Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.