Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1977, n. 958
Articolo 2
Versione
17 gennaio 1978
Art. 3.
Il quarto comma dell'articolo 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
"Alle Universita', che sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51 svolgono le attivita' previste dall' articolo 2, lettera b), della direttiva n. 161 del 17 aprile 1972 del consiglio delle Comunita' europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di lire 2 milioni per ogni consulente partecipante ai corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attivita' preventivamente approvati. Di detto importo sono destinate lire un milione ai premi di frequenza di cui ai successivi quinto e ottavo comma, L. 800.000 per le spese di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione (docenze, elaborazione e acquisto materiale didattico, tirocini) e L. 200.000 per lo svolgimento del corso di perfezionamento".

Entrata in vigore il 17 gennaio 1978