Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 73 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Bruni Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Giusi Pontieri Controparte_1
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Collaboratrice familiare non regolarizzata. Differenze retributive.
Conclusioni per l'appellante: “… All'esito della rinnovazione istruttoria ed eventualmente rivalutando gli altri elementi di prova allegati, accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto dal 5.6.2016 al 30.11.2020 nei termini e con applicazione del CCNL per come dedotti in parte motiva e, per l'effetto, condannare la SI.ra
al pagamento a titolo di differenze retributive in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1
ella somma pari ad € 2.665,42 o a quella diversa somma, maggiore o minore, risultante
[...]
dalla disponenda CTU. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Svolgimento del processo
1. L'appellante chiedeva, con ricorso al Giudice del Lavoro, di accertare e dichiarare di avere svolto attività di lavoro irregolare alle dipendenze della SI.ra , Controparte_1
prendendosi cura della madre, SI.ra , con la mansione di “lavoratrice domestica”, di Per_1
livello C super (CCNL COLF CONFEDILIZIA), dal 5/6/2016 al 30/11/2020 (data in cui si era dimessa), con orario di lavoro 7:50 – 9:00, 15:30 – 16:00 e 23:30 – 24:00, di ogni giorno (dal lunedì alla domenica), e con retribuzione mensile di € 600,00; e rivendicava, quindi, per l'effetto, il pagamento di differenze retributive, per un importo pari ad € 2.665,42.
2. La causa veniva istruita con l'audizione di testimoni ed il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, riteneva non dimostrata la domanda attorea e non rilevante la mancata resa di interrogatorio formale, da parte della resistente SI.ra in mancanza CP_1
di altri elementi fattuali di riscontro.
3. Avverso detta sentenza propone appello la SI.ra la quale, si duole di una non Pt_1
corretta conduzione, da parte del Giudice di prime cure, dell'esame testimoniale riguardante i due testi effettivamente ascoltati, perché non aderente ai quesiti specifici posti dalla difesa;
lamenta la mancata ammissione di ulteriori due testimoni ritualmente indicati;
critica la carente valorizzazione, da parte del Tribunale, tanto delle prove documentali offerte, quanto della mancata comparizione in udienza della parte, per la resa dell'interrogatorio formale ammesso.
4. Si costituisce, in sede di gravame, l'originaria resistente, ribadendo le originarie difese, confutando quelle dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 7 gennaio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato e va respinto.
I.1 Premesso che gravasse – e che gravi tuttora – sulla lavoratrice l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, secondo gli ordinari criteri di legge (art. 2967 c.c.), e che il Tribunale ha già ritenuto non assolto tale obbligo probatorio, occorre verificare se i motivi di gravame abbiano apportato elementi di critica sufficienti a sconfessare, in alcuna parte o in tutto, la pronuncia del Giudice di prime cure.
I.2 Al riguardo, va premesso che la conduzione, in primo grado, della prova, secondo schemi non strettamente vincolati al contenuto del capitolato, da parte del Tribunale, lungi dall'essere criticabile, come, invece, criticata dall'appellante, rientra nei poteri del giudice.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti,
è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all'onere probatorio della parte>> (Cassazione civile sez. III, 21/09/2015, n° 18481).
Sicché, mentre il capitolato redatto dalla parte serve a delineare il perimetro degli argomenti sui quali la prova deve svolgersi, restano affidate al giudice la libera trasposizione e la sintesi delle circostanze emerse nella prova orale, purché senza “sommarietà” o “sciatteria”.
Nel caso in esame, non si ravvisa che il Tribunale abbia disatteso i superiori precetti, nel corso dell'assunzione della prova dei due testi avvenuta in primo grado.
Né la scelta dello stesso giudice di ridurre il numero dei testimoni ammessi può essere posta in discussione in sede di gravame, posto che
261 cod. proc. civ. è rimessa alla iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità>> (Sez. 3, Sentenza n. 9551 del 22/04/2009).
Si osserva sul punto, peraltro, che, allorquando il tribunale chiuse l'istruttoria, la parte non rappresentò ragioni circostanziate che imponessero l'ascolto di testimoni ulteriori, accettando senza nulla osservare la valutazione espressa dal giudice, secondo cui la causa era matura per la decisione. Né a verbale, infatti, né nelle note scritte depositate in data 1°/12/2021, la ricorrente ha segnalato ragioni specifiche che imponessero l'ascolto di ulteriori testimoni, finalizzato ad alcunché.
I.3 Chiarito quanto sopra, si osserva che, l'appellante, oltre ai vizi strettamente formali affrontati nel precedente punto motivazionale, ha, comunque, sostanzialmente, chiesto una rivalutazione delle risultanze istruttorie, ritenendo che da essa possano trovare conferma le proprie difese.
Sennonché, la lettura delle deposizioni assunte in primo grado non risulta dirimente, in senso favorevole alle tesi sostenute della SI.ra Pt_1
Infatti, la lettura complessiva del compendio istruttorio non è stata in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti basilari di un rapporto lavorativo di tipo subordinato.
I.4 Le testimonianze acquisite (testi e ) non hanno Testimone_1 Testimone_2
riferito circa la sussistenza di elementi qualificanti il rapporto nei termini auspicati dalla ricorrente;
e, peraltro, hanno narrato di circostanze percepite pressoché esclusivamente in via mediata.
Il teste , badante della madre dell'appellata, ha affermato di poter riferire Testimone_1
circa un periodo (1/12/2020 – 13/12/2020) diverso da quello indicato dalla ricorrente, come afferente alla propria attività lavorativa (5/6/2016 – 30/11/2020).
Inoltre, ha fornito informazioni totalmente contrastanti con le difese della parte attrice (“Di pomeriggio e di sera quando andavo a casa della non c'erano altre persone”) e generiche CP_1
al punto da non consentire un collegamento della deposizione alla parte interessata (“Quando io andavo la mattina in casa c'era una persona che si occupava delle pulizie di cui non conosco il nome”).
Il teste , parimenti, fratello di un soggetto che lavorava come collaboratore Testimone_2
domestico nel palazzo dove viveva anche la resistente/appellata, ha dichiarato soltanto che
“in un paio di occasioni in cui sono andato a trovare mio fratello ho visto la ricorrente andare nell'abitazione della sig.ra , avendola vista non già intenta a lavorare, bensì “affacciata CP_1
al balcone”, riferendo solo di avere saputo non direttamente, ma tramite “una persona che io ho battezzato”, che questi aveva “lavorato insieme alla ricorrente per due mesi ... che ... lavorava per la madre della . CP_1
I.5 Evidenziato che le testimonianze anzidette si sono limitate a quanto dianzi riportato e trascritto, essendo state caratterizzate da estrema sintesi e genericità, va rilevato, in conclusione, che è stata proprio la prova offerta dalla stessa ricorrente/appellante a non supportare adeguatamente le sue domande giudiziali.
L'assenza dei testimoni dai luoghi nei quali si sarebbe realizzato il rapporto di lavoro e la mancata percezione diretta, da parte degli stessi, delle modalità di espletamento delle attività asseritamente svolte dalla lavoratrice, rispetto alla qualità ed alla quantità delle stesse, ovvero di una soggezione – o meno – della alle direttive e/o ai controlli di colei che sarebbe Pt_1
stata individuata quale datore di lavoro, negano fondamento all'azione della tessa. Pt_1
I.6 Le possibili occasioni d'incontro della ricorrente/appellante con la resistente/appellata, peraltro, sono state giustificate dal teste , il quale ha affermato che la ogni Tes_3 Pt_1
tanto veniva a casa della per riportare una macchina per cucire portatile”, con la quale CP_1
la stessa SI.ra si occupava di “lavori di cucito o ricami”, escludendo di averla vista CP_1
assistere la madre della sig.ra rispetto alla quale ha riferito: “... ero io a prendermi cura CP_1
della mamma”.
I.7 Si conferma, infine, l'ininfluenza del dato della mancata risposta della resistente all'interrogatorio formale, in mancanza di altri elementi probatori idonei a dare un significato negativo a tale omissione.
Efficacia di prova di alcunché, infatti, non possono averla le tre fotografie scattate dalla ricorrente/appellante alla donna presuntivamente assistita, né lo “screen shot” dimostrativo di circa otto telefonate intercorse tra la ricorrente ed il soggetto ”, in varie date. CP_1
I.8 L'appello va, pertanto, rigettato.
II.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
III.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 3 febbraio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2167/2021, resa in data 7 dicembre 2021, così provvede:
1.- rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a corrispondere le spese di lite del grado, liquidate in € 1.458,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore di parte appellata;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 15 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale