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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1303 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bruno ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Longobardi (Cs) alla Località Marina n. 60, come da procura in calce dell'atto di citazione depositato il 10.09.2018; attore
E
, Controparte_1
, CP_2
, Controparte_3
, Controparte_4
, Controparte_5
CP_6
, Controparte_7
, Controparte_8 convenuti contumaci
Oggetto: azione di accertamento di usucapione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato il 10.09.2018, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
, , e
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(questi ultimi tre quali eredi della defunta ), nonché
[...] Persona_1 Controparte_7
e (quali eredi della defunta ) al fine di ottenere l'accertamento Controparte_8 Persona_2 dell'avvenuto acquisto in suo favore per usucapione ultraventennale della proprietà di un appezzamento di terreno censito al catasto del Comune di Fiumefreddo Bruzio al foglio 13, particella n. 538, di mq 250, ed intestato al de cuius , nato a [...] Persona_3
Bruzio il 5.10.1937 ed ivi deceduto il 19.10.1992. Ha rilevato che tale terreno risulta ancora indiviso tra gli eredi legittimi del defunto fratello , ovvero lo stesso attore, Persona_3 [...]
(madre), , , , e Parte_2 Persona_1 Controparte_3 Persona_2 CP_2
(sorelle), giusta dichiarazione di successione n. 92, vol. 146, del 19.04.1993, non Controparte_1 volturata;
con quattro scritture private stipulate il 30.04.1993, con , Parte_2 CP_3
e , il 30.04.1993, con , il 27.07.1993, con ,
[...] CP_2 Controparte_1 Persona_2
e il 15.09.1994, con , (ovvero con tutte le altre eredi del defunto Persona_1 Per_3
) gli è stato venduto l'appezzamento di terreno in questione;
successivamente sono
[...] decedute (lasciando quali propri eredi Parte_2 Persona_1 Controparte_4
e e (lasciando quali propri eredi
[...] Controparte_5 CP_6 Persona_2
e ); ha goduto del terreno de quo da oltre vent'anni, Controparte_7 Controparte_8 occupandosene in via esclusiva, senza aver mai ricevuto contestazioni da parte di terzi con azioni giudiziarie o richieste di rivendicazione della proprietà del medesimo terreno;
altresì, ha avuto esito negativo la procedura di mediazione attivata prima dell'introduzione del giudizio, quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanze del 19.11.2019 e 18.11.2021, verificata la regolare evocazione in giudizio dei convenuti non costituiti, è stata dichiarata la loro contumacia.
Nel corso del giudizio è stata ammessa e assunta (dal precedente Giudice istruttore, diversa persona fisica rispetto allo scrivente magistrato) la prova testimoniale chiesta dall'attore.
Quindi, disattesa l'istanza di parte attrice di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.02.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, con cui l'attore, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta da non è suscettibile di Parte_1 accoglimento, avendo lo stesso già acquistato la proprietà del terreno oggetto di causa con quattro scritture private stipulate con le altre eredi del de cuius (originario Persona_3 proprietario esclusivo del bene in questione), ovvero quella del 30.04.1993 con cui ha acquistato da , e la quota dei 3/7, quella stipulata sempre Parte_2 Controparte_3 CP_2 in data 30.04.1993 con cui ha acquistato da la quota di 1/7, quella del 27.07.1993 Controparte_1 con cui ha acquistato da un'altra quota di 1/7 e, in ultimo, quella del 15.09.1994 Persona_2 con cui ha acquistato da la residua quota di 1/7. Persona_1
Come noto, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano ai sensi dell'art. 1158 c.c. in ragione del possesso continuato per almeno venti anni.
L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto dell'usucapione. Essa, infatti, trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria sulla cosa senza alcun titolo da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. II dell'8.10.2001 n. 12327). La pienezza e l'esclusività di tale potere di fatto (ovvero sine titulo) soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva. Dunque, i requisiti necessari affinché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico della res esercitato da chi non è titolare del relativo diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento) e la durata di tale possesso per un certo periodo di tempo legislativamente stabilito.
Ebbene, tanto premesso, risulta dal compendio documentale in atti che l'attore, in virtù delle scritture private stipulate nelle date del 30.04.1993, 27.07.1993 e 15.09.1994 (prodotte in atti), ha già acquistato la piena proprietà del terreno per cui è causa. Infatti, con tali scritture (debitamente sottoscritte e non disconosciute dalle parti convenute ex art. 214 c.p.c., così da intendersi riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c.) è stata manifestata la volontà dei contraenti di trasferire a , al prezzo pattuito, la proprietà delle quote di terreno appartenenti alle Parte_1 venditrici in virtù della successione del de cuius , come da denuncia n. 92, Persona_3 vol. 146 del 19.04.1993 (anch'essa prodotta in atti), così che ne è divenuto proprietario esclusivo.
A nulla rileva, poi, che tali contratti siano stati stipulati con scritture private, in quanto, ai sensi dell'art. 1350, n. 1, c.c., il contratto che trasferisce la proprietà di un bene immobile deve essere fatto per iscritto a pena di nullità, ma, a tal fine, non è indispensabile l'atto pubblico, essendo sufficiente anche una scrittura privata (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. un. del 16.02.2016 n. 2951 in motivazione, nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. n. 18242/2024, secondo cui
“il momento iniziale della relazione di fatto con il bene in base ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà esclude la configurabilità di un possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto il proprietario non può usucapire un bene che già gli appartiene. Non assume rilievo il fatto che
l'atto manchi della forma richiesta (atto pubblico) e che non sia stato trascritto nei pubblici registri immobiliari, in quanto si tratta di una libera scelta delle parti le cui conseguenze non si riflettono sulla validità del titolo ma sulla sua opponibilità ai terzi”, e, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Roma del 3.01.2013 n. 5, secondo cui “in materia di trasferimento di proprietà di immobili, la forma scritta richiesta "ad substantiam" può essere sia quella dell'atto pubblico che quella della scrittura privata, rilevando la distinzione non già ai fini della validità del contratto "inter partes", bensì soltanto al fine della opponibilità ai terzi della contrattazione medesima”, e Tribunale Trani del 9.05.2003, secondo cui “ai fini dell'accertamento del trasferimento di proprietà, nel caso di acquisto con scrittura privata non autenticata, non occorre alcuna pronuncia giudiziale circa la proprietà dell'immobile, atteso che la vendita deve considerarsi perfetta al momento in cui è stato raggiunto l'accordo trasfuso nella scrittura privata”). Pertanto, ribadito che l'azione di usucapione presuppone che chi agisce in giudizio abbia la disponibilità del bene richiesto sulla base di un mero possesso (e, quindi, di una mera situazione di fatto senza alcun titolo), la domanda proposta da non può che Parte_1 essere disattesa, vantando, in realtà, lo stesso la proprietà del terreno oggetto di causa in virtù delle sopraindicate scritture private, ovvero di contratti con efficacia reale immediatamente traslativi della proprietà per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti (in conformità a quanto previsto dall'art. 1376 c.c.).
In ordine al regolamento delle spese di lite nulla va disposto, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1303/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- non accoglie la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
- nulla dispone per le spese di lite.
Paola, 27.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto