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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 462/2024
Udienza “cartolare” del 11-02-2025.
Il Giudice, viste le conclusioni di parte ricorrente di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 462/2024, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, promossa da:
, (c.f. ) titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA , con sede in Capannori (LU), Fraz. Controparte_1 P.IVA_1
Vorno, Via Cima Vorno n.32/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Mei del Foro di Lucca (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo in Lucca, viale Luporini, n.807, (ai C.F._2 sensi dell'art.136 c.p.c., dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni del presente giudizio al seguente numero di fax 0583/31.29.95, o indirizzo e-mail o indirizzo pec Email_1
, come da procura (all.to A) Email_2
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), con sede in Lucca, Piazza Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Napoleone n. 1, Palazzo Ducale, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. CP_3 rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., dagli Avv.ti Beatrice Mancini (C.F.
) e Laura Fiamma (C.F. ) dell'Avvocatura Provinciale, in C.F._3 C.F._4 forza della determina dirigenziale d'incarico n. 22 del 17.01.2024 (all.1) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Provincia di Lucca in Piazza Napoleone, n.1 Palazzo Ducale - 55100 Lucca;
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec: Email_3 oscana.it;
[...]
- resistente -
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “- in via cautelare: sospendere inaudita altera parte l'ordinanza ingiunzione n. 383 del 21 dicembre 2023, conseguente al verbale n. 1077 del 28.7.2022 stante la fondatezza dell'opposizione; - nel merito: previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, dichiarare nulla e/o annullabile
l'ordinanza ingiunzione n. 383 del 21 dicembre 2023, conseguente al verbale n. 1077 del 28.7.2022 pronunciando ordinanza di archiviazione della stessa, per i motivi sopra esposti. In ogni caso con vittoria di tutte le spese del presente giudizio.”
Per la resistente: “Piaccia al Giudice adito respingere l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 383 del 21 dicembre 2023 a firma del dirigente della Con Parte_2 vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex artt. 22 e 22 bis L. n. 689/1981 e art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 titolare Parte_1 dell'impresa individuale , impugnava l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n. 383 del 21 dicembre 2023 per complessivi € 5.014,00 emessa dalla Provincia di Lucca, conseguente al verbale n. 1077 del 28/07/2022 elevato dal personale della Polizia Provinciale di Lucca per rilevata violazione dell'art. 193, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, sanzionata ai sensi dell'art. 258, comma 4, del medesimo decreto, per aver trasportato in diciotto distinte occasioni rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi utilizzando formulari privi della compiuta indicazione del luogo di ritiro degli stessi rifiuti, così come in altre due distinte occasioni, nella qualità anche di produttore del rifiuto.
Deduceva l'impossibilità materiale di indicare l'indirizzo di provenienza dei rifiuti, l'errata qualificazione della fattispecie, nonché la violazione del principio di corrispondenza tra accertamento e contestazione con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
La Provincia si costituiva contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria e chiedendo la CP_2 conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 22-03-2024 il giudice designato sospendeva l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione per genericità della contestazione.
La causa veniva istruita con sole produzioni documentali e all'udienza del 27-09-2024 veniva fissata per la decisione l'udienza del 11-02-2025 con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione del ricorrente si fonda sulla buona fede e sull'impossibilità materiale di indicare, oltre alla località "Arsina", l'indirizzo completo nel formulario di identificazione rifiuti (FIR), in quanto i rifiuti provenivano da un immobile in ristrutturazione privo di numero civico.
A tale riguardo, il ricorrente sostiene che gli agenti accertatori avrebbero potuto individuare la provenienza dei rifiuti, poiché nella zona risultava essere presente un solo cantiere dell'impresa costruttrice Guidi Gino
S.p.a., il cui timbro appare nell'apposita sezione del FIR.
Contesta altresì l'applicazione della fattispecie sanzionatoria prevista dal c. 4 dell'art. 258 del D.Lgs.
152/2006, che punisce chiunque trasporta rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 o fornisce dati incompleti o inesatti nel formulario stesso con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300
euro ritenendo, invece, doversi applicare la sanzione meno grave prevista al c. 5 del medesimo articolo, la quale attiene alla fattispecie in cui le informazioni riportate siano formalmente incomplete o inesatte, ma i dati contenuti nel catasto, nei registri di carico e scarico, nel FIR e nelle altre scritture contabili consentano comunque di ricostruire le informazioni mancanti, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a
1.550 euro.
Infine, deduce la lesione del diritto di difesa, lamentando una violazione del principio della corrispondenza tra accertamento e sanzione.
Tali eccezioni sono fondate e il ricorso deve essere accolto.
Il dato relativo alla località 'Arsina', sebbene parziale a causa della mancata indicazione della via e del numero civico, risulta comunque sufficiente per garantire la tracciabilità dei rifiuti, grazie ad altre informazioni contenute nei formulari, come la denominazione della località, la tipologia dei rifiuti e il timbro del produttore dei rifiuti Guidi Gino Spa.
In particolare, la limitata estensione della frazione 'Arsina' consente una prima localizzazione adeguata;
inoltre, i rifiuti in questione provengono da scarti di ristrutturazioni edilizie, circostanza che, unita al timbro di Guidi Gino Spa, permette di ricostruire con precisione la loro provenienza.
Pertanto, ricorrono i presupposti integrativi della fattispecie sanzionatoria attenuata di cui al comma 5, art. 258, invece di quella più grave di cui al comma 4 dello stesso articolo, come erroneamente applicato dalla parte resistente.
La determinazione dell'importo della sanzione deve dunque tenere conto degli importi edittali previsti dal comma 4 dell'art. 258 (pari al doppio del minimo, ossia 520,00 euro), nonché delle circostanze aggravanti di cui all'art. 258, comma 9, per un totale complessivo di 800,00 euro.
Assorbiti gli altri motivi di ricorso, l'opposizione va accolta e, pertanto, va rideterminato l'importo dell'ordinanza – ingiunzione n. 383 del 21.12.2023 emessa dalla Provincia di Lucca in €. 800,00.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della relativa semplicità della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina l'importo della sanzione applicabile alla fattispecie in €.
800,00; condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente nella misura di €. Controparte_2
852,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente