Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 290/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 290/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
20.6.2025 emesso in esito alla udienza del 19.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
c.fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MONTAGNESE ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E codice fiscale e partita i.v.a. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro – tempore, con sede legale e direzione generale in via Ignazio Gardella n. 2, (20149) Milano, elettivamente domiciliata in via Placido
Geraci n. 3, (89128) Reggio Calabria, presso lo studio professionale dell'avv. Demetrio
Fusaro, del foro di Reggio Calabria, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 06.07.2011 per atto in Milano a rogito notaio , n. 28321 di Persona_1
repertorio e n. 8245 di raccolta,
APPELLATO
, c.fisc. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
1
OGGETTO: lesione personale - appello avverso la Sentenza n. 192/2020 del
Tribunale di Palmi pubblicata in data 26/02/2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 548/2015 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 10/06/2020 Parte_1
impugnava la sentenza n. 192/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di
[...]
Palmi in data 26/02/2020 , formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - previa concessione dell'inibitoria ex art. 283
c.p.c. - respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione – riformare l'appellata sentenza in quanto ingiusta ed erronea per tutti i motivi sopra indicati, accertando e dichiarando che ha diritto a essere risarcito di tutti i danni subiti in Parte_1 conseguenza dell'incidente per cui è causa e per l'effetto accogliere la domanda per come formulata nel giudizio di primo grado, con la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di Euro 23.287,33, o a quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa. Con interessi legali e rivalutazione monetaria.”
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 23.2.2021 si costituiva la chiedendo il rigetto del gravame, con Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado, e la condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la . CP_2
Dichiarata inammissibile la istanza ex art. 283 cpc, e dichiarata la contumacia della
[...]
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, udienza differita CP_2
d'ufficio al 22.5.2025, con decreto ritualmente comunicato.
A tale udienza nessuna delle parti compariva;
la causa veniva pertanto rinviata, con provvedimento ritualmente comunicato, all'udienza del 19.6.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Anche a detta udienza nessuna delle parti depositava note sostitutive della presenza all'udienza.
Ciò posto, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
[...] contro e nella Parte_2 Controparte_1
contumacia di , così decide: Controparte_2
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
24/06/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito )
3