorità di
Pubblica Sicurezza;
l'unica documentazione fiscale riguardante l'attività di residenza turistica afferiva pagina 3 di 9 all'anno d'imposta 2013, laddove, per gli anni successivi, l'attività denunciata era stata quella di
“costruzione edifici residenziali e non residenziali” e “altri lavori di completamento e rifinitura degli uffici”;
i ritardi nella trasmissione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione;
le dichiarazioni rese da Parte_5
assunto con la qualifica di cameriere, il quale aveva riferito di aver prestato attività di
[...] manutentore delle unità abitative, segnalando che, nei mesi di gennaio e febbraio 2015, non vi erano clienti all'interno della struttura, con conseguente assenza di personale dipendente.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, escussi i testimoni addotti dai ricorrenti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12/06/2024 mediante deposito telematico della presente sentenza, previa riunione dei procedimenti per evidente connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.
La domanda è fondata e va accolta per le condivisibili argomentazioni esposte da questo Tribunale (cfr. sentenze n. 1846/2021, pubbl. il 28/04/2021, est. dott. Ivano Caputo;
n. 929/2022, pubbl. il 08/03/2022, est. dott.ssa Beatrice Notarnicola;
n. 1759/2022, pubbl. 4/05/2022, est. dott.ssa Monica Sgarro;
n.
2574/2022, pubbl. il 4/07/2022, est. dott.ssa Azzurra De Salvia) in fattispecie del tutto identiche, che di seguito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1°, disp. att. c.p.c. “Va opportunamente premesso che, CP_ in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle Pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, potendo quindi disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisca presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo;
in questa ipotesi, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per
l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo ha l'onere di provare l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2000 n. 1399; Cass. 10 luglio 2008, n. 18996).
A quest'ultimo riguardo occorre compiere – come condivisibilmente statuito dalla Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, sia pure in tema di lavoro agricolo (da ultimo, cfr., App. Bari-Sez. Lav., sentenza n. 472/2019) – un accertamento che, CP_ sebbene in seno ad una controversia previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio dell (non del datore) e di natura incidentale (senza cioè efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di aver lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione”.
Così delimitato il thema decidendum, rileva il Tribunale che gli esiti della prova orale depongono senz'altro per l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro denunciato, avendo i testi escussi ricostruito i periodi lavorativi e le modalità esecutive del lavoro (orari di lavoro osservati, mansioni disbrigate, esistenza di direttive ricevute dal datore di lavoro).
pagina 4 di 9 Più in dettaglio, per la posizione di la teste , dopo aver Parte_1 Testimone_1
CP_ dichiarato di aver promosso una causa contro l' e di aver lavorato alle dipendenze della Pegasus s.r.l. in un primo momento da gennaio a settembre 2015, e, successivamente, insieme a , Parte_1 nell'aprile del 2016, solo verso la fine del mese, in qualità di cameriera addetta al servizio colazione e alla pulizia delle camere, ha confermato che: il lavoro era articolato su due turni giornalieri, a giorni alterni, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con un giorno libero che poteva coincidere con la domenica;
gli ordini e le direttive venivano impartiti dal sig. , al quale andava avanzata Parte_6 qualunque tipo di richiesta, anche per ferie o permessi brevi;
la retribuzione, pari a circa 900 €, veniva erogata in contanti e anche mediante acconti;
la clientela era composta da famiglie e pellegrini, in base al periodo dell'anno.
Anche il teste , premesso di avere promosso, come , una causa Testimone_2 Parte_1
CP_ contro l' ha dichiarato di: aver lavorato con la predetta, con la stessa mansione di cameriere, nell'anno
2016 avendo egli iniziato a lavorare ad aprile 2016, quando la ricorrente già lavorava, e che quest'ultima ha continuato a lavorare anche quando è andato via. Ha altresì confermato che: il lavoro era articolato su due turni giornalieri, a giorni alterni, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con un giorno libero che poteva essere anche la domenica e che il sig. impartiva le direttive sul Parte_6 lavoro da svolgere e sui turni;
la propria retribuzione, spesso erogata dal sig. , era di circa € Parte_6
1.200,00, ma che nulla sapeva in merito alla retribuzione della Parte_1
In merito al rapporto di lavoro disconosciuto nei confronti di la teste , Parte_2 Testimone_3
CP_ dopo aver dichiarato di avere parimenti promosso una causa contro l' per la stessa questione e di aver lavorato con la ricorrente per la ditta Pegasus per circa 15 giorni nel mese di ottobre 2014, in qualità di cameriera, avendo lavorato per la Pegasus da maggio a dicembre 2014, ha confermato che: il lavoro veniva svolto presso l'albergo ristorante “Gli Oleandri”, sito in Mattinata, contrada Funni;
la struttura era composta da 10 bungalow (tipo villette), con parcheggio, giardino e sala ristorante;
il lavoro era articolato su due turni giornalieri, a giorni alterni, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con un giorno libero che poteva essere anche la domenica;
impartiva le direttive sul lavoro da CP_2 svolgere e sui turni;
la retribuzione era erogata dal anche mediante acconti, per circa € 900/950 al CP_2 mese;
al dovevano essere rivolte tutte le richieste inerenti permessi orari e ferie;
la ditta forniva CP_2 una divisa da lavoro (camicia bianca, pantaloni e scarpe nere), da indossare ad inizio turno all'interno dello spogliatoio a ciò adibito.
Di segno sostanzialmente conforme si appalesano le deposizioni di , escussa all'udienza Testimone_4 del 23.02.2022, la quale ha confermato il periodo di lavoro disconosciuto nei confronti della ricorrente e al cui tenore integralmente si rinvia.
pagina 5 di 9 Con riguardo al lavoratore , il teste , escusso anche nel procedimento n. Parte_3 Testimone_2
3929/2019, all'udienza del 24.01.2021, dopo aver confermato di conoscere , avendo Parte_3 entrambi lavorato per la ditta Pegasus s.r.l. nel 2016 (“io ho lavorato dal 19 marzo ad aprile 2016. Quando sono arrivato, lui già lavorava, non so da quanto tempo e quando sono andato via, lui è rimasto a lavorare”), ha confermato che: il lavoro veniva svolto presso l'albergo ristorante “Gli Oleandri”, sito in Mattinata, contrada Funni, dove c'era un parcheggio, una saletta colazioni e circa 10 bungalow, una saletta reception e una sala pranzo
(“ma noi non andavamo lì”); entrambi svolgevano le mansioni di cameriere e accoglienza ospiti, ma che facevano anche altri lavori, come le pulizie;
l'orario di lavoro era articolato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, a giorni alterni e con rotazione, una domenica libera (“oppure c'era un altro giorno di riposo” ); gli ordini venivano impartiti da;
la retribuzione ammontava a circa € 900/930 al mese, erogata Parte_6 in acconti;
la ditta forniva una divisa da lavoro (camicia bianca, pantaloni e scarpe nere), da indossare negli spogliatoi della struttura all'inizio del turno;
la clientela era composta da pellegrini di passaggio per la visita al Santuario di San Giovanni Rotondo;
di aver lavorato presso la struttura solo per un mese, poiché il servizio di cameriere non era ben organizzato e di non avere contenziosi pendenti con la Pegasus s.r.l. o CP_ con l' non avendo mai promosso causa nei confronti dei predetti.
La teste le cui deposizioni risultano sostanzialmente di segno conforme a quelle del teste Testimone_5
per la posizione del lavoratore , dopo aver dichiarato di aver lavorato da Testimone_2 Parte_3 marzo ad aprile 2016 ed aver confermato i capitoli dall'1 al 5 del ricorso, ha precisato che le direttive venivano impartite da e che la retribuzione si aggirava sugli € 800/900 al mese. Ha inoltre CP_2
CP_ affermato di avere anche lei promosso un contenzioso pendente con l' e che, nel periodo in cui ha lavorato presso la struttura, c'erano pochi turisti, forse tutti italiani.
Per la posizione della lavoratrice il teste ha dichiarato di aver Parte_4 Parte_5 lavorato per la Pegasus s.r.l. nell'ottobre del 2015, presso la residenza “Gli Oleandri”, composta da circa 10 bungalow, egli ha confermato di aver lavorato come giardiniere mentre svolgeva le Parte_4 mansioni di cameriera, pur non ricordandone l'orario di lavoro. Ha chiarito, inoltre, di aver preso ordini da e che la retribuzione era pari ad € 900, precisando che veniva fornita una divisa anche se Parte_6 nulla poteva riferire in merito allo spogliatoio poiché lavorava all'esterno della struttura.
Infine, la teste , dopo aver confermato i capitoli 1, 2, 4 e 5 del ricorso, ha dichiarato che Testimone_6 ha lavorato come cameriera d'albergo e addetta alle pulizie per la ditta Pegasus s.r.l. Parte_4 subito dopo Natale, nei primi mesi dell'anno 2015, quindi da febbraio a metà marzo del 2015. Ha altresì affermato di aver lavorato nello stesso periodo, anzi, di aver terminato la prestazione lavorativa ad aprile CP_ 2015 e di avere promosso, come una causa nei confronti dell' Ha altresì precisato Parte_4 che: il lavoro era articolato per turni, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 o dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica al mese di riposo;
la retribuzione era di circa 900 € al mese, erogati in contanti e mediante pagina 6 di 9 acconti;
anche nei mesi invernali c'erano turisti, sebbene in misura inferiore, prevalentemente pellegrini in Pe visita ai Santuari di a Monte Sant'Angelo e di io da Pietralcina a San Giovanni Rotondo. CP_3
Giova, poi, evidenziare che i predetti testimoni - , , , Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
- hanno reso dichiarazioni o inviato comunicazioni perfettamente Testimone_5 Testimone_6 sovrapponibili a quelle raccolte in fase ispettiva, salvo per il teste , la cui dichiarazione non Testimone_2
è stata rinvenuta all'interno del documento versato in atti dal resistente, nonché per il teste Parte_5 per parziale difformità tra quanto dichiarato in sede ispettiva e quanto affermato in sede
[...]
CP_ giudiziale (cfr. doc. 2 nel fascicolo dell' versato in atti in tutti i giudizi riuniti con la presente pronuncia e, in particolare, a pagina 71 per , alle pagine 11 e 12 per , a pagina 61 per Testimone_1 Testimone_3
, a pagina 83 per e alle pagine 17 e 18 per ). Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
Per quanto concerne le dichiarazioni di , rese sia nel giudizio n. 3929/2019 all'udienza Testimone_2 dell'11.05.2022 sia nel giudizio n. 3944/2019 all'udienza del 24.01.2021, si evidenzia che sono tra loro lievemente difformi e, in particolare: per il periodo di lavoro (nel giudizio di più recente iscrizione ha dichiarato di aver lavorato dal 19 marzo ad aprile 2016, mentre, in quello di più antica iscrizione, nei mesi di aprile e maggio 2016); per la retribuzione, pari a € 1.200,00 come da dichiarazione resa nel giudizio n.
3929/2019, pari a € 900/930 come affermato nell'ambito del giudizio n. 3944/2019, nonché per aver CP_ dichiarato di non avere giudizi in corso con l' nel procedimento avente r.g. n. 3944/2019, diversamente da quanto affermato nel giudizio iscritto al n. 3929/2019 (cfr. verbali d'udienza dei relativi procedimenti).
In ogni caso, pur in presenza di tali lievi difformità, la dichiarazione del suddetto teste deve ritenersi attendibile e rilevante per la posizione delle ricorrenti e , tenuto anche conto del fatto Parte_1 Parte_4 che le due deposizioni testimoniali sono relative a due date differenti e tra loro distanti nel tempo in quanto
è stato interrogato in data 24.01.2021 per il procedimento n. 3944/2019 e in data Testimone_2
11.05.2022 per il procedimento avente r.g. n. 3929/2019 (cfr. verbali d'udienza dei relativi procedimenti).
Con riguardo alle dichiarazioni del teste si osserva che questi, in sede ispettiva, ha Parte_5 dichiarato di aver lavorato da gennaio a febbraio 2015, dunque, nel medesimo periodo della ricorrente da cui è stato citato come testimone, e che non vi erano clienti, riferendo di aver Parte_4 lavorato con . In questa sede, invece, non ha saputo indicare con esattezza il periodo Persona_2 di lavoro della perché “confuso”, sebbene abbia confermato la prestazione lavorativa di Parte_4
CP_ quest'ultima in qualità di cameriera presso la struttura “Gli Oleandri” (cfr. doc. n. 2 nel fascicolo in particolare, a pagina 14 e 15, e verbale d'udienza del 24.02.2021, fascicolo n. 3949/2019).
Pertanto, pur ritenendo la dichiarazione del teste non attendibile, appare invece attendibile Pt_5 quella resa da ascoltata all'udienza del 23.02.2022, relativamente alla posizione di Testimone_6
(cfr. verbale d'udienza del procedimento n. 3949/2019). Parte_4 pagina 7 di 9 Le dichiarazioni testimoniali riportate – sufficientemente specifiche e circostanziate – risultano attendibili, salvo quella di e orientano per la genuinità del rapporto di lavoro Parte_5 subordinato, trovando, peraltro, riscontro nella documentazione affoliata al fascicolo di parte ricorrente (si vedano, in particolare, i modelli di assunzione, i fogli paga, le certificazioni uniche). Né, in senso contrario, rileva la circostanza che talune dichiarazioni siano state rese da soggetti titolari di controversie pendenti di analogo contenuto atteso che le cause, seppure riunite, conservano la loro autonomia per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti a un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo (v. Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, n. 22019).
Né, a fronte dei detti elementi probatori, riveste valenza ostativa l'accertamento del 30.05.2018. CP_ Si ritiene, infatti, che le anomalie riscontrate dall possano assumere valore di presunzione nei confronti dell'azienda, quale soggetto passivo dell'accertamento, ma non nei confronti del lavoratore, il quale è ovviamente estraneo ai profili, amministrativi e contabili, segnalati nel verbale ispettivo (v. Corte
d'Appello di Bari-Sez. Lav., 8.5.2018, n. 709).
Per contro, l'asserzione dei lavoratori di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
Pegasus s.r.l. nei periodi indicati è specifica e puntuale, desumibile dalla prova orale e confortata dalla surrichiamata produzione documentale.
Deve, pertanto, dichiararsi che tra i ricorrenti e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per i periodi rivendicati, con conseguente diritto degli istanti alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie.
Le spese di lite, liquidate nei minimi attesa la ripetitività e la bassa complessità delle questioni, seguono CP_ la soccombenza dell' (D.M. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, con istruttoria, scaglione infra € 52.000,00, valore indeterminabile complessità bassa).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3929/2019, a cui sono stati riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 3934/2019, 3944/2019 e n. 3949/2019, proposti, rispettivamente, da Parte_1
e nei confronti dell' in persona del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1 rappresentante legale pro tempore, ogni ulteriore istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie i ricorsi e per l'effetto:
- dichiara che tra e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato per il periodo dal 17.03.2016 al 30.07.2016, con conseguente diritto della parte ricorrente alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie;
- dichiara che tra e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per Parte_2 il periodo dal 6.10.2014 al 31.10.2014, con conseguente diritto della parte ricorrente alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie;
pagina 8 di 9 - dichiara che tra e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il Parte_3 periodo dal 17.03.2016 al 30.06.2016, con conseguente diritto della parte ricorrente alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie;
- dichiara che tra e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Parte_4 per il periodo dall'1.02.2015 al 15.03.2015, con conseguente diritto della parte ricorrente alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 8.816,00 (€ 4.640,00 per la prima posizione, a cui va sommato l'importo di € 1.392,00 per ogni posizione, pari a tre posizioni, per complessivi € 4.176,00 a titolo di aumento del 30% ex art. 4, comma 2°, del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario per spese generali al 15% in favore dei ricorrenti e, per essi, degli Avv.ti Francesco di Feo e Lidia Lionetti, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.06.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 12/06/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3929/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, cui sono riunite le cause n. 3934/2019, n.
3944/2019 e n. 3949/2019, vertente
T R A
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco di Feo e Lidia Lionetti come da procure
[...] speciali alle liti in atti,
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 12.04.2019, Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo il riconoscimento del rapporto
[...] Parte_4
CP_ di lavoro subordinato intercorso con la Pegasus s.r.l., disconosciuto dall' con conseguente rettifica della posizione assicurativa e contributiva e, in particolare:
CP_
1. ha dedotto che, in data 10.07.2018, la Direzione provinciale dell di Parte_1
Foggia emetteva provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la pagina 1 di 9 Pegasus s.r.l. dal 17.03.2016 al 30.07.2016 “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali CP_ prescritti dall'art. 2094 del c.c.”; che, avverso tale provvedimento, proponeva all' ricorso amministrativo in data 14.09.2018; di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17.03.2016 al
30.07.2016, con orario pieno, qualifica professionale di “cameriere d'albergo” e livello di inquadramento 6° del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere;
di aver eseguito la prestazione lavorativa su due turni giornalieri a giorni alterni dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, 3 domeniche al mese dalle 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica di riposo al mese;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa prevalentemente in Mattinata – contrada Funni, presso l'albergo ristorante – residenza turistica “Gli Oleandri” della Pegasus s.r.l., ove vi erano bungalow, stanze, sala reception, sala prima colazione, sala pranzo e pertinenze esterne della struttura immersa in un ampio giardino, con vasta zona parcheggio;
di aver prestato la propria attività lavorativa svolgendo prevalentemente le mansioni di cameriera addetta al servizio colazione in camera e pulizia dei bungalow e delle stanze;
di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di aver percepito regolare retribuzione.
2. ha dedotto che, effettuando casualmente un estratto della posizione contributiva ed Parte_2
CP_ assicurativa, scopriva che l' ingiustificatamente ed immotivatamente non le aveva accreditato le giornate lavorative prestate alle dipendenze della ditta Pegasus s.r.l.; che, avverso tale provvedimento CP_ inoltrava ricorso amministrativo all' in data 14.09.2018; di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato dal 6.10.2014 al 31.10.2014, con orario pieno, qualifica professionale di “cameriere d'albergo”, e livello di inquadramento 6° del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere;
di aver eseguito la prestazione lavorativa su due turni giornalieri a giorni alterni dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, 3 domeniche al mese dalle 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica al mese di riposo;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa prevalentemente in
Mattinata – contrada Funni, presso l'albergo ristorante – residenza turistica “Gli Oleandri” della Pegasus
s.r.l., ove vi erano bungalow, stanze, sala reception, sala prima colazione, sala pranzo e pertinenze esterne della struttura immersa in un ampio giardino, con vasta zona parcheggio;
di aver prestato la propria attività lavorativa svolgendo prevalentemente le mansioni di cameriera;
di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di aver percepito regolare retribuzione. CP_
3. ha dedotto che, in data 10.07.2018, la Direzione provinciale dell' di Foggia, Parte_3 emetteva provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Pegasus
s.r.l. dal 17.03.2016 al 30.6.2016 “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. CP_ 2094 del c.c.”; che, avverso tale provvedimento, proponeva ricorso amministrativo all in data
14.09.2018; di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17.03.2016 al
30.06.2016, con orario pieno, qualifica professionale di “cameriere d'albergo”, e livello di inquadramento 6° pagina 2 di 9 del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere;
di aver eseguito la prestazione lavorativa su due turni giornalieri a giorni alterni dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, 3 domeniche al mese dalle 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica al mese di riposo;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa prevalentemente in Mattinata – contrada Funni, presso l'albergo ristorante – residenza turistica “Gli Oleandri” della Pegasus s.r.l., ove vi erano bungalow, stanze, sala reception, sala prima colazione, sala pranzo e pertinenze esterne della struttura immersa in un ampio giardino, con vasta zona parcheggio;
di aver prestato la propria attività lavorativa svolgendo prevalentemente le mansioni di cameriere addetto al giardinaggio, al trasporto dei bagagli e all'accoglienza degli ospiti;
di essere stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di aver percepito regolare retribuzione. CP_
4. ha dedotto che, in data 5.07.2018, la Direzione provinciale dell di Foggia, Parte_4 emetteva provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Pegasus
s.r.l. dall'1.02.2015 al 15.03.2015 “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. CP_ 2094 del c.c.”; che, avverso tale provvedimento, proponeva ricorso amministrativo all in data
14.09.2018; di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, dall'1.02.2015 al
15.03.2015, con orario pieno, qualifica professionale di “cameriere d'albergo”, e livello di inquadramento 6° del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere;
di aver eseguito la prestazione lavorativa su due turni giornalieri a giorni alterni dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, 3 domeniche al mese dalle 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica al mese di riposo;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa prevalentemente in Mattinata – contrada Funni, presso l'albergo ristorante – residenza turistica “Gli Oleandri” della Pegasus s.r.l., ove vi erano bungalow, stanze, sala reception, sala prima colazione, sala pranzo e pertinenze esterne della struttura immersa in un ampio giardino, con vasta zona parcheggio;
di aver prestato la propria attività lavorativa svolgendo prevalentemente le mansioni di cameriera e addetta alla pulizia delle camere;
di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e di aver percepito regolare retribuzione. CP_ L' ritualmente costituitosi in tutti i giudizi, ha richiamato le risultanze del verbale ispettivo n.
2016011535/DDL del 30.05.2018, evidenziando che: con nota prot. n. 3618 del 17.04.2015, la Pegasus s.r.l. ha comunicato la cessazione definitiva dell'attività di residenza turistica, dando atto che quest'ultima non era mai iniziata;
non è stato possibile acquisire documentazione contabile;
gli ispettori hanno rilevato le incongruenze relative alla assoluta esorbitanza della forza lavoro (sino a n. 37 lavoratori contemporaneamente) a fronte della ridotta capacità ricettiva della struttura (n. 10 unità abitative); v'era discrepanza tra il dato denunciato dalla Pegasus s.r.l. e le dichiarazioni rese dai presunti lavoratori;
non v'era disponibilità delle comunicazioni di legge che l'albergatore deve di volta in volta inoltrare all'Autorità di
Pubblica Sicurezza;
l'unica documentazione fiscale riguardante l'attività di residenza turistica afferiva pagina 3 di 9 all'anno d'imposta 2013, laddove, per gli anni successivi, l'attività denunciata era stata quella di
“costruzione edifici residenziali e non residenziali” e “altri lavori di completamento e rifinitura degli uffici”;
i ritardi nella trasmissione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione;
le dichiarazioni rese da Parte_5
assunto con la qualifica di cameriere, il quale aveva riferito di aver prestato attività di
[...] manutentore delle unità abitative, segnalando che, nei mesi di gennaio e febbraio 2015, non vi erano clienti all'interno della struttura, con conseguente assenza di personale dipendente.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, escussi i testimoni addotti dai ricorrenti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12/06/2024 mediante deposito telematico della presente sentenza, previa riunione dei procedimenti per evidente connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.
La domanda è fondata e va accolta per le condivisibili argomentazioni esposte da questo Tribunale (cfr. sentenze n. 1846/2021, pubbl. il 28/04/2021, est. dott. Ivano Caputo;
n. 929/2022, pubbl. il 08/03/2022, est. dott.ssa Beatrice Notarnicola;
n. 1759/2022, pubbl. 4/05/2022, est. dott.ssa Monica Sgarro;
n.
2574/2022, pubbl. il 4/07/2022, est. dott.ssa Azzurra De Salvia) in fattispecie del tutto identiche, che di seguito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1°, disp. att. c.p.c. “Va opportunamente premesso che, CP_ in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle Pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, potendo quindi disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisca presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo;
in questa ipotesi, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per
l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo ha l'onere di provare l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2000 n. 1399; Cass. 10 luglio 2008, n. 18996).
A quest'ultimo riguardo occorre compiere – come condivisibilmente statuito dalla Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro, sia pure in tema di lavoro agricolo (da ultimo, cfr., App. Bari-Sez. Lav., sentenza n. 472/2019) – un accertamento che, CP_ sebbene in seno ad una controversia previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio dell (non del datore) e di natura incidentale (senza cioè efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di aver lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione”.
Così delimitato il thema decidendum, rileva il Tribunale che gli esiti della prova orale depongono senz'altro per l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro denunciato, avendo i testi escussi ricostruito i periodi lavorativi e le modalità esecutive del lavoro (orari di lavoro osservati, mansioni disbrigate, esistenza di direttive ricevute dal datore di lavoro).
pagina 4 di 9 Più in dettaglio, per la posizione di la teste , dopo aver Parte_1 Testimone_1
CP_ dichiarato di aver promosso una causa contro l' e di aver lavorato alle dipendenze della Pegasus s.r.l. in un primo momento da gennaio a settembre 2015, e, successivamente, insieme a , Parte_1 nell'aprile del 2016, solo verso la fine del mese, in qualità di cameriera addetta al servizio colazione e alla pulizia delle camere, ha confermato che: il lavoro era articolato su due turni giornalieri, a giorni alterni, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con un giorno libero che poteva coincidere con la domenica;
gli ordini e le direttive venivano impartiti dal sig. , al quale andava avanzata Parte_6 qualunque tipo di richiesta, anche per ferie o permessi brevi;
la retribuzione, pari a circa 900 €, veniva erogata in contanti e anche mediante acconti;
la clientela era composta da famiglie e pellegrini, in base al periodo dell'anno.
Anche il teste , premesso di avere promosso, come , una causa Testimone_2 Parte_1
CP_ contro l' ha dichiarato di: aver lavorato con la predetta, con la stessa mansione di cameriere, nell'anno
2016 avendo egli iniziato a lavorare ad aprile 2016, quando la ricorrente già lavorava, e che quest'ultima ha continuato a lavorare anche quando è andato via. Ha altresì confermato che: il lavoro era articolato su due turni giornalieri, a giorni alterni, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con un giorno libero che poteva essere anche la domenica e che il sig. impartiva le direttive sul Parte_6 lavoro da svolgere e sui turni;
la propria retribuzione, spesso erogata dal sig. , era di circa € Parte_6
1.200,00, ma che nulla sapeva in merito alla retribuzione della Parte_1
In merito al rapporto di lavoro disconosciuto nei confronti di la teste , Parte_2 Testimone_3
CP_ dopo aver dichiarato di avere parimenti promosso una causa contro l' per la stessa questione e di aver lavorato con la ricorrente per la ditta Pegasus per circa 15 giorni nel mese di ottobre 2014, in qualità di cameriera, avendo lavorato per la Pegasus da maggio a dicembre 2014, ha confermato che: il lavoro veniva svolto presso l'albergo ristorante “Gli Oleandri”, sito in Mattinata, contrada Funni;
la struttura era composta da 10 bungalow (tipo villette), con parcheggio, giardino e sala ristorante;
il lavoro era articolato su due turni giornalieri, a giorni alterni, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con un giorno libero che poteva essere anche la domenica;
impartiva le direttive sul lavoro da CP_2 svolgere e sui turni;
la retribuzione era erogata dal anche mediante acconti, per circa € 900/950 al CP_2 mese;
al dovevano essere rivolte tutte le richieste inerenti permessi orari e ferie;
la ditta forniva CP_2 una divisa da lavoro (camicia bianca, pantaloni e scarpe nere), da indossare ad inizio turno all'interno dello spogliatoio a ciò adibito.
Di segno sostanzialmente conforme si appalesano le deposizioni di , escussa all'udienza Testimone_4 del 23.02.2022, la quale ha confermato il periodo di lavoro disconosciuto nei confronti della ricorrente e al cui tenore integralmente si rinvia.
pagina 5 di 9 Con riguardo al lavoratore , il teste , escusso anche nel procedimento n. Parte_3 Testimone_2
3929/2019, all'udienza del 24.01.2021, dopo aver confermato di conoscere , avendo Parte_3 entrambi lavorato per la ditta Pegasus s.r.l. nel 2016 (“io ho lavorato dal 19 marzo ad aprile 2016. Quando sono arrivato, lui già lavorava, non so da quanto tempo e quando sono andato via, lui è rimasto a lavorare”), ha confermato che: il lavoro veniva svolto presso l'albergo ristorante “Gli Oleandri”, sito in Mattinata, contrada Funni, dove c'era un parcheggio, una saletta colazioni e circa 10 bungalow, una saletta reception e una sala pranzo
(“ma noi non andavamo lì”); entrambi svolgevano le mansioni di cameriere e accoglienza ospiti, ma che facevano anche altri lavori, come le pulizie;
l'orario di lavoro era articolato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 20.00, a giorni alterni e con rotazione, una domenica libera (“oppure c'era un altro giorno di riposo” ); gli ordini venivano impartiti da;
la retribuzione ammontava a circa € 900/930 al mese, erogata Parte_6 in acconti;
la ditta forniva una divisa da lavoro (camicia bianca, pantaloni e scarpe nere), da indossare negli spogliatoi della struttura all'inizio del turno;
la clientela era composta da pellegrini di passaggio per la visita al Santuario di San Giovanni Rotondo;
di aver lavorato presso la struttura solo per un mese, poiché il servizio di cameriere non era ben organizzato e di non avere contenziosi pendenti con la Pegasus s.r.l. o CP_ con l' non avendo mai promosso causa nei confronti dei predetti.
La teste le cui deposizioni risultano sostanzialmente di segno conforme a quelle del teste Testimone_5
per la posizione del lavoratore , dopo aver dichiarato di aver lavorato da Testimone_2 Parte_3 marzo ad aprile 2016 ed aver confermato i capitoli dall'1 al 5 del ricorso, ha precisato che le direttive venivano impartite da e che la retribuzione si aggirava sugli € 800/900 al mese. Ha inoltre CP_2
CP_ affermato di avere anche lei promosso un contenzioso pendente con l' e che, nel periodo in cui ha lavorato presso la struttura, c'erano pochi turisti, forse tutti italiani.
Per la posizione della lavoratrice il teste ha dichiarato di aver Parte_4 Parte_5 lavorato per la Pegasus s.r.l. nell'ottobre del 2015, presso la residenza “Gli Oleandri”, composta da circa 10 bungalow, egli ha confermato di aver lavorato come giardiniere mentre svolgeva le Parte_4 mansioni di cameriera, pur non ricordandone l'orario di lavoro. Ha chiarito, inoltre, di aver preso ordini da e che la retribuzione era pari ad € 900, precisando che veniva fornita una divisa anche se Parte_6 nulla poteva riferire in merito allo spogliatoio poiché lavorava all'esterno della struttura.
Infine, la teste , dopo aver confermato i capitoli 1, 2, 4 e 5 del ricorso, ha dichiarato che Testimone_6 ha lavorato come cameriera d'albergo e addetta alle pulizie per la ditta Pegasus s.r.l. Parte_4 subito dopo Natale, nei primi mesi dell'anno 2015, quindi da febbraio a metà marzo del 2015. Ha altresì affermato di aver lavorato nello stesso periodo, anzi, di aver terminato la prestazione lavorativa ad aprile CP_ 2015 e di avere promosso, come una causa nei confronti dell' Ha altresì precisato Parte_4 che: il lavoro era articolato per turni, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 o dalle ore 13.00 alle ore 20.00, con una domenica al mese di riposo;
la retribuzione era di circa 900 € al mese, erogati in contanti e mediante pagina 6 di 9 acconti;
anche nei mesi invernali c'erano turisti, sebbene in misura inferiore, prevalentemente pellegrini in Pe visita ai Santuari di a Monte Sant'Angelo e di io da Pietralcina a San Giovanni Rotondo. CP_3
Giova, poi, evidenziare che i predetti testimoni - , , , Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
- hanno reso dichiarazioni o inviato comunicazioni perfettamente Testimone_5 Testimone_6 sovrapponibili a quelle raccolte in fase ispettiva, salvo per il teste , la cui dichiarazione non Testimone_2
è stata rinvenuta all'interno del documento versato in atti dal resistente, nonché per il teste Parte_5 per parziale difformità tra quanto dichiarato in sede ispettiva e quanto affermato in sede
[...]
CP_ giudiziale (cfr. doc. 2 nel fascicolo dell' versato in atti in tutti i giudizi riuniti con la presente pronuncia e, in particolare, a pagina 71 per , alle pagine 11 e 12 per , a pagina 61 per Testimone_1 Testimone_3
, a pagina 83 per e alle pagine 17 e 18 per ). Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
Per quanto concerne le dichiarazioni di , rese sia nel giudizio n. 3929/2019 all'udienza Testimone_2 dell'11.05.2022 sia nel giudizio n. 3944/2019 all'udienza del 24.01.2021, si evidenzia che sono tra loro lievemente difformi e, in particolare: per il periodo di lavoro (nel giudizio di più recente iscrizione ha dichiarato di aver lavorato dal 19 marzo ad aprile 2016, mentre, in quello di più antica iscrizione, nei mesi di aprile e maggio 2016); per la retribuzione, pari a € 1.200,00 come da dichiarazione resa nel giudizio n.
3929/2019, pari a € 900/930 come affermato nell'ambito del giudizio n. 3944/2019, nonché per aver CP_ dichiarato di non avere giudizi in corso con l' nel procedimento avente r.g. n. 3944/2019, diversamente da quanto affermato nel giudizio iscritto al n. 3929/2019 (cfr. verbali d'udienza dei relativi procedimenti).
In ogni caso, pur in presenza di tali lievi difformità, la dichiarazione del suddetto teste deve ritenersi attendibile e rilevante per la posizione delle ricorrenti e , tenuto anche conto del fatto Parte_1 Parte_4 che le due deposizioni testimoniali sono relative a due date differenti e tra loro distanti nel tempo in quanto
è stato interrogato in data 24.01.2021 per il procedimento n. 3944/2019 e in data Testimone_2
11.05.2022 per il procedimento avente r.g. n. 3929/2019 (cfr. verbali d'udienza dei relativi procedimenti).
Con riguardo alle dichiarazioni del teste si osserva che questi, in sede ispettiva, ha Parte_5 dichiarato di aver lavorato da gennaio a febbraio 2015, dunque, nel medesimo periodo della ricorrente da cui è stato citato come testimone, e che non vi erano clienti, riferendo di aver Parte_4 lavorato con . In questa sede, invece, non ha saputo indicare con esattezza il periodo Persona_2 di lavoro della perché “confuso”, sebbene abbia confermato la prestazione lavorativa di Parte_4
CP_ quest'ultima in qualità di cameriera presso la struttura “Gli Oleandri” (cfr. doc. n. 2 nel fascicolo in particolare, a pagina 14 e 15, e verbale d'udienza del 24.02.2021, fascicolo n. 3949/2019).
Pertanto, pur ritenendo la dichiarazione del teste non attendibile, appare invece attendibile Pt_5 quella resa da ascoltata all'udienza del 23.02.2022, relativamente alla posizione di Testimone_6
(cfr. verbale d'udienza del procedimento n. 3949/2019). Parte_4 pagina 7 di 9 Le dichiarazioni testimoniali riportate – sufficientemente specifiche e circostanziate – risultano attendibili, salvo quella di e orientano per la genuinità del rapporto di lavoro Parte_5 subordinato, trovando, peraltro, riscontro nella documentazione affoliata al fascicolo di parte ricorrente (si vedano, in particolare, i modelli di assunzione, i fogli paga, le certificazioni uniche). Né, in senso contrario, rileva la circostanza che talune dichiarazioni siano state rese da soggetti titolari di controversie pendenti di analogo contenuto atteso che le cause, seppure riunite, conservano la loro autonomia per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti a un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo (v. Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, n. 22019).
Né, a fronte dei detti elementi probatori, riveste valenza ostativa l'accertamento del 30.05.2018. CP_ Si ritiene, infatti, che le anomalie riscontrate dall possano assumere valore di presunzione nei confronti dell'azienda, quale soggetto passivo dell'accertamento, ma non nei confronti del lavoratore, il quale è ovviamente estraneo ai profili, amministrativi e contabili, segnalati nel verbale ispettivo (v. Corte
d'Appello di Bari-Sez. Lav., 8.5.2018, n. 709).
Per contro, l'asserzione dei lavoratori di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
Pegasus s.r.l. nei periodi indicati è specifica e puntuale, desumibile dalla prova orale e confortata dalla surrichiamata produzione documentale.
Deve, pertanto, dichiararsi che tra i ricorrenti e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per i periodi rivendicati, con conseguente diritto degli istanti alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie.
Le spese di lite, liquidate nei minimi attesa la ripetitività e la bassa complessità delle questioni, seguono CP_ la soccombenza dell' (D.M. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, con istruttoria, scaglione infra € 52.000,00, valore indeterminabile complessità bassa).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3929/2019, a cui sono stati riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 3934/2019, 3944/2019 e n. 3949/2019, proposti, rispettivamente, da Parte_1
e nei confronti dell' in persona del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1 rappresentante legale pro tempore, ogni ulteriore istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie i ricorsi e per l'effetto:
- dichiara che tra e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato per il periodo dal 17.03.2016 al 30.07.2016, con conseguente diritto della parte ricorrente alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie;
- dichiara che tra e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per Parte_2 il periodo dal 6.10.2014 al 31.10.2014, con conseguente diritto della parte ricorrente alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie;
pagina 8 di 9 - dichiara che tra e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il Parte_3 periodo dal 17.03.2016 al 30.06.2016, con conseguente diritto della parte ricorrente alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie;
- dichiara che tra e la Pegasus s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Parte_4 per il periodo dall'1.02.2015 al 15.03.2015, con conseguente diritto della parte ricorrente alla contribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 8.816,00 (€ 4.640,00 per la prima posizione, a cui va sommato l'importo di € 1.392,00 per ogni posizione, pari a tre posizioni, per complessivi € 4.176,00 a titolo di aumento del 30% ex art. 4, comma 2°, del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario per spese generali al 15% in favore dei ricorrenti e, per essi, degli Avv.ti Francesco di Feo e Lidia Lionetti, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.06.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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