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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 851/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 851/2025, promossa da
, nata ad [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Novara Viale Papa Giovanni n. 12, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. RAMELLA CINZIA parte ricorrente contro
), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...] parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: pronunciarsi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
Pag. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/5/2025, la ricorrente ha adito il Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratti con CP_1
il 20/10/1990 nel comune di Arena (trascritto in pari data nel Registro degli atti di
[...] matrimonio dell'anno 1990, Parte II, Serie A, n. 13). Dalla loro unione, sono nati due figli, attualmente maggiorenni.
Con accordo sottoscritto in data 17/9/2024 presso il Comune di Novara, le parti hanno dichiarato di volersi separare.
Quindi, ha adito il Tribunale per chiedere il divorzio “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arena (CZ), in data 20/10/1990, fra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 con ordine all'Ufficiale di Stato di tale Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di
[...] eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.396/2000; - stabilire che il padre concorrerà al mantenimento delle figlia maggiorenne non autosufficiente sino alla completa indipendenza di quest'ultima mediante corresponsione dell'importo mensile di € 500,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché al 50% delle spese ordinarie e/o straordinarie in particolare le spese della scuola di notariato;
- disporre il trasferimento di proprietà dell'autovettura BMW targata CV762TV al sig. che ne ha la disponibilità”. CP_1
All'udienza del 7/10/2025, è stata dichiara la contumacia del convenuto e la parte ha manifestato la volontà di divorziare. Quindi, il difensore ha chiesto emettersi sentenza in punto status. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo sottoscritto presso l'ufficiale di stato civile del comune di Novara in data 17/9/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 contratto in data 20/10/1990 e trascritto in pari data nel Registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Arena (CZ) dell'anno 1990, Parte II, Serie A, n. 13
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 851/2025, promossa da
, nata ad [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Novara Viale Papa Giovanni n. 12, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. RAMELLA CINZIA parte ricorrente contro
), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 residente in [...] parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: pronunciarsi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
Pag. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/5/2025, la ricorrente ha adito il Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratti con CP_1
il 20/10/1990 nel comune di Arena (trascritto in pari data nel Registro degli atti di
[...] matrimonio dell'anno 1990, Parte II, Serie A, n. 13). Dalla loro unione, sono nati due figli, attualmente maggiorenni.
Con accordo sottoscritto in data 17/9/2024 presso il Comune di Novara, le parti hanno dichiarato di volersi separare.
Quindi, ha adito il Tribunale per chiedere il divorzio “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arena (CZ), in data 20/10/1990, fra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 con ordine all'Ufficiale di Stato di tale Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di
[...] eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.396/2000; - stabilire che il padre concorrerà al mantenimento delle figlia maggiorenne non autosufficiente sino alla completa indipendenza di quest'ultima mediante corresponsione dell'importo mensile di € 500,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché al 50% delle spese ordinarie e/o straordinarie in particolare le spese della scuola di notariato;
- disporre il trasferimento di proprietà dell'autovettura BMW targata CV762TV al sig. che ne ha la disponibilità”. CP_1
All'udienza del 7/10/2025, è stata dichiara la contumacia del convenuto e la parte ha manifestato la volontà di divorziare. Quindi, il difensore ha chiesto emettersi sentenza in punto status. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo sottoscritto presso l'ufficiale di stato civile del comune di Novara in data 17/9/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 contratto in data 20/10/1990 e trascritto in pari data nel Registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Arena (CZ) dell'anno 1990, Parte II, Serie A, n. 13
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3