Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 03/03/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona DE Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul il ricorso rubricato al n. 23523 DE registro di segreteria, istruttoria n. 221/2023, depositato in data 29 dicembre 2023, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 DE codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti DEl’agente contabile esterno Società Dimar S.r.l., P.IVA 01816650673, gestore DE “Residence Zodiaco”, corrente in San DE DE RO (AP) inerente alla gestione di riscossione e versamento DEl’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che hanno alloggiato nella sunnominata struttura ricettiva nell’anno 2019, disponendo contestualmente l’obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale DEl’avvenuta presentazione DE conto medesimo.
Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 141, comma 6, DE decreto legislativo n.
174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione DE deposito DE conto entro il termine predetto.
SENT. N. 16/2026 VISTO il ricorso introduttivo DE giudizio;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 DE codice di giustizia contabile;
UDITO nella Camera di Consiglio DE 25 febbraio 2026, con l’assistenza DE Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante DE Pubblico Ministero nella persona DEla dr.ssa Mariaconcetta Pretara; assenti l’agente contabile e l’Amministrazione.
FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente DEla Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione DE conto giudiziale sopra indicato.
Con decreto n. 2/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa DE conto giudiziale sopra indicato.
Con proprio decreto n. 113/2024 ha ordinato la compilazione d'ufficio DE conto, a spese DEl'agente contabile, a cura DE Segretario generale DE Comune di Comune di San DE DE RO (AP), ovvero al funzionario DEla stessa amministrazione DEegato dal medesimo Segretario Generale con atto formale da comunicare, previamente, alla segreteria DEla Sezione, unitamente alla nota indicativa DEle spese sostenute, assegnando per la predetta compilazione il termine di quattro mesi dal ricevimento DE decreto e condannato lo stesso agente contabile al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Il Comune di San DE DE RO ha depositato il conto sottoscritto dal Segretario Generale dott. Stefano Zanieri, giusto deposito DAeD n. 108095 DE 12/11/2025.
Con pec, assunta al Prot CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_MAR -
SG_MAR - 0002987 DE 12/12/2025, il Dirigente DE Servizio Tributi, Dott. Rosati Antonio, ha comunicato che non sussistono costi per la compilazione DE conto suddetto.
2. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia DE contendere.
3. Dalla disamina degli atti risulta depositato il conto giudiziale.
4. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.
sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “….seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione DE giudizio per resa di conto, alla luce DEle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. DE c.g.c., non può subire variazioni a seconda DE tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura DEl’art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione DE giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi DEl’art. 144 c.g.c., alla definizione DE giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia DE contendere.
Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito DEle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito DEla procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi DEl’art. 144 c.g.c., alla definizione DE giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia DE contendere.
Tenuto conto che DEla mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa DE conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando
- dichiara estinto il giudizio per la resa DE conto in epigrafe, per cessata materia DE contendere nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Rimette gli atti al Magistrato relatore DE conto giudiziale.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio DE 25 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
(Giuseppe Vella)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria in data 03.03.2026. Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini ( f.to digitalmente)