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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7664/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.06.2025 da 1)
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Armellini n. 1 (C.F.: ), di professione commerciante;
titolo di studio diploma C.F._1
Scuola secondaria, Ragioneria;
cittadina italiana;
difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Simona Bozzini (C.F.: – PEC C.F._2
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio di quest'ultima, in Milano via Monte Suello n 5 e 2)
, nato a [...] il [...] residente in [...]
Armellini n. 1 (C.F.: di professione commerciante;
titolo di studio: diploma C.F._3 di scuola secondaria di primo grado;
cittadino italiano, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Valeria Rappa (C.F.: – PEC C.F._4
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio di quest'ultima, in Milano, via Podgora n. 3.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 30.05.2012 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1 parte 2 Serie A, anno 2012. In separazione dei beni.
Con il seguente figlio: nato a [...] il [...] cittadino Persona_1 italiano FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 47 e 473 bis 49 c.p.c., per separazione e divorzio su domanda congiunta personalmente sottoscritto e depositato in data 26 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Di Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
• disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente con la madre con la quale vivrà nella casa coniugale sita in Milano alla via Carlo Armellini n. 1;
• assegnare la casa coniugale sita in Milano, via Carlo Armellini n. 1, insieme ai mobili ed arredi che la compongono alla SI.ra . Il SInor si Parte_1 Controparte_1 impegna irrevocabilmente a vendere/cedere, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio su domanda congiunta, alla SI.ra che sin da ora Parte_1 accetta: a) l'intera quota di proprietà dell'immobile costituente la casa coniugale sita in Milano, via Carlo Armellini n. 1, inizialmente adibito a laboratorio (categoria C3), poi modificato in abitazione, sita al piano terra di 104 metri quadri, con annesso vano cantina al piano interrato, censito nel catasto fabbricati del detto Comune come segue: foglio 72, particella 267, sub.705 via Carlo Armellini n. 1, piano T, e foglio 72, particella 267, sub. 713 via Carlo Armellini n. 1, piano S1; b) nonché la relativa quota di comproprietà sulle parti ed enti comuni dell'intero stabile. La cessione avverrà alla seguente condizione: le rate del finanziamento accesso da entrambi i coniugi con iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile, continueranno ad essere corrisposte dal SI. sino alla data del CP_1 rogito;
successivamente alla registrazione dell'atto di vendita, le rate verranno corrisposte dalla SI.ra manlevando il SI. da qualsivoglia conseguenza derivante Pt_1 CP_1 dalla sua qualità di coobbligato solidale nei confronti sia della Banca mutuante che di terzi;
Entro la stessa data il SI. si impegna a spostare la propria residenza e i propri CP_1 effetti personali dalla casa coniugale;
• disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il SI. potrà tenere CP_1 il figlio con sé quando desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi del bambino. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà quantomeno alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore: a) weekend alternati Per_1 trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il papà a settimane alterne dall'uscita della scuola sino alla domenica sera;
b) frequentazione infrasettimanale il padre avrà con sé un giorno per settimana, giorno da stabilire di Per_1 volta in volta secondo i suoi impegni, dall'uscita dalla scuola, ove sarà prelevato dal padre, sino al giorno successivo all'entrata a scuola dove sarà accompagnato dal padre. c) durante le vacanze natalizie starà ad anni alterni con uno dei genitori, iniziando, per il 2025, Per_1 con la madre. Nel periodo in esame l'altro genitore terrà con sé il bambino per tre giorni successivi nel periodo compreso tra il 28 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno: il genitore che, per questo periodo lo terrà con sé, dovrà comunicare i giorni all'altro genitore entro il 10 dicembre. d) nel periodo pasquale starà con uno dei genitori ad anni alterni Per_1 iniziando con il padre per la Pasqua 2026. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del minore presso l'uno e l'altro dei genitori. e) nel periodo estivo il padre potrà avere con sé il figlio per 4 settimane, non consecutive, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con sé il bambino in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive;
• disporre che il SI. è tenuto a versare alla SI.ra a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00 (duecento/00), somma che sarà versata alla medesima anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, come per legge;
• Tutte le spese straordinarie (scuola, salute, vacanze, viaggi ecc.) saranno corrisposte dal padre al 100%, almeno fintanto che la SI.ra non avrà reperito altra occupazione Parte_1 lavorativa. Il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale. Per la individuazione delle spese straordinarie si farà riferimento alle
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano;
• dichiarare altresì che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 898/1970 e, pertanto, Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 30.05.2012
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 10.9.2026
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG