Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
04 1 0 7/ 02 73045 R.G. 7339 +7950/2000 Ud. de 1 122001 O getto. TRPLF su indennità ferie A I E R REPUBBLICA ITALIANA N A 5 IO 6 T . 8 U Z 19 N B A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO / I R /4 R T 8 IS T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 CRON. 9698 L L G A E . P . R B SEZIONE TRIBUTARIA D A A A L I T D E R 1 D E E I 3 dai sigg.ri Magistrati: T S T N . E A E S N S M E Giovanni Paolini T Presidente A Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Dott. Antonino Di Blasi Consigliere Consigliere Dott. Achille Meloncelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
AL CI, elettivamente domiciliato in Roma, via Farnese 7, presso lo studio dell'avv. Claudio Bartolucci, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sezione 3, n. 151/3/1999, del 15.6/6.9.1999. Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 14.12.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udito l'avv. Bartolucci per il contribuente;
CAMPIONE CIVILE N.78545 9 9 5 2 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Osservato in fatto e in diritto In data 30.6.1992 CI AL presentava all'Intendenza di Finanza di Terni istanza di rimborso di ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro Industrie Bosco s.p.a., quale sostituto d'imposta, in relazione alle indennità per ferie non godute corrisposte per gli anni 1986-1990 pari a complessive lire 32.618.203. Non avendo provveduto l'Amministrazione, con ricorso del 16.9.1992 il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Terni. Con decisione 101/1/1995, la Commissione rigettava il ricorso sul rilievo che l'indennità per ferie non godute concorreva alla formazione del reddito imponibile. La decisione di 1° grado veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello del contribuente in considerazione della natura risarcitoria dell'indennità corrisposta al lavoratore dipendente per il mancato godimento delle ferie. Ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 46 e 48 primo comma del d.p.r. 917/1986, nonché l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza. Ha dedotto la ricorrente che l'indennità sostitutiva delle ferie integra una retribuzione aggiuntiva collegata al rapporto di lavoro e imponibile a norma delle disposizioni di legge sopra richiamate. deducendo in via gradata: a)Resiste con controricorso il contribuente l'inammissibilità del ricorso per la litispendenza di identica controversia a seguito di precedente notificazione del medesimo ricorso ( R.G. n. 7339/2000 ); b) l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il 60° giorno dal 27.9.1999, data della notifica della sentenza di appello all'Ufficio delle entrate di Terni, e comunque dal 27.11.1999, data in cui l'Avvocatura ricevette il ricorso trasmessogli dall'Ufficio delle entrate;
c) l'insussistenza della violazione degli artt. 6, 46 e 48 comma 1° del 2 d.p.r. 917/1986 per la natura risarcitoria dell'emolumento corrisposto con conseguente non imponibilità delle somme percepite in quanto volte a reintegrare il danno alla persona per le ferie non godute;
l'assoggettabilità a tassazione separata dell'indennità sostitutiva di ferie non godute ex art. 16 del d.p.r. 917/1986; Motivi della decisione Preliminarmente vanno riuniti in un solo processo, a norma dell'art. 335 c.p.c., i due ricorsi proposti dall'Amministrazione finanziaria trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza (R.G. 7339/2000 e 7950/2000). Sul piano processuale va osservato che il ricorso notificato in data 4.4.2000 é stato depositato il 22.4.2000, e quindi nel temine di 20 giorni previsto dall'art. 369 primo comma c.p.c.. Il termine per il deposito del ricorso decorre infatti, nel caso di notificazione reiterata alla stessa parte, dalla data dell'ultima notificazione nel caso di nullità della prima notificazione o di omesso o tardivo deposito del primo ricorso. Per quanto concerne la tempestività del ricorso notificato il 4.4.2000 si rileva che la notificazione della sentenza alla Direzione Regionale delle Entrate dell'Umbria -sezione staccata di Terni non é idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione delle sentenza della Commissione tributaria regionale;
invero, con l'art. 21, primo comma, della legge n. 133 del 1999 é stato statuito che "l'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ., vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del T.U. approvato con R. D. 30.10.1933 n. 1611 e successive modificazioni" (fatta salva, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 525/2000, e a far data dal 30.11.2000, l'ipotesi qui non ricorrente delle notificazioni eseguite entro il 17.5.1999). Nel merito va rilevato che é orientamento giurisprudenziale consolidato di 7202/1999; 7188/1999;questa Corte ( cfr., ex pluribus, Cass. 10941/1999; 4834/1999) che in tema di imposte sui redditi l'indennità sostitutiva di ferie deve 3 essere assoggettata ad I.R.P.E.F., rientrando nel reddito di lavoro dipendente imponibile ai sensi degli artt. 46 e 48 del d.p.r. 917/1986 ( e, non dissimilmente, degli artt. 46 e 48 d.p.r. 597/1973). Invero, l'imponibile per reddito di lavoro dipendente, ai sensi dei citati artt. 46 e 48 sopra citati, é formato da tutti i "compensi", compresi i rimborsi di spese e le erogazioni liberali, i quali siano "dipendenti" dal rapporto di lavoro, salve le eccezioni ed i limiti specificamente posti dai commi secondo e segg. dello stesso art. 48. Pertanto é stato ritenuto non conferente, per l'inclusione nel reddito tassabile di un determinato versamento del datore di lavoro, stabilire se esso abbia consistenza di retribuzione in senso proprio, ovvero d'indennità o di risarcimento del danno, e nemmeno accertare la sua conformità ai doveri fissati dalla legge 0 dalla contrattazione individuale 0 collettiva, essendo sufficiente il carattere compensativo del versamento medesimo e la sua derivazione causale dal rapporto di lavoro, cioè l'identificabilità di questo come fonte e titolo. -E' stato conseguentemente affermato che l'indennità in esame abbia in via prevalente i connotati della retribuzione aggiuntiva, rivolta a remunerare la prestazione "usurante" svolta durante il periodo feriale, ovvero del ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente- presenta comunque la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme (tanto da comprendervi i rimborsi e le erogazioni liberali), in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, ed inoltre deriva dal rapporto di lavoro in quanto trae origine dalle posizioni soggettive con esso costituite. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dal menzionato orientamento giurisprudenziale di questa Corte condividendone le argomentazioni. L'indennita' per ferie non godute fa dunque parte del reddito imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. (come tale sottoposto a ritenuta d'acconto). Conseguentemente, riuniti i ricorsi, va accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria notificato il 4.4.2000, con cassazione della sentenza 4 impugnata e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati e pronunziarsi sulla domanda subordinata del AL di assoggettamento a tassazione separata dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ex art. 16 del d.p.r. 917/1986. Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria notificato
P.Q.M.
il 4.4.2000, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulla sp relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributar regionale dell'Umbria. Roma, 14.12.2001 Il Consigliere est₁esty Line 涨 Presidente Onmi IL CANCELLIERE C1 Gasanc DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.2 MAR. 2002 IL CANCELLIERE01 Amaido Casano Glou 5