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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 338/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 338/2021 R.G. di appello avverso sentenza n. 301/2021 resa dal Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 26/07/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 908/2016, notificata il 15/9/2021 avente ad oggetto: Risarcimento danni lesioni personali.
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. BELISARIO Felice, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA MOLISE N. 92, ISERNIA C/O AVV. GALEAZZO S.
APPELLANTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. DE MARTINIS MODESTINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DUCA D'AOSTA 14 CAMPOBASSO
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024, svolta tramite il deposito di note scritte:
l'avv. BELISARIO per gli appellanti conclude “perché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia provvedere, in riforma della sentenza n. 301/2021 del Tribunale di Isernia accogliendo le seguenti conclusioni: riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità del sig. CP_2
Pag. 1 a 9 relativamente al sinistro stradale avvenuto nel Comune di Castel San Vincenzo il 27 CP_2 agosto 2011;
di conseguenza, condannare in solido tra loro e l' Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni da liquidarsi
[...] in favore di nella somma complessiva di € 2.444.965,31 (di cui € 1.262.470,83 Parte_1 per danni non patrimoniali e € 1.182.494,48 per danni patrimoniali) e in favore di Parte_2 di € 23.591,00, ovvero di quelle somme maggiori o minori che il Superiore Collegio andrà a determinare. Con detrazione per di € 780.720,00 sinora ricevute e per Parte_1 [...]
€ 10.000,00. Pt_2
Con aggravio, per quanto di ragione, di interessi e rivalutazione monetaria.
Con condanna integrale delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore per dichiarato anticipo.” Cont L' avv. DE MARTINIS per l si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”, che qui si abbiano per integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 05/08/2016, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l e Controparte_1 Controparte_2 per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 27/08/2011 in agro del comune di Castel San Vincenzo (IS), quando , alla guida dell'autovettura estera targata AQ507ZC, nell'effettuare una Controparte_2 svolta a sinistra, non dava la precedenza e di conseguenza travolgeva il motociclo targato AF94332, di proprietà della e condotto dal proveniente dalla direzione opposta. Per effetto Pt_2 Pt_1 dell'incidente, riportava “fratture multiple femore destro, frattura esposta con perdita di Pt_1 sostanza ossea ginocchio destro, ferite multiple piede destro, perdita della sensibilità e dei movimenti arto superiore destro” (v. verbale Pronto Soccorso Isernia del 27/8/2011) e il motociclo subiva ingenti danni. Gli attori chiedevano pertanto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di € 2.614.592,25 in favore di e di € 14.807,00 in favore di Parte_1 [...]
Pt_2
Cont
1.1 In data 08/03/2017, si costituiva in giudizio l hiedendo il rigetto della domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto;
rimaneva invece contumace;
il Controparte_2
05/05/2017 (a seguito dell'ordinanza del 07/04/2017 che autorizzava la chiamata del terzo), gli attori citavano in giudizio l'ALLIANZ SPA, che si costituiva il 07/09/2017, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.2 La responsabilità di , come pure la ricostruzione della dinamica del sinistro, Controparte_2 sono state accertate in sede penale dinanzi al Giudice di Pace di Castel San Vincenzo che, in data 05/06/2014, ha pronunciato sentenza di condanna dell'imputato (divenuta irrevocabile il 23/10/2014) per il reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) con condanna del danneggiante e del responsabile civile, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa, da liquidarsi in sede civile.
1.3 Istruita la causa con prove documentali e testimoniali ed espletata CTU medico-legale, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 301/2021 pubblicata il 26/07/2021, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Allianz SPA, accoglieva per quanto di ragione le domande degli attori e
Pag. 2 a 9 Cont condannava e l' n solido al pagamento di € 730.045,00 in favore di CP_2 CP_2 Pt_1
e di € 8.769,00 in favore di .
[...] Parte_2
1.4 La sentenza del Tribunale, riconoscendo la responsabilità colposa del danneggiante così come accertata nel giudizio penale e la dinamica del sinistro in tale sede ricostruita, riteneva sussistente un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro nella misura del 30%. Liquidava il danno non patrimoniale sulla scorta delle risultanze della CTU medica, in applicazione delle Tabelle di Milano del 2021, nella misura di € 515.627,00; non riconosceva la personalizzazione del danno;
liquidava il danno da perdita della capacità lavorativa nella misura di € 193.200,00 e condannava anche al risarcimento di € 21.218,00, relativo alle spese mediche sostenute dall'attore; infine, riconosceva in favore di solo il risarcimento delle spese Parte_2 sostenute per la riparazione dei danni subiti dal motociclo, nella misura di € 8.769,00, escludendo le spese di custodia. Riguardo alle spese di lite, ne disponeva la compensazione.
1.5 Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e , Parte_1 Parte_2 Cont notificato a mezzo PEC il 14/10/2021 all' e notificato a mezzo posta a , Controparte_2 ricevuto il 21/10/2021, chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza impugnata: di riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità del sig. relativamente al sinistro stradale Controparte_2 avvenuto nel Comune di Castel San Vincenzo il 27 agosto 2011 e di conseguenza, condannare in solido tra loro e l' , in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore di Parte_1 nella somma complessiva di € 2.444.965,31 (di cui € 1.262.470,83 per danni non patrimoniali e € 1.182.494,48 per danni patrimoniali) e in favore di di € 23.591,00, ovvero di quelle Parte_2 somme maggiori o minori che il Superiore Collegio andrà a determinare;
con detrazione per Pt_1 di € 780.720,00 sinora ricevute e per € 10.000,00.
[...] Parte_2
Cont
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09/03/2022, l' hiedeva il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto.
1.7 L'appellato non si costituiva e, all'udienza del 20/04/2022, verificata la Controparte_2 regolarità della notificazione dell'appello, veniva dichiarato contumace.
1.8 All'udienza del 23/10/2024 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è articolato in molteplici motivi: I) Sul presunto concorso di colpa: erronea rappresentazione dei fatti – mancata valutazione della documentazione in atti – violazione degli artt. 115 e 116 cpc – contrasto con giudicato penale;
II) Sulla congruità della Consulenza Tecnica d'Ufficio: erronea determinazione della invalidità permanente – violazione dell'art. 116 cpc;
III) Presunta mancanza di elementi per procedere alla personalizzazione del danno – ulteriori elementi di danno non patrimoniale – carenza di motivazione;
IV) Sulla diminuzione della capacità di produrre reddito – contraddittorietà della sentenza impugnata – erronea valutazione della documentazione e delle risultanze processuali;
V) Danno patrimoniale di;
Parte_2
VI) Violazione art. 91 c.p.c. – errata rappresentazione dei fatti.
3. Con il primo motivo, gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro. Il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere esclusiva la responsabilità del in violazione del CP_2
Pag. 3 a 9 giudicato penale, che non aveva riconosciuto alcuna negligenza nella condotta di guida del danneggiato o alcun eccesso di velocità.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 Il Tribunale ha correttamente ed esaustivamente motivato la configurazione del concorso di colpa del danneggiato: ha dedotto dall'assenza di segni di frenata sull'asfalto, dal fatto che l'impatto si è verificato sulla fiancata anteriore destra dell'autoveicolo e dal fatto che il motociclo, secondo i convenuti, sarebbe stato rinvenuto a circa 40 metri dal punto dell'impatto, la tenuta di una condotta non del tutto diligente da parte del ell'attraversare l'incrocio. Pt_1
Deve essere evidenziato che non viene in rilievo nessun contrasto con il giudicato penale: in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto (nucleo oggettivo del reato nella sua materialità e circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento), alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (Cass. n. 21402/2022; Cass. n. 11117/2015; Cass. n. 4938/2023; Cass. n. 27901/23). Del tutto irrilevante è la circostanza che l'assicurazione Allianz SPA abbia offerto l'importo di € 611.484,00, accettato dal danneggiato a titolo di acconto, presupponendo una responsabilità esclusiva del danneggiante;
tale circostanza non può incidere sulla valutazione del concorso di colpa, rimessa al giudice.
Pertanto, si ritiene di poter condividere la motivazione del Tribunale: dalle circostanze elencate, emerse dalla sentenza penale del Giudice di Pace e dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, si può presumere ragionevolmente che il non abbia Pt_1 tenuto una condotta di guida del motociclo del tutto diligente e con una velocità adeguata. Infatti, l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto è indice del mancato rallentamento del motociclo, pur in presenza di una situazione di perfetta visibilità (luce diurna, giornata serena, buone condizioni del manto stradale, come attestato dai Carabinieri), nella quale il Pt_1 avrebbe dovuto percepire il pericolo e adottare le conseguenti misure di cautela, in prossimità di un incrocio debitamente segnalato. Per quanto riguarda la posizione del motociclo dopo il sinistro, pur non essendo confermata la distanza di 40 metri dedotta in primo grado, è provato che è stato rinvenuto nel fossato, adiacente alla strada e non nelle immediate vicinanze del presumibile punto di impatto, come indicato nella planimetria redatta dalla PG intervenuta. Infine, la circostanza che l'impatto sia avvenuto sulla fiancata laterale destra dell'autoveicolo è indice del fatto che quest'ultimo già aveva iniziato la svolta e si trovava nella carreggiata percorsa dal motociclo. Tali circostanze consentono di ritenere che il danneggiato procedeva ad una velocità non adeguata, con una guida non completamente diligente;
il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo, previsto dagli artt. 140, 141 e 145 del codice stradale di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (tra le altre, v. Cass. 16768/2006; Cass. 8289/2016; Cass. 11702/2017; Cass. 14560/2023); conseguentemente deve essere pienamente confermato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro così come ritenuto nella sentenza impugnata e nella misura indicata, pari al 30%.
Pag. 4 a 9
4. Con il secondo motivo, gli appellanti mettono in dubbio la congruità della CTU medico-legale espletata in primo grado, ritenendo ingiustificata e smentita dai fatti la percentuale di danno biologico permanente del 73%, riconosciuta dal consulente ed applicata dal giudice di primo grado, e il riconoscimento di 120 giorni di invalidità totale e 90 giorni di invalidità parziale. Chiedono la quantificazione del danno biologico nella misura dell'80%, conformemente alla perizia tecnica di parte.
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 Il CTU dott. , dopo l'esame clinico del danneggiato, individuava come postumi del Per_1 danneggiato la “frattura sottotrocanterica del femore destro, frattura pluriframmentaria del condilo femorale destro con distacco parcellare del frammento mediale dell'emipiatto tibiale interno, con lesione dei legamenti crociato anteriore, crociato posteriore, e dei legamenti collaterali, ferite agli arti inferiore destro e sinistro, sia causate direttamente dal trauma sia dal tipo chirurgico per le immediate e successive terapie (con esiti attuali cicatriziali), lesione del plesso brachiale destro con perdita della motilità e della sensibilità tattile e termo-dolorifica a livello dell'arto superiore destro”. Riconosceva, in applicazione della letteratura scientifica citata nella relazione, un danno del 60% per la lesione del plesso brachiale (perdita anatomica dell'arto superiore destro), 20%-25% per l'anchilosi del ginocchio destro, 5% per la paralisi dell'accomodazione, 8% per le cicatrici cutanee deturpanti, 5% per le cicatrici del collo e 10% per la sindrome post-traumatica da stress. All'esito delle valutazioni, quantificava nel 73% (indicato per errore materiale nell'80%) il danno biologico subito dal Pt_1
Parte attrice, nell'effettuare le contestazioni alla CTU in primo grado, ha dedotto unicamente la differenza della quantificazione della riduzione della capacità lavorativa specifica, quantificata nel 90% e la quantificazione del danno biologico, pari al 73%, rilevando che la seconda era sperequata rispetto alla prima;
il consulente ha condivisibilmente risposto osservando che Il danno permanente biologico costituisce lesione della integrità psicofisica per la cui valutazione vengono utilizzati appositi baremes (che non sono coincidenti con quelli per la valutazione della riduzione della capacità lavorativa specifica). La contestazione di parte appellante è che il CTU non avrebbe sommato le singole percentuali di danno per le specifiche lesioni (somma che sarebbe corrispondente al 108-113%), ma avrebbe applicato una percentuale più bassa senza giustificazioni: a tale osservazione il CTU ha risposto esaustivamente, spiegando che “la quantificazione percentuale va necessariamente riferita alla incidenza delle singole menomazioni sullo stato generale e la valutazione non può riferirsi alla somma algebrica dei singoli valori percentuali ma va effettuata applicando apposite formule riduttive. Il valore finale deve scaturire dalla visione d'insieme dello stato di salute e dall'applicazione di formule a scalare.” (v. pag. 12, relazione CTU depositata l'11/10/2018). Il CTU peraltro ha fatto rilevare che la percentuale del 73% era stata infine condivisa anche dai CTP, dopo lunga discussione, fatto non contestato dalla parte appellante. Per quanto attiene ai giorni di invalidità, è agevole verificare che il CTP dott. abbia Per_2 indicato nella propria relazione gli stessi giorni (120 giorni di incapacità temporanea assoluta, 90 di incapacità temporanea parziale) condivisi poi dal CTU;
dunque, non vi è motivo per contestare tale quantificazione (parte appellante ha contestato del tutto genericamente la quantificazione facendo riferimento alle “cartelle cliniche” senza indicare dati specifici relativi alle percentuali di invalidità. Alla luce di queste osservazioni, si deve considerare che del tutto correttamente il Tribunale ha motivato sulla condivisione del metodo di indagine e conclusioni del CTU, immuni da errori nel
Pag. 5 a 9 giudizio tecnico espresso e da contraddizioni nel processo logico seguito e aderenti ai principi guida della materia.
5. Con il terzo motivo, gli appellanti contestano il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale del ritengono che nel caso di specie Pt_1 sussistano circostanze del tutto eccezionali (età, dolore fisico di particolare intensità, lungodegenza, rottura della vita di relazione) che farebbero emergere “l'irripetibile singolarità” del pregiudizio sofferto, tale da meritare un incremento del risarcimento. Inoltre, censurano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il danno morale, ma non quello esistenziale;
sostengono che andrebbero liquidati entrambi, in quanto il primo attiene alla sofferenza morale ed emotiva del danneggiato, il secondo al piano dinamico-relazionale.
5.1 Il motivo è infondato.
5.2 Per quel che riguarda la personalizzazione del danno, il Tribunale sul punto ha precisato che essa non consegue, in automatico, all'accertamento dell'esistenza del danno stesso, ma richiede la sussistenza di conseguenze anomale e del tutto peculiari, che il danneggiato deve allegare e provare;
nella specie, la sentenza di primo grado ha ritenuto che le circostanze allegate fossero conseguenza ordinaria della lesione subita.
La motivazione del tribunale deve essere pienamente condivisa. Nell'appello, il danneggiato ha dedotto l'intensità del dolore fisico, la lungodegenza, la giovane età al tempo del sinistro, la rottura della vita di relazione;
dette allegazioni devono ritenersi rientranti tra le conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che abbiano subito l'invalidità accertata e non già conseguenze peculiari che abbiano reso diverso il pregiudizio patito dalla vittima, ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie già risarcite dalla liquidazione forfettizzata tabellare (cfr. Cass. 23469/2018: “in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
5.3 Per quanto riguarda invece il danno esistenziale, occorre evidenziare, considerata la natura unitaria e onnicomprensiva della categoria del danno non patrimoniale, che il pregiudizio della vita di relazione costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno "esistenziale" (Cass. SS.UU 26972/2008); pertanto in caso di lesione della salute nulla può essere liquidato a titolo di danno esistenziale, poiché costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico — inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.) (Cass. n. 20795/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 14465/2025).
6. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la quantificazione del danno patrimoniale subito da , operata nella sentenza impugnata. In particolare, Parte_1 contestano la determinazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 20% del reddito di lavoro del per un periodo di 30 anni anziché di anni 33 in relazione Pt_1
Pag. 6 a 9 all'età pensionabile, mentre il CTU aveva quantificato la riduzione della capacità lavorativa nel 90%.
6.1 Il motivo non appare fondato.
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica consiste nella diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima di una lesione alla salute, in relazione al reddito derivante dalla specifica occupazione svolta al momento dell'illecito (o a quella che verosimilmente sarà svolta in futuro) (Cass. 26654/2023).
Il ha dedotto di svolgere, al tempo del sinistro, la professione di dirigente della Pt_1 segreteria di un gruppo parlamentare del Senato della Repubblica e che detta occupazione era a tempo determinato, limitata alla durata della legislatura (2008-2013); lo stesso appellante ha dedotto che successivamente al sinistro (avvenuto nel 2011) aveva ripreso il lavoro anche con orario ridotto e che al termine della legislatura (14 marzo 2013) aveva cessato l'incarico; ha dedotto che al momento della visita medica (maggio 2018) era disoccupato.
Il tribunale ha rilevato che non era comprovato il sostanziale azzeramento della capacità reddituale, avuto riguardo ai modelli CUD prodotti con le memorie ex art. 183 cpc relativi ai tre anni successivi al sinistro;
il tribunale:
- ha rilevato che la prova relativa al mancato reperimento di altra occupazione lavorativa successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro in essere al momento del sinistro, appare, oltre che generica –in difetto di allegazione delle specifiche chances lavorative perse era irrilevante ai fini del decidere, non risultando dedotto che il mancato reperimento di altra occupazione lavorativa sarebbe dipeso proprio dalle menomate condizioni psico fisiche residuate a seguito del sinistro;
-ha ritenuto che la accertata perdita di funzionalità dell'arto destro superiore, in relazione alla specifica attività lavorativa esercitata (attività di concetto), appare destinata in proiezione futura ad incidere negativamente almeno in parte sulla capacità reddituale del soggetto.
- ha rilevato che allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e di ogni altra circostanza del caso concreto, con la conseguenza che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (cfr. per tutte Cass. 1170/2018);
-ha liquidato il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura del 20% del reddito goduto al momento del sinistro per un periodo di anni 30 ( ovvero sino alla età pensionabile) e, quindi, per l'intero nella misura di euro 276.000 ( 20% di 46.000x30).
Ciò premesso va rilevato che dalla lettura degli atti risulta che il danneggiato ha provato di aver percepito nell'anno 2011 (anno del sinistro) un reddito di circa € 46.000,00 (senza dare alcuna prova del reddito percepito nei tre anni precedenti); negli anni successivi, e sino alla scadenza del rapporto di lavoro, ha continuato a percepire reddito;
nel 2012 circa € 52.000,00 (in reddito è addirittura superiore a quello precedente relativo all'epoca del sinistro) come risulta dalla
Pag. 7 a 9 dichiarazione del 2013, nel 2013 e nel 2014 di € 25.000,00 circa come risulta dalle dichiarazione del 2014 e 2015; per il periodo successivo l'attore ha dedotto del tutto genericamente circa il mancato reperimento di altra occupazione lavorativa dipendente dal sinistro (l'appellante non ha chiesto in appello l'ammissione delle prove non ammesse sul punto, neppure reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado); ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto di contenere la misura della riduzione della capacità lavorativa nel 20% rispetto a quella risultante dal reddito percepito al momento del sinistro e tanto in relazione all'attività di concetto presumibile;
Non può essere rimessa in automatico al CTU l'individuazione del danno da perdita della capacità lavorativa: “la pretesa di liquidare il danno da lucro cessante moltiplicando il reddito della vittima per una percentuale di “incapacità lavorativa specifica”, rimessa al giudizio del medico-legale è operazione giuridicamente erronea” (Cass. 16604/2025), non potendosi ritenere il giudice vincolato alle deduzioni tratte dal CTU in base agli accertamenti compiuti, ma essendo precipuo compito del giudicante trarre logiche conclusioni sulla base del materiale probatorio assunto (Cass. 23553/2024); l'appello deve essere rigettato anche in relazione alla durata di anni 30 statuita nella sentenza impugnata, tenuto conto proprio del fatto che il danneggiato nel periodo successivo al sinistro ha continuato a percepire reddito (nell'anno 2011 importo di € 46.000; nell'anno 2012 importo superiore a quello dell'anno precedente che contrasta con l'addotta riduzione della capacità lavorativa specifica).
7. Con il quinto motivo, l'appellante chiede di ottenere il rimborso delle spese Parte_2 di custodia del motociclo di sua proprietà danneggiato, rimborso che non è stato riconosciuto nella sentenza di primo grado, in quanto tali spese sono state ritenute non necessarie.
Il motivo è infondato.
Va confermata la motivazione del Tribunale sul punto: nonostante abbia Parte_2 provato l'esborso sostenuto per la custodia del proprio motociclo presso l'officina (anche in via testimoniale), non è stato dedotto né provato che fosse indispensabile provvedere alla custodia a pagamento del motociclo, né che fosse una conseguenza diretta dell'illecito.
8. Con il sesto motivo, gli appellanti contestano la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite tra tutte le parti, sulla base della reciproca soccombenza parziale e del carattere sostanzialmente satisfattorio dei pagamenti eseguiti dall'assicurazione in favore degli attori.
Ritiene la corte che il motivo sia infondato.
8.1 Correttamente il Tribunale ha rilevato la soccombenza reciproca delle parti e la pronuncia di compensazione integrale delle spese di primo grado di giudizio deve essere confermata. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438 del 22/02/2016).
Nella fattispecie va considerato l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria proposta dagli attori per l'importo di € 730.045,00 (in favore di e € 8.769,00 (in favore Pt_1 della ) rispetto alla richiesta totale di oltre € 2.600.000,00, nonché il fatto già rilevato in Pt_2 sentenza del carattere sostanzialmente satisfattorio dei pagamenti eseguiti da ALLIANZ s.p.a., su delega di nella fase stragiudiziale;
la sentenza (con statuizione non oggetto di specifica CP_1
Pag. 8 a 9 contestazione e confermata in questa sede) nel liquidare l'importo di € 730.045,00, oltre accessori in favore del ha dato atto che da detta somma andava detratto l'importo di € 611.484,00 Pt_1 già corrisposto dalla parte onerata del pagamento.
9. Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa (superiore a € 2.000.000,00) e dell'attività prestata, in base ai parametri compresi tra i minimi e i medi. Nulla va disposto nei confronti di , Controparte_2 rimasto contumace.
5.1 A norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 301/2021 pubblicata in data 26/7/2021
[...] Parte_2 nell'ambito del procedimento n. R.G. 908/2016, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento, in favore dell' Parte_1 Parte_2 [...] delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € Controparte_1
33.151,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico degli appellanti in solido sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 9/9/25.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 338/2021 R.G. di appello avverso sentenza n. 301/2021 resa dal Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 26/07/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 908/2016, notificata il 15/9/2021 avente ad oggetto: Risarcimento danni lesioni personali.
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. BELISARIO Felice, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA MOLISE N. 92, ISERNIA C/O AVV. GALEAZZO S.
APPELLANTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. DE MARTINIS MODESTINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DUCA D'AOSTA 14 CAMPOBASSO
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024, svolta tramite il deposito di note scritte:
l'avv. BELISARIO per gli appellanti conclude “perché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia provvedere, in riforma della sentenza n. 301/2021 del Tribunale di Isernia accogliendo le seguenti conclusioni: riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità del sig. CP_2
Pag. 1 a 9 relativamente al sinistro stradale avvenuto nel Comune di Castel San Vincenzo il 27 CP_2 agosto 2011;
di conseguenza, condannare in solido tra loro e l' Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni da liquidarsi
[...] in favore di nella somma complessiva di € 2.444.965,31 (di cui € 1.262.470,83 Parte_1 per danni non patrimoniali e € 1.182.494,48 per danni patrimoniali) e in favore di Parte_2 di € 23.591,00, ovvero di quelle somme maggiori o minori che il Superiore Collegio andrà a determinare. Con detrazione per di € 780.720,00 sinora ricevute e per Parte_1 [...]
€ 10.000,00. Pt_2
Con aggravio, per quanto di ragione, di interessi e rivalutazione monetaria.
Con condanna integrale delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore per dichiarato anticipo.” Cont L' avv. DE MARTINIS per l si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”, che qui si abbiano per integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 05/08/2016, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l e Controparte_1 Controparte_2 per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 27/08/2011 in agro del comune di Castel San Vincenzo (IS), quando , alla guida dell'autovettura estera targata AQ507ZC, nell'effettuare una Controparte_2 svolta a sinistra, non dava la precedenza e di conseguenza travolgeva il motociclo targato AF94332, di proprietà della e condotto dal proveniente dalla direzione opposta. Per effetto Pt_2 Pt_1 dell'incidente, riportava “fratture multiple femore destro, frattura esposta con perdita di Pt_1 sostanza ossea ginocchio destro, ferite multiple piede destro, perdita della sensibilità e dei movimenti arto superiore destro” (v. verbale Pronto Soccorso Isernia del 27/8/2011) e il motociclo subiva ingenti danni. Gli attori chiedevano pertanto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di € 2.614.592,25 in favore di e di € 14.807,00 in favore di Parte_1 [...]
Pt_2
Cont
1.1 In data 08/03/2017, si costituiva in giudizio l hiedendo il rigetto della domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto;
rimaneva invece contumace;
il Controparte_2
05/05/2017 (a seguito dell'ordinanza del 07/04/2017 che autorizzava la chiamata del terzo), gli attori citavano in giudizio l'ALLIANZ SPA, che si costituiva il 07/09/2017, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.2 La responsabilità di , come pure la ricostruzione della dinamica del sinistro, Controparte_2 sono state accertate in sede penale dinanzi al Giudice di Pace di Castel San Vincenzo che, in data 05/06/2014, ha pronunciato sentenza di condanna dell'imputato (divenuta irrevocabile il 23/10/2014) per il reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) con condanna del danneggiante e del responsabile civile, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa, da liquidarsi in sede civile.
1.3 Istruita la causa con prove documentali e testimoniali ed espletata CTU medico-legale, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 301/2021 pubblicata il 26/07/2021, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Allianz SPA, accoglieva per quanto di ragione le domande degli attori e
Pag. 2 a 9 Cont condannava e l' n solido al pagamento di € 730.045,00 in favore di CP_2 CP_2 Pt_1
e di € 8.769,00 in favore di .
[...] Parte_2
1.4 La sentenza del Tribunale, riconoscendo la responsabilità colposa del danneggiante così come accertata nel giudizio penale e la dinamica del sinistro in tale sede ricostruita, riteneva sussistente un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro nella misura del 30%. Liquidava il danno non patrimoniale sulla scorta delle risultanze della CTU medica, in applicazione delle Tabelle di Milano del 2021, nella misura di € 515.627,00; non riconosceva la personalizzazione del danno;
liquidava il danno da perdita della capacità lavorativa nella misura di € 193.200,00 e condannava anche al risarcimento di € 21.218,00, relativo alle spese mediche sostenute dall'attore; infine, riconosceva in favore di solo il risarcimento delle spese Parte_2 sostenute per la riparazione dei danni subiti dal motociclo, nella misura di € 8.769,00, escludendo le spese di custodia. Riguardo alle spese di lite, ne disponeva la compensazione.
1.5 Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e , Parte_1 Parte_2 Cont notificato a mezzo PEC il 14/10/2021 all' e notificato a mezzo posta a , Controparte_2 ricevuto il 21/10/2021, chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza impugnata: di riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità del sig. relativamente al sinistro stradale Controparte_2 avvenuto nel Comune di Castel San Vincenzo il 27 agosto 2011 e di conseguenza, condannare in solido tra loro e l' , in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore di Parte_1 nella somma complessiva di € 2.444.965,31 (di cui € 1.262.470,83 per danni non patrimoniali e € 1.182.494,48 per danni patrimoniali) e in favore di di € 23.591,00, ovvero di quelle Parte_2 somme maggiori o minori che il Superiore Collegio andrà a determinare;
con detrazione per Pt_1 di € 780.720,00 sinora ricevute e per € 10.000,00.
[...] Parte_2
Cont
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09/03/2022, l' hiedeva il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto.
1.7 L'appellato non si costituiva e, all'udienza del 20/04/2022, verificata la Controparte_2 regolarità della notificazione dell'appello, veniva dichiarato contumace.
1.8 All'udienza del 23/10/2024 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è articolato in molteplici motivi: I) Sul presunto concorso di colpa: erronea rappresentazione dei fatti – mancata valutazione della documentazione in atti – violazione degli artt. 115 e 116 cpc – contrasto con giudicato penale;
II) Sulla congruità della Consulenza Tecnica d'Ufficio: erronea determinazione della invalidità permanente – violazione dell'art. 116 cpc;
III) Presunta mancanza di elementi per procedere alla personalizzazione del danno – ulteriori elementi di danno non patrimoniale – carenza di motivazione;
IV) Sulla diminuzione della capacità di produrre reddito – contraddittorietà della sentenza impugnata – erronea valutazione della documentazione e delle risultanze processuali;
V) Danno patrimoniale di;
Parte_2
VI) Violazione art. 91 c.p.c. – errata rappresentazione dei fatti.
3. Con il primo motivo, gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro. Il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere esclusiva la responsabilità del in violazione del CP_2
Pag. 3 a 9 giudicato penale, che non aveva riconosciuto alcuna negligenza nella condotta di guida del danneggiato o alcun eccesso di velocità.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 Il Tribunale ha correttamente ed esaustivamente motivato la configurazione del concorso di colpa del danneggiato: ha dedotto dall'assenza di segni di frenata sull'asfalto, dal fatto che l'impatto si è verificato sulla fiancata anteriore destra dell'autoveicolo e dal fatto che il motociclo, secondo i convenuti, sarebbe stato rinvenuto a circa 40 metri dal punto dell'impatto, la tenuta di una condotta non del tutto diligente da parte del ell'attraversare l'incrocio. Pt_1
Deve essere evidenziato che non viene in rilievo nessun contrasto con il giudicato penale: in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto (nucleo oggettivo del reato nella sua materialità e circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento), alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (Cass. n. 21402/2022; Cass. n. 11117/2015; Cass. n. 4938/2023; Cass. n. 27901/23). Del tutto irrilevante è la circostanza che l'assicurazione Allianz SPA abbia offerto l'importo di € 611.484,00, accettato dal danneggiato a titolo di acconto, presupponendo una responsabilità esclusiva del danneggiante;
tale circostanza non può incidere sulla valutazione del concorso di colpa, rimessa al giudice.
Pertanto, si ritiene di poter condividere la motivazione del Tribunale: dalle circostanze elencate, emerse dalla sentenza penale del Giudice di Pace e dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, si può presumere ragionevolmente che il non abbia Pt_1 tenuto una condotta di guida del motociclo del tutto diligente e con una velocità adeguata. Infatti, l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto è indice del mancato rallentamento del motociclo, pur in presenza di una situazione di perfetta visibilità (luce diurna, giornata serena, buone condizioni del manto stradale, come attestato dai Carabinieri), nella quale il Pt_1 avrebbe dovuto percepire il pericolo e adottare le conseguenti misure di cautela, in prossimità di un incrocio debitamente segnalato. Per quanto riguarda la posizione del motociclo dopo il sinistro, pur non essendo confermata la distanza di 40 metri dedotta in primo grado, è provato che è stato rinvenuto nel fossato, adiacente alla strada e non nelle immediate vicinanze del presumibile punto di impatto, come indicato nella planimetria redatta dalla PG intervenuta. Infine, la circostanza che l'impatto sia avvenuto sulla fiancata laterale destra dell'autoveicolo è indice del fatto che quest'ultimo già aveva iniziato la svolta e si trovava nella carreggiata percorsa dal motociclo. Tali circostanze consentono di ritenere che il danneggiato procedeva ad una velocità non adeguata, con una guida non completamente diligente;
il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo, previsto dagli artt. 140, 141 e 145 del codice stradale di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (tra le altre, v. Cass. 16768/2006; Cass. 8289/2016; Cass. 11702/2017; Cass. 14560/2023); conseguentemente deve essere pienamente confermato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro così come ritenuto nella sentenza impugnata e nella misura indicata, pari al 30%.
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4. Con il secondo motivo, gli appellanti mettono in dubbio la congruità della CTU medico-legale espletata in primo grado, ritenendo ingiustificata e smentita dai fatti la percentuale di danno biologico permanente del 73%, riconosciuta dal consulente ed applicata dal giudice di primo grado, e il riconoscimento di 120 giorni di invalidità totale e 90 giorni di invalidità parziale. Chiedono la quantificazione del danno biologico nella misura dell'80%, conformemente alla perizia tecnica di parte.
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 Il CTU dott. , dopo l'esame clinico del danneggiato, individuava come postumi del Per_1 danneggiato la “frattura sottotrocanterica del femore destro, frattura pluriframmentaria del condilo femorale destro con distacco parcellare del frammento mediale dell'emipiatto tibiale interno, con lesione dei legamenti crociato anteriore, crociato posteriore, e dei legamenti collaterali, ferite agli arti inferiore destro e sinistro, sia causate direttamente dal trauma sia dal tipo chirurgico per le immediate e successive terapie (con esiti attuali cicatriziali), lesione del plesso brachiale destro con perdita della motilità e della sensibilità tattile e termo-dolorifica a livello dell'arto superiore destro”. Riconosceva, in applicazione della letteratura scientifica citata nella relazione, un danno del 60% per la lesione del plesso brachiale (perdita anatomica dell'arto superiore destro), 20%-25% per l'anchilosi del ginocchio destro, 5% per la paralisi dell'accomodazione, 8% per le cicatrici cutanee deturpanti, 5% per le cicatrici del collo e 10% per la sindrome post-traumatica da stress. All'esito delle valutazioni, quantificava nel 73% (indicato per errore materiale nell'80%) il danno biologico subito dal Pt_1
Parte attrice, nell'effettuare le contestazioni alla CTU in primo grado, ha dedotto unicamente la differenza della quantificazione della riduzione della capacità lavorativa specifica, quantificata nel 90% e la quantificazione del danno biologico, pari al 73%, rilevando che la seconda era sperequata rispetto alla prima;
il consulente ha condivisibilmente risposto osservando che Il danno permanente biologico costituisce lesione della integrità psicofisica per la cui valutazione vengono utilizzati appositi baremes (che non sono coincidenti con quelli per la valutazione della riduzione della capacità lavorativa specifica). La contestazione di parte appellante è che il CTU non avrebbe sommato le singole percentuali di danno per le specifiche lesioni (somma che sarebbe corrispondente al 108-113%), ma avrebbe applicato una percentuale più bassa senza giustificazioni: a tale osservazione il CTU ha risposto esaustivamente, spiegando che “la quantificazione percentuale va necessariamente riferita alla incidenza delle singole menomazioni sullo stato generale e la valutazione non può riferirsi alla somma algebrica dei singoli valori percentuali ma va effettuata applicando apposite formule riduttive. Il valore finale deve scaturire dalla visione d'insieme dello stato di salute e dall'applicazione di formule a scalare.” (v. pag. 12, relazione CTU depositata l'11/10/2018). Il CTU peraltro ha fatto rilevare che la percentuale del 73% era stata infine condivisa anche dai CTP, dopo lunga discussione, fatto non contestato dalla parte appellante. Per quanto attiene ai giorni di invalidità, è agevole verificare che il CTP dott. abbia Per_2 indicato nella propria relazione gli stessi giorni (120 giorni di incapacità temporanea assoluta, 90 di incapacità temporanea parziale) condivisi poi dal CTU;
dunque, non vi è motivo per contestare tale quantificazione (parte appellante ha contestato del tutto genericamente la quantificazione facendo riferimento alle “cartelle cliniche” senza indicare dati specifici relativi alle percentuali di invalidità. Alla luce di queste osservazioni, si deve considerare che del tutto correttamente il Tribunale ha motivato sulla condivisione del metodo di indagine e conclusioni del CTU, immuni da errori nel
Pag. 5 a 9 giudizio tecnico espresso e da contraddizioni nel processo logico seguito e aderenti ai principi guida della materia.
5. Con il terzo motivo, gli appellanti contestano il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale del ritengono che nel caso di specie Pt_1 sussistano circostanze del tutto eccezionali (età, dolore fisico di particolare intensità, lungodegenza, rottura della vita di relazione) che farebbero emergere “l'irripetibile singolarità” del pregiudizio sofferto, tale da meritare un incremento del risarcimento. Inoltre, censurano la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il danno morale, ma non quello esistenziale;
sostengono che andrebbero liquidati entrambi, in quanto il primo attiene alla sofferenza morale ed emotiva del danneggiato, il secondo al piano dinamico-relazionale.
5.1 Il motivo è infondato.
5.2 Per quel che riguarda la personalizzazione del danno, il Tribunale sul punto ha precisato che essa non consegue, in automatico, all'accertamento dell'esistenza del danno stesso, ma richiede la sussistenza di conseguenze anomale e del tutto peculiari, che il danneggiato deve allegare e provare;
nella specie, la sentenza di primo grado ha ritenuto che le circostanze allegate fossero conseguenza ordinaria della lesione subita.
La motivazione del tribunale deve essere pienamente condivisa. Nell'appello, il danneggiato ha dedotto l'intensità del dolore fisico, la lungodegenza, la giovane età al tempo del sinistro, la rottura della vita di relazione;
dette allegazioni devono ritenersi rientranti tra le conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che abbiano subito l'invalidità accertata e non già conseguenze peculiari che abbiano reso diverso il pregiudizio patito dalla vittima, ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie già risarcite dalla liquidazione forfettizzata tabellare (cfr. Cass. 23469/2018: “in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
5.3 Per quanto riguarda invece il danno esistenziale, occorre evidenziare, considerata la natura unitaria e onnicomprensiva della categoria del danno non patrimoniale, che il pregiudizio della vita di relazione costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno "esistenziale" (Cass. SS.UU 26972/2008); pertanto in caso di lesione della salute nulla può essere liquidato a titolo di danno esistenziale, poiché costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico — inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali cd. "categorie" o cd. "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.) (Cass. n. 20795/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 14465/2025).
6. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la quantificazione del danno patrimoniale subito da , operata nella sentenza impugnata. In particolare, Parte_1 contestano la determinazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 20% del reddito di lavoro del per un periodo di 30 anni anziché di anni 33 in relazione Pt_1
Pag. 6 a 9 all'età pensionabile, mentre il CTU aveva quantificato la riduzione della capacità lavorativa nel 90%.
6.1 Il motivo non appare fondato.
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica consiste nella diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima di una lesione alla salute, in relazione al reddito derivante dalla specifica occupazione svolta al momento dell'illecito (o a quella che verosimilmente sarà svolta in futuro) (Cass. 26654/2023).
Il ha dedotto di svolgere, al tempo del sinistro, la professione di dirigente della Pt_1 segreteria di un gruppo parlamentare del Senato della Repubblica e che detta occupazione era a tempo determinato, limitata alla durata della legislatura (2008-2013); lo stesso appellante ha dedotto che successivamente al sinistro (avvenuto nel 2011) aveva ripreso il lavoro anche con orario ridotto e che al termine della legislatura (14 marzo 2013) aveva cessato l'incarico; ha dedotto che al momento della visita medica (maggio 2018) era disoccupato.
Il tribunale ha rilevato che non era comprovato il sostanziale azzeramento della capacità reddituale, avuto riguardo ai modelli CUD prodotti con le memorie ex art. 183 cpc relativi ai tre anni successivi al sinistro;
il tribunale:
- ha rilevato che la prova relativa al mancato reperimento di altra occupazione lavorativa successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro in essere al momento del sinistro, appare, oltre che generica –in difetto di allegazione delle specifiche chances lavorative perse era irrilevante ai fini del decidere, non risultando dedotto che il mancato reperimento di altra occupazione lavorativa sarebbe dipeso proprio dalle menomate condizioni psico fisiche residuate a seguito del sinistro;
-ha ritenuto che la accertata perdita di funzionalità dell'arto destro superiore, in relazione alla specifica attività lavorativa esercitata (attività di concetto), appare destinata in proiezione futura ad incidere negativamente almeno in parte sulla capacità reddituale del soggetto.
- ha rilevato che allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e di ogni altra circostanza del caso concreto, con la conseguenza che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi (cfr. per tutte Cass. 1170/2018);
-ha liquidato il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura del 20% del reddito goduto al momento del sinistro per un periodo di anni 30 ( ovvero sino alla età pensionabile) e, quindi, per l'intero nella misura di euro 276.000 ( 20% di 46.000x30).
Ciò premesso va rilevato che dalla lettura degli atti risulta che il danneggiato ha provato di aver percepito nell'anno 2011 (anno del sinistro) un reddito di circa € 46.000,00 (senza dare alcuna prova del reddito percepito nei tre anni precedenti); negli anni successivi, e sino alla scadenza del rapporto di lavoro, ha continuato a percepire reddito;
nel 2012 circa € 52.000,00 (in reddito è addirittura superiore a quello precedente relativo all'epoca del sinistro) come risulta dalla
Pag. 7 a 9 dichiarazione del 2013, nel 2013 e nel 2014 di € 25.000,00 circa come risulta dalle dichiarazione del 2014 e 2015; per il periodo successivo l'attore ha dedotto del tutto genericamente circa il mancato reperimento di altra occupazione lavorativa dipendente dal sinistro (l'appellante non ha chiesto in appello l'ammissione delle prove non ammesse sul punto, neppure reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado); ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto di contenere la misura della riduzione della capacità lavorativa nel 20% rispetto a quella risultante dal reddito percepito al momento del sinistro e tanto in relazione all'attività di concetto presumibile;
Non può essere rimessa in automatico al CTU l'individuazione del danno da perdita della capacità lavorativa: “la pretesa di liquidare il danno da lucro cessante moltiplicando il reddito della vittima per una percentuale di “incapacità lavorativa specifica”, rimessa al giudizio del medico-legale è operazione giuridicamente erronea” (Cass. 16604/2025), non potendosi ritenere il giudice vincolato alle deduzioni tratte dal CTU in base agli accertamenti compiuti, ma essendo precipuo compito del giudicante trarre logiche conclusioni sulla base del materiale probatorio assunto (Cass. 23553/2024); l'appello deve essere rigettato anche in relazione alla durata di anni 30 statuita nella sentenza impugnata, tenuto conto proprio del fatto che il danneggiato nel periodo successivo al sinistro ha continuato a percepire reddito (nell'anno 2011 importo di € 46.000; nell'anno 2012 importo superiore a quello dell'anno precedente che contrasta con l'addotta riduzione della capacità lavorativa specifica).
7. Con il quinto motivo, l'appellante chiede di ottenere il rimborso delle spese Parte_2 di custodia del motociclo di sua proprietà danneggiato, rimborso che non è stato riconosciuto nella sentenza di primo grado, in quanto tali spese sono state ritenute non necessarie.
Il motivo è infondato.
Va confermata la motivazione del Tribunale sul punto: nonostante abbia Parte_2 provato l'esborso sostenuto per la custodia del proprio motociclo presso l'officina (anche in via testimoniale), non è stato dedotto né provato che fosse indispensabile provvedere alla custodia a pagamento del motociclo, né che fosse una conseguenza diretta dell'illecito.
8. Con il sesto motivo, gli appellanti contestano la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite tra tutte le parti, sulla base della reciproca soccombenza parziale e del carattere sostanzialmente satisfattorio dei pagamenti eseguiti dall'assicurazione in favore degli attori.
Ritiene la corte che il motivo sia infondato.
8.1 Correttamente il Tribunale ha rilevato la soccombenza reciproca delle parti e la pronuncia di compensazione integrale delle spese di primo grado di giudizio deve essere confermata. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. n. 3438 del 22/02/2016).
Nella fattispecie va considerato l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria proposta dagli attori per l'importo di € 730.045,00 (in favore di e € 8.769,00 (in favore Pt_1 della ) rispetto alla richiesta totale di oltre € 2.600.000,00, nonché il fatto già rilevato in Pt_2 sentenza del carattere sostanzialmente satisfattorio dei pagamenti eseguiti da ALLIANZ s.p.a., su delega di nella fase stragiudiziale;
la sentenza (con statuizione non oggetto di specifica CP_1
Pag. 8 a 9 contestazione e confermata in questa sede) nel liquidare l'importo di € 730.045,00, oltre accessori in favore del ha dato atto che da detta somma andava detratto l'importo di € 611.484,00 Pt_1 già corrisposto dalla parte onerata del pagamento.
9. Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa (superiore a € 2.000.000,00) e dell'attività prestata, in base ai parametri compresi tra i minimi e i medi. Nulla va disposto nei confronti di , Controparte_2 rimasto contumace.
5.1 A norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 301/2021 pubblicata in data 26/7/2021
[...] Parte_2 nell'ambito del procedimento n. R.G. 908/2016, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento, in favore dell' Parte_1 Parte_2 [...] delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € Controparte_1
33.151,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico degli appellanti in solido sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 9/9/25.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
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