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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14767/2022 + 619/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'Avv. Benedetta Bertolaccini e l'Avv. Bianca Mazzetti che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata presso l'Avv. Clementina Rauccio che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 6 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale;
prevedere libertà di frequentazione paterna per , e ER alternanza paritetica di secondo lo schema dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì Per_2 mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alterneranno i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
al fine di definire ogni questione patrimoniale derivante dal matrimonio, si Parte_1 impegna a cedere a la sua quota parte di proprietà della casa coniugale sita in Controparte_1 Empoli, via Tino da Camaino, 5, con annesso garage, a mezzo atto notarile da stipularsi entro il
30.7.25, con accollo integrale del mutuo da parte della;
porre a carico del padre a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento di la somma di € 450,00 fino alla stipula dell'atto notarile di ER trasferimento dell'immobile, e successivamente la maggior somma di € 600,00 mensili;
disporre il mantenimento diretto di da parte dei genitori, con ripartizione al 50 % delle spese Per_2 straordinarie necessarie per i figli come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà per intero l'assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.12.2022, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 16.6.2005 a Capua (CE) con dalla cui Controparte_1
unione erano nati i figli e , rispettivamente il 15.10.2009 ed il 29.10.2012. ER Per_2
Ha dedotto che il rapporto coniugale era stato contrassegnato da ripetuti tradimenti da parte della coniuge fin dai mesi precedenti le nozze, e lo stesso ricorrente nell'ottobre 2021 aveva intrapreso una relazione extraconiugale. La crisi matrimoniale sembrava tuttavia superata nel maggio 2022 quando la coppia aveva deciso di provare a portare avanti il matrimonio, comunicando ai rispettivi legali di non voler proseguire nella pratica di separazione. Ma inaspettatamente la situazione era precipitata a fine estate dello stesso anno, divenendo la convivenza intollerabile per le continue vessazioni subite dalla coniuge, sicché il ricorrente aveva nuovamente contattato il legale per procedere con la separazione, tentando invano una soluzione consensuale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito a carico della resistente, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso paritario dei figli minori con mantenimento diretto da parte dei genitori, o in subordine la previsione di un contributo paterno di € 150,00 per la figlia che al ER momento non pernottava dal padre, o in ulteriore subordine un contributo paterno di €
pagina 2 di 6 200,00 complessivi per entrambi i figli, e la ripartizione fra i genitori al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva evidenziando preliminarmente di aver Controparte_1
introdotto autonomo ricorso per separazione, ha contestato gli addebiti mossi da controparte, imputando il venir meno dell'affectio coniugalis esclusivamente alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione con addebito a carico del ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé, la previsione a carico del padre di corrispondere la somma di € 1.800,00 mensili per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie agli stessi.
Previa riunione dei due procedimenti, ascoltate le parti, essendo risultato vano il rinvio concesso all'esito del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 5.6.23 è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, alternanza paritetica del figlio tra i Per_2
genitori e maggiore elasticità quanto a già seguita da una psicologa psicoterapeuta ER per problemi di ansia;
è stato posto a carico del padre un contributo di € 450,00 mensili per il mantenimento della figlia e previsto il mantenimento diretto di , con ER Per_2
partecipazione paritaria da parte dei genitori alle spese straordinarie necessarie per entrambi i figli.
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, la causa è stata istruita a mezzo di prove documentali.
Infine, all'udienza del 9.1.2024, previo ascolto del minore , all'esito di un Per_2
rinnovato tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
pagina 3 di 6 Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti fra le parti in quanto non contrari all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli e ER
, cui garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Per_2
Infatti, si intrattiene pari tempo con ciascuna delle parti, mentre che nei Per_2 ER
tempi iniziali era più restia a frequentare la nuova abitazione del padre, dopo la vacanza trascorsa con il padre ed il fratello nell'estate 2023, ha gradualmente ampliato la frequentazione paterna fino ad arrivare nei mesi più recenti a pranzare con lui ed il fratello un paio di volte a settimana, intrattenendosi con loro fino a sera.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Infine, le parti hanno concordato la cessione da parte di in favore di Parte_1
della sua quota parte di proprietà della casa coniugale sita in Empoli, Controparte_1
via Tino da Camaino 5, con annesso garage, a mezzo atto notarile da stipularsi entro il
30.7.25 nel quale la si accollerà integralmente il residuo mutuo, trasferimento che CP_1
appare funzionale alla disciplina risolutoria della crisi familiare.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
ES (CE) l'8.9.1976, e nata a [...] il Controparte_1
29.8.1976 (matrimonio contratto il 16.6.2005 a Capua (CE), iscritto dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Capua (CE) al n. 36, parte II, serie A, anno 2005);
dispone l'affido condiviso dei minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale e libertà di frequentazione paterna per ER
si alternerà fra i genitori secondo lo schema: dall'uscita di scuola del lunedì al Per_2 mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alterneranno i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni pagina 4 di 6 durante le vacanze di Pasqua, alternando i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di
Pasqua-martedì successivo;
pone a carico di la somma di € 450,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, fino alla ER stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare, e successivamente il maggior importo di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto di;
Per_2
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
si impegna a cedere a la sua quota parte di Parte_1 Controparte_1
proprietà della casa coniugale sita in Empoli, via Tino da Camaino, 5, con annesso garage,
a mezzo atto notarile da stipularsi entro il 30.7.25, con accollo integrale del mutuo da parte della;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 6 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14767/2022 + 619/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'Avv. Benedetta Bertolaccini e l'Avv. Bianca Mazzetti che lo rappresentano e difendono come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata presso l'Avv. Clementina Rauccio che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 6 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale;
prevedere libertà di frequentazione paterna per , e ER alternanza paritetica di secondo lo schema dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì Per_2 mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alterneranno i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
al fine di definire ogni questione patrimoniale derivante dal matrimonio, si Parte_1 impegna a cedere a la sua quota parte di proprietà della casa coniugale sita in Controparte_1 Empoli, via Tino da Camaino, 5, con annesso garage, a mezzo atto notarile da stipularsi entro il
30.7.25, con accollo integrale del mutuo da parte della;
porre a carico del padre a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento di la somma di € 450,00 fino alla stipula dell'atto notarile di ER trasferimento dell'immobile, e successivamente la maggior somma di € 600,00 mensili;
disporre il mantenimento diretto di da parte dei genitori, con ripartizione al 50 % delle spese Per_2 straordinarie necessarie per i figli come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà per intero l'assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.12.2022, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 16.6.2005 a Capua (CE) con dalla cui Controparte_1
unione erano nati i figli e , rispettivamente il 15.10.2009 ed il 29.10.2012. ER Per_2
Ha dedotto che il rapporto coniugale era stato contrassegnato da ripetuti tradimenti da parte della coniuge fin dai mesi precedenti le nozze, e lo stesso ricorrente nell'ottobre 2021 aveva intrapreso una relazione extraconiugale. La crisi matrimoniale sembrava tuttavia superata nel maggio 2022 quando la coppia aveva deciso di provare a portare avanti il matrimonio, comunicando ai rispettivi legali di non voler proseguire nella pratica di separazione. Ma inaspettatamente la situazione era precipitata a fine estate dello stesso anno, divenendo la convivenza intollerabile per le continue vessazioni subite dalla coniuge, sicché il ricorrente aveva nuovamente contattato il legale per procedere con la separazione, tentando invano una soluzione consensuale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito a carico della resistente, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso paritario dei figli minori con mantenimento diretto da parte dei genitori, o in subordine la previsione di un contributo paterno di € 150,00 per la figlia che al ER momento non pernottava dal padre, o in ulteriore subordine un contributo paterno di €
pagina 2 di 6 200,00 complessivi per entrambi i figli, e la ripartizione fra i genitori al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva evidenziando preliminarmente di aver Controparte_1
introdotto autonomo ricorso per separazione, ha contestato gli addebiti mossi da controparte, imputando il venir meno dell'affectio coniugalis esclusivamente alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione con addebito a carico del ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé, la previsione a carico del padre di corrispondere la somma di € 1.800,00 mensili per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie agli stessi.
Previa riunione dei due procedimenti, ascoltate le parti, essendo risultato vano il rinvio concesso all'esito del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 5.6.23 è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, alternanza paritetica del figlio tra i Per_2
genitori e maggiore elasticità quanto a già seguita da una psicologa psicoterapeuta ER per problemi di ansia;
è stato posto a carico del padre un contributo di € 450,00 mensili per il mantenimento della figlia e previsto il mantenimento diretto di , con ER Per_2
partecipazione paritaria da parte dei genitori alle spese straordinarie necessarie per entrambi i figli.
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, la causa è stata istruita a mezzo di prove documentali.
Infine, all'udienza del 9.1.2024, previo ascolto del minore , all'esito di un Per_2
rinnovato tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
pagina 3 di 6 Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti fra le parti in quanto non contrari all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli e ER
, cui garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Per_2
Infatti, si intrattiene pari tempo con ciascuna delle parti, mentre che nei Per_2 ER
tempi iniziali era più restia a frequentare la nuova abitazione del padre, dopo la vacanza trascorsa con il padre ed il fratello nell'estate 2023, ha gradualmente ampliato la frequentazione paterna fino ad arrivare nei mesi più recenti a pranzare con lui ed il fratello un paio di volte a settimana, intrattenendosi con loro fino a sera.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Infine, le parti hanno concordato la cessione da parte di in favore di Parte_1
della sua quota parte di proprietà della casa coniugale sita in Empoli, Controparte_1
via Tino da Camaino 5, con annesso garage, a mezzo atto notarile da stipularsi entro il
30.7.25 nel quale la si accollerà integralmente il residuo mutuo, trasferimento che CP_1
appare funzionale alla disciplina risolutoria della crisi familiare.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
ES (CE) l'8.9.1976, e nata a [...] il Controparte_1
29.8.1976 (matrimonio contratto il 16.6.2005 a Capua (CE), iscritto dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Capua (CE) al n. 36, parte II, serie A, anno 2005);
dispone l'affido condiviso dei minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale e libertà di frequentazione paterna per ER
si alternerà fra i genitori secondo lo schema: dall'uscita di scuola del lunedì al Per_2 mercoledì mattina, dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, alterneranno i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni pagina 4 di 6 durante le vacanze di Pasqua, alternando i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di
Pasqua-martedì successivo;
pone a carico di la somma di € 450,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, fino alla ER stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare, e successivamente il maggior importo di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto di;
Per_2
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
si impegna a cedere a la sua quota parte di Parte_1 Controparte_1
proprietà della casa coniugale sita in Empoli, via Tino da Camaino, 5, con annesso garage,
a mezzo atto notarile da stipularsi entro il 30.7.25, con accollo integrale del mutuo da parte della;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 6 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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