Versione
11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
Art. 6. Incarichi affidati dall'autorita' giudiziaria e
dalle pubbliche amministrazioni 1. Gli incarichi relativi all'attivita' professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.
dalle pubbliche amministrazioni 1. Gli incarichi relativi all'attivita' professionale di cui all'articolo 2 sono affidati dalla autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti all'albo. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 16/12/2019, n. 3140Provvedimento: N. 00535/2016 AFFARE Numero 03140/2019 e data 16/12/2019 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 5 dicembre 2019 NUMERO AFFARE 00535/2016 OGGETTO: Ministero della giustizia. Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare. LA SEZIONE Vista la relazione del 17 ottobre 2019 trasmessa con nota n. 10735.U del 18 ottobre 2019, con la quale il Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del …Leggi di più...