Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 682/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. COMMISSO STEFANO, giusta procura in Parte_1 atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. PARISI Controparte_1
FERDINANDO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 98/2022 emessa dal Tribunale di Locri Parte_1
in funzione di giudice del lavoro il 15.02.2022 e pubblicata in pari data, chiedendo che, in totale riforma della stessa, si accertasse e dichiarasse che la sin dal 2007 ha svolto attività Parte_1
lavorativa inquadrata nella categoria B1 del Contratto Collettivo Enti locali e si condannasse il a corrisponderle la somma pari ad € 3575,00 a titolo di differenze CP_1 Controparte_1
retributive ovvero la diversa somma determinanda in corso di causa.
Si è costituito il per resistere all'appello, chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
°°°°°°
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 306 cpc.
In atti vi è la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2024 (organo cui spetta la competenza) nella quale “si prende atto della volontà di parte appellante di abbandonare il giudizio pendente avanti la Corte di Appello di Reggio Calabria, proc. N. 682 del 2022, la cui prossima udienza è fissata per il 19.01.2024, riconoscendo le spese liquidate in primo grado al legale dell'Ente anche a ristoro degli onorari del grado di appello;
3. Di accettare la richiamata rinuncia, non avendo questo Ente alcun interesse rispetto al giudizio di che trattasi, in quanto parte vittoriosa in primo grado”;
La rinuncia agli atti da parte della e la relativa accettazione da parte del appaiono Parte_1 CP_1 valide ed efficaci, poiché espresse senza riserve o condizioni dagli unici soggetti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, in base all'art. 306 c.p.c., va emessa sentenza dichiarativa dell'estinzione del presente giudizio.
Quanto alle spese di lite, concorrono giusti motivi, tenuto conto delle attività compiute e del disinteresse manifestato dalle parti ad una pronuncia sul merito, per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 98/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data
[...]
15.2.2022, così provvede: dichiara l'estinzione del presente giudizio.
Spese di lite interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinèi)