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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2870/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2870/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI ISABELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in CASTEGGIO, VIA TORINO n. 80;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Godiasco, in data 30/05/2009, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Godiasco alla
Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2009;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre attualmente in Castelletto di
Branduzzo (PV), via Biondi Augusto n. 7, e frequenterà e permarrà con e presso ciascun pag. 1 di 5 genitore secondo il modulo c.d. 2 2 3 e, per l'effetto, il minore rimarrà con ciascun genitore:
Nei fine settimana: a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina, con accompagna mento a scuola o presso l'altro genitore nelle giornate non scolastiche;
Infrasettimanalmente:
-nelle giornate di lunedì e martedì fino al rientro scolastico del giorno successivo (con cene e notti incluse) con il genitore con il quale trascorrerà il weekend;
Per_1
-nelle giornate di mercoledì e giovedì con l'altro genitore, sino al rientro scolastico del giorno successivo (cene e notti incluse), a settimane alterne e comunque con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di tutti;
Vacanze estive: starà con l'uno e l'altro genitore: Per_1
-per 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
-nelle restanti settimane di chiusura scolastica fatte salve le settimane di vacanza attribuite a ciascun genitore rimarrà in vigore il calendario ordinario che verrà rimodulato laddove necessario in base ai corsi estivi e Grest frequentati dal minore.
Vacanze natalizie:
-Le vacanze scolastiche natalizie che seguiranno il calendario scolastico vengono distribuite in modo paritario ed alternato tra i genitori;
il primo periodo decorrerà dal primo giorno di interruzione scolastica fino al 30 dicembre mattina e il secondo decorrerà dal 30 dicembre mattina al rientro scolastico a gennaio;
alternando di anno in anno il giorno di Natale e la Vigilia con l'uno e l'altro. Più precisamente: con la previsione che al genitore a cui verrà attribuito il secondo periodo avrà la facoltà di tenere il minore per l'intera giornata della Vigilia.
Vacanze pasquali:
-Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno equamente ripartite tra i genitori sulla base del calendario scolastico, con attribuzione, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e di
Pasquetta.
pag. 2 di 5 Vacanze scolastiche di Carnevale e ponti:
-Le vacanze scolastiche di Carnevale e le festività o cd. ponti infra annuali vengono attribuiti al genitore a cui spetta il weekend contiguo, nel rispetto dell'alternanza dei fine settimana. Eventuali variazioni del programma di permanenza del minore con ciascun genitore dovute a particolari esigenze o impegni lavorativi degli adulti o ad impedimenti anche di salute del figlio saranno preventivamente concordate via SMS o e.mail tra i genitori.
3) le sopraindicate modalità di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore potranno essere modificate dai genitori previo accordo degli stessi;
4) i genitori concorderanno preventivamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguarda nti il figlio (inerenti istruzione e formazione, educazione e cure sanitarie) nell'obiettivo di favorirne la migliore crescita;
ciascun genitore assumerà in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (afferenti alla quotidianit à) nei periodi in cui avrà il figlio con sé;
5) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Pt_1 figlio , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €. 350,00#, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica de l figlio , oltre al 50% delle spese extra mantenimento come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
6) la sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100%; Pt_1
7) la casa coniugale, sita in Castelletto di Branduzzo ( via Biondi Augusto n. 7 , oggetto di contratto di locazione, viene assegnata alla moglie con tutto quanto ivi contenuto;
8) i l sig. si tra sferirà temporaneamente, portando con sé i propri oggetti ed Pt_2 effetti personali, nell'appartamento sito al piano inferiore adibendolo a propria dimora fino a quando non troverà una sistemazione più adeguata, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025 provvedendo a trasferire anche la propria residenza anagrafica;
9) l e spese relative alle bollette luce, acqua, gas già emesse e insolute sono a carico del sig. che si impegna a pagarle , manlevando fin da ora la sig.ra da ogni Pt_2 Pt_1 richiesta diretta alla stessa relativamente alle suddette utenze;
10) le spese relative all 'affitto e all e utenze dell'abitazione familiare a partire dal mese di Agosto 2025 saranno divise al 50 % tra i coniugi fino al momento in cui il sig. Pt_2
pag. 3 di 5 lascerà l'abitazione, come da punto n. 8 del ricorso e a decorrere da tale data il pagamento dell'affitto e delle utenze dell'abitazione sita in Castelletto di Branduzzo (PV),
Via Biondi Augusto n. 7 graveranno esclusivamente sulla sig.ra Pt_1
11) Il sig. si impegna a pagare i n via esclusiva tutti i debiti contratti durante il Pt_2 matrimonio, anche cointestati con la moglie, accollandoseli in via esclusiva e manlevando la sig.ra ; Parte_1
12) Il sig. si impegna a pagare in via esclusiva le somme riportate sulle cartelle Pt_2 esattoriali emesse d a Agenzia delle Entrate Riscossione anche intestate ad entrambi i coniugi , in particolare si impegna a pagare le rate di una cartella esattoriale (già rateizzata) intestata ad entrambi i coniugi relativa alla perdita dei benefici della prima casa, accollandosi l'intero debito e manlevando la sig.ra ; Parte_1
13) l'autovettura Golf targata FD733WT, intestata alla sig.ra rimane in uso alla Pt_1 stessa e potrà essere utilizzata dal sig. previo accordo con la sig.ra il Pt_2 Pt_1 sig. continuerà a pagare in via esclusiva il finanziamento della suddetta vettura Pt_2 stipulato con di € 290,00 mensili fino all'estinzione dello stesso. CP_1
Nel caso in cui si rendesse necessario l'acquisto di una autovettura per il sig. Pt_2 la sig.ra si impegna fin da ora ad estinguere il finanziamento in corso relativo Pt_1 all'autovettura Golf targata FD733WT contratto con “liberando” il marito;
CP_1
14) i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore, nonché per il rilascio e il rinnovo dei propri documenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pag. 4 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Godiasco, in data 30/05/2009, il cui atto
[...]
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Godiasco alla Parte
II, Serie A, n. 1, dell'anno 2009;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 06/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2870/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2870/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI ISABELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in CASTEGGIO, VIA TORINO n. 80;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Godiasco, in data 30/05/2009, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Godiasco alla
Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2009;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre attualmente in Castelletto di
Branduzzo (PV), via Biondi Augusto n. 7, e frequenterà e permarrà con e presso ciascun pag. 1 di 5 genitore secondo il modulo c.d. 2 2 3 e, per l'effetto, il minore rimarrà con ciascun genitore:
Nei fine settimana: a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina, con accompagna mento a scuola o presso l'altro genitore nelle giornate non scolastiche;
Infrasettimanalmente:
-nelle giornate di lunedì e martedì fino al rientro scolastico del giorno successivo (con cene e notti incluse) con il genitore con il quale trascorrerà il weekend;
Per_1
-nelle giornate di mercoledì e giovedì con l'altro genitore, sino al rientro scolastico del giorno successivo (cene e notti incluse), a settimane alterne e comunque con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di tutti;
Vacanze estive: starà con l'uno e l'altro genitore: Per_1
-per 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
-nelle restanti settimane di chiusura scolastica fatte salve le settimane di vacanza attribuite a ciascun genitore rimarrà in vigore il calendario ordinario che verrà rimodulato laddove necessario in base ai corsi estivi e Grest frequentati dal minore.
Vacanze natalizie:
-Le vacanze scolastiche natalizie che seguiranno il calendario scolastico vengono distribuite in modo paritario ed alternato tra i genitori;
il primo periodo decorrerà dal primo giorno di interruzione scolastica fino al 30 dicembre mattina e il secondo decorrerà dal 30 dicembre mattina al rientro scolastico a gennaio;
alternando di anno in anno il giorno di Natale e la Vigilia con l'uno e l'altro. Più precisamente: con la previsione che al genitore a cui verrà attribuito il secondo periodo avrà la facoltà di tenere il minore per l'intera giornata della Vigilia.
Vacanze pasquali:
-Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno equamente ripartite tra i genitori sulla base del calendario scolastico, con attribuzione, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e di
Pasquetta.
pag. 2 di 5 Vacanze scolastiche di Carnevale e ponti:
-Le vacanze scolastiche di Carnevale e le festività o cd. ponti infra annuali vengono attribuiti al genitore a cui spetta il weekend contiguo, nel rispetto dell'alternanza dei fine settimana. Eventuali variazioni del programma di permanenza del minore con ciascun genitore dovute a particolari esigenze o impegni lavorativi degli adulti o ad impedimenti anche di salute del figlio saranno preventivamente concordate via SMS o e.mail tra i genitori.
3) le sopraindicate modalità di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore potranno essere modificate dai genitori previo accordo degli stessi;
4) i genitori concorderanno preventivamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguarda nti il figlio (inerenti istruzione e formazione, educazione e cure sanitarie) nell'obiettivo di favorirne la migliore crescita;
ciascun genitore assumerà in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (afferenti alla quotidianit à) nei periodi in cui avrà il figlio con sé;
5) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Pt_1 figlio , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di €. 350,00#, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica de l figlio , oltre al 50% delle spese extra mantenimento come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
6) la sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100%; Pt_1
7) la casa coniugale, sita in Castelletto di Branduzzo ( via Biondi Augusto n. 7 , oggetto di contratto di locazione, viene assegnata alla moglie con tutto quanto ivi contenuto;
8) i l sig. si tra sferirà temporaneamente, portando con sé i propri oggetti ed Pt_2 effetti personali, nell'appartamento sito al piano inferiore adibendolo a propria dimora fino a quando non troverà una sistemazione più adeguata, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025 provvedendo a trasferire anche la propria residenza anagrafica;
9) l e spese relative alle bollette luce, acqua, gas già emesse e insolute sono a carico del sig. che si impegna a pagarle , manlevando fin da ora la sig.ra da ogni Pt_2 Pt_1 richiesta diretta alla stessa relativamente alle suddette utenze;
10) le spese relative all 'affitto e all e utenze dell'abitazione familiare a partire dal mese di Agosto 2025 saranno divise al 50 % tra i coniugi fino al momento in cui il sig. Pt_2
pag. 3 di 5 lascerà l'abitazione, come da punto n. 8 del ricorso e a decorrere da tale data il pagamento dell'affitto e delle utenze dell'abitazione sita in Castelletto di Branduzzo (PV),
Via Biondi Augusto n. 7 graveranno esclusivamente sulla sig.ra Pt_1
11) Il sig. si impegna a pagare i n via esclusiva tutti i debiti contratti durante il Pt_2 matrimonio, anche cointestati con la moglie, accollandoseli in via esclusiva e manlevando la sig.ra ; Parte_1
12) Il sig. si impegna a pagare in via esclusiva le somme riportate sulle cartelle Pt_2 esattoriali emesse d a Agenzia delle Entrate Riscossione anche intestate ad entrambi i coniugi , in particolare si impegna a pagare le rate di una cartella esattoriale (già rateizzata) intestata ad entrambi i coniugi relativa alla perdita dei benefici della prima casa, accollandosi l'intero debito e manlevando la sig.ra ; Parte_1
13) l'autovettura Golf targata FD733WT, intestata alla sig.ra rimane in uso alla Pt_1 stessa e potrà essere utilizzata dal sig. previo accordo con la sig.ra il Pt_2 Pt_1 sig. continuerà a pagare in via esclusiva il finanziamento della suddetta vettura Pt_2 stipulato con di € 290,00 mensili fino all'estinzione dello stesso. CP_1
Nel caso in cui si rendesse necessario l'acquisto di una autovettura per il sig. Pt_2 la sig.ra si impegna fin da ora ad estinguere il finanziamento in corso relativo Pt_1 all'autovettura Golf targata FD733WT contratto con “liberando” il marito;
CP_1
14) i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore, nonché per il rilascio e il rinnovo dei propri documenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pag. 4 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Godiasco, in data 30/05/2009, il cui atto
[...]
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Godiasco alla Parte
II, Serie A, n. 1, dell'anno 2009;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 06/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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