Articolo 13 della Legge 19 novembre 1985, n. 678
Articolo 12Articolo 14
Versione
12 dicembre 1985
Art. 13. (Eccedenza)

E' approvata l'eccedenza di impegni di lire 875.059.000 risultante al capitolo n. 174 - Spese per l'esecuzione di programmi del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1985