Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1575/2015 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Febbrile, Parte_1
giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Secondo, CP_1
giusta procura in atti;
-parte opposta-
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate telematicamente all'udienza dell'11.10.2024, sostituita ai sensi degli artt. 127, ultimo comma, e 127 ter, c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1
2-Con atto di citazione, notificato il 04.02.2015, Parte_1
ha proposto opposizione all'atto di precetto, notificatole il
[...]
26.01.2015, con il quale le aveva intimato, in forza CP_1
della sentenza n. 389/2013, emessa dalla Corte di Appello di Bari
in data 08.05.2014, munita di formula esecutiva in data 17.07.2014,
di pagare la somma di € 8.542,12, oltre agli interessi, alle spese di registrazione della sentenza ed a quelle di notifica.
pponente, dopo aver eccepito in compensazione CP_2
l'esistenza di un controcredito dell'importo di € 11.154,52, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che il diritto di a procedere CP_1
all'esecuzione iniziata con atto di precetto notificato in
data 26.01.2015 è assolutamente inesistente per le
motivazioni su esposte;
2) accertare e dichiarare che la sig.ra , operata Parte_1
la compensazione tra le reciproche ragioni di debito-credito,
è, allo stato, creditrice nei confronti del sig. CP_1
della somma di € 4.093,30, al cui pagamento il
[...] CP_1
è tenuto in virtù di sentenza n. 40/2009, decreto ingiuntivo
n. 249/2009 e sentenza n. 206/2001;
3) condannare alle spese e competenze di causa anche in
considerazione della evidente natura temeraria della lite.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.15.2015, si è costituito il quale, dopo aver CP_1
eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
11.10.2024, sostituita ai sensi degli artt. 127, ultimo comma, e 127
2 ter, c.p.c., dal deposito telematico di note scritte, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata introitata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Nel caso di specie è incontestato, oltre che provato in via documentale, che il titolo esecutivo, in forza del quale CP_1
ha notificato a l'atto di precetto opposto, è
[...] Parte_1
costituito dalla sentenza n. 389/2013 con la quale la Corte di
Appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame, proposto da avversa la sentenza n.40/2009, pronunciata dal CP_1
Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Bitonto, aveva così provveduto:
“accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la locatrice al risarcimento dei danni in favore del conduttore Parte_1
e li liquida nella somma di € 7.380,00; dichiara interamente compensate le spese processuali fra tutte le parti e pone in via definiiva a carico della locatrice Parte_1
e del conduttore le spese delle consulenze
[...] CP_1
tecniche d'ufficio in parti uguali.
II.
4-Ciò posto la , dopo aver eccepito che la Corte di Pt_1
Appello, avendo accolto solo parzialmente il gravame, non aveva revocato la condanna, disposta dal Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Bitonto, del al pagamento dei canoni ha CP_1
opposto il relativo controcredito in compensazione.
3 II.
5-L'eccezione è fondata.
II.
6-Rimarcato, in particolare, che la Corte di Appello di Bari ha accolto, soltanto parzialmente, l'impugnazione, promossa dal
[...]
, deve osservarsi che il giudice di secondo grado non ha, in CP_1
particolare, riformato il capo 2 del dispositivo della sentenza n.40/2009, con il quale il Tribunale di Bari-Sezione distaccata di
Bitonto, aveva “dichiarato obbligato a versare a CP_1
la metà dei canoni mensili anticipati di € 232,41 Parte_1
ciascuno scaduti dal mese di gennaio 2003 al mese di maggio 2007”.
II.
7-Ciò posto, deve, innanzitutto, osservarsi che moltiplicando il numero delle mensilità intercorrenti tra il mese di gennaio del 2003 e quello di maggio del 2007, pari a 53 per la metà dell'importo del canone, corrispondente ad € 116,20, si ricava che è creditrice nei confronti di della Parte_1 CP_1
somma di € 6.158,60.
II.
8-Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi, al tasso legale158, maturati dal mese di giugno del 2007 sino alla data di notifica dell'atto di precetto, effettuata in data 26.01.2015, da calcolarsi in € 985,87.
II.
9-Deve, altresì, osservarsi che è incontestato, oltre che provato per tabulas, che la è creditrice nei confronti di Pt_1
in forza della sentenza n.206/2011, pronunciata dal CP_1
Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Modugno delle spese processuali, liquidate in € 1.400,00, oltre IVA ed accessori, cui vanno aggiunte le spese del decreto ingiuntivo n.249/2009, liquidate in € 726,00 confermato dalla suddetta sentenza.
II.10-Deve, altresì, osservarsi che la ha allegato che Pt_1
avverso tale pronuncia il non ha proposto appello e che CP_1
tale circostanza non è stata contestata da quest'ultima.
II.11-Sommando, pertanto, le somme di cui la è Pt_1
4 creditrice in forza della sentenza n. 40/2009, pari ad € 7.117,47, della sentenza n.206/2011, corrispondenti ad € 1.400,00, entrambe emesse dal Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Bitonto e, infine, quelle derivanti dal decreto ingiuntivo n. 249/2009, confermato dalla sentenza n.206/2011, pari ad € 726,00, si ricava, senza, peraltro, tener conto degli accessori, previsti per legge, da applicare sui compensi professionali, che Parte_1
allorquando le era stato notificato l'atto di precetto era creditrice nei confronti di di un credito pari ad € 9.243,47, di CP_1
importo superiore a quello, riportato nell'atto di precetto, corrispondente ad € 8.256,64.
II.12-In accoglimento, pertanto, dell'opposizione deve essere dichiarata l'inesistenza del diritto di ad agire in CP_1
via esecutiva nei confronti di e, conseguentemente, Parte_1
la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
III.
1-Deve essere, invece, dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, la domanda con la quale, ha Parte_1
chiesto “di essere dichiarata creditrice nei confronti del sig.
[...]
della somma di € 4.093,30, al cui pagamento il CP_1 CP_1
è tenuto in virtù di sentenza n. 40/2009, decreto ingiuntivo n.
249/2009 e sentenza n. 206/2001”.
III.
2-Rilevato, in particolare, che stando alla stessa prospettazione della il credito di cui chiede Pt_1
l'accertamento è già consacrato nei suddetti titoli esecutivi, versati in atti, è evidente che nessuna statuizione può essere adottata dal Tribunale, a fronte di un accertamento già effettuato nei giudizi, nell'ambito dei quali sono stati emessi i titoli medesimi.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, considerato che, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione è stata
5 dichiarata inammissibile la domanda, formulata dalla al Pt_1
punto 3) dell'atto di citazione, sussistendo soccombenza reciproca, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa ex art. 615, comma 1, c.p.c. da con atto di Parte_1
citazione notificato il 04.02.2015, avverso l'atto di Pt_1
precetto, notificatole il 26.01.2015, con il quale le CP_1
aveva intimato, in forza della sentenza n. 389/2013, emessa dalla
Corte di Appello di Bari in data 08.05.2014, munita di formula esecutiva in data 17.07.2014, il pagamento della somma di € 8.542,12, oltre agli interessi, alle spese di registrazione della sentenza ed a quelle di notifica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
B. DICHIARA, per l'effetto, l'inesistenza del diritto di CP_1
ad agire in via esecutiva nei confronti di
[...] Parte_1
;
[...]
C. DICHIARA, per l'ulteriore effetto, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
D. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di accertamento del credito, formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1
al punto 3) delle conclusioni dell'atto di citazione;
E. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, addì 20.03.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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