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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Rg 542/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 542 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Celentano
-Appellante-
e
CP_1 contumace
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 dinanzi al Tribunale di Foggia in CP_ funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma di € 525,83, chiesta in restituzione dall'ente previdenziale con nota del 30.08.2022 a titolo di indebita percezione della indennità di accompagnamento per il periodo 01.06.2022 -
30.06.2022.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: 1) di essere stata titolare sia di pensione di inabilità civile che di indennità di accompagnamento;
2) di essere stata convocata a visita di revisione in seguito alla quale è stata confermata la sola pensione, con conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento;
3) di aver ricevuto la comunicazione del verbale di revisione in data 14.06.2022; 4) di aver ricevuto, in data 30.08.2022, comunicazione dell'indebito di € 525,83 relativo al periodo dall'01/06/2022 al 30/06/2022 per erogazione di prestazione di invalidità civile non spettante. CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava l'avversa pretesa e insisteva per il rigetto del ricorso.
Con note depositate il 01.03.2024 la ricorrente dava atto che, con decreto di omologa del 30.11.23 - reso all'esito di procedimento ex art. 445bis c.p.c. n.
7763/2022 r.g. – era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, con riferimento alla indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita di revisione del 05.05.2022: chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del CP_ contendere, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Con sentenza n. 2037/2024 del 26.06.2024 il Tribunale, preso atto del ripristino della prestazione e dell'accredito del rateo di giugno 2022, dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso detta pronuncia la parte privata ha interposto appello, dolendosi della regolamentazione delle spese di lite. CP_ Nonostante la rituale notifica del gravame, l' è rimasto contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 22.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è fondato, dovendosi riformare la sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante ha infatti censurato la decisione del Tribunale nella sola parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
In particolare, con un unico e articolato motivo, evidenzia innanzitutto che il ricorso ex art. 445bis c.p.c. era stato proposto successivamente al giudizio avverso l'indebito; in secondo luogo, deduce che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla disciplina contenuta nel disposto dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento riposto dai pensionati nella
2 irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede in quanto destinati al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Sostiene, dunque, che la normativa dettata in materia di indebito assistenziale dal D.L. 850/1976, art.
3-ter, conv. in L. n. 29/1977 è da ritenersi speciale rispetto a quella dell'art. 2033 c.c. e che, pertanto, sono ripetibili soltanto le somme erogate a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito.
Precisa che, nel caso di specie, il verbale della visita di revisione era stato recapitato il 14.06.2022, dopo la percezione del rateo di indennità di accompagnamento per il mese di giugno 2022, avvenuta il 01.06.2022.
Lamenta pertanto che il primo giudice non abbia rilevato la soccombenza CP_ virtuale dell' non essendovi prova di alcun comportamento doloso in capo alla parte ricorrente e non sussistendo, quindi, la ripetibilità della somma erogata relativamente alla mensilità di giugno 2022.
Orbene, va premesso che l'art. 92 c.p.c. ha subìto reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero se ricorressero “altri giusti motivi”, con le modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere “esplicitamente indicati nella motivazione”; con la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009, che la compensazione dovesse essere fondata su “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; infine con la
L. n. 162 del 2014, le ipotesi che consentono la compensazione sono state circoscritte
“alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
È poi intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza del 19.04.2018, n. 77, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La pronuncia del Giudice delle Leggi, in buona sostanza, riabilita la clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni, introdotta dall'art. 45, co. 11, L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 04.07.2009, quanto meno, nei casi in cui il motivo
3 della compensazione abbia il medesimo tasso - appunto - di gravità ed eccezionalità che connota le ipotesi tipiche configurate dalla riforma del 2014.
Ricostruito in questi termini il quadro giuridico applicabile al caso di specie, non può, allora, condividersi la compensazione delle spese operata dal Tribunale.
Giova rilevare innanzitutto che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato il 04.10.2022 e che pertanto è ratione temporis assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n.
162 del 2014.
Ne consegue che, fermo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
(secondo cui «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»), il Tribunale avrebbe potuto compensare le spese tra le parti solo nella ricorrenza di una delle tre ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c., e cioè in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente, ovvero, alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 77/2018, nel caso in cui fosse stata ravvisata la sussistenza di una grave ed eccezionale ragione ulteriore rispetto alle ridette ipotesi.
Occorre precisare però che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013).
Nel caso di specie, la compensazione è stata così motivata dal primo giudice:
<deve evidenziarsi l'indubbia controvertibilità dei fatti dedotti atteso che, per un verso, che la visita di revisione, in quanto tale, implica, incertezza sulla possibile rivalutazione da parte della Commissione Medica della condizione sanitaria precedentemente riconosciuta;
per altro verso, la comunicazione dell'esito di detta visita è intervenuta in data 14.6.2024 ovvero nel mese di erogazione della prestazione oggetto di indebito.
4 Trattasi, in definitiva, di elementi che non sembrano idonei ad ingenerare assoluto affidamento in capo alla ricorrente circa il mantenimento della condizione sanitaria preesistente e del mantenimento della prestazione economica.
Devono, pertanto, ritenersi sussistere i presupposti normativi per ritenere compensate le spese di lite in ragione del complessivo esito della vicenda processuale come innanzi esplicitato, dovendosi, altresì evidenziare il comportamento processuale di parte ricorrente la quale, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non ha fatto alcuna menzione del procedimento RGL 7763/22
(precedentemente introdotto) investente il verbale di revisione, allegandone l'esito solo nelle note di trattazione scritta dell'1.3.2024>>.
In altri termini, il Tribunale ha ritenuto che, ove non fosse intervenuto il ripristino della prestazione a seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo CP_ ex art. 445bis c.p.c., l' sarebbe stato legittimato a richiedere in restituzione il rateo di giugno 2022.
Sulla scorta di tale convincimento, la sentenza qui impugnata ha
(implicitamente) ritenuto la ricorrente sostanzialmente soccombente, sicché ha disposto la compensazione delle spese di lite, a fronte della circostanza che CP_ comunque l' ha soddisfatto la sua pretesa.
Ebbene, in senso contrario questa Corte osserva che, come correttamente rilevato dall'odierna appellante, il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Può, dunque, esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens; in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito
5 CP_ assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come per esempio l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Regole specifiche ricorrono per l'indebito, quale quello oggetto di causa, riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
In ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
< civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n.
537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta>> (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav.,
26.04.2002, n. 6091).
L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le
6 condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI –
Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).
In tal senso si è espressa recentemente anche Cass. 05.01.2023, n. 248, statuendo che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (Cass. n. 34013/2019;
Cass. n. 26162/2016; Cass. n. 26096/2010), aggiungendo che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione esclude possa darsi, comunque, rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin.
Ciò posto, nel caso in esame risulta documentato che il verbale sanitario di revisione recante il disconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento è stato ricevuto dall'odierna appellante in data 14.06.2022, allorquando il rateo di giugno era stato già corrisposto (circostanza non contestata CP_ dall' pur a fronte della sua espressa deduzione nel ricorso introduttivo del giudizio, nelle cui conclusioni si legge testualmente che “la mensilità di giugno 2022 era già stata percepita precedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di detto accertamento”).
Anzi, lo stesso ente previdenziale, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha spiegato che, “Purtroppo, per motivi tecnici legati alla normale calendarizzazione anticipata delle prestazioni in pagamento e trattandosi di una rata che, alla data del provvedimento di revoca, risultava già disposta e pronta per essere pagata alla maturazione dell'esigibilità, non è stato possibile evitare il pagamento della rata di giugno 2022 dell'indennità di accompagnamento, pari a € 525,83, divenuta nel frattempo indebita alla luce dell'intervenuta revoca della prestazione dal
01.06.2022”. CP_ Ne consegue che l' ha illegittimamente richiesto in restituzione il rateo di giugno 2022, percepito dalla ricorrente in assoluta buona fede, essendo stata ella sottoposta a visita di revisione ma non avendone ancora ricevuto l'esito alla data di pagamento della prestazione;
in altri termini, sussisteva l'affidamento in capo alla
7 ricorrente circa la permanenza del requisito sanitario, allorquando ella ha percepito il rateo di giugno 2022.
Dunque, anche in base al principio di causalità, che vuole che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice e ha occasionato le spese del suo svolgimento, di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 32061/2022), la soccombenza CP_ dell' pur virtuale, è stata totale: invero, se non fosse cessata la materia del contendere in virtù del ripristino dell'indennità di accompagnamento, comunque il rateo di giugno 2022 sarebbe rimasto irripetibile.
A tali considerazioni deve aggiungersi che il Tribunale ha errato altresì nel ritenere scorretto il contegno processuale della ricorrente, per avere ella taciuto, nel ricorso introduttivo del giudizio, l'avvenuta introduzione del procedimento ex art. 445bis c.p.c. n. 7763/22 r.g. riguardante il verbale di revisione, allegandone l'esito solo nelle note di trattazione scritta dell'01.03.2024.
In senso contrario rispetto a quanto osservato dal primo giudice, il procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 7763/22 r.g. è stato introdotto successivamente al presente giudizio, sicché nessuna reticenza è imputabile alla parte.
Si ritiene in conclusione che nessuna grave ed eccezionale ragione potesse giustificare la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente alla statuizione sulle spese CP_ di lite, che vanno poste a carico dell'
Anche la regolamentazione delle spese processuali del presente gravame segue la soccombenza dell'ente appellato.
La liquidazione per i due gradi di giudizio è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (determinato per il primo grado sulla scorta dell'ammontare dell'indebito, pari a € 525,83, corrispondente allo scaglione sino a € 1.100,00, per il secondo grado in base all'ammontare delle spese su cui verte il gravame e quindi parimenti corrispondente allo scaglione sino a € 1.100,00), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Va inoltre applicata la maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma
1bis del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147 del 2022) nella misura,
8 ritenuta congrua - in relazione alla non particolare complessità della controversia, al numero dei documenti allegati e alla conseguente concreta agevolazione derivante dai collegamenti ipertestuali contenuti negli atti introduttivi - del 10%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29.06.2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 2037/2024 resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Foggia il 26.06.2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 330,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Celentano dichiaratosi anticipante;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna l' al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 330,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Celentano dichiaratosi anticipante.
Così deciso in Bari, il 22.05.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 542 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Celentano
-Appellante-
e
CP_1 contumace
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2022 dinanzi al Tribunale di Foggia in CP_ funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma di € 525,83, chiesta in restituzione dall'ente previdenziale con nota del 30.08.2022 a titolo di indebita percezione della indennità di accompagnamento per il periodo 01.06.2022 -
30.06.2022.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: 1) di essere stata titolare sia di pensione di inabilità civile che di indennità di accompagnamento;
2) di essere stata convocata a visita di revisione in seguito alla quale è stata confermata la sola pensione, con conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento;
3) di aver ricevuto la comunicazione del verbale di revisione in data 14.06.2022; 4) di aver ricevuto, in data 30.08.2022, comunicazione dell'indebito di € 525,83 relativo al periodo dall'01/06/2022 al 30/06/2022 per erogazione di prestazione di invalidità civile non spettante. CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava l'avversa pretesa e insisteva per il rigetto del ricorso.
Con note depositate il 01.03.2024 la ricorrente dava atto che, con decreto di omologa del 30.11.23 - reso all'esito di procedimento ex art. 445bis c.p.c. n.
7763/2022 r.g. – era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, con riferimento alla indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita di revisione del 05.05.2022: chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del CP_ contendere, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Con sentenza n. 2037/2024 del 26.06.2024 il Tribunale, preso atto del ripristino della prestazione e dell'accredito del rateo di giugno 2022, dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso detta pronuncia la parte privata ha interposto appello, dolendosi della regolamentazione delle spese di lite. CP_ Nonostante la rituale notifica del gravame, l' è rimasto contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 22.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è fondato, dovendosi riformare la sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante ha infatti censurato la decisione del Tribunale nella sola parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
In particolare, con un unico e articolato motivo, evidenzia innanzitutto che il ricorso ex art. 445bis c.p.c. era stato proposto successivamente al giudizio avverso l'indebito; in secondo luogo, deduce che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla disciplina contenuta nel disposto dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento riposto dai pensionati nella
2 irripetibilità di trattamenti pensionistici percepiti in buona fede in quanto destinati al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Sostiene, dunque, che la normativa dettata in materia di indebito assistenziale dal D.L. 850/1976, art.
3-ter, conv. in L. n. 29/1977 è da ritenersi speciale rispetto a quella dell'art. 2033 c.c. e che, pertanto, sono ripetibili soltanto le somme erogate a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito.
Precisa che, nel caso di specie, il verbale della visita di revisione era stato recapitato il 14.06.2022, dopo la percezione del rateo di indennità di accompagnamento per il mese di giugno 2022, avvenuta il 01.06.2022.
Lamenta pertanto che il primo giudice non abbia rilevato la soccombenza CP_ virtuale dell' non essendovi prova di alcun comportamento doloso in capo alla parte ricorrente e non sussistendo, quindi, la ripetibilità della somma erogata relativamente alla mensilità di giugno 2022.
Orbene, va premesso che l'art. 92 c.p.c. ha subìto reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero se ricorressero “altri giusti motivi”, con le modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere “esplicitamente indicati nella motivazione”; con la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009, che la compensazione dovesse essere fondata su “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; infine con la
L. n. 162 del 2014, le ipotesi che consentono la compensazione sono state circoscritte
“alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
È poi intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza del 19.04.2018, n. 77, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La pronuncia del Giudice delle Leggi, in buona sostanza, riabilita la clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni, introdotta dall'art. 45, co. 11, L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 04.07.2009, quanto meno, nei casi in cui il motivo
3 della compensazione abbia il medesimo tasso - appunto - di gravità ed eccezionalità che connota le ipotesi tipiche configurate dalla riforma del 2014.
Ricostruito in questi termini il quadro giuridico applicabile al caso di specie, non può, allora, condividersi la compensazione delle spese operata dal Tribunale.
Giova rilevare innanzitutto che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato il 04.10.2022 e che pertanto è ratione temporis assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n.
162 del 2014.
Ne consegue che, fermo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
(secondo cui «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»), il Tribunale avrebbe potuto compensare le spese tra le parti solo nella ricorrenza di una delle tre ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c., e cioè in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente, ovvero, alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 77/2018, nel caso in cui fosse stata ravvisata la sussistenza di una grave ed eccezionale ragione ulteriore rispetto alle ridette ipotesi.
Occorre precisare però che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013).
Nel caso di specie, la compensazione è stata così motivata dal primo giudice:
<deve evidenziarsi l'indubbia controvertibilità dei fatti dedotti atteso che, per un verso, che la visita di revisione, in quanto tale, implica, incertezza sulla possibile rivalutazione da parte della Commissione Medica della condizione sanitaria precedentemente riconosciuta;
per altro verso, la comunicazione dell'esito di detta visita è intervenuta in data 14.6.2024 ovvero nel mese di erogazione della prestazione oggetto di indebito.
4 Trattasi, in definitiva, di elementi che non sembrano idonei ad ingenerare assoluto affidamento in capo alla ricorrente circa il mantenimento della condizione sanitaria preesistente e del mantenimento della prestazione economica.
Devono, pertanto, ritenersi sussistere i presupposti normativi per ritenere compensate le spese di lite in ragione del complessivo esito della vicenda processuale come innanzi esplicitato, dovendosi, altresì evidenziare il comportamento processuale di parte ricorrente la quale, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non ha fatto alcuna menzione del procedimento RGL 7763/22
(precedentemente introdotto) investente il verbale di revisione, allegandone l'esito solo nelle note di trattazione scritta dell'1.3.2024>>.
In altri termini, il Tribunale ha ritenuto che, ove non fosse intervenuto il ripristino della prestazione a seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo CP_ ex art. 445bis c.p.c., l' sarebbe stato legittimato a richiedere in restituzione il rateo di giugno 2022.
Sulla scorta di tale convincimento, la sentenza qui impugnata ha
(implicitamente) ritenuto la ricorrente sostanzialmente soccombente, sicché ha disposto la compensazione delle spese di lite, a fronte della circostanza che CP_ comunque l' ha soddisfatto la sua pretesa.
Ebbene, in senso contrario questa Corte osserva che, come correttamente rilevato dall'odierna appellante, il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Può, dunque, esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens; in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito
5 CP_ assistenziale è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che ne accerta l'esistenza, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione), dei requisiti sanitari o a questioni di altra natura (come per esempio l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Regole specifiche ricorrono per l'indebito, quale quello oggetto di causa, riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (Legge n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
In ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
< civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n.
537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta>> (Cass. civ., Sez. VI, 19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav.,
26.04.2002, n. 6091).
L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita, cioè, alla restituzione a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le
6 condizioni di un legittimo affidamento, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo (Cass. civ., sez. VI –
Lav., ord., 4 agosto 2022, n. 24180).
In tal senso si è espressa recentemente anche Cass. 05.01.2023, n. 248, statuendo che in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni (Cass. n. 34013/2019;
Cass. n. 26162/2016; Cass. n. 26096/2010), aggiungendo che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione esclude possa darsi, comunque, rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin.
Ciò posto, nel caso in esame risulta documentato che il verbale sanitario di revisione recante il disconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento è stato ricevuto dall'odierna appellante in data 14.06.2022, allorquando il rateo di giugno era stato già corrisposto (circostanza non contestata CP_ dall' pur a fronte della sua espressa deduzione nel ricorso introduttivo del giudizio, nelle cui conclusioni si legge testualmente che “la mensilità di giugno 2022 era già stata percepita precedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di detto accertamento”).
Anzi, lo stesso ente previdenziale, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha spiegato che, “Purtroppo, per motivi tecnici legati alla normale calendarizzazione anticipata delle prestazioni in pagamento e trattandosi di una rata che, alla data del provvedimento di revoca, risultava già disposta e pronta per essere pagata alla maturazione dell'esigibilità, non è stato possibile evitare il pagamento della rata di giugno 2022 dell'indennità di accompagnamento, pari a € 525,83, divenuta nel frattempo indebita alla luce dell'intervenuta revoca della prestazione dal
01.06.2022”. CP_ Ne consegue che l' ha illegittimamente richiesto in restituzione il rateo di giugno 2022, percepito dalla ricorrente in assoluta buona fede, essendo stata ella sottoposta a visita di revisione ma non avendone ancora ricevuto l'esito alla data di pagamento della prestazione;
in altri termini, sussisteva l'affidamento in capo alla
7 ricorrente circa la permanenza del requisito sanitario, allorquando ella ha percepito il rateo di giugno 2022.
Dunque, anche in base al principio di causalità, che vuole che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice e ha occasionato le spese del suo svolgimento, di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 32061/2022), la soccombenza CP_ dell' pur virtuale, è stata totale: invero, se non fosse cessata la materia del contendere in virtù del ripristino dell'indennità di accompagnamento, comunque il rateo di giugno 2022 sarebbe rimasto irripetibile.
A tali considerazioni deve aggiungersi che il Tribunale ha errato altresì nel ritenere scorretto il contegno processuale della ricorrente, per avere ella taciuto, nel ricorso introduttivo del giudizio, l'avvenuta introduzione del procedimento ex art. 445bis c.p.c. n. 7763/22 r.g. riguardante il verbale di revisione, allegandone l'esito solo nelle note di trattazione scritta dell'01.03.2024.
In senso contrario rispetto a quanto osservato dal primo giudice, il procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 7763/22 r.g. è stato introdotto successivamente al presente giudizio, sicché nessuna reticenza è imputabile alla parte.
Si ritiene in conclusione che nessuna grave ed eccezionale ragione potesse giustificare la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente alla statuizione sulle spese CP_ di lite, che vanno poste a carico dell'
Anche la regolamentazione delle spese processuali del presente gravame segue la soccombenza dell'ente appellato.
La liquidazione per i due gradi di giudizio è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (determinato per il primo grado sulla scorta dell'ammontare dell'indebito, pari a € 525,83, corrispondente allo scaglione sino a € 1.100,00, per il secondo grado in base all'ammontare delle spese su cui verte il gravame e quindi parimenti corrispondente allo scaglione sino a € 1.100,00), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Va inoltre applicata la maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma
1bis del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147 del 2022) nella misura,
8 ritenuta congrua - in relazione alla non particolare complessità della controversia, al numero dei documenti allegati e alla conseguente concreta agevolazione derivante dai collegamenti ipertestuali contenuti negli atti introduttivi - del 10%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29.06.2024 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 2037/2024 resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Foggia il 26.06.2024, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 330,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Celentano dichiaratosi anticipante;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna l' al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 330,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Celentano dichiaratosi anticipante.
Così deciso in Bari, il 22.05.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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