Articolo 52 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 51Articolo 53
Versione
13 aprile 1963
Art. 52.
Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la Direzione centrale per gli uffici locali provvedera' a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali vacanti.
Le domande di trasferimento dovranno pervenire al Ministero per il tramite della Direzione provinciale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino delle sedi disponibili.
Il trasferimento sara' disposto con ordinanza del direttore centrale osservando le norme contenute nel Bollettino che pubblica le sedi disponibili.
Tali istanze di trasferimento debbono essere formulate per gli uffici corrispondenti alla qualifica posseduta dal richiedente salvo quanto disposto dal primo comma del successivo articolo 53.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963