Sentenza 19 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NT, GL AN, anche nella qualità di unico soci della "GL e AL S.n.c." elettivamente domiciliati in ROMA P.LE MEDAGLIE D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CIUFO, che li difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO MARZOCCO, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
UTE FOGGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 191/99 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 22/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO
DA PA, quale socio con EL LE e rappresentante della "LE e PA s.n.c." e comproprietario di un immobile sito in Foggia, classificato al N.C.E.U. di quel Comune come categoria D/7 con rendita di L. 31.420.000 proponeva ricorso innanzi alla C.T.P. di Foggia con il quale chiedeva la disapplicazione del D.M. 20.1.1990 in merito all'attribuzione della rendita perché contrario alla legge di revisione degli estimi e perché viziato da eccesso di potere e, conseguentemente, l'annullamento degli atti di attribuzione di detta rendita o, in subordine, la riduzione della stessa.
La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso, respingendo le richieste in merito all'illegittimità del D.M. citato e, nel merito, giudicava fondate le motivazioni esposte nella perizia giurata di parte che riduceva il valore dell'immobile da L. 1.571.000.000, risultante dal calcolo della rendita catastale di L. 31.420.000, a quello di L. 622.000.000.
L'U.T.E. di Foggia impugnava detta decisione presso la C.T.R. della Puglia, evidenziando la contraddittorietà della pronuncia per avere giudicato legittimo il decreto ministeriale e, nel contempo, ridotto il valore dell'immobile; evidenziava, inoltre, che l'accoglimento delle motivazioni della perizia di parte comportava una diversa classificazione del bene preclusa ai giudici perché non oggetto del giudizio.
La C.T.R. delle Puglie accoglieva l'impugnativa ed annullava la decisione di primo grado.
Avverso detta decisione DA PA e EL LE, quali soci della "LE e PA s.n.c.", propongono ricorso per Cassazione nei confronti dell'U.T.E. di Foggia, articolando due motivi;
resistono con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l'Agenzia delle entrate.
DIRITTO
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta apparente, insufficiente ed errata motivazione della sentenza per aver applicato quale tasso di capitalizzazione il 5% per gli immobili di categoria D senza spiegare la ragione di tale assunto;
mentre con la seconda censura lamenta la violazione o l'errata applicazione di norme e disposizioni ministeriali.
È pregiudiziale - rispetto ad ogni altra questione - l'esame di quella relativa all'ammissibilità del ricorso per Cassazione, questione rilevabile di ufficio, e che investe la stessa esistenza giuridica del rapporto processuale innanzi a questa Corte. Nella specie, come si rileva dall'intestazione, il ricorso è stato proposto nei confronti dell'U.T.E. di Foggia e notificato ad altro soggetto, cioè al Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica e, poiché l'indicazione delle parti di cui all'art. 366 n. 1, c.p.c., rilevante ai fini dell'ammissibilità, è quella risultante dal ricorso stesso, e non dalla relazione di notifica, la notificazione è inesistente nei confronti dell'intimato perché eseguita a soggetto diverso da quello contro cui è diretta l'impugnazione.
Nè può trovare applicazione, nella specie, l'art. 291, primo comma, c.p.c., non potendosi consentire la rinnovazione di una notificazione che non sia avvenuta nei confronti della parte di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 366 C.P.C., (v. sulla questione Cass. n. 2806
del 1962; Cass. n. 1779 del 1982). I ricorsi per Cassazione avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale o Centrale, devono essere sempre proposti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in persona del Ministro pro tempore, ed allo stesso notificati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il combinato disposto degli artt. 366, comma primo, n. 1, c.p.c. ed 11, commi primo e secondo, R.D. 30-10-33, n. 1611, (il primo comma come sostituito dall'art. 1 l. 25-3-58, n. 560)
secondo il quale il ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, deve contenere "l'indicazione delle parti" e va notificato "alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente" e le relative notificazioni "devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
Tali norme, peraltro, non sono derogate da alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel D. lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto che l'art. 62, comma secondo, di tale decreto delegato, statuisce che "al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili" (v. ex plurimis: cass. civ. nn. 8878 del 2002, 15927 e 15233 del 2001).
Nè l'accertato vizio potrebbe essere sanato per effetto della costituzione del Ministero delle finanze e dall'Agenzia delle entrate, come nella specie, avuto riguardo al fatto che, nel caso, non è possibile alcuna sanatoria, trattandosi di circostanza irrilevante, dal momento che si verte in tema dì inammissibilità derivante dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero).
L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei relativi motivi, che restano assorbiti.
Non si statuisce sulle spese non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004