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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3138/2024 RG promossa, con ricorso depositato il 13.11.2024 da in persona del l.r.p.t. (C.F. , con patrocinio degli avvocati Bruno Parte_1 P.IVA_1
Pietro Arrigoni e Alessandra Bonato (C.F. ) e con domicilio eletto presso lo C.F._1
studio del primo in Besana Brianza (MB) Via Vignareto n.7 appellante contro
con Unico Socio, in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (C.F. , con patrocinio degli avvocati Luciano Castelli e Camilla Arzini, entrambi P.IVA_2
del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso LCA Studio Legale, in Milano, via della
Moscova n. 18 appellata
OGGETTO: Affitto di azienda pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“In via Principale:
• accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 30.08.2019 tra le parti, e per l'effetto risolverlo per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., per le ragioni in fatto e in diritto indicate in atti;
• mandare assolta la dall'obbligazione di pagamento di € 953.623,50 nei confronti di Parte_1
e dichiarare che la nulla deve ad CP_1 Parte_1 CP_1
Contr
• condannare alla restituzione immediata del ramo aziendale de quo nella disponibilità Contr materiale e giuridica della e condannare altresì a corrispondere alla Parte_1 Pt_1
l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento della cosa per il periodo compreso tra la
[...] domanda giudiziale e la consegna effettiva del bene, pari ad € 50.000,00+IVA al mese, o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
In via subordinata:
• accertare e dichiarare il grave inadempimento di delle obbligazioni scaturenti dal CP_1 contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con per tutti i motivi indicati in atti, e per Parte_1
l'effetto:
− risolvere il contratto predetto per inadempimento ex art. 1453 c.c. imputabile a CP_1
− condannare a pagare a favore di la somma di € 950.000,00 CP_1 Parte_1
(corrispondente all'applicazione di un canone di mercato pari ad almeno euro 600.000,00 annui a far tempo dalla stipula e sino alla data della domanda giudiziale, già detratti gli acconti versati), o la misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno;
− mandare assolta la dall'obbligazione di pagamento di € 953.623,50 nei confronti Parte_1
di e dichiarare che la nulla deve ad CP_1 Parte_1 CP_1
Contr
− condannare alla restituzione immediata del ramo aziendale de quo nella disponibilità materiale e giuridica della Parte_1
Contr
− condannare altresì a corrispondere alla l'equivalente pecuniario dell'uso e Parte_1
del godimento della cosa per il periodo compreso tra la data della domanda giudiziale e la consegna effettiva del bene, pari ad € 50.000,00+IVA al mese (considerando che gli accordi contrattuali prevedono un canone anticipato annuale di € 600.000,00+IVA) o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia
pagina 2 di 11 In ogni caso: accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti di pari ad € Parte_1 CP_1
18.714,25 per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto condannare a pagare a CP_1
la predetta somma;
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di ogni fase e grado del giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e che in particolare venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, nei mesi di ottobre e novembre 2018, quale rappresentante della lei Parte_2
partecipava agli incontri tenutisi tra la e la relativi alle trattative per la Parte_1 CP_1 concessione in affitto del ramo d'azienda di ad;
Parte_1 CP_1
2. Vero che, nei mesi di ottobre e novembre 2018, nel corso delle trattative di cui al punto precedente, la sponeva a la realizzazione, nel punto vendita oggetto del CP_1 Parte_1 ramo d'azienda, di un canone di affitto di ramo d'azienda di €. 600.000,00 annui, in base alle Contr prospettive di fatturato che esponeva?;
3. Vero che, in sede degli incontri di cui ai capitoli di prova nn. 1 e 2, il rappresentante di
[...]
in persona di , prospettava a che il fatturato atteso del CP_1 Persona_1 Parte_1
punto vendita in Monza fosse pari ad almeno circa 5/6 milioni di euro, e che quindi proponeva un canone d'affitto anticipato provvisorio di € 600.000,00?
4. Vero che dall'ultimo bilancio d'esercizio depositato da al 30.11.2018 risultavano CP_1 ricavi per circa € 770.000.000,00 per circa n. 150 punti vendita?
Si indica quale testimone il signor , residente in [...]
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare: in via principale
- respingere, per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2260/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 6 ottobre 2024 all'esito del giudizio iscritto sub R.G. 4894/2023 (riunito a R.G. 757/2024) e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza stessa;
pagina 3 di 11 in via istruttoria
- rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche, infondate, nonché irrilevanti ai fini del decidere;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto, o in parte, delle istanze istruttorie formulate da
si richiede l'ammissione – a prova contraria – di un proprio teste che risponda sulle Parte_1
circostanze di cui ai capitoli avversari;
- in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari nn. 2 e 3 si formulano, altresì, i seguenti capitoli a prova contraria:
a) “Dica il teste se, nel corso delle trattative che hanno condotto alla stipula del Contratto di Affitto, Contr
ha mai garantito a che il punto vendita di Monza, Via Italia n. 6/8, avrebbe raggiunto Pt_1 un fatturato annuo pari ad € 5.000.000,00 / 6.000.000,00 come indicato da controparte”;
b) “Vero che l'importo del canone di affitto anticipato provvisorio nella misura di € 600.000,00 è stato indicato anche per consentire a l'effettuazione dei lavori all'interno del punto vendita di Pt_1
Contr Monza, Via Italia n. 6/8 concordati con ?”.
Si indica come teste il sig. (C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_2
Mosè Bianchi, 24.
In ogni caso
- con condanna alle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 447 bis e 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Contr (di seguito per brevità solo ”) al fine di ottenere la risoluzione del contratto di CP_1 affitto di ramo d'azienda sottoscritto dalle parti in data 30.8.2019 per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. o, in subordine, per inadempimento ex art. 1453 c.c e, in ogni caso, la condanna della convenuta al pagamento dei lavori “extra” eseguiti da per complessivi € 18.714,25. Pt_1
Contr Nel giudizio così radicato al n. 4894/2023 RG, si è costituita eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva arbitrale e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Contr Con separato giudizio, rubricato al n. 757/2024 RG, ha poi chiesto il pagamento del conguaglio determinato in € 509.187,53, domanda alla quale ha resistito, chiedendone il rigetto. Pt_1
pagina 4 di 11 Riunito tale ultimo procedimento a quello recante n. 4894/2023 RG, con sentenza n. 2260/2024 pubblicata il 04/10/2024, il Tribunale di Monza, previo accertamento della propria competenza, ha rigettato la domanda avanzata da di risoluzione del contratto inter partes per eccessiva Pt_1
Contr onerosità sopravvenuta così come per inadempimento di , condannando la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, della somma di €. 298.818,87 a titolo di conguagli. Rigettata ogni altra domanda ed eccezione, ha condannato alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali Pt_1
liquidate in dispositivo, compensando il terzo residuo.
2. Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame avverso la Parte_1
suindicata sentenza, chiedendone la riforma. Ha riproposto, in via principale, la domanda di risoluzione del contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 30.08.2019 per eccessiva onerosità Contr sopravvenuta ex art. 1467 c.c., chiedendo la condanna di alla restituzione immediata del ramo aziendale de quo e al versamento dell'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento della cosa per il periodo compreso tra la domanda giudiziale e la consegna effettiva del bene, pari ad € 50.000,00 oltre
IVA al mese, o alla diversa somma ritenuta di giustizia. In via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle obbligazioni scaturenti dal contratto di affitto di CP_1 ramo d'azienda con conseguente risoluzione dello stesso per inadempimento ex art. 1453 c.c. imputabile a e condanna di quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 della somma di € 950.000,00 (corrispondente all'applicazione di un canone di mercato pari ad almeno
€ 600.000,00 annui a far tempo dalla stipula e sino alla data della domanda giudiziale, già detratti gli acconti versati) nonché alla restituzione immediata del ramo aziendale nella disponibilità materiale e giuridica della e alla corresponsione dell'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento Parte_1 del bene per il periodo compreso tra la data della domanda giudiziale e la consegna effettiva, pari ad €
50.000,00 oltre IVA al mese o alla diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso ha insistito
Contr affinché venisse accertato e dichiarato il credito vantato da nei confronti di pari ad Parte_1
€ 18.714,25, con condanna di quest'ultima a pagare a la predetta somma. Vinte le spese Pt_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente notificato alla controparte che, costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente in data
7.2.2025, ha contestato in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese processuali.
pagina 5 di 11 All'udienza del 19.2.2025, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale delle parti, il
Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
3. Con il primo e secondo motivo di impugnazione, da esaminare congiuntamente stante la stretta correlazione tra loro, parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver valutato l'evento dedotto da come straordinario e imprevedibile (calo fatturato atteso del punto vendita), ritenendolo Pt_1
piuttosto ricompreso in quello dedotto nel contratto, escludendo quindi che lo stesso eccedesse l'effettiva alea considerata da entrambe le parti, quando invece il rischio considerato al momento della conclusione del contratto era non già una “qualsiasi” oscillazione del fatturato ma una “oscillazione che fosse piuttosto coerente con la misura del Canone Anticipato, determinato in funzione non di un
'fatturato qualsiasi', ma del fatturato 'atteso' ” pari a €. 6.000.000,00 annui, come prospettato da Contr
in sede di trattative.
Prosegue l'appellante dolendosi per non avere il Tribunale considerato che la circostanza del raggiungimento di un fatturato che portasse a un canone in linea con il Canone Anticipato, benché non esplicitata in contratto, fosse stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso, come presupposto condizionante il negozio e fondante la reale intenzione delle parti.
I motivi sono infondati.
Secondo i principi reiteratamente espressi dalla Suprema Corte, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza (in tal senso Cass. n. 22396/2006).
La norma in questione contempla, quindi, quale presupposto del rimedio risolutorio in argomento e per quel che concerne i contratti ad esecuzione continuativa o periodica oppure differita rispetto alla conclusione, il verificarsi, dopo quest'ultima, di una circostanza non usuale e nemmeno prevedibile “ex ante”, che alteri il nesso commutativo del negozio e renda intollerabile per una delle parti il diverso (e superiore) onere da affrontare per l'adempimento della prestazione assunta “ex contractu”, la quale determina nella sostanza gli effetti di una condizione risolutiva.
pagina 6 di 11 Date queste premesse, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, nessuna circostanza fattuale straordinaria ed imprevedibile sia venuta ad esistenza in epoca successiva alla stipula.
Invero è pacifico che le odierne contendenti abbiano stipulato un contratto di affitto avente ad oggetto
Contr l'immobile per cui è causa pattuendo la corresponsione a da parte di , dell'importo di € Pt_1
600.000,00 a titolo di canone anticipato per le prime due annualità, nonché – per ciascuno degli anni successivi – la corresponsione di un canone di affitto commisurato al fatturato (al netto dell'iva) generato dall'attività esercitata nel ramo d'azienda e dovuto nella misura dell'11%. Contr Il contratto di affitto prevedeva altresì che, a partire dall'esercizio 2020/2021, avrebbe corrisposto un canone pari all'85% del canone dovuto con riferimento all'esercizio annuo precedente, salvo conguaglio delle differenze positive o negative tra i canoni anticipati e quanto calcolato sulla base del fatturato generato dal ramo.
Contr Detta pattuizione àncora dunque il canone dovuto dalla terza annualità in poi al fatturato di contemplando, con il meccanismo del conguaglio, ogni possibile oscillazione tanto in eccesso quanto in difetto.
Pertanto, la lamentata marcata disfunzione economica del sinallagma contrattuale, fu (anche) la conseguenza di una precisa (e forse non oculata) scelta della società locatrice, in relazione alla quale sussisteva quindi (e doveva pertanto essere messa in conto) un'alea tipica del rischio d'impresa che non inficia il contratto concluso nei suoi elementi essenziali originari e cioè l'obbligo di corrispondere un importo “variabile” a seconda del fatturato registrato, come concordemente stabilito.
L'evento dedotto dall'appellante si atteggia quindi come risultato di una valutazione - “postuma” rispetto alla sottoscrizione del contratto – della convenienza dell'affare inferiore a quella preventivata, ma non per questo non consapevolmente valutata e valutabile ex ante specie da soggetti esperti del settore, all'esito di una lunga e meditata trattativa che ha portato la a sottoscrivere liberamente Pt_1
un contratto che prevedeva la quantificazione di un canone senza un minimo garantito, ma con acconto annuo e conguaglio a fine anno secondo una operazione “molto speculativa”, come definita nel doc. 7 fascicolo di primo grado n. 757/2024 di parte appellante.
Peraltro nell'alveo del motivo in trattazione limitandosi ad elencare i fatturati del punto Pt_1
Contr vendita negli anni 2019-2022, non suggerisce alcun dato economico caratterizzante la “eccessiva onerosità” a cui la stessa dovrebbe asseritamente soggiacere qualora si perpetuasse nel tempo il rapporto contrattuale così come originariamente tratteggiato: più in particolare, l'appellante non ha pagina 7 di 11 Contr rappresentato l'esiguità dell'utile conseguibile dall'attività di né il risultato tout court deficitario dell'attività medesima.
A ben guardare le stesse risultanze del giudizio di primo grado hanno condotto a un notevole
Contr ridimensionamento delle somme pretese in restituzione da in applicazione del meccanismo del conguaglio (da € 509.187,53 ad € 298.818,87) a conferma di una “oscillazione” del fatturato favorevole
Contr ad e, quindi, a Pt_1
Neppure condivisibile è l'assunto secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato la previsione di un fatturato minimo garantito quale presupposto comune e determinante della volontà negoziale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la c.d. “presupposizione” (ovvero condizione tacita) è configurabile quando “dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse” (Cass., sez. II, 18.9.2009 n. 20245).
Nel caso di specie e proprio dalla documentazione richiamata dall'appellante e sopra citata, si ricava che nelle fasi preliminari della trattativa erano state considerare tre ipotesi di strutturazione del canone
(“
1. canone di locazione fisso pari 700.000 euro senza variabile di fine anno, HM potrebbe proporre una scaletta per arrivare a regime (…); 2 canone di locazione con minimo garantito e variabile di fine anno, in questo caso il minimo potrebbe essere di 400/500 mila euro con variabile dell'8%, 3. canone di locazione senza minimo garantito ma con un acconto annua e conguaglio a fine anno, in questo caso aumenta il variabile di fine anno con un acconto più basso del minimo garantito (forma molto speculativa)” cfr doc. 25 fascicolo primo grado parte appellante) rispetto alle quali la scelta adottata nel contratto definitivo è stata quella di calcolare il corrispettivo esclusivamente su una percentuale del fatturato realizzato nel punto vendita senza la previsione di un importo minimo garantito, pur prospettato in sede di trattative e quindi ponderato ma poi escluso.
Parimenti smentito dalla documentazione versata in atti è l'assunto secondo cui la quantificazione del canone anticipato del primo biennio fosse da considerarsi quale “canone atteso” avendo la stessa chiarito nella comunicazione pec del 11.11.2020 che detto canone sia “stato determinante per Pt_1 la sostenibilità finanziaria dei costi necessari per completare le opere interne” sulla base delle esigenze manifestate dall'affittuaria.
Nella stessa missiva solleva poi perplessità in merito alla gestione e alle modalità di Pt_1
Contr conduzione dell'esercizio commerciale da parte di così escludendo che, quand'anche le parti pagina 8 di 11 avessero considerato quale presupposto imprescindibile del contratto il raggiungimento di un dato fatturato, lo stesso sia venuto meno per circostanze non imputabili alle parti stesse.
Contr Del resto anche la tesi secondo cui sarebbe stata fuorviata dai dati forniti da in una fase Pt_1
preliminare alla sottoscrizione del contratto non conduce alla configurabilità del rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta essendo in tal senso maggiormente plausibile l'annullamento del negozio sul presupposto che il perfezionamento di quest'ultimo era viziato nella sua deliberazione, e cioè per errore essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1429
c.c.
4. Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver Contr considerato la non corretta gestione del punto vendita da parte di che, secondo l'assunto attoreo, giustificherebbe la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Il motivo va disatteso dovendosi preliminarmente osservare che, nell'articolare la propria doglianza, parte appellante ha omesso di specificare l'errore cui sarebbe incorso il Tribunale nell'esaminare la documentazione versata in atti e le allegazioni di causa, con evidenti ricadute sul cosiddetto profilo argomentativo del motivo in esame.
Anche in ordine al cosiddetto profilo censorio, si rileva l'omessa indicazione, da parte dell'appellante, delle ragioni che la inducono a ritenere violata la legge.
E infine, con riferimento al profilo di causalità, non è stato chiarito come un diverso esame degli elementi probatori offerti avrebbe inciso sull'esito della lite.
L'appellante si è dunque limitata a chiedere un generico riesame della controversia svolta in primo grado, non curandosi di fornire alcuna indicazione circa gli elementi ritenuti mal o non considerati dal primo decidente e che, invece, avrebbero avallato la propria tesi.
In ogni caso, anche prescindendo dal complesso di queste argomentazioni potenzialmente suscettibili di sfociare in una declaratoria di inammissibilità del motivo in esame, va condivisa la decisione del
Tribunale laddove ha ritenuto generica e non circostanziata la contestazione di che si è limitata Pt_1
Contr a ritenere che la dedotta mala gestio di sarebbe riscontrabile in re ipsa nella riduzione del fatturato registrato nel punto vendita.
Invero tale allegazione si scontra in primo luogo con il progressivo incremento del fatturato (più che duplicato già al terzo anno di attività) e con la mancata allegazione di elementi concreti che inducano a Contr ritenere inadempiente la condotta di essendosi l'appellane limitata a contestare aspetti che non le competono – come alcune scelte commerciali e di lay out del punto vendita – la presenza di tendaggi pagina 9 di 11 ritenuti un pericolo sotto il profilo della sicurezza o il presunto ritardo nella voltura dell'utenza dell'impianto idrico o nella trasmissione dei dati del fatturato, non curandosi di precisare il danno patito in conseguenza di tali condotte che, in ogni caso, giammai potranno integrare un inadempimento che abbia il necessario connotato della gravità.
5. Con il quarto motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver
Contr statuito in ordine alla domanda di condanna di al pagamento della somma di € 18.714,25 avanzata a titolo di rimborso di lavorazioni extra richieste dall'affittuaria per interventi di personalizzazione dell'immobile.
Rilevata l'omessa pronuncia del Tribunale sul punto, la domanda di rimborso formulata da Pt_1
deve, in ogni caso, essere rigettata nel merito risultando totalmente sfornita di prova a supporto dovendosi rilevare come la documentazione richiamata dall'appellante non consente di dimostrare
Contr tipologia e consistenza delle “lavorazioni extra” che sarebbero state richieste da né la loro effettiva realizzazione.
I prospetti prodotti ai documenti 5 e 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante sono stati infatti unilateralmente redatti da senza alcuna prova di una loro condivisione e accettazione da parte Pt_1
Contr di , e riportano cifre neppure corrispondenti a quelle di cui alle fatture prodotte.
In mancanza quindi di documentazione idonea a dimostrare il credito vantato, la domanda di rimborso deve essere rigettata.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra eccezione ed argomentazione, l'appello proposto da deve essere rigettato. Pt_1
6. Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia
(indeterminabile complessità media) e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e a quello minimo per la fase di trattazione e decisionale, compiuta solo oralmente.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2260/2024 Controparte_1
pubblicata il 04/10/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.170,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 2.144,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3138/2024 RG promossa, con ricorso depositato il 13.11.2024 da in persona del l.r.p.t. (C.F. , con patrocinio degli avvocati Bruno Parte_1 P.IVA_1
Pietro Arrigoni e Alessandra Bonato (C.F. ) e con domicilio eletto presso lo C.F._1
studio del primo in Besana Brianza (MB) Via Vignareto n.7 appellante contro
con Unico Socio, in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (C.F. , con patrocinio degli avvocati Luciano Castelli e Camilla Arzini, entrambi P.IVA_2
del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso LCA Studio Legale, in Milano, via della
Moscova n. 18 appellata
OGGETTO: Affitto di azienda pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“In via Principale:
• accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 30.08.2019 tra le parti, e per l'effetto risolverlo per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., per le ragioni in fatto e in diritto indicate in atti;
• mandare assolta la dall'obbligazione di pagamento di € 953.623,50 nei confronti di Parte_1
e dichiarare che la nulla deve ad CP_1 Parte_1 CP_1
Contr
• condannare alla restituzione immediata del ramo aziendale de quo nella disponibilità Contr materiale e giuridica della e condannare altresì a corrispondere alla Parte_1 Pt_1
l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento della cosa per il periodo compreso tra la
[...] domanda giudiziale e la consegna effettiva del bene, pari ad € 50.000,00+IVA al mese, o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
In via subordinata:
• accertare e dichiarare il grave inadempimento di delle obbligazioni scaturenti dal CP_1 contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con per tutti i motivi indicati in atti, e per Parte_1
l'effetto:
− risolvere il contratto predetto per inadempimento ex art. 1453 c.c. imputabile a CP_1
− condannare a pagare a favore di la somma di € 950.000,00 CP_1 Parte_1
(corrispondente all'applicazione di un canone di mercato pari ad almeno euro 600.000,00 annui a far tempo dalla stipula e sino alla data della domanda giudiziale, già detratti gli acconti versati), o la misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno;
− mandare assolta la dall'obbligazione di pagamento di € 953.623,50 nei confronti Parte_1
di e dichiarare che la nulla deve ad CP_1 Parte_1 CP_1
Contr
− condannare alla restituzione immediata del ramo aziendale de quo nella disponibilità materiale e giuridica della Parte_1
Contr
− condannare altresì a corrispondere alla l'equivalente pecuniario dell'uso e Parte_1
del godimento della cosa per il periodo compreso tra la data della domanda giudiziale e la consegna effettiva del bene, pari ad € 50.000,00+IVA al mese (considerando che gli accordi contrattuali prevedono un canone anticipato annuale di € 600.000,00+IVA) o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia
pagina 2 di 11 In ogni caso: accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti di pari ad € Parte_1 CP_1
18.714,25 per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto condannare a pagare a CP_1
la predetta somma;
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di ogni fase e grado del giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e che in particolare venga ammessa prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, nei mesi di ottobre e novembre 2018, quale rappresentante della lei Parte_2
partecipava agli incontri tenutisi tra la e la relativi alle trattative per la Parte_1 CP_1 concessione in affitto del ramo d'azienda di ad;
Parte_1 CP_1
2. Vero che, nei mesi di ottobre e novembre 2018, nel corso delle trattative di cui al punto precedente, la sponeva a la realizzazione, nel punto vendita oggetto del CP_1 Parte_1 ramo d'azienda, di un canone di affitto di ramo d'azienda di €. 600.000,00 annui, in base alle Contr prospettive di fatturato che esponeva?;
3. Vero che, in sede degli incontri di cui ai capitoli di prova nn. 1 e 2, il rappresentante di
[...]
in persona di , prospettava a che il fatturato atteso del CP_1 Persona_1 Parte_1
punto vendita in Monza fosse pari ad almeno circa 5/6 milioni di euro, e che quindi proponeva un canone d'affitto anticipato provvisorio di € 600.000,00?
4. Vero che dall'ultimo bilancio d'esercizio depositato da al 30.11.2018 risultavano CP_1 ricavi per circa € 770.000.000,00 per circa n. 150 punti vendita?
Si indica quale testimone il signor , residente in [...]
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare: in via principale
- respingere, per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2260/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 6 ottobre 2024 all'esito del giudizio iscritto sub R.G. 4894/2023 (riunito a R.G. 757/2024) e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza stessa;
pagina 3 di 11 in via istruttoria
- rigettare le istanze istruttorie formulate ex adverso in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche, infondate, nonché irrilevanti ai fini del decidere;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto, o in parte, delle istanze istruttorie formulate da
si richiede l'ammissione – a prova contraria – di un proprio teste che risponda sulle Parte_1
circostanze di cui ai capitoli avversari;
- in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari nn. 2 e 3 si formulano, altresì, i seguenti capitoli a prova contraria:
a) “Dica il teste se, nel corso delle trattative che hanno condotto alla stipula del Contratto di Affitto, Contr
ha mai garantito a che il punto vendita di Monza, Via Italia n. 6/8, avrebbe raggiunto Pt_1 un fatturato annuo pari ad € 5.000.000,00 / 6.000.000,00 come indicato da controparte”;
b) “Vero che l'importo del canone di affitto anticipato provvisorio nella misura di € 600.000,00 è stato indicato anche per consentire a l'effettuazione dei lavori all'interno del punto vendita di Pt_1
Contr Monza, Via Italia n. 6/8 concordati con ?”.
Si indica come teste il sig. (C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_2
Mosè Bianchi, 24.
In ogni caso
- con condanna alle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 447 bis e 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Contr (di seguito per brevità solo ”) al fine di ottenere la risoluzione del contratto di CP_1 affitto di ramo d'azienda sottoscritto dalle parti in data 30.8.2019 per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. o, in subordine, per inadempimento ex art. 1453 c.c e, in ogni caso, la condanna della convenuta al pagamento dei lavori “extra” eseguiti da per complessivi € 18.714,25. Pt_1
Contr Nel giudizio così radicato al n. 4894/2023 RG, si è costituita eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva arbitrale e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Contr Con separato giudizio, rubricato al n. 757/2024 RG, ha poi chiesto il pagamento del conguaglio determinato in € 509.187,53, domanda alla quale ha resistito, chiedendone il rigetto. Pt_1
pagina 4 di 11 Riunito tale ultimo procedimento a quello recante n. 4894/2023 RG, con sentenza n. 2260/2024 pubblicata il 04/10/2024, il Tribunale di Monza, previo accertamento della propria competenza, ha rigettato la domanda avanzata da di risoluzione del contratto inter partes per eccessiva Pt_1
Contr onerosità sopravvenuta così come per inadempimento di , condannando la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, della somma di €. 298.818,87 a titolo di conguagli. Rigettata ogni altra domanda ed eccezione, ha condannato alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali Pt_1
liquidate in dispositivo, compensando il terzo residuo.
2. Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame avverso la Parte_1
suindicata sentenza, chiedendone la riforma. Ha riproposto, in via principale, la domanda di risoluzione del contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 30.08.2019 per eccessiva onerosità Contr sopravvenuta ex art. 1467 c.c., chiedendo la condanna di alla restituzione immediata del ramo aziendale de quo e al versamento dell'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento della cosa per il periodo compreso tra la domanda giudiziale e la consegna effettiva del bene, pari ad € 50.000,00 oltre
IVA al mese, o alla diversa somma ritenuta di giustizia. In via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle obbligazioni scaturenti dal contratto di affitto di CP_1 ramo d'azienda con conseguente risoluzione dello stesso per inadempimento ex art. 1453 c.c. imputabile a e condanna di quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 della somma di € 950.000,00 (corrispondente all'applicazione di un canone di mercato pari ad almeno
€ 600.000,00 annui a far tempo dalla stipula e sino alla data della domanda giudiziale, già detratti gli acconti versati) nonché alla restituzione immediata del ramo aziendale nella disponibilità materiale e giuridica della e alla corresponsione dell'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento Parte_1 del bene per il periodo compreso tra la data della domanda giudiziale e la consegna effettiva, pari ad €
50.000,00 oltre IVA al mese o alla diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso ha insistito
Contr affinché venisse accertato e dichiarato il credito vantato da nei confronti di pari ad Parte_1
€ 18.714,25, con condanna di quest'ultima a pagare a la predetta somma. Vinte le spese Pt_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente notificato alla controparte che, costituendosi in giudizio con memoria depositata telematicamente in data
7.2.2025, ha contestato in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese processuali.
pagina 5 di 11 All'udienza del 19.2.2025, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale delle parti, il
Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
3. Con il primo e secondo motivo di impugnazione, da esaminare congiuntamente stante la stretta correlazione tra loro, parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver valutato l'evento dedotto da come straordinario e imprevedibile (calo fatturato atteso del punto vendita), ritenendolo Pt_1
piuttosto ricompreso in quello dedotto nel contratto, escludendo quindi che lo stesso eccedesse l'effettiva alea considerata da entrambe le parti, quando invece il rischio considerato al momento della conclusione del contratto era non già una “qualsiasi” oscillazione del fatturato ma una “oscillazione che fosse piuttosto coerente con la misura del Canone Anticipato, determinato in funzione non di un
'fatturato qualsiasi', ma del fatturato 'atteso' ” pari a €. 6.000.000,00 annui, come prospettato da Contr
in sede di trattative.
Prosegue l'appellante dolendosi per non avere il Tribunale considerato che la circostanza del raggiungimento di un fatturato che portasse a un canone in linea con il Canone Anticipato, benché non esplicitata in contratto, fosse stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso, come presupposto condizionante il negozio e fondante la reale intenzione delle parti.
I motivi sono infondati.
Secondo i principi reiteratamente espressi dalla Suprema Corte, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza (in tal senso Cass. n. 22396/2006).
La norma in questione contempla, quindi, quale presupposto del rimedio risolutorio in argomento e per quel che concerne i contratti ad esecuzione continuativa o periodica oppure differita rispetto alla conclusione, il verificarsi, dopo quest'ultima, di una circostanza non usuale e nemmeno prevedibile “ex ante”, che alteri il nesso commutativo del negozio e renda intollerabile per una delle parti il diverso (e superiore) onere da affrontare per l'adempimento della prestazione assunta “ex contractu”, la quale determina nella sostanza gli effetti di una condizione risolutiva.
pagina 6 di 11 Date queste premesse, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, nessuna circostanza fattuale straordinaria ed imprevedibile sia venuta ad esistenza in epoca successiva alla stipula.
Invero è pacifico che le odierne contendenti abbiano stipulato un contratto di affitto avente ad oggetto
Contr l'immobile per cui è causa pattuendo la corresponsione a da parte di , dell'importo di € Pt_1
600.000,00 a titolo di canone anticipato per le prime due annualità, nonché – per ciascuno degli anni successivi – la corresponsione di un canone di affitto commisurato al fatturato (al netto dell'iva) generato dall'attività esercitata nel ramo d'azienda e dovuto nella misura dell'11%. Contr Il contratto di affitto prevedeva altresì che, a partire dall'esercizio 2020/2021, avrebbe corrisposto un canone pari all'85% del canone dovuto con riferimento all'esercizio annuo precedente, salvo conguaglio delle differenze positive o negative tra i canoni anticipati e quanto calcolato sulla base del fatturato generato dal ramo.
Contr Detta pattuizione àncora dunque il canone dovuto dalla terza annualità in poi al fatturato di contemplando, con il meccanismo del conguaglio, ogni possibile oscillazione tanto in eccesso quanto in difetto.
Pertanto, la lamentata marcata disfunzione economica del sinallagma contrattuale, fu (anche) la conseguenza di una precisa (e forse non oculata) scelta della società locatrice, in relazione alla quale sussisteva quindi (e doveva pertanto essere messa in conto) un'alea tipica del rischio d'impresa che non inficia il contratto concluso nei suoi elementi essenziali originari e cioè l'obbligo di corrispondere un importo “variabile” a seconda del fatturato registrato, come concordemente stabilito.
L'evento dedotto dall'appellante si atteggia quindi come risultato di una valutazione - “postuma” rispetto alla sottoscrizione del contratto – della convenienza dell'affare inferiore a quella preventivata, ma non per questo non consapevolmente valutata e valutabile ex ante specie da soggetti esperti del settore, all'esito di una lunga e meditata trattativa che ha portato la a sottoscrivere liberamente Pt_1
un contratto che prevedeva la quantificazione di un canone senza un minimo garantito, ma con acconto annuo e conguaglio a fine anno secondo una operazione “molto speculativa”, come definita nel doc. 7 fascicolo di primo grado n. 757/2024 di parte appellante.
Peraltro nell'alveo del motivo in trattazione limitandosi ad elencare i fatturati del punto Pt_1
Contr vendita negli anni 2019-2022, non suggerisce alcun dato economico caratterizzante la “eccessiva onerosità” a cui la stessa dovrebbe asseritamente soggiacere qualora si perpetuasse nel tempo il rapporto contrattuale così come originariamente tratteggiato: più in particolare, l'appellante non ha pagina 7 di 11 Contr rappresentato l'esiguità dell'utile conseguibile dall'attività di né il risultato tout court deficitario dell'attività medesima.
A ben guardare le stesse risultanze del giudizio di primo grado hanno condotto a un notevole
Contr ridimensionamento delle somme pretese in restituzione da in applicazione del meccanismo del conguaglio (da € 509.187,53 ad € 298.818,87) a conferma di una “oscillazione” del fatturato favorevole
Contr ad e, quindi, a Pt_1
Neppure condivisibile è l'assunto secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato la previsione di un fatturato minimo garantito quale presupposto comune e determinante della volontà negoziale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la c.d. “presupposizione” (ovvero condizione tacita) è configurabile quando “dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse” (Cass., sez. II, 18.9.2009 n. 20245).
Nel caso di specie e proprio dalla documentazione richiamata dall'appellante e sopra citata, si ricava che nelle fasi preliminari della trattativa erano state considerare tre ipotesi di strutturazione del canone
(“
1. canone di locazione fisso pari 700.000 euro senza variabile di fine anno, HM potrebbe proporre una scaletta per arrivare a regime (…); 2 canone di locazione con minimo garantito e variabile di fine anno, in questo caso il minimo potrebbe essere di 400/500 mila euro con variabile dell'8%, 3. canone di locazione senza minimo garantito ma con un acconto annua e conguaglio a fine anno, in questo caso aumenta il variabile di fine anno con un acconto più basso del minimo garantito (forma molto speculativa)” cfr doc. 25 fascicolo primo grado parte appellante) rispetto alle quali la scelta adottata nel contratto definitivo è stata quella di calcolare il corrispettivo esclusivamente su una percentuale del fatturato realizzato nel punto vendita senza la previsione di un importo minimo garantito, pur prospettato in sede di trattative e quindi ponderato ma poi escluso.
Parimenti smentito dalla documentazione versata in atti è l'assunto secondo cui la quantificazione del canone anticipato del primo biennio fosse da considerarsi quale “canone atteso” avendo la stessa chiarito nella comunicazione pec del 11.11.2020 che detto canone sia “stato determinante per Pt_1 la sostenibilità finanziaria dei costi necessari per completare le opere interne” sulla base delle esigenze manifestate dall'affittuaria.
Nella stessa missiva solleva poi perplessità in merito alla gestione e alle modalità di Pt_1
Contr conduzione dell'esercizio commerciale da parte di così escludendo che, quand'anche le parti pagina 8 di 11 avessero considerato quale presupposto imprescindibile del contratto il raggiungimento di un dato fatturato, lo stesso sia venuto meno per circostanze non imputabili alle parti stesse.
Contr Del resto anche la tesi secondo cui sarebbe stata fuorviata dai dati forniti da in una fase Pt_1
preliminare alla sottoscrizione del contratto non conduce alla configurabilità del rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta essendo in tal senso maggiormente plausibile l'annullamento del negozio sul presupposto che il perfezionamento di quest'ultimo era viziato nella sua deliberazione, e cioè per errore essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1429
c.c.
4. Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver Contr considerato la non corretta gestione del punto vendita da parte di che, secondo l'assunto attoreo, giustificherebbe la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Il motivo va disatteso dovendosi preliminarmente osservare che, nell'articolare la propria doglianza, parte appellante ha omesso di specificare l'errore cui sarebbe incorso il Tribunale nell'esaminare la documentazione versata in atti e le allegazioni di causa, con evidenti ricadute sul cosiddetto profilo argomentativo del motivo in esame.
Anche in ordine al cosiddetto profilo censorio, si rileva l'omessa indicazione, da parte dell'appellante, delle ragioni che la inducono a ritenere violata la legge.
E infine, con riferimento al profilo di causalità, non è stato chiarito come un diverso esame degli elementi probatori offerti avrebbe inciso sull'esito della lite.
L'appellante si è dunque limitata a chiedere un generico riesame della controversia svolta in primo grado, non curandosi di fornire alcuna indicazione circa gli elementi ritenuti mal o non considerati dal primo decidente e che, invece, avrebbero avallato la propria tesi.
In ogni caso, anche prescindendo dal complesso di queste argomentazioni potenzialmente suscettibili di sfociare in una declaratoria di inammissibilità del motivo in esame, va condivisa la decisione del
Tribunale laddove ha ritenuto generica e non circostanziata la contestazione di che si è limitata Pt_1
Contr a ritenere che la dedotta mala gestio di sarebbe riscontrabile in re ipsa nella riduzione del fatturato registrato nel punto vendita.
Invero tale allegazione si scontra in primo luogo con il progressivo incremento del fatturato (più che duplicato già al terzo anno di attività) e con la mancata allegazione di elementi concreti che inducano a Contr ritenere inadempiente la condotta di essendosi l'appellane limitata a contestare aspetti che non le competono – come alcune scelte commerciali e di lay out del punto vendita – la presenza di tendaggi pagina 9 di 11 ritenuti un pericolo sotto il profilo della sicurezza o il presunto ritardo nella voltura dell'utenza dell'impianto idrico o nella trasmissione dei dati del fatturato, non curandosi di precisare il danno patito in conseguenza di tali condotte che, in ogni caso, giammai potranno integrare un inadempimento che abbia il necessario connotato della gravità.
5. Con il quarto motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver
Contr statuito in ordine alla domanda di condanna di al pagamento della somma di € 18.714,25 avanzata a titolo di rimborso di lavorazioni extra richieste dall'affittuaria per interventi di personalizzazione dell'immobile.
Rilevata l'omessa pronuncia del Tribunale sul punto, la domanda di rimborso formulata da Pt_1
deve, in ogni caso, essere rigettata nel merito risultando totalmente sfornita di prova a supporto dovendosi rilevare come la documentazione richiamata dall'appellante non consente di dimostrare
Contr tipologia e consistenza delle “lavorazioni extra” che sarebbero state richieste da né la loro effettiva realizzazione.
I prospetti prodotti ai documenti 5 e 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante sono stati infatti unilateralmente redatti da senza alcuna prova di una loro condivisione e accettazione da parte Pt_1
Contr di , e riportano cifre neppure corrispondenti a quelle di cui alle fatture prodotte.
In mancanza quindi di documentazione idonea a dimostrare il credito vantato, la domanda di rimborso deve essere rigettata.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra eccezione ed argomentazione, l'appello proposto da deve essere rigettato. Pt_1
6. Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia
(indeterminabile complessità media) e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e a quello minimo per la fase di trattazione e decisionale, compiuta solo oralmente.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2260/2024 Controparte_1
pubblicata il 04/10/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.170,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 2.144,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Laura Sara Tragni
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