Articolo 6 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 febbraio 1994
Art. 6. Incarichi affidati dall'autorita' giudiziaria e
dalle pubbliche amministrazioni 1. Gli incarichi relativi all'attivita' professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994
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