Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3120/2022 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA rapp. e dif. dall'Avv. MICELI WALER, elett.te Parte_1 dom.to c/o il difensore,
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Fabrizio Perrella (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l C.F._1 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n. 55 Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 13/06/2022 la ricorrente deduceva: di essere docente abilitato per la classe concorsuale A445 ed A043, scuola secondaria;
di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 1.09.2019 attualmente CP_1 in servizio presso l'Istituto Ottaviano-I.C. ; di aver prestato Parte_2 prima dell'immissione in ruolo servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come specificato in CP_1 ricorso negli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2011- 2012, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e dimostrato dai
che tutti i servizi scolastici sopra evidenziati erano stati prestati con il prescritto titolo di studio. Deduceva la ricorrente che, durante il periodo di precariato, le era stato negato il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi non essendovi stato alcun avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio. Inoltre deduceva che all'atto della ricostruzione della carriera, la stessa era stata collocata nella fascia stipendiale 0, benché avesse svolto un lungo periodo di precariato, stante la soppressione della fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 anni da parte del CCNL del 19-7-2011. Invocava l'applicabilità della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo del 4 agosto 2011 per i dipendenti già immessi in ruolo all'1-9-2010, con conseguente condanna del al pagamento con assegno ad personam delle differenze CP_1 retributive maturate in virtù del riconoscimento del diritto all'inquadramento nella fascia 3-8 fino alla maturazione del diritto all'inquadramento nella fascia 9-14 anni. Tanto premesso ha chiesto al Giudice adito:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale
“0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; per l'effetto condannare il a pagare, in favore della Controparte_1 ricorrente, la somma di € 3.958,59 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.”, vinte le spese di lite con attribuzione. Il nel costituirsi in giudizio ha evidenziato la correttezza del proprio CP_1 operato ed in particolare che, per quanto concerne l'a.s. 2011/2012, lo stesso non era stato riconosciuto in quanto inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente, ossia 180 gg e, per l'anno 2017/2018, risultava l'interruzione del servizio poiché la docente aveva usufruito del congedo straordinario per assistenza familiari con handicap in situazione di gravità, per un totale di 5 mesi e 28 giorni. La causa, all'udienza del 27-5-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter cpc, lette le note di trattazione depositate in atti, veniva decisa come dalla presente sentenza. Il presente giudizio ha un duplice oggetto: da un lato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e della connessa progressione stipendiale durante il periodo di precariato e, dall'altro, l'applicabilità alla ricorrente, docente immessa in ruolo in data 1-9-2019, della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo del 4 agosto 2011 per i dipendenti già immessi in ruolo all'1-9-2010, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù CP_1 del diritto all'inquadramento nella fascia 3-8 anni di anzianità dall'1-9-2019 alla data di collocazione della stessa nella fascia 9-14 anni di anzianità (avvenuto il 1- 1-2022). La prima questione è fondata e deve essere accolta. Oggetto di giudizio in parte qua è l'accertamento dell'ammontare della retribuzione spettante alla ricorrente per i giorni effettivamente lavorati nel periodo di precariato, tenendo conto degli incrementi stipendiali - cosiddetti gradoni - di cui al CCNL comparto Scuola applicato, riconosciuti al personale a tempo indeterminato.
Ebbene, l'art. 2, commi 2 e 3 del CCNL Scuola 4 agosto 2011 recita: “
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. A mente di tale disposizione, pertanto, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale
“0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3- 8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Dunque, la contrattazione di comparto vigente, mediante la suddetta clausola, prevede il mantenimento dell'ormai abolito gradone stipendiale “3-8 anni” per i soli docenti immessi in ruolo prima del settembre 2010, stabilendo invece nuovi parametri per il personale assunto da quella data in poi (unico gradone 0-8). La questione è pertanto se docenti che, come la ricorrente, abbiano iniziato a lavorare da prima del 1-9-2010 in virtù di contratti a tempo determinato abbiano anch'essi diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 comma 2 del CNL Scuola 4 agosto 2011. Ritiene il Tribunale che la questione meriti di essere risolta positivamente atteso che la richiamata clausola di salvaguardia, laddove interpretata nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione il personale assunto dopo il settembre 2010 ma con uno o più anni di servizio pre ruolo alle spalle, contrasterebbe con il principio di non discriminazione (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE), concretando una evidente discriminazione nei confronti del lavoro a termine. La S.C. ha reiteratamente affermato il principio di diritto, secondo il quale "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (ex multis, Cass. 34546/2019). Nella specie, la ricorrente, che alla data dell'1-9-2010 vantava il diritto all'inserimento nel gradone 3-8 avendo maturato tre anni di servizio, ha chiesto le differenze stipendiali derivanti dallo stesso meccanismo di incrementi stipendiali operante per il personale a tempo indeterminato, ma parametrate sui soli giorni di servizio prestati nel corso dei vari contratto a termine. Va a tal proposito rilevato che non viene qui in rilievo la computabilità, ai fini dell'anzianità di servizio, dei periodi non lavorati tra un rapporto di lavoro a tempo determinato e l'altro, non dovendosi confondere i periodi computabili ai fini dello scorrimento nelle diverse fasce stipendiali (anni interi o equiparati per legge) e i periodi utili ai fini del calcolo delle spettanze maturate. In conclusione la domanda nell'an è senz'altro fondata. In ordine al quantum, il si è limitato ad eccepire la prescrizione e ad CP_1 evidenziare l'erroneità del numero di giorni presi in considerazione per gli anni scolastici 2011/12 e 2014/15, eccezione a fronte della quale parte ricorrente ha proceduto a rielaborarli, nei limiti della prescrizione quinquennale, considerando solo 3 mesi e 16 giorni di servizio effettivo per l'a.s. 2011/12 ed solo 3 mesi e 9 giorni di servizio effettivo quanto al 2017/2018. I conteggi così rielaborati dalla parte appaiono correttamente operati ed inoltre i il a seguito del deposito, in sede di note, non ha mosso alcuna specifica CP_2 censura;
ne deriva che gli stessi possono essere posti a base della decisione e parte convenuta va condannata a pagare alla ricorrente l'importo di € 429,19 a titolo di progressioni economiche dal 14-6-2017 al 30-6-2019 (quinquennio non coperto da prescrizione), oltre accessori come in dispositivo. Venendo alla seconda questione la stessa attiene al diritto della ricorrente a vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0 - 2" al gradone contrattuale "3 - 8 anni" dall'immissione in ruolo e fino al conseguimento della fascia retributiva "9 - 14 anni" e per l'effetto condannare il a pagare in suo favore le differenze Controparte_1 retributive così come quantificate. Ebbene la controversia va risolta sulla base del principio di diritto enunciato da Cass., n. 2924 del 7 febbraio 2020, ribadito da successive pronunce conformi (fra le più recenti, Cass., n. 16144 dell'11 giugno 2024), secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente. Si tratta di un principio alla cui enunciazione la Corte di Cassazione è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione €pea, la quale anche nel recente arresto del 17 ottobre 2024, in causa C - 322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011, in causa C - Pt_3
177/10, ha evidenziato che "norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di "condizioni di impiego"" e, pertanto, non si sottraggono al divieto "di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive" (punti 33 e 34 della pronuncia citata). Il resistente non contesta in questa sede il principio affermato, CP_1 limitandosi ad addurre la diversa modalità di reclutamento e l'esistenza di differenziazioni oggettive fra la prestazione resa dagli assunti a tempo determinato rispetto a quella resa dai docenti di ruolo ed infine a far leva sulla "discriminazione alla rovescia" che l'applicazione congiunta della clausola di salvaguardia e dell'istituto della ricostruzione della carriera, come disciplinato dagli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 297 del 1994, determinerebbe, in danno dell'assunto ab origine a tempo indeterminato, nei casi in cui, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali previste dal sistema previgente, venga fatto valere, non il servizio effettivamente prestato, bensì l'anzianità riconosciuta in base alla fictio iuris prevista dal citato art. 489. Posta la totale irrilevanza del richiamo alla diversità di sistemi di reclutamento e la assoluta genericità di quello alle diversità oggettive tra le prestazioni rese, occorre soffermarsi sul terzo argomento che paventa una discriminazione alla rovescia sulla premessa che l'estensione della clausola di salvaguardia anche ai docenti assunti a tempo determinato alla data del 1 settembre 2010 e poi immessi in ruolo consentirebbe agli stessi una progressione stipendiale più favorevole rispetto a quella degli insegnanti assunti ab origine a tempo indeterminato, deducendosi che, per ciò solo, la disposizione contrattuale non potrebbe essere disapplicata, risultando giustificata. La tesi non merita condivisione, dovendosi innanzitutto rilevare che fa leva su un principio, che la Cassazione ha affermato nella motivazione della sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019, ma che non si attaglia alla fattispecie. In quel caso, infatti, si discuteva unicamente della conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro della disciplina nazionale dettata in tema di riconoscimento del servizio prestato dai docenti assunti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, disciplina che, nel testo all'epoca vigente (l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 69 del 2023, conv., con modif., dalla legge n. 103 del 2023, ha riformulato gli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 197 del 1994 prevedendo il riconoscimento, senza abbattimenti, della sola anzianità effettiva), se, da un lato, prevedeva all'art. 485 un abbattimento dell'anzianità, dall'altro, sulla base dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 11, comma 14, legge n. 124 del 1999 (anch'esso riformulato dal citato d.l. n. 69 del 2023), equiparava ad un anno di servizio la supplenza prestata per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle attività didattiche. A fronte, quindi, di una disciplina della ricostruzione di carriera che introduceva una discriminazione in danno dell'assunto a tempo determinato (l'abbattimento) ma, al tempo stesso, lo favoriva quanto al computo dell'anno di servizio, la Cassazione, nell'occasione, ha affermato che la natura discriminatoria della stessa poteva essere ritenuta solo apprezzando la disciplina nel suo complesso e, dunque, valutando l'anzianità effettiva del docente assunto a tempo determinato, non potendo, quest'ultimo, domandare la disapplicazione del solo abbattimento e pretendere, al contempo di avvalersi della fictio iuris. Il riferimento alla "commistione di regimi", pertanto, è stato fatto in relazione al medesimo istituto della ricostruzione della carriera ed alle modalità attraverso le quali, in base alla disciplina all'epoca vigente, si perveniva ad individuare l'anzianità da riconoscere al docente, poi immesso in ruolo, a fini giuridici ed economici. Nel caso di specie, al contrario, vengono in rilievo due diversi istituti, che, seppure incidenti entrambi sul trattamento retributivo da riservare al personale assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di pre-ruolo, restano distinti, perché il primo attiene all'anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici ed economici, e l'altro alla individuazione della fascia stipendiale nella quale il docente, con l'anzianità risultante all'esito della ricostruzione, deve essere collocato. Si tratta, quindi, di distinte "condizioni di impiego" e, come la Suprema Corte ha già affermato (cfr. Cass., n. 38100 del 29 dicembre 2022) il carattere discriminatorio o meno delle stesse deve essere valutato in relazione alla condizione che viene in rilievo e non all'esito di una comparazione globale dell'intero trattamento riservato all'assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato. Ciò detto, alla luce delle già richiamate pronunce della Corte di Giustizia e della Cassazione, non si può dubitare della natura discriminatoria della disciplina dettata dal CCNL 4 agosto 2011, con la quale le parti collettive, dopo aver rimodulato le fasce stipendiali prevedendo un'unica nuova fascia da 0 a 8 anni di servizio, in luogo delle preesistenti 0 - 2 e 3 - 8, implicanti un incremento stipendiale al momento del passaggio dall'una all'altra, hanno limitato ai soli assunti a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, non solo il diritto a conservare il maggiore valore stipendiale 3 - 8 già acquisito a quella data (art. 2, comma 2), ma anche il diritto a conseguire ad personam, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, l'incremento in precedenza previsto al partire dal terzo anno di servizio.
Si tratta di un beneficio economico dal quale gli assunti a tempo determinato sono stati esclusi per il solo fatto che alla data indicata al contratto fosse stato apposto un termine di durata, sicché la disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificata per le ragioni che la Cassazione ha in più occasioni indicato a partire da Cass., n. 23868 del 23 novembre 2016. Ciò posto in linea generale, è incontestato che la ricorrente, sulla base dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, ove la clausola di salvaguardia non fosse stata limitata ai soli assunti a tempo indeterminato, avrebbe avuto titolo ad essere collocata, al momento dell'immissione in ruolo, avvenuta il 1 settembre
2019, nella seconda delle fasce stipendiali previgenti (3 - 8) e ciò considerando sia l'anzianità indicata nel decreto di ricostruzione della carriera sia quella effettiva di servizio risultante dalla somma dei giorni di servizio effettivo risultanti dallo stesso decreto di ricostruzione di carriera. Si è, quindi, in ogni caso, in presenza di un trattamento deteriore per il periodo 1 settembre 2019 – 1 gennaio 2022 (data del passaggio alla successiva fascia stipendiale 9/14). Nella citata pronuncia del 17 ottobre 2024, in causa C - 322/23, la Corte di Giustizia ha osservato, infatti, che la violazione o meno della clausola 4 dell'Accordo quadro deve essere verificata "alla luce degli elementi di fatto e di diritto che possono essere accertati al momento in cui quest'ultima è invocata dalla persona che ritiene di esserne colpita, senza che possano essere presi in considerazione eventuali elementi futuri, la cui esistenza stessa e la cui esatta portata restano incerte a tale momento" (punto 48) e ha ulteriormente specificato che un meccanismo futuro di riallineamento della retribuzione, di portata limitata perché non retroattivo, non vale a giustificare la disparità di trattamento, sia perché incerto (lo stesso, infatti, non potrebbe operare in caso di risoluzione per qualunque causa del rapporto), sia in quanto " la circostanza che, in taluni casi, l'applicazione di tale meccanismo possa eventualmente essere favorevole ai docenti interessati è, se del caso, atta a compensare soltanto parzialmente la differenza di trattamento subita" (punto 47).
D'altro canto, la stessa Corte di Giustizia ha in più occasioni osservato che la finalità di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, che sono quelle che il fa valere in questa sede, non può integrare una ragione obiettiva "quando CP_1 la normativa nazionale di cui trattasi esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione" ( CGUE 30 novembre 2023 in causa C - 270/22, punto 74). Questo è quanto si realizza nella fattispecie, perché la clausola di salvaguardia della cui legittimità si discute non considera affatto il servizio prestato sulla base del rapporto a tempo determinato, escluso ai fini della sua applicazione nella sua totalità.
In via conclusiva il ricorso deve essere accolto alla luce del principio di diritto secondo cui "L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3 - 8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0 - 2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1 settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del D.Lgs. n. 197 del 1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2023. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito". In ordine al quantum, possono essere posti a base della decisione i conteggi rielaborati da parte ricorrente non resi oggetto di specifica contestazione da parte del che va pertanto condannato al pagamento per tale causale, in favore CP_1 della parte, dell'importo di € 3.003,21 oltre accessori come in dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire in relazione al periodo di servizio pre ruolo, gli incrementi stipendiali - cosiddetti gradoni - di cui al CCNL comparto Scuola applicato, riconosciuti al personale a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il , in persona del ministro Controparte_3
p.t. al pagamento in favore della ricorrente la somma complessiva lorda di € 429,19 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 14-6-17 al 30-6-2019, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9
– 14 anni” (1-12-2022) e per l'effetto, condanna il a Controparte_1 pagare, in favore della ricorrente, la somma di € 3.003,21 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
Contr condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Nola, 27-5-2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci