Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Carano e Maraglino
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “RILIQUIDAZIONE PENSIONE: PERIODI DI MALATTIA E/O INFORTUNIO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto il ricalcolo della pensione di vecchiaia (cat. VOn. 13006623) in godimento dall'aprile 2006, con inclusione della contribuzione relativa a periodi di malattia e/o infortunio risultanti dall'estratto- CP_ conto contributivo, e dunque la condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei differenziali, oltre accessori e spese.
L' si è costituito chiedendo dichiararsi nulla, inammissibile o comunque rigettarsi la domanda. CP_1
Istruita documentalmente, previo espletamento di c.t.u. contabile, la causa è stata infine discussa all'odierna udienza e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Quanto alla eccepita nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc. (per non essere state adeguatamente esposte le circostanze di fatto su cui si basavano le domande), deve ovviamente
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l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. da Cass. Sez. VI-
Lav. 8 febbraio 2011 n° 3126, cui adde Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097).
Sicché, nel caso di specie, avuto riguardo sia al tenore complessivo del ricorso, nessuna nullità risulta essersi concretizzata, dovendosi peraltro osservare che le congrue difese di merito svolte dalla parte convenuta rendono evidente che l'atto introduttivo, così come formulato, aveva comunque raggiunto il proprio scopo, ponendo le controparti nella possibilità di adottare la più congrua ed idonea difesa (sotto quest'ultimo profilo, in ordine alla applicabilità del principio di
"conservazione" degli atti processuali ex artt. 156 c.p.c., 164 c.p.c., comma 2, e 159 c.p.c., si veda
Cass. Lav. 21 agosto 2007 n° 17778).
La domanda risulta inoltre ammissibile in quanto, trattandosi di mera richiesta di riliquidazione,
l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico (dovendosi dunque opinare che l'Ente fosse già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. CASS. LAV. 5 OTTOBRE 2007 N° 20892).
Né può addivenirsi a diversa determinazione, in relazione al disposto di cui all'art. 56, co. 1, lett. a) num. 2, R.D.L. 4 ottobre 1935 n° 1827 (conv. con modif. dalla L. 6 aprile 1936 n° 1155), a tenore del quale: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: … … 2. I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi; … …”.
Sul punto, basti invero richiamare quanto previsto dallo stesso nella CIRCOLARE 24 GENNAIO CP_1
2013 N° 11, in particolare al paragrafo 2: “ … … I riconoscimenti figurativi a domanda discendono dalla previsione dall'articolo 56, lettera a), del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, norma che trovava il suo fondamento nell'allora evidente impossibilità dell'Istituto di conoscere autonomamente
l'esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali. Il principio dell'accredito a domanda - fissato dalla suddetta norma per i periodi di servizio militare, di malattia tempestivamente accertata e quelli di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio - è stato poi esteso ad eventi riconoscibili figurativamente da momenti
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successivi (donazioni sangue ex lege 107/1990, permessi ex lege 104/1992, congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, ulteriori eventi quali i permessi per allattamento, malattie figli, donazioni di midollo osseo). Il suddetto criterio ha continuato ad essere applicato anche a seguito di sostanziali modifiche, intervenute nel sistema di accredito dei contributi, che hanno consentito di individuare natura e durata (anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto di lavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e, laddove necessario, di effettuarne la relativa valorizzazione utilizzando le informazioni contributive/retributive fornite dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali.
L'attuale possibilità di utilizzo sistematico ed uniforme delle informazioni già presenti negli archivi automatizzati consente peraltro di fornire un estratto più completo, evitando il ricorso ad ulteriore documentazione di parte e ad interventi di acquisizione manuale. Ciò consente inoltre, di realizzare una più fedele corrispondenza fra le anzianità contributive dei periodi a suo tempo indennizzati/dichiarati dalle aziende e quelle riconosciute figurativamente, facilitandone la corretta
e più favorevole valutazione ai fini delle prestazioni. Detta scelta consente anche di estendere
l'ambito di intervento degli applicativi realizzati, creando un valore aggiunto rispetto alle procedure già in uso: diversamente, la valorizzazione avrebbe interessato i soli periodi acquisiti in
ARPA.
Apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto di lavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro. … …”.
Del resto, siffatta conclusione appare anche compatibile con la libera disponibilità da parte del singolo assicurato della propria posizione contributiva, atteso che – come pure chiarito nella citata
CIRCOLARE N° 11/2013, al paragrafo 3 – è comunque garantita la possibilità di rinunciare all'utilizzo di periodi figurativi a domanda registrati in estratto (ovviamente, a meno che si tratti di periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni).
Pertanto, la registrazione automatica in estratto conto e la valutabilità ai fini delle prestazioni degli eventi figurativi per il cui accredito è di norma prevista la domanda degli interessati non limita in alcun modo la facoltà degli stessi di disporre del proprio conto assicurativo, né compromette il loro potere decisionale, potendo essi pur sempre decidere di rinunciare all'accredito ai fini pensionistici, chiedendo espressamente l'esclusione di tutti i periodi figurativi registrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge.
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Ed allora, nel caso in esame, basti rilevare che nell'estratto-conto contributivo prodotto in giudizio risultano già regolarmente accreditati i contributi figurativi per i periodi di malattia e/o infortunio, sicché la conseguente possibilità per l' di utilizzare informazioni già presenti CP_1
negli archivi automatizzati determina la non necessità di una specifica istanza amministrativa da parte dell'interessato.
Da ciò discende che, trattandosi di vera e propria riliquidazione pensionistica (e non di rideterminazione per fatto sopravvenuto) deve essere ritenuto applicabile l'art. 47, ultimo comma,
D.P.R. n. 639/1970, aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, della l. n. 111/2011. Infondata tuttavia risulta l'eccezione di decadenza, avendo la parte ricorrente correttamente limitato la propria domanda al pagamento degli importi differenziali relativi al solo triennio antecedente al deposito del ricorso.
Deve infatti aderirsi alla tesi secondo la quale il meccanismo decadenziale, nel caso di specie, sia non unitario, bensì “mobile”, cioè operante solo per i singoli ratei, atteso che il precedente orientamento - previsto da Cass. Sez. Lav. Sent.14 dicembre 2020 n° 28416) risulta allo stato superato dalle sentenze successive (Cass. Lav. 17 giugno 2021 n° 17430 e Cass. 4 gennaio 2022
n°123) cui il giudice intende uniformarsi in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità.
La limitazione della domanda agli importi relativi all'ultimo triennio, rende irrilevante l'ulteriore eccezione di prescrizione quinquennale dei singoli ratei pensionistici.
Venendo ora al merito, tuttavia occorre rilevare che il ricorso è risultato infondato.
Infatti, in ordine alla quantificazione del credito, è stata disposta apposita C.T.U. contabile. Il consulente nominato ha accertato (e ribadito anche in seguito ai disposti chiarimenti) l'insussistenza di differenze di trattamento pensionistico dovute alla parte ricorrente: siffatte conclusioni del consulente vanno senz'altro condivise, in quanto fondate su accurato esame contabile nonché sorrette da adeguata motivazione, non essendo stati evidenziati dalle parti eventuali errori o vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n°
17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite (e di c.t.u.), deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di
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giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa (riferibile, per la precisione, ai sensi dell'art. 53 del medesimo D.L., ai giudizi instaurati a partire dalla data della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n° 229, avvenuta il 2/10/2003). Tuttavia deve prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine le quali, dunque, vanno poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3.pone in via definitiva le spese di c.t.u. già liquidate a carico della parte ricorrente.
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia Viesti
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