Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2022
Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00407/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00733/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Leoni e Francesco Vincenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia o previa concessione della misura cautelare ritenuta più idonea,
- della nota -OMISSIS-.), avente ad oggetto “ a-OMISSIS- ”
nonché, per quanto occorrer possa,
- della nota del -OMISSIS-;
- della nota della -OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS-_-OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS-° -OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS-_-OMISSIS-;
- della relazione della -OMISSIS-avente ad oggetto “ verifiche di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 commi da 56 a 65, artt. 53 e 60 – comma 6 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. mod. nonché di cui agli artt. dal 60 al 65 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e art. 894 del d.lgs. n. 66 del 2010 ”;
- di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che allo stato il ricorrente non pare subire un danno grave e irreparabile dalla nota di costituzione in mora impugnata;
Ritenuto pertanto che allo stato non vi sono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022 per verificare lo stato del procedimento;
Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e fissa la camera di consiglio del 26 gennaio 2022 per verificare lo stato del procedimento.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.